Giornalismo d'Inchiesta
Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
Geolocalizzazione occulta e controlli a distanza nel trasporto su gomma
Atto Acquisito: garanteprivacy.it

Geolocalizzazione occulta e controlli a distanza nel trasporto su gomma

garanteprivacy.itItalia2026public
#geolocalizzazione#privacy-lavoro#statuto-lavoratori#garante-privacy#telemetria-veicolare

Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: garanteprivacy.it — Italia

Condividi:

Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da garanteprivacy.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

Consulta la Politica Editoriale e la Trasparenza delle Fonti →

Documentazione & Atti Ufficiali

Rilevanza pubblica e tutela dei lavoratori nell’era della telemetria

L’integrazione di sistemi avanzati di posizionamento globale a bordo delle flotte commerciali ha trasformato la logistica industriale, introducendo tuttavia criticità sistemiche per la riservatezza e la libertà dei lavoratori. Quando gli strumenti di tracciamento continuo superano i limiti delle esigenze di sicurezza del carico, il confine tra gestione operativa e sorveglianza illecita si dissolve. Il bilanciamento tra l’organizzazione produttiva e i diritti fondamentali del dipendente rappresenta oggi uno snodo cruciale per la tenuta dello Stato di diritto nei luoghi di lavoro.

Nel settore dell’autotrasporto merci, l’uso di apparati di monitoraggio satellitare sui trattori stradali impone garanzie procedurali rigorose per evitare che la prestazione lavorativa sia sottoposta a un controllo pervasivo. La verifica della trasparenza informativa verso gli autisti costituisce il presupposto indefettibile affinché l’innovazione tecnologica non si traduca in una compressione delle libertà individuali. L’assenza di comunicazioni chiare preclude al lavoratore la consapevolezza circa la portata, la natura e i tempi di conservazione dei tracciati generati durante l’attività su strada.

La diffusione di piattaforme telematiche fornite da grandi operatori di telecomunicazioni ha reso agevole l’acquisizione di flussi informativi costanti, ponendo interrogativi sulla corretta configurazione dei ruoli di trattamento e sulle procedure autorizzative. La mancata osservanza delle tutele preventive trasforma gli apparati di bordo in dispositivi di vigilanza indiretta, compromettendo la fiducia nelle relazioni industriali e determinando gravi asimmetrie informative tra azienda e dipendenti.

La documentazione relativa alle ispezioni condotte sui veicoli industriali evidenzia le modalità con cui l’interfacciamento tra tachigrafo e apparati satellitari può determinare l’identificazione diretta del conducente, anche a fronte di dichiarazioni difensive contrarie.

Contesto normativo e cronologia delle verifiche ispettive

L’installazione di apparecchiature destinate al rilevamento geografico sui veicoli adibiti al trasporto merci si colloca all’incrocio tra la disciplina giuslavoristica e il quadro europeo di protezione dei dati. L’ordinamento impone che qualsiasi strumento suscettibile di esercitare un controllo a distanza sia subordinato alle procedure di garanzia previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970, nonché all’erogazione preventiva dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Tali adempimenti non costituiscono meri passaggi burocratici, ma presidi essenziali per legittimare il trattamento.

La vicenda prende avvio a seguito di un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento da un lavoratore, il quale segnalava l’installazione di un dispositivo di geolocalizzazione sul mezzo aziendale senza preventiva informativa e in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. L’azienda sosteneva di aver ottenuto autorizzazione dall’ITL per esigenze organizzative, di tutela dei beni e sicurezza sul lavoro, dichiarando di aver successivamente informato il personale e di operare conformemente ai principi di correttezza e liceità previsti dall’art. 5 del Regolamento.

A fronte delle risultanze preliminari, l’autorità di controllo formulava una formale richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La nota inviata il 25 marzo 2022 a mezzo posta elettronica certificata restava tuttavia priva di riscontro. Tale condotta omissiva determinava l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice per la mancata cooperazione con l’organo di vigilanza.

Per acquisire gli elementi probatori necessari, il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza veniva delegato allo svolgimento di accertamenti diretti. Le attività ispettive, condotte nei giorni 21 e 22 giugno 2022, permettevano di accertare che la società utilizzava dal maggio 2021 un sistema di localizzazione denominato “TIM Your Way”, oggetto di un contratto di noleggio sottoscritto il 10 aprile 2021 con il gestore telefonico.

I rilievi operativi eseguiti sui veicoli pesanti consentivano di analizzare l’effettiva architettura di trasmissione dei dati di viaggio e la documentazione contrattuale di noleggio del servizio telematico stipulato tra l’impresa e il fornitore tecnologico.

Soggetti ed enti coinvolti nella catena di trattamento

Il quadro soggettivo vede al centro l’impresa esecutrice dei trasporti, Autotrasporti Cuccu Riccardo S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati generati dai veicoli aziendali, chiamata a rispondere dell’adeguatezza delle misure organizzative e della trasparenza verso il personale viaggiante. L’azienda ha operato stipulando contratti per la fornitura di servizi telematici avanzati destinati alla gestione della flotta di trattori stradali con semirimorchio.

Sul versante dei fornitori di tecnologia figura TIM, operatore che ha erogato il servizio “TIM Your Way”, avvalendosi della società WAY s.r.l. nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Quest’ultima entità gestisce l’infrastruttura software e la ricezione dei segnali telematici provenienti dagli apparati posizionati a bordo dei trattori stradali.

Le funzioni di accertamento e riscontro sono state svolte dal Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, organo deputato all’esecuzione delle indagini delegate e alla redazione dei verbali operativi. L’intero procedimento è stato incardinato dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, autorità indipendente investita del potere di esame dei reclami, richiesta di chiarimenti ed emanazione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori previsti dall’art. 58 del Regolamento.

Analisi critica delle evidenze e nodi tecnici irrisolti

L’esame delle risultanze istruttorie fa emergere una netta divergenza tra le argomentazioni difensive presentate dall’impresa e la realtà tecnologica accertata dalla polizia giudiziaria. Nelle memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, inoltrate il 14 luglio 2023, la società sosteneva l’impossibilità tecnica di associare direttamente i dati di posizione all’autista. L’azienda asseriva inoltre che i dati rilevati non corrispondevano all’effettivo conducente, ma al dipendente registrato al momento dell’installazione.

L’associazione avviene tramite l’interfacciamento del sistema dei tachigrafi di nuova generazione utilizzati con la Carta tachigrafica personale in dotazione agli autisti e il sistema WAY.

Le indagini tecniche condotte presso WAY s.r.l. in data 24 ottobre 2022 hanno smentito le tesi societarie, accertando che l’interfacciamento tra tachigrafo intelligente e carta personale dell’autista consente l’identificazione esatta del lavoratore. È caduta anche l’affermazione secondo cui l’inserimento del nominativo costituisse un requisito essenziale di funzionamento del software. Tali incongruenze assumono rilievo alla luce dell’art. 168 del Codice, che punisce le dichiarazioni non veritiere rese dinanzi all’autorità di vigilanza.

Un ulteriore profilo critico riguarda la proporzionalità del monitoraggio. Come ribadito nei precedenti orientamenti (provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018), la posizione geografica del mezzo non deve essere tracciata in modo continuativo, ma limitata a specifiche contingenze operative. Il rilievo costante della posizione viola il principio di minimizzazione sancito dall’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento, configurando un controllo pervasivo non giustificato dalle finalità dichiarate.

Inaccettabile sul piano della conformità appare anche il termine di conservazione dei tracciati telematici, fissato a 180 giorni. Un lasso temporale così esteso contrasta apertamente con il principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento. L’accumulo semestrale di dati di geolocalizzazione senza una comprovata e stringente necessità operativa trasforma un archivio aziendale in un serbatoio di sorveglianza retroattiva.

La successiva rinuncia all’audizione difensiva, formalizzata dalla società l’11 ottobre 2024, ha chiuso il confronto procedimentale senza chiarire i motivi per cui la richiesta ex art. 157 del Codice del marzo 2022 fosse rimasta inevasa, confermando le gravi lacune gestionali nell’interazione con le istituzioni di controllo.

Trasparenza procedimentale e base giuridica della documentazione

La ricostruzione dei fatti poggia interamente su atti ufficiali adottati nell’esercizio di pubbliche funzioni amministrative e sanzionatorie. Il documento cardine dell’istruttoria è il Provvedimento del 16 gennaio 2025 [doc. web n. 10112287] emanato dal Garante per la protezione dei dati personali. Il testo costituisce espressione tipica del potere sanzionatorio conferito dall’art. 58, par. 2, del Regolamento UE 2016/679.

In ossequio all’art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche sono esclusi dalla tutela del diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio. La disponibilità e la riproduzione integrale di tali evidenze assicurano il controllo democratico sull’azione amministrativa e garantiscono la piena verificabilità di tutte le violazioni contestate.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. XX ai sensi dell’art. 77 del Regolamento nei confronti di Autotrasporti Cuccu Riccardo S.r.l.
  2. Unipersonale (di seguito “la Società”), ex datore di lavoro, rappresentando che la stessa aveva installato un sistema di geolocalizzazione sul veicolo utilizzato, nello svolgimento dell’attività lavorativa, senza avergli preventivamente fornito l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento e senza aver attivato la procedura di garanzia di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
  3. Detto provvedimento, in particolare, ha autorizzato l’installazione per le finalità indicate nella domanda e precisamente per la tutela dei beni aziendali, per garantire la sicurezza sul lavoro e per esigenze organizzative e produttive”; - “L’Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l., ricevuta l’autorizzazione dell’ITL, rendeva a tutti i dipendenti l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento.
  4. Si tratta, infatti, di trattori con semirimorchio”; - “I dati registrati dal sistema sono trattati, nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo lecito, trasparente e corretto per realizzare le finalità di cui sopra.
  5. Pertanto, si provvedeva a formulare un’ulteriore di richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 157 del Codice, la quale, pur essendo regolarmente notificata all’indirizzo pec della Società, restava inevasa (nota del 25/03/2022).
  6. Si procedeva quindi a notificare, tramite il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, per la violazione dell’art. 157 del Codice.
  7. Contestualmente, il suddetto Nucleo provvedeva a raccogliere le ulteriori informazioni richieste, redigendo apposito verbale di operazioni compiute (redatto nei giorni 21 e 22/06/2022), dal quale è risultato che: - “la società si è dotata del sistema di geolocalizzazione WAY fornito dal gestore TIM da maggio 2021.
  8. Di fatto è risultato che i dati dell’autista rilevati dal sistema non corrispondevano all’effettivo conducente bensì ai dati del dipendente a cui è stato associato l’automezzo al momento dell’installazione” (verbale del 22/06/2022).
  9. Veniva, inoltre, acquisita la documentazione relativa al contratto sottoscritto con TIM avente ad oggetto il noleggio del sistema di geolocalizzazione denominato “TIM Your Way”, datato 10/04/2021.
  10. All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese e della documentazione complessivamente acquisita, l’Ufficio provvedeva a notificare alla Società l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice (nota del 16/06/2023), per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c), e), 13 e 88 del Regolamento.
  11. La Società, in data 14/07/2023, inviava le proprie memorie difensive sulla base dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui osservava che: - “Le caratteristiche tecniche del Sistema non consentono di associare direttamente i dati raccolti mediante il sistema di geolocalizzazione al conducente del veicolo di cui si consulti la posizione tramite il Sistema.
  12. Con comunicazione dell’11/10/2024, la Società ha rinunciato all’audizione inizialmente richiesta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981. 4.
  13. L’esito dell’istruttoria e del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
  14. Il servizio, denominato Tim Your Way, viene erogato da Tim S.p.a. tramite la società WAY s.r.l., nominata responsabile del trattamento da Tim S.p.a., in nome e per conto del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
  15. In proposito si evidenzia che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”. 4.1.
  16. L’associazione avviene tramite l’interfacciamento del sistema dei tachigrafi di nuova generazione utilizzati con la Carta tachigrafica personale in dotazione agli autisti e il sistema WAY” (pag. 3 e 4 del verbale del 21/06/2022, nonché nota del 09/02/2022).
  17. Anche l’ulteriore argomentazione addotta, secondo cui l’inserimento nel sistema di un nominativo è condizione necessaria per il suo corretto funzionamento, non ha avuto una rispondenza documentale all’esito dell’istruttoria svolta presso Way s.r.l. ( atti del 24/10/2022).
  18. Violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), e 88 del Regolamento.
  19. Tra l’altro, il Garante ha spesso ribadito che la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite (v. provv. n. 396 del 28/06/2018, doc web n. 9023246).
  20. Allo stesso modo, la conservazione dei dati raccolti per un esteso periodo di tempo (pari a 180 giorni) non è conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento).
Clicca per cambiare tema:

Commenti (0)