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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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Controllo biometrico e geolocalizzazione persistente nei luoghi di lavoro
Atto Acquisito: garanteprivacy.it

Controllo biometrico e geolocalizzazione persistente nei luoghi di lavoro

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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: garanteprivacy.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da garanteprivacy.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

La tutela della persona nell’evoluzione del controllo aziendale

L’integrazione di sistemi biometrici per l’accesso ai locali aziendali e l’uso di applicativi mobili per la gestione tecnica sul campo delineano un punto di frizione critico tra prerogative organizzative del datore di lavoro e diritti fondamentali dei lavoratori. Quando la tecnologia converte coordinate geografiche e tratti biometrici in registri permanenti, il confine tra necessità operativa e sorveglianza indebita richiede un vaglio rigoroso.

L’esame delle condotte legate alla rilevazione della posizione geografica e alla memorizzazione di dati biometrici dimostra come la digitalizzazione dei processi lavorativi rischi di perpetuare prassi illegittime per lunghi periodi, spesso schermate dall’apparente neutralità degli strumenti tecnici o dall’invocazione di esigenze di sicurezza aziendale.

La persistenza nel tempo di banche dati contenenti coordinate di mobilità e la gestione non conforme di sistemi di allarme biometrici mettono in luce la necessità di un’applicazione rigorosa dei principi di minimizzazione e trasparenza previsti dal quadro normativo europeo e nazionale.

Contesto normativo e trasformazione del tracciamento sul lavoro

La diffusione di dispositivi mobili e smartphone aziendali a partire dai primi anni Dieci ha profondamente trasformato il coordinamento dei tecnici operanti sul territorio. Quella che inizialmente si presentava come un’esigenza di efficientamento logistico ha gradualmente incorporato moduli software capaci di registrare in modo continuativo la localizzazione e l’orario delle attività, creando archivi storici di mobilità individuale senza un chiaro limite temporale di conservazione.

Parallelamente, l’adozione di apparati per il controllo degli accessi fisici e l’attivazione di sistemi di allarme ha visto la progressiva introduzione di lettori di impronte digitali. Tali tecnologie biometriche, pur garantendo un’identificazione univoca, comportano il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari, soggetti a un divieto generale di trattamento salvo specifiche e tassative eccezioni previste dalla legge.

L’evoluzione della disciplina, culminata con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 e l’integrazione del quadro nazionale mediante l’articolo 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha stabilito che la raccolta di elementi biometrici debba essere subordinata a rigorose misure di garanzia e a un’effettiva base giuridica proporzionata alle finalità dichiarate.

La prassi amministrativa delle autorità di vigilanza ha chiarito che l’installazione di sistemi di rilevazione biometrica non può essere considerata una misura automatica o ordinaria, imponendo un costante bilanciamento tra le misure di sicurezza fisica dei locali e l’impatto sull’integrità e la riservatezza delle persone fisiche impiegate.

Attori coinvolti nel quadro ispettivo e procedimentale

Il procedimento ha visto l’interazione strutturata tra l’autorità di garanzia e l’ente datoriale sottoposto a verifica:

  • Garante per la protezione dei dati personali (ente pubblico indipendente, Garante per la protezione dei dati personali): organo collegiale competente per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni correttive e pecuniarie in materia di trattamento dei dati personali sul territorio italiano.
  • Società datrice di lavoro: titolare del trattamento dei dati personali, responsabile dell’implementazione degli applicativi mobili e dell’impianto di allarme a lettura biometrica destinato al personale tecnico e ai dipendenti.
  • Personale tecnico e dipendenti: interessati dal trattamento, i cui dati di localizzazione geografica, orari di operatività e caratteristiche biometriche sono stati oggetto di acquisizione e memorizzazione nei sistemi aziendali.

Analisi critica delle evidenze e nodi dell’istruttoria

La ricostruzione cronologica degli accertamenti evidenzia una serie di anomalie strutturali sia nella gestione dei dati di geolocalizzazione, sia nell’impiego dei lettori di impronte digitali associati agli impianti di allarme.

La stratificazione decennale dei dati di posizionamento

Dall’analisi degli elementi informatici acquisiti nel corso dell’istruttoria è emersa una linea temporale particolarmente estesa per quanto riguarda l’infrastruttura software:

“il primo record di funzionamento dell’app, risalente all’anno 2012, il primo record di acquisizione della posizione geografica, risalente all’anno 2014, stralcio del codice sorgente dell’app relativo alle funzioni di rilevazione della posizione geografica e identificativo dei tecnici interessati”

La conservazione di dati risalenti al 2014 pone questioni sostanziali sul rispetto del principio di limitazione della conservazione. La disponibilità di coordinate storiche associate a specifici orari e all’identificativo dei tecnici configura un potenziale monitoraggio retroattivo della prestazione lavorativa, non giustificabile con mere necessità tecniche contingenti.

L’esame del codice sorgente ha confermato che l’applicazione non si limitava alla trasmissione estemporanea dello stato di avanzamento delle mansioni, ma procedeva all’archiviazione sistematica delle coordinate geografiche con marca temporale, delineando una raccolta continuativa non proporzionata rispetto allo scopo del servizio.

Il sistema biometrico di allarme e la difesa procedurale

Sul fronte degli accessi ai locali e della gestione degli impianti di sicurezza, il fascicolo ha documentato l’operatività di un lettore di impronte digitali utilizzato per l’attivazione e la disattivazione del sistema di allarme aziendale dal settembre 2019 al 29 ottobre 2021.

Nelle proprie difese, l’ente ha richiamato il Provvedimento generale prescrittivo del 12 novembre 2014, sostenendo che le linee guida dell’autorità esonerassero il datore dall’obbligo di consenso preventivo per talune fattispecie di installazione biometrica. Tuttavia, il quadro normativo sovraordinato introdotto dal Regolamento europeo fissa paletti invalicabili per il trattamento di categorie particolari di dati.

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 88 del Regolamento stabiliscono che il trattamento di dati biometrici sia consentito esclusivamente per assolvere obblighi o esercitare diritti specifici in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, in presenza di una base normativa chiara e di garanzie adeguate.

“Inoltre, sempre in merito al trattamento dei dati biometrici, è stato accertato che la Società non ha fornito un’idonea informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.”

La totale assenza o inadeguatezza dell’informativa preventiva rende il trattamento insanabilmente viziato sotto il profilo della trasparenza e della lealtà verso i dipendenti, privando il lavoratore della consapevolezza circa le modalità, i tempi di conservazione e le finalità del prelievo del dato biometrico.

La sostituzione tecnologica e l’archiviazione parziale

In data 29 ottobre 2021, a seguito delle contestazioni e delle integrazioni documentali inviate nel luglio dello stesso anno, la società ha dismesso il lettore biometrico, sostituendolo con un sistema basato su tag fisici (token di prossimità) e procedendo alla cancellazione del relativo database di riferimento.

Questo passaggio dimostra sul piano tecnico l’inconsistenza della necessità inderogabile del dato biometrico: laddove un sistema a tag alternativo garantisce l’attivazione dell’allarme senza trattare dati particolari, l’uso dell’impronta digitale si rivela sproporzionato e non conforme al principio di minimizzazione.

Nel provvedimento finale è stata formalizzata la violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), 9, paragrafo 2, lettera b) e 13 del Regolamento per l’intero periodo compreso tra l’attivazione del dispositivo e la sua disinstallazione nell’ottobre 2021, mentre è stata disposta l’archiviazione per l’ulteriore profilo contestato relativo all’articolo 6 del Regolamento alla luce dei chiarimenti complessivamente forniti.

Trasparenza, verificabilità e base giuridica della documentazione

Le evidenze esaminate traggono origine dagli atti ufficiali del procedimento sanzionatorio istruito dall’autorità di vigilanza italiana, specificamente dal Provvedimento del 1° giugno 2023 [registro docweb n. 9913830].

Il testo integrale dell’atto e i relativi riferimenti di fatto e di diritto sono consultabili pubblicamente sul portale istituzionale dell’autorità di garanzia:

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 9913830 del 1° giugno 2023

La pubblicazione e l’analisi del provvedimento avvengono in conformità alla disciplina generale sull’accesso agli atti e ai sensi dell’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che stabilisce la libera disponibilità e riproducibilità dei testi degli atti ufficiali emanati dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni, a presidio dell’interesse pubblico alla conoscenza delle determinazioni degli organi di garanzia.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. Sono state acquisite evidenze circa "il primo record di funzionamento dell'app, risalente all'anno 2012, il primo record di acquisizione della posizione geografica, risalente all'anno 2014, stralcio del codice sorgente dell'app relativo alle funzioni di rilevazione della posizione geografica e identificativo dei tecnici interessati".
  2. In data 12 luglio 2021 la Società ha inviato un'ulteriore integrazione documentale. 2.
  3. In data 29 novembre 2021, l'Ufficio ha effettuato, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, la notificazione alla Società delle presunte violazioni del Regolamento riscontrate, con riferimento agli artt. 114 del Codice, 5, par. 1, lett. a), c), 6, 9, 13 e 88 del Regolamento.
  4. Circostanza, quest'ultima, a cui è stato posto rimedio" (v. nota cit., p. 13, 14); - in merito al sistema di rilevazione delle impronte digitali "il Garante - con Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12.11.2014 - ha fornito delle Linee Guida, con riferimento al corretto utilizzo delle c.d. tecniche biometriche […].
  5. Le Linee Guida contemplano anche talune ipotesi di esonero da tale obbligo di verifica preliminare da parte del Garante" (v. nota cit., p. 16); - "in particolare, in tema di impronte digitali, il Provvedimento del Garante del 12.11.2014 di cui sopra, non richiede al datore di lavoro di ottenere il previo consenso, da parte dei lavoratori, per l'installazione di alcune tecnologie biometriche.
  6. Il riferimento è al "sistema di tag" installato in data 29.10.2021 che, nelle previsioni del Titolare del trattamento - e sempre subordinando le proprie valutazioni ai rilievi che il Garante vorrà svolgere al riguardo - dovrebbe andare a sostituire il rilevamento di impronte digitali associato al sistema di allarme […].
  7. In proposito si evidenzia che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante". 3.1.
  8. Il predetto sistema è stato in funzione dal settembre 2019 fino al 29 ottobre 2021, data in cui è stato fatto installare un sistema alternativo ("sistema tag") che non tratta dati biometrici ed è stato "cancellato il database di riferimento per attivazione/disattivazione impianto" (all. 4, 5 scritti difensivi 23.12.2021).
  9. Affinché, quindi, il trattamento dei dati biometrici, in ambito lavorativo, sia consentito, la fattispecie deve innanzitutto rientrare nelle ipotesi in cui il trattamento sia "necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro [e della sicurezza sociale e protezione sociale]" (v. pure art. 88, par. 1, Regolamento).
  10. Tra l'altro, si precisa che il trattamento dei dati biometrici è consentito solo "nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri […] in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato" (art. 9, par. 2, lett. b), e cons. nn. 51-53 del Regolamento).
  11. Il quadro normativo vigente prevede, inoltre, che il trattamento di dati biometrici, per poter essere lecitamente posto in essere, avvenga nel rispetto di "ulteriori condizioni, comprese limitazioni" (cfr. art. 9, par. 4, del Regolamento).
  12. A tale disposizione è stata data attuazione, nell'ordinamento nazionale, con l'art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del Codice.
  13. La norma prevede che è lecito il trattamento di tali categorie di dati al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 9, par. 2, del Regolamento "ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante", in relazione a ciascuna categoria dei dati.
  14. Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di "liceità, correttezza e trasparenza", "limitazione delle finalità", "minimizzazione" nonché "integrità e riservatezza" dei dati e "responsabilizzazione" (art. 5 del Regolamento).
  15. I dati devono, inoltre, essere "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi, "compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali" (art. 5, par. 1, lett. f), e art. 32 del Regolamento).
  16. Inoltre, sempre in merito al trattamento dei dati biometrici, è stato accertato che la Società non ha fornito un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
  17. Come chiarito dall'art. 12 del Regolamento "il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 […] in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile […].
  18. La Società, per i motivi suesposti, ha pertanto violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 9, par. 2, lett. b) del Regolamento e dell'art. 13 del Regolamento dalla data di installazione e messa in funzione del sistema di allarme mediante trattamento dei dati biometrici, fino alla sua disinstallazione e sostituzione nel 29 ottobre 2021.
  19. Alla luce dei chiarimenti forniti, non si ritiene invece sussistente la violazione dell'art. 6 del Regolamento, contenuta nella notifica di violazione del 29 novembre 2021, che deve intendersi pertanto archiviata. 3.2.
  20. Oltre al dato relativo alla posizione geografica, risultano essere stati raccolti anche il dato relativo all'ora e alla data della rilevazione della posizione stessa, tra l'altro anche dati relativi a periodi molto risalenti nel tempo (2014).
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