Rilevanza per l’interesse pubblico
La transizione digitale dei servizi pubblici locali sta estendendo il perimetro dei trattamenti di dati verso settori tradizionalmente estranei all’innovazione tecnologica di consumo, inclusa la gestione degli archivi cimiteriali e delle memorie funebri. Quando un’amministrazione locale adotta piattaforme applicative gestite da fornitori terzi, la separazione tra dati pubblici, registri anagrafici e informazioni identificative dei cittadini rischia di dissolversi in architetture contrattuali opache.
Il quadro normativo vigente attribuisce alle autorita locali la piena responsabilita della tutela dei diritti delle persone fisiche, sia dirette fruitrici sia congiunte di soggetti deceduti. Le zone d’ombra nell’esternalizzazione tecnologica creano vulnerabilita sostanziali, esponendo i dati degli utenti a trattamenti non conformi o a sovrapposizioni tra finalita istituzionali e iniziative commerciali di soggetti terzi operanti nel settore digitale.
Contesto normativo e l’evoluzione dei servizi cimiteriali digitali
L’integrazione tra software gestionali cimiteriali e applicazioni per smartphone rivolte al pubblico ha segnato un mutamento profondo nella gestione delle concessioni e delle cerimonie commemorative. Storicamente, gli enti locali hanno regolato i rapporti con le proprie societa partecipate attraverso decreti e contratti di servizio focalizzati su attivita materiali, quali la manutenzione o l’illuminazione votiva, sottovalutando la componente informatica.
Con l’evoluzione dei servizi digitali, l’acquisizione di applicazioni dedicate ha introdotto la raccolta di dati identificativi dei visitatori, la geolocalizzazione dei sepolcri e la creazione di profili interattivi dei defunti. Gli archivi mostrano come gli schemi contrattuali risalenti agli anni Duemila siano stati estesi per disciplinare trattamenti di natura radicalmente diversa, creando sfasature applicative rispetto ai principi introdotti dal Regolamento Europeo 2016/679.
A livello dell’Unione Europea, la tutela dei dati personali trova fondamento nel considerando 27 del Regolamento generale, che lascia agli Stati membri la facolta di definire norme per la protezione dei dati concernenti persone decedute. Sul piano nazionale, l’ordinamento italiano ha declinato tale facolta attraverso l’articolo 2-terdecies del Decreto Legislativo 196/2003, che conferisce l’esercizio dei diritti di protezione a soggetti terzi in presenza di specifici presupposti giuridici.
L’art. 2-terdecies del Codice prevede, tra l’altro, che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualita di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
L’intersezione tra le normative di settore e la disciplina generale della privacy impone una rigorosa ripartizione dei ruoli tra titolare e responsabile del trattamento. Nondimeno, l’assenza di clausole contrattuali chiare e aggiornate rischia di indebolire le garanzie previste per gli utenti, lasciando priva di supervisione la raccolta di autocertificazioni e identificativi telematici generati dalle piattaforme esterne.
Mappatura degli attori e della filiera contrattuale
La filiera amministrativa e operativa analizzata documenta una stratificazione di rapporti contrattuali che coinvolge molteplici soggetti giuridici, sia pubblici sia privati, con deleghe a cascata relative ai servizi tecnologici.
- [[Comune di Ancona|Q3415]]: Ente locale che riveste la qualifica originaria di Titolare del trattamento per i dati cimiteriali e anagrafici di propria competenza istituzionale.
- AnconAmbiente S.p.A.: Societa a partecipazione pubblica affidataria in house dei servizi cimiteriali e di gestione delle concessioni comunali.
- STUP 1 S.r.l.s.: Societa fornitrice della piattaforma digitale denominata Aldilapp, operante in qualita di responsabile del trattamento.
- ISSAM Consultancy LTD: Soggetto societario estero formalmente contrattualizzato per la fornitura e il supporto tecnologico dell’infrastruttura di gestione dati.
- [[Garante per la protezione dei dati personali|Q3758362]]: Autorita di controllo indipendente preposta alla vigilanza sull’applicazione del GDPR e del Codice Privacy sul territorio nazionale.
L’architettura dei rapporti tra questi soggetti si e sviluppata lungo una catena di affidamenti diretti e accordi di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Europeo. Tale assetto organizzativo ha sollevato questioni formali e sostanziali sulla reale catena di comando e sul controllo effettivo del flusso informativo.
I documenti registrano come il rapporto tra l’ente territoriale e il gestore cimiteriale si fondasse storicamente su atti amministrativi risalenti al decreto sindacale n. 139/2008, recepiti progressivamente all’interno del quadro delineato dal Codice Privacy e successivamente dal Regolamento UE 2016/679. In seguito, la municipalizzata ha proceduto ad affidamenti specifici verso societa fornitrici di software per l’erogazione di funzionalita tramite applicazione.
Pertanto, la STUP e designata da ISSAM responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, per il trattamento di dati personali concernenti: Anagrafiche degli utenti della piattaforma Aldilapp.
Questo schema ha generato un doppio livello di delega tecnologica, in cui la gestione dei dati non riguarda piu esclusivamente le coordinate cimiteriali o le posizioni cimiteriali storiche, ma include la registrazione attiva degli utenti della piattaforma, i recapiti digitali e le istanze trasmesse formalmente ex art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003.
Analisi critica delle evidenze e nodi irrisolti
Dall’esame documentale degli atti emergono evidenti discrepanze tra la titolarita dichiarata e le prassi operative con cui i dati sono stati effettivamente raccolti e gestiti. La prima incongruenza sostanziale risiede nella qualificazione degli accordi quadro stipulati tra l’amministrazione e il soggetto gestore.
Gli atti attestano che l’accordo di designazione a responsabile del trattamento richiamava originariamente il perimetro del mero servizio di lampade votive, ma e stato interpretato ed esteso per coprire l’intera gamma delle prestazioni fornite, inclusi i sistemi informativi complessi.
Il successivo atto di designazione, ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679, solo per brevita, riporta come titolo la dicitura del ‘servizio di lampade votive’, ma in realta tale accordo autorizza il responsabile al trattamento dell’intero elenco dei servizi svolti dal gestore.
Questa estensione interpretativa evidenzia un vulnus di determinatezza giuridica. Le Linee Guida 07/2020 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ribadiscono che la designazione del responsabile del trattamento deve contenere istruzioni documentate e specifiche per ciascun trattamento, escludendo automatismi generici o estensioni arbitrarie dell’oggetto contrattuale.
Un secondo elemento critico emerge dall’analisi delle informative rese all’utenza finale. All’interno dell’applicazione sono state riscontrate due informative distinte (denominate A1 e A2) che attribuivano la titolarita del trattamento a soggetti differenti, creando confusione sull’interlocutore responsabile dell’esercizio dei diritti fondamentali.
Né si condivide l’affermazione che il gestore abbia disatteso le istruzioni fornite dal Comune per quanto concerne il trattamento dei dati personali, divenendo esso stesso titolare ai sensi dell’art. 28, par. 10 del Regolamento per aver determinato mezzi e finalita del trattamento, posto che la confusione in merito al ruolo svolto dal gestore e derivata, altresi, da una mancanza di chiarezza proprio nell’atto stipulato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Le risultanze documentali mostrano inoltre che le societa coinvolte hanno sostenuto che il trattamento riguardasse unicamente i dati dei defunti, escludendo l’impatto sui viventi. Questa posizione ignora tuttavia la struttura stessa dell’applicazione, la quale richiede la registrazione dell’anagrafica degli utenti, la gestione dei profili e la raccolta delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai congiunti per l’amministrazione delle schede commemorative.
L’articolo 4, paragrafo 1, numero 1 del Regolamento stabilisce con chiarezza che si considera identificabile qualsiasi persona fisica che possa essere individuata direttamente o indirettamente mediante elementi caratteristici, identificativi online o dati di ubicazione. La raccolta di contatti e autocertificazioni rientra pertanto a pieno titolo nella disciplina di tutela, rendendo inapplicabile l’esenzione totale invocata sulla scorta della natura post-mortem del servizio.
Rimangono aperti interrogativi rilevanti sul piano amministrativo: quali misure tecniche di audit siano state concretamente adottate dall’ente locale prima di autorizzare la catena di sub-affidamento e in che misura la conformita sia stata verificata periodicamente, alla luce del principio di responsabilizzazione (accountability) che grava permanentemente sul titolare pubblico.
Trasparenza, verificabilita e base giuridica
L’analisi presentata si fonda sull’esame del provvedimento del 12 febbraio 2026 adottato dall’Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali (Docweb 10225650), emanato all’esito del procedimento di accertamento relativo alla gestione dei servizi cimiteriali digitalizzati.
In conformita all’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche sono privi di privativa autorale e appartengono al pubblico dominio, consentendone l’analisi, la disamina critica e la diffusione per finalita di informazione civica e trasparenza istituzionale.
I documenti istruttori e le memorie difensive citate nel provvedimento costituiscono il riscontro primario dei fatti esposti. Il dossier garantisce la verificabilita indipendente delle fonti attraverso la consultazione diretta degli archivi ufficiali dell’Autorita e degli atti comunali menzionati.

