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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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Infiltrazioni mafiose e dissesto negli enti locali: la relazione 2017 sull’articolo 143 TUOEL
Atto Acquisito: dait.interno.gov.it

Infiltrazioni mafiose e dissesto negli enti locali: la relazione 2017 sull’articolo 143 TUOEL

dait.interno.gov.itItalia2017public
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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: dait.interno.gov.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da dait.interno.gov.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

Rilevanza pubblica e impatto istituzionale

L’applicazione delle misure straordinarie di contrasto alle infiltrazioni della criminalita organizzata negli enti locali tocca il nucleo della rappresentanza democratica e della tenuta dei servizi essenziali per la collettivita. Quando un consiglio comunale viene sciolto ai sensi dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, l’ordinaria dialettica politica viene sospesa per ristabilire la legalita violata. Il monitoraggio di questi interventi rivela la pervasivita delle dinamiche corruttive e condizionanti all’interno dell’apparato burocratico e decisionale dei municipi.

Nel corso del 2017 sono stati ventuno i consigli comunali colpiti da decreto di scioglimento per condizionamento o infiltrazione mafiosa, portando a trentotto il totale delle commissioni straordinarie attive sul territorio nazionale. Accanto ai comuni, i provvedimenti hanno riguardato strutture complesse come l’azienda ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e il Municipio X di Roma Capitale, le cui gestioni commissariali straordinarie si sono concluse nel medesimo anno dopo essere state istituite nel 2015.

Il dato che emerge con maggiore gravita analitica riguarda l’incidenza delle crisi di bilancio: il 9,5% dei comuni sciolti nel 2017 versava in stato di deficit finanziario, avendo dichiarato il dissesto o fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Questo valore assume una dimensione critica se confrontato con il dato generale dell’intera nazione, dove su un totale di 7.960 comuni quelli in dissesto o pre-dissesto rappresentavano appena lo 0,9%. La fragilita contabile e il depauperamento delle risorse pubbliche si confermano indicatori strettamente connessi alla vulnerabilita criminale dell’amministrazione.

Contesto storico ed evoluzione delle dinamiche territoriali

L’evoluzione dei provvedimenti dissolutori fotografa una presenza radicata nelle aree tradizionali del Mezzogiorno, affiancata da una progressiva e documentata espansione verso i distretti amministrativi ed economici del centro e del nord Italia. Nel 2016 il comune di Brescello ha costituito il settimo caso di scioglimento di un consiglio comunale nel settentrione, segnando un precedente significativo per l’Emilia-Romagna. Nel 2017 il perimetro degli interventi al nord si e ulteriormente allargato con il decreto di scioglimento del comune di Lavagna in Liguria e con l’avvio della commissione di accesso presso il comune di Seregno in Lombardia.

La geografia degli scioglimenti deliberati nel 2017 conferma tuttavia la Calabria come il baricentro dell’emergenza con 12 provvedimenti, tra i quali figurano i decreti relativi a Canolo, sciolto il 5 maggio 2017, e Petronà, ente di 2.685 abitanti commissariato il 24 novembre 2017. In Campania sono stati registrati 4 scioglimenti, che hanno colpito i comuni di Crispano il 24 gennaio 2017, Scafati il 27 gennaio 2017 e San Felice a Cancello il 15 maggio 2017. La Puglia ha registrato 2 decreti dissolutori, tra cui quello del comune di Parabita il 17 febbraio 2017, mentre in Sicilia spicca il commissariamento di Castelvetrano, comune di 31.834 abitanti, decretato il 7 giugno 2017.

L’attivita amministrativa straordinaria ha richiesto la presenza complessiva di 38 commissioni nel corso dell’anno. Questa struttura emergenziale ha presidiato 18 comuni in Calabria, 7 in Campania, 6 in Sicilia, 3 in Puglia, 1 in Liguria, 1 in Emilia-Romagna, oltre all’amministrazione straordinaria dell’ente ospedaliero casertano e del decimo municipio capitolino. Tale carico gestionale evidenzia come la bonifica democratica richieda tempi lunghi e un presidio continuativo, spesso complicato da contenziosi amministrativi.

Le vicende giudiziarie hanno infatti determinato complessi iter di reintegro delle commissioni prefettizie a seguito delle pronunce giurisdizionali. A Giardinello, in provincia di Palermo, la commissione straordinaria era stata reintegrata il 9 ottobre 2015 dopo che il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello contro la sentenza di primo grado che aveva annullato lo scioglimento, determinando una temporanea ripresa delle funzioni degli organi ordinari dal 24 marzo 2015. Una dinamica analoga ha interessato il comune di Tropea, dove la gestione commissariale si e reinsediata il 27 settembre 2017 al termine del contenzioso.

Soggetti istituzionali e organi coinvolti

Il quadro istituzionale vede operare su diversi livelli il Ministero dell’Interno, le Prefetture territorialmente competenti, le commissioni di accesso e le terne commissariali straordinarie incaricate della gestione provvisoria. A queste figure si affiancano gli organi di giustizia amministrativa, in particolare il TAR del Lazio e la terza sezione del Consiglio di Stato, chiamati a valutare la legittimita degli atti adottati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro.

Nel 2017 il contenzioso amministrativo ha prodotto 8 pronunce definitive o cautelari, suddivise tra 5 decisioni del Consiglio di Stato e 3 sentenze del TAR per il Lazio. Sul piano individuale, i procedimenti ex articolo 143, comma 11, del Testo Unico degli Enti Locali hanno attivato le procedure per la declaratoria di incandidabilita a carico degli amministratori ritenuti responsabili del condizionamento o dell’infiltrazione mafiosa, separando le responsabilita politiche da quelle di mera gestione tecnica.

Analisi critica delle evidenze e limiti dei dati

L’esame complessivo dei dati rivela una sproporzione netta: il tasso di dissesto o riequilibrio finanziario pluriennale tra i comuni sciolti per mafia nel 2017 e pari al 9,5%, ovvero oltre dieci volte superiore rispetto alla media nazionale dello 0,9%. Questo dato dimostra che il dissesto dei conti non e soltanto una disfunzione tecnica, ma rappresenta un terreno fertile per l’infiltrazione o la diretta conseguenza della predazione delle risorse comunali da parte dei clan locali. Resta tuttavia aperto il problema di quanti altri enti in pre-dissesto occultino infiltrazioni non ancora intercettate dalle commissioni di accesso.

Sul versante giurisprudenziale, le sentenze del 2017 hanno consolidato i parametri di legittimita dei provvedimenti prefettizi, ribadendo che la valutazione ministeriale non richiede prove penali piene ma un quadro indiziario coerente e concordante:

«il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come estrinseco, e cioè nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, della ragionevolezza del momento valutativo, della congruità e proporzionalità al fine perseguito»

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che un provvedimento di scioglimento e viziato soltanto qualora emerga la complessiva illogicita della valutazione degli elementi raccolti, considerati nel loro insieme e non atomisticamente. Tale impostazione tutela la natura preventiva e di massima cautela della misura, ma evidenzia la delicatezza del confine tra negligenza amministrativa e collusione con la criminalita organizzata.

Un nodo critico riguarda la responsabilita degli organi elettivi in rapporto alla dirigenza burocratica. In virtu dell’articolo 107 del decreto legislativo numero 267 del 2000, gli amministratori conservano precisi obblighi di vigilanza:

«Restano, invero, fermi, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, i compiti di indirizzo e, segnatamente, di controllo “politico-amministrativo”, che se non va esercitato partitamente per ogni singola determinazione provvedimentale, deve investire trasversalmente l’operato dei funzionari con qualifiche dirigenziali»

La mancata vigilanza da parte della componente politica sull’apparato dirigenziale integra la responsabilita oggettiva dell’ente, impedendo ai sindaci di invocare la separazione tra poteri di indirizzo e gestione gestionale per eludere il commissariamento.

Trasparenza e base giuridica

Le informazioni e i dati esposti provengono dalla relazione ufficiale del Ministero dell’Interno sull’attivita delle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, riferita all’anno 2017, pubblicata sul portale istituzionale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (dait.interno.gov.it).

La documentazione e resa accessibile in conformita alla Legge 22 aprile 1941, numero 633, articolo 5, che esclude i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche dalla tutela del diritto d’autore, garantendone la collocazione nel pubblico dominio. L’atto e consultabile integralmente per finalita di ricerca, verifica civica e documentazione istituzionale.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. I provvedimenti di scioglimentopag. 7 1.1 Conclusione dei procedimentipag. 12 1.2 Il contenzioso ed i principi giurisprudenzialipag. 13 1.3 La declaratoria di incandidabilità ai sensipag. 23 dell’articolo 143, comma 11, del TUOEL 2.
  2. Nel corso del 2017 va segnalata anche la chiusura delle gestoni commissariali che hanno interessato l’azienda ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ed il Municipio X di Roma Capitale, sciolti, rispettivamente, con D.P.R. del 23 aprile 2015 e del 27 agosto 2015.
  3. Nel 2016, infatti, il comune di Brescello (RE) ha rappresentato il settimo caso di provvedimento dissolutorio di un consiglio comunale del nord Italia mentre nel corso dell’anno 2017, allo scioglimento ex articolo 143 del TUOEL del comune di Lavagna (GE), si è aggiunto un accesso presso un comune del settentrione, Seregno (MB).
  4. L’analisi dei provvedimenti di scioglimento adottati nel 2017 ha, infatti, messo in luce che il 9,5% dei comuni sciolti per condizionamento/infiltrazione di tipo mafioso versa in condizioni di deficit finanziario e, quindi, ha dichiarato il dissesto o si è avvalso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
  5. Tale dato appare particolarmente significativo se si considera che, in ambito nazionale, su 7.960 comuni, quelli che nel 2017 risultano in dissesto o in riequilibrio finanziario rappresentano lo 0.9%.
  6. I provvedimenti di scioglimento Nel corso dell’anno 2017 sono stati sciolti, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, complessivamente, 21 consigli comunali.
  7. Le regioni interessate sono la Calabria, con 12 scioglimenti: Canolo (RC), D.P.R. 5 maggio 2017;
  8. La Campania, con 4 scioglimenti: Crispano (NA), D.P.R. 24 gennaio 2017;
  9. Scafati (SA), D.P.R. 27 gennaio 2017; 7 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI San Felice a Cancello (CE), D.P.R. 15 maggio 2017;
  10. La Puglia, con 2 scioglimenti: Parabita (LE), D.P.R. 17 febbraio 2017;
  11. Di seguito il quadro riepilogativo delle gestioni commissariali in atto, comprensivo, quindi, dei comuni sciolti nel 2017, di quelli sciolti in precedenza la cui gestione è terminata nel corso dell’anno con le elezioni dei nuovi organi, nonché delle gestioni prorogate.
  12. Petronà (CZ) 2.685 24/11/17 9 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 15.
  13. Castelvetrano (TP) 31.834 07/06/17 Nel 2017, quindi, hanno operato 38 commissioni straordinarie che hanno amministrato 1 azienda ospedaliera in Campania, 1 municipio 10 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI nel Lazio, 18 comuni in Calabria, 7 in Campania, 1 comune in Emilia Romagna, 1 in Liguria, 3 comuni in Puglia, 6 in Sicilia.
  14. A Giardinello (PA) il 9 ottobre 2015 è stata reintegrata la commissione straordinaria a seguito dell’accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, dell’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato il Decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale dell’ente ed a seguito della quale gli organi ordinari si erano insediati in data 24 marzo 2015.
  15. Stessa vicenda ha interessato il comune di Tropea (VV), ove si è reinsediata la commissione straordinaria in data 27 settembre 2017.
  16. Di seguito il grafico relativo alle conclusioni dei procedimenti dal 2010 al 2017.
  17. Nel dettaglio, nel corso dell’anno 2017 sono state pubblicate 8 pronunce, delle quali 5 del Consiglio di Stato e 3 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
  18. Stato, III, n. 2038/- OMISSIS-), il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come estrinseco, e cioè nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, della ragionevolezza del 15 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI momento valutativo, della congruità e proporzionalità al fine perseguito” (in tal senso Consiglio di Stato, sez.
  19. Di conseguenza, un provvedimento di scioglimento disposto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000 è illegittimo solo se si dimostra la complessiva illogicità della valutazione dell’insieme degli elementi acquisiti in sede istruttoria, da considerare in connessione tra loro (v.
  20. Restano, invero, fermi, ai 22 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, i compiti di indirizzo e, segnatamente, di controllo “politico-amministrativo”, che se non va esercitato partitamente per ogni singola determinazione provvedimentale, deve investire trasversalmente l’operato dei funzionari con qualifiche dirigenziali (cfr.
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