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Il volto come registro: il riconoscimento biometrico in un corso universitario
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Il volto come registro: il riconoscimento biometrico in un corso universitario

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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: garanteprivacy.itItalia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da garanteprivacy.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

L’appello fatto con il volto

Il provvedimento del 29 gennaio 2026 riguarda una pratica che, descritta in una riga, dice già quasi tutto: per verificare che gli studenti fossero presenti a lezione, un ateneo ha usato il riconoscimento biometrico dei loro volti.

La ricostruzione parte dalla giustificazione fornita dall’ateneo stesso. Con una nota del 29 luglio 2024, l’istituzione integra e precisa il proprio riscontro dichiarando che «nel corso di ciascuna lezione il docente è tenuto a verificare la presenza degli studenti». È l’argomento della necessità: c’è un obbligo, e il sistema serve ad assolverlo.

Il seguito del provvedimento è, in sostanza, la spiegazione di perché un obbligo di verificare la presenza non autorizzi a verificarla in quel modo.

Che cosa è stato trattato, e per quanto

L’accertamento è netto. Sulla base di quanto emerso a seguito dell’istruttoria, «risulta accertato che l’Ateneo ha posto in essere un trattamento di dati personali, relativi alle caratteristiche biometriche del volto dei partecipanti a un corso per l’abilitazione all’insegnamento».

Il contesto conta: non si tratta di un varco d’ingresso o di un laboratorio ad accesso ristretto, ma di un corso di formazione per futuri insegnanti. Le persone sottoposte al riconoscimento erano lì per ottenere un titolo professionale.

La cronologia è ricostruita con precisione. Il trattamento è stato posto in essere da marzo a luglio 2024, «prima con le modalità illustrate nella citata nota del 24 giugno 2024 e poi con quelle di cui alla nota del 29 luglio 2024»: due configurazioni diverse nello stesso periodo. Dal 23 settembre 2024 il sistema di riconoscimento biometrico è rimasto «parzialmente in uso», e il suo impiego è definitivamente cessato l’11 novembre 2024, secondo la tabella prodotta dall’ateneo con la nota del 20 maggio 2025.

Quella tabella è arrivata tardi, e attraverso un legale: l’Autorità aveva formulato un’ultima richiesta di informazioni con nota protocollo numero 0049433 del 10 aprile 2024, e la risposta è giunta oltre un anno dopo. Il titolare è stato comunque invitato a produrre scritti difensivi o documenti, ovvero a chiedere di essere sentito, ai sensi dell’articolo 166, commi 6 e 7, del Codice e dell’articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, numero 689.

Il divieto, e le sue eccezioni

Il punto di partenza giuridico non è un bilanciamento: è un divieto. In tale quadro, scrive il Garante, «il trattamento dei dati biometrici è di regola vietato, salvo che sussista una delle condizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento “ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante”».

Sono due requisiti, non uno, e vanno soddisfatti entrambi. Trovare un’eccezione dell’articolo 9 non basta: occorre anche rispettare le misure di garanzia che l’Autorità ha disposto. È un’architettura pensata proprio per i dati che non si possono cambiare — il volto di una persona non si revoca come una password.

Il consenso che non era libero

La difesa dell’ateneo si regge sul consenso, e su un ragionamento che a prima vista sembra solido. Nella nota del 24 giugno 2024 si sostiene che il consenso fosse «libero in quanto, in caso di rifiuto, gli studenti possono accedere a uno dei molti corsi per l’ottenimento dei 30 CFU tenuto da altri centri in presenza».

In altre parole: nessuno era obbligato: chi non voleva farsi riconoscere il volto poteva iscriversi altrove.

Il Garante lo liquida senza esitazione — «non rileva, a tal riguardo» — e la ragione merita di essere compresa, perché tocca il cuore di che cosa sia un consenso valido. La libertà del consenso non si misura sull’esistenza teorica di alternative altrove, ma sull’assenza di uno svantaggio per chi rifiuta dentro il rapporto in corso. Uno studente già iscritto, che ha scelto quel corso, che ha organizzato tempi e spostamenti, non è in una posizione di parità quando gli si dice che l’alternativa è ricominciare da un altro centro.

È lo stesso squilibrio che il diritto riconosce nel rapporto di lavoro, trasferito al rapporto formativo. E l’argomento della concorrenza — «ci sono molti altri corsi» — se accolto, renderebbe libero qualunque consenso in qualunque mercato: basterebbe che esistesse un concorrente.

Pubblico e privato, la stessa misura

Una parte significativa del provvedimento è dedicata a stabilire che la natura giuridica dell’ateneo non cambia le regole applicabili, e la ricostruzione è accurata.

In via preliminare, osserva il Garante, la libertà di insegnamento — richiamati l’articolo 33 della Costituzione e l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, numero 240 — «anche a livello universitario, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati, indipendentemente dalla forma giuridica degli stessi».

E fra i profili di analogia rispetto alla disciplina delle università statali «ricorre, anzitutto, il perseguimento di finalità di interesse pubblico», con riferimento all’articolo 1, comma 1, della stessa legge 240 del 2010, riferito «sia alle università statali sia alle università non statali».

Il Garante richiama anche la giurisprudenza di merito, con la sentenza numero 12967 del 13 maggio 2024 e, da ultimo, il Tribunale di Milano, numero 8872 del 19 novembre 2025. Un ateneo non statale che rilascia titoli abilitanti svolge una funzione di interesse pubblico, e non può invocare la propria forma privata per collocarsi in un regime più permissivo.

La valutazione d’impatto che non c’era

L’ultima violazione accertata è la più istruttiva, perché riguarda un giudizio che l’ateneo ha formulato su se stesso.

Il Regolamento impone una valutazione d’impatto quando il trattamento presenta un rischio elevato, e fra i casi tipici rientrano i dati biometrici e i trattamenti che realizzano un «uso innovativo o l’applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative».

Dall’istruttoria è emerso invece che l’ateneo «non ha rinvenuto alcun rischio elevato per i diritti le libertà delle persone e non ha quindi ritenuto necessario riversare le considerazioni sopra illustrate all’interno di un documento ulteriore, ossia di una valutazione di impatto». Il ragionamento è circolare: la valutazione serve ad accertare il rischio, e non si può saltarla sostenendo di avere già concluso che il rischio non c’è.

Soltanto nel corso dell’istruttoria, con la nota del 16 dicembre 2024, l’ateneo ha prodotto in atti copia di una valutazione d’impatto — cioè quando il sistema era già stato spento da oltre un mese. «Deve, pertanto, concludersi che l’Ateneo ha agito in violazione dell’articolo 35 del Regolamento.»

La sanzione, e come si calcola

Segue l’adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie, ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera i), e 83 del Regolamento, e dell’articolo 166, comma 7, del Codice.

Tenuto conto dell’articolo 83, paragrafo 3, la violazione è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 83, paragrafo 5 — la fascia riservata alle violazioni dei principi e dei diritti degli interessati. L’ammontare «va determinato tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’articolo 83, paragrafo 2», e il Garante richiama le «Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR» del Comitato europeo per la protezione dei dati, del 24 maggio 2023, al punto 60.

Come per ogni ordinanza ingiunzione, si procede alla pubblicazione del capo che la contiene sul sito internet del Garante, ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice e dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento del Garante numero 1/2019.

Che cosa insegna questo caso

La sequenza dei fatti descrive un percorso che si ripete: si adotta una tecnologia perché risolve un problema pratico, si giudica da sé che non comporti rischi elevati, si raccoglie un consenso che sulla carta appare volontario, e quando l’autorità chiede conto si produce la documentazione che sarebbe dovuta esistere prima.

Il sistema è stato spento l’11 novembre 2024, prima che il provvedimento arrivasse. Ma l’accertamento riguarda i mesi in cui ha funzionato, e le persone i cui volti sono stati misurati per firmare un registro di presenza.

Che quelle persone fossero futuri insegnanti in un corso di abilitazione dà al caso una simmetria che nessuno ha cercato. Hanno appreso, prima di entrare in aula, che cosa significhi essere identificati da una macchina per il fatto di trovarsi in un luogo.

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