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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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Impronte digitali negli appalti comunali: illecito il controllo biometrico dei lavoratori
Atto Acquisito: garanteprivacy.it

Impronte digitali negli appalti comunali: illecito il controllo biometrico dei lavoratori

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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: garanteprivacy.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da garanteprivacy.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

Interesse pubblico e principio di proporzionalità

La trasformazione tecnologica dei sistemi di controllo negli appalti pubblici dei servizi territoriali pone interrogativi stringenti sulla salvaguardia delle libertà individuali dei lavoratori subordinati. La sorveglianza delle presenze mediante l’acquisizione di parametri fisici immutabili rappresenta una lesione sostanziale del principio di proporzionalità, specialmente quando coinvolge manodopera impiegata in mansioni esecutive e ausiliarie.

Il monitoraggio biometrico trasforma il corpo del prestatore d’opera in un terminale di autenticazione aziendale, scavalcando gli strumenti ordinari di marcatura oraria previsti dai contratti collettivi. La raccolta non autorizzata di tratti dattiloscopici all’interno di sedi municipali solleva un problema di trasparenza istituzionale che investe la committenza pubblica e l’intera catena di fornitura dei servizi.

Quando una cooperativa affidataria di servizi manutentivi introduce rilevatori biometrici senza alcuna copertura normativa, non si configura una semplice irregolarità amministrativa. L’omissione informativa e la mancata risposta agli organi di vigilanza evidenziano una diffusa deresponsabilizzazione datoriale rispetto alla custodia e all’integrità dei dati personali più delicati.

Contesto normativo e cronologia degli accertamenti

Il quadro giuridico comunitario e nazionale sancisce il divieto generale di trattamento delle categorie particolari di dati personali, tra cui rientrano espressamente le informazioni biometriche intese a identificare in modo univoco una persona fisica. L’evoluzione della giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che la gestione del cartellino marcatempo non giustifica l’acquisizione delle impronte digitali, esistendo alternative operative del tutto adeguate e non invasive.

La vicenda prende avvio il 18 dicembre 2024, quando la Polizia locale del Comune di XX inoltra una formale segnalazione all’Autorità di controllo, evidenziando il ricorso a strumenti biometrici da parte della Depac Società Cooperativa Sociale a r.l., operatore incaricato dei servizi di pulizia e manutenzione territoriale. L’istruttoria preliminare avviata il 5 febbraio 2025 non produce tuttavia alcun riscontro da parte della società cooperativa, rendendo necessario l’intervento coattivo.

Di fronte al totale silenzio dell’operatore economico, l’Autorità delega i militari specializzati per effettuare le contestazioni formali e condurre accessi ispettivi diretti. Le attività di verifica sul campo si svolgono nelle giornate del 4 e 5 giugno 2025, interessando sia la sede legale dell’impresa sia gli immobili comunali situati in provincia di Pavia, dove i dispositivi elettronici risultavano effettivamente operativi.

Gli accertamenti documentali e informatici consentono di acquisire i log memorizzati nei terminali, attestando una rilevazione capillare e continuativa. Nello specifico, la pattuglia riscontra l’estrazione sistematica dei dati dattiloscopici relativi a quattro operai presso il deposito-rimessa comunale da aprile 2025 e a due operai presso l’ingresso del palazzo municipale a partire dal mese di settembre 2024.

Soggetti ed enti coinvolti

L’Autorità di controllo e i nuclei operativi

Il Garante per la protezione dei dati personali è l’organo collegiale indipendente preposto alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in materia di trattamento dei dati. Nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, l’Autorità ha coordinato l’intera sequenza istruttoria, accertando i profili di non conformità rispetto al Regolamento europeo e alle linee guida consolidated sui luoghi di lavoro.

Il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza ha operato su delega diretta dell’organo collegiale, conducendo le attività ispettive, la notifica delle violazioni amministrative per omesso riscontro e l’estrazione forense dei dati custoditi nei dispositivi elettronici dislocati nelle pertinenze comunali.

La catena datoriale e l’ente locale

La Depac Società Cooperativa Sociale a r.l. risulta il datore di lavoro e titolare del trattamento, con un organico complessivo dichiarato di circa cento dipendenti. La cooperativa è risultata affidataria dei servizi di pulizia e manutenzione per conto dell’amministrazione locale, impiegando stabilmente sei lavoratori nelle sedi municipali a partire dal primo agosto 2024.

Il Comune di XX, ente territoriale in provincia di Pavia, costituisce il luogo materiale in cui i due terminali biometrici sono stati collocati ed esercitati. L’amministrazione comunale e il relativo corpo di Polizia locale hanno assunto il ruolo di segnalanti primari, consentendo l’avvio delle indagini volte a verificare la legittimità della sorveglianza tecnica negli spazi pubblici.

Analisi critica delle evidenze e nodi aperti

L’inquadramento normativo del dato biometrico

L’articolo 4, numero 14, del Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce i dati biometrici come elementi ottenuti da trattamenti tecnici specifici relativi a caratteristiche fisiche o fisiologiche atte a consentire l’identificazione univoca. L’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo testo elenca in maniera tassativa ed esaustiva le deroghe ammesse al divieto generale di trattamento, subordinate al rigoroso rispetto delle misure di garanzia nazionali.

L’ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio, principio ribadito dai provvedimenti n. 109 e 106 del 22 febbraio 2024, n. 369 del 10 novembre 2022 e n. 16 del 14 gennaio 2021.

L’assenza di un fondamento normativo primario rende illegittimo il trattamento alla radice, violando gli articoli 5 e 9 del Regolamento. La prassi datoriale ha ignorato i principi basilari di minimizzazione e limitazione della finalità, imponendo una schedatura biometrica a fronte di compiti esecutivi che non presentavano alcun profilo di eccezionalità o di sicurezza critica tale da richiedere identificazioni biometriche.

Il disallineamento informativo e gli obblighi di cooperazione

La condotta della cooperativa evidenzia una duplice frattura procedurale. Da un lato, l’omessa consegna dell’informativa preventiva prescritta dall’articolo 13 lede il canone generale di trasparenza verso i subordinati; dall’altro, la mancata tenuta o esibizione del registro dei trattamenti di cui all’articolo 30 impedisce qualsiasi tracciamento delle misure di sicurezza adottate per la custodia delle impronte digitali.

A seguito della richiesta di informazioni avanzata ai sensi dell’art. 157 del Codice in data 5 febbraio 2025, regolarmente consegnata, la Società non ha inviato alcun riscontro, rendendo necessario l’intervento ispettivo delegato alla Guardia di finanza.

Il mancato adempimento alla richiesta formale dell’Autorità ai sensi dell’articolo 157 del Codice di settore costituisce una violazione autonoma e grave. Tale condotta ha precluso la cooperazione preventiva e ha imposto l’accesso ispettivo in loco per ricostruire flussi di dati e periodi di utilizzo dei terminali non dichiarati spontaneamente.

I quesiti irrisolti sulla gestione dei dati

L’analisi tecnica condotta sui dispositivi lascia aperti molteplici interrogativi sulla catena di custodia informatica. Non è stato chiarito se i macchinari conservassero i modelli matematici derivati (template) oppure le immagini grezze delle impronte digitali, né risultano formalizzati i tempi massimi di conservazione delle registrazioni estratte tra settembre 2024 e giugno 2025.

Resta altresì da comprendere il livello di consapevolezza dell’amministrazione ospitante rispetto alla presenza fisica di hardware biometrico all’ingresso della sede municipale e nei locali rimessa. L’installazione di apparecchiature proprietarie in stabili pubblici esige contratti di servizio definiti e una rigorosa ripartizione dei ruoli di trattamento, aspetti la cui carenza rischia di esporre la manodopera a controlli arbitrari privi di canali di tutela diretta.

Trasparenza e base giuridica

Il presente dossier analitico è redatto sulla scorta di atti istruttori e provvedimenti adottati dalle autorità di garanzia e dai corpi ispettivi dello Stato italiano, esaminati nella loro composizione formale per finalità di rendicontazione giornalistica e documentazione civica.

Il testo istituzionale di riferimento è il Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10233224] emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, consultabile nel registro pubblico degli atti al link istituzionale garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10233224.

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti ufficiali emanati dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche non sono soggetti a diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio. L’elaborazione critica, la contestualizzazione dei dati e l’articolazione delle problematiche del lavoro costituiscono produzione informativa autonoma volta a garantire il controllo diffuso sull’esercizio dei poteri datoriali e amministrativi.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. In data 18 dicembre 2024, la Polizia locale del Comune di XX ha presentato una segnalazione dinanzi all’Autorità, relativamente al trattamento di dati biometrici di lavoratori che sarebbe effettuato da Depac Società Cooperativa Sociale a r.l. (di seguito, la Società).
  2. L’Ufficio ha avviato un’istruttoria preliminare, con nota del 5 febbraio 2025, con cui la Società è stata invitata a fornire informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice sui fatti oggetto di segnalazione a questa Autorità.
  3. Per tale ragione, l’Autorità ha delegato il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza a effettuare la notifica delle violazioni per la violazione dell’art. 157 del Codice e di svolgere accertamenti ispettivi ai sensi degli artt. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) e 158 (Accertamenti) del Codice in merito ai fatti oggetto di segnalazione.
  4. In data 4 e 5 giugno 2025, il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza si è recato presso la sede legale della Società […] per poi spostarsi presso la sede del Comune di XX (PV), luogo in cui sono risultati installati i dispositivi elettronici biometrici, dove è stata effettuata una ricognizione sia negli spazi del Comune sia nel deposito/rimessa del comune.
  5. La pattuglia estrae copia dei dati contenuti all’interno degli stessi riguardanti i rilevamenti biometrici ottenuti, per il periodo da aprile 2025 ad oggi nei confronti di quattro operai per il dispositivo posto all’interno del deposito/rimessa e di due operai per ciò che concerne quello posto all’ingresso del comune per i mesi da settembre 2024 ad oggi” (v. verbale op. compiute 4/06/2025, p. 3).
  6. Durante l’attività ispettiva, sono state acquisito a verbale le seguenti dichiarazioni (fornite dal responsabile area Lombardia per la Società): “nel palazzo sede del comune di XX e nel deposito/rimessa dello stesso comune sono installati due dispositivi elettronici di rilevamento delle impronte digitali” (v. verbale op. compiute, 4/06/2025, p. 3); “la Società ha ad oggi circa 100 dipendenti.
  7. I sei dipendenti sono impiegati presso il comune di XX dal 01.08.2024 ad oggi” (v. verbale op. compiute cit., p. 3); “la nostra Società svolge per il comune di XX servizi di manutenzione e di pulizie.
  8. L’art. 4, n. 14, del Regolamento definisce “dati biometrici” i “dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici”.
  9. L’art. 9, par. 2, del Regolamento in materia di trattamento di categorie particolari di dati elenca in modo tassativo le deroghe al divieto di trattamento dei dati personali appartenenti alle categorie particolari (nelle quali rientra anche il dato biometrico) enunciato al paragrafo 1.
  10. La norma prevede che è lecito il trattamento di tali categorie di dati al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2, del Regolamento “ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante”, in relazione a ciascuna categoria dei dati.
  11. Il datore di lavoro, titolare del trattamento, quando effettua un trattamento di dati, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, “limitazione delle finalità”, “minimizzazione” nonché “integrità e riservatezza” dei dati e “responsabilizzazione” (art. 5 del Regolamento).
  12. L’art. 13 del Regolamento prevede che il titolare è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento prima che questo abbia inizio.
  13. Nell’ambito del rapporto di lavoro l’obbligo di informare il lavoratore è altresì espressione del principio generale di correttezza dei trattamenti (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
  14. In base all’art. 30 del Regolamento il titolare del trattamento è obbligato a tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, comprendente anche le categorie dei dati personali trattati.
  15. L’art. 157 del Codice dispone che “nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati”. 3.2 Violazione dell’art. 157 del Codice.
  16. A seguito della richiesta di informazioni, avanzata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 157 del Codice in data 5 febbraio 2025, regolarmente consegnata, la Società non ha inviato alcun riscontro.
  17. Ciò ha reso necessario delegare il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza a effettuare la notifica delle violazioni per la violazione dell’art. 157 del Codice e di svolgere accertamenti ispettivi ai sensi degli artt. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) e 158 (Accertamenti) del Codice in merito ai fatti oggetto di segnalazione.
  18. L’assenza di riscontro alla richiesta, inviata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 157 del Codice, comporta la violazione della norma stessa. 3.3 Violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e 9 del Regolamento.
  19. Tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 2-septies del Codice, l’ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio.
  20. Ciò è stato ribadito dal Garante, tra l’altro, con i provvedimenti n. 109 del 22 febbraio 2024 (doc. web n. 9995785), n. 106 del 22 febbraio 2024 (doc. web n. 9995701), n. 369 del 10 novembre 2022 (doc. web n. 9832838) e n. 16 del 14 gennaio 2021 (doc. web n. 9542071).
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