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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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La stretta sui foreign fighters e l’anticipazione della tutela penale nell’ordinamento italiano
Atto Acquisito: giustizia.it

La stretta sui foreign fighters e l’anticipazione della tutela penale nell’ordinamento italiano

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#terrorismo internazionale#foreign fighters#codice penale#sicurezza nazionale#misure di prevenzione

Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: giustizia.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da giustizia.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

Lead: La trasformazione della prevenzione penale

L’adeguamento delle norme repressive contro le filiere del terrorismo transnazionale ha segnato una cesura strutturale nell’ordinamento giuridico italiano, spostando la soglia di punibilità verso condotte propedeutiche e individuali. L’interesse pubblico risiede nella comprensione del confine tra sicurezza collettiva, libertà di circolazione e garanzie costituzionali sull’informazione.

Gli atti legislativi emanati per recepire gli standard internazionali delineano un sistema a doppio binario, in cui il controllo della mobilità personale si affianca al potere di oscuramento preventivo delle reti telematiche. Tale riassetto normativo non si limita a punire l’organizzazione strutturata, ma colpisce l’auto-arruolamento, l’addestramento solitario e il mero supporto logistico agli spostamenti.

La disamina dei testi ufficiali evidenzia come la rimodulazione dell’azione di contrasto si sia intrecciata con una revisione contabile dei capitoli di spesa militare, ridefinendo gli equilibri tra impiego operativo all’estero e presidio interno del territorio nazionale.

Contesto storico e geopolitico

Il quadro normativo trae origine dalla necessità di dare piena esecuzione alla risoluzione n. 2178 approvata nel 2014 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, atto vincolante adottato ai sensi del Capo VII della Carta ONU. Il documento internazionale ha imposto a tutti gli Stati membri di colpire penalmente i flussi di combattenti diretti verso teatri di conflitto esteri.

In particolare, l’articolo 6 della risoluzione 2178 ha fissato l’obbligo di perseguire tre specifiche direttrici: i trasferimenti verso Paesi terzi volti a compiere o pianificare atti di matrice terroristica, il finanziamento di tali spostamenti transfrontalieri e il reclutamento di individui da instradare verso formazioni armate estere.

Per l’ordinamento italiano, l’allineamento a questi parametri ha richiesto l’integrazione di strumenti sia penali sia amministrativi. La gestione del rischio legato ai foreign fighters ha sollecitato l’impiego sinergico delle misure di prevenzione personale, disciplinate dal decreto legislativo n. 159 del 2011, e delle limitazioni all’espatrio.

L’applicazione di misure preventive individuali comporta, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1185 del 1967, l’immediato ritiro del passaporto e la sospensione di qualsiasi altro titolo valido per l’uscita dai confini di Stato. La violazione di tali divieti da parte del soggetto sottoposto a sorveglianza integra specifici delitti sanzionati dagli articoli 75 e 76 del codice antimafia.

Parallelamente all’inquadramento delle persone fisiche, il legislatore ha dovuto recepire il regolamento dell’Unione Europea n. 98 del 2013, varato il 15 gennaio 2013 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, per regolamentare in modo uniforme l’immissione sul mercato, l’acquisizione e l’uso di sostanze classificate come precursori di esplosivi.

Attori istituzionali ed enti coinvolti

Il processo di trasformazione normativa ha visto interagire organismi multilaterali e istituzioni statali responsabili della tenuta dell’ordine pubblico e della giurisdizione penale:

  • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite): organo deliberante dell’ONU che ha imposto, con la risoluzione vincolante 2178 del 2014, l’incriminazione globale dei viaggi a scopo terroristico e delle relative fonti di supporto finanziario.
  • Ministero della Giustizia (Ministero della Giustizia): dicastero promotore dell’aggiornamento codicistico e del raccordo tra convenzioni sovranazionali e tipicità penale interna.
  • Ministero della Difesa (Ministero della Difesa): amministrazione direttamente interessata dal riassetto dei contingenti e dalla riduzione degli stanziamenti per le missioni estere.
  • Parlamento europeo (Parlamento europeo) e Consiglio dell’Unione Europea (Consiglio dell’Unione europea): istituzioni comunitarie responsabili dell’adozione del regolamento (UE) n. 98/2013 relativo al controllo delle sostanze chimiche e dei precursori esplosivi.
  • Autorità Giudiziaria procedente: organo requirente e giudicante a cui l’ordinamento affida l’emissione dei decreti di sequestro preventivo e gli ordini di inibizione dell’accesso telematico.
  • Fornitori di connettività Internet: operatori di telecomunicazione gravati dell’obbligo tecnico di attuare i filtri di blocco e l’interdizione dei domini indicati dalla magistratura.

Analisi critica delle evidenze

L’intervento legislativo sul codice penale modifica profondamente la fisionomia delittuosa delle condotte connesse al terrorismo, operando una netta anticipazione della soglia di punibilità attraverso la revisione degli articoli 270-quater e 270-quinquies e l’inserimento dell’inedito articolo 270-quater.1.

La modifica apportata al primo comma dell’articolo 270-quater del codice penale scardina il tradizionale schema unilaterale della punibilità: l’incriminazione per arruolamento non colpisce più unicamente il reclutatore, ma si estende direttamente al soggetto arruolato. L’ordinamento precisa che per la punibilità non è sufficiente il mero assenso psicologico, il quale resta circoscritto alla misura di sicurezza di cui all’articolo 115 c.p., ma è richiesta una condotta fattiva di inserimento.

L’adeguamento ai dettami della risoluzione dell’ONU si completa attraverso un analogo intervento sull’articolo 270-quinquies del codice penale che punisce l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Con l’articolo 270-quater.1 viene colmata la lacuna relativa alle condotte logistiche, incriminando espressamente chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi diretti al compimento di condotte terroristiche, al di fuori delle fattispecie associative e di arruolamento già previste dagli articoli 270-bis e 270-quater.

Nel riformulare l’articolo 270-quinquies, il legislatore estende la sanzione all’auto-addestramento, subordinando la punibilità alla sussistenza del dolo specifico, elemento cardine per evitare incriminazioni arbitrarie su mere attività conoscitive. A ciò si salda l’aggravante di pena introdotta per l’impiego di strumenti informatici e telematici, coordinata con gli articoli 302 e 414 c.p.

Sul versante telematico, il provvedimento obbliga gli internet service provider a istituire filtri per inibire l’accesso ai siti web individuati dalla magistratura. In caso di mancata cooperazione, l’autorità giudiziaria ordina l’interdizione dell’intero dominio tramite lo strumento cautelare del sequestro preventivo previsto dall’articolo 321 del codice di procedura penale.

Tuttavia, il legislatore ha dovuto perimetrare con precisione tale potere interdittivo per evitare conflitti con la Carta fondamentale. Lo strumento cautelare del sequestro preventivo non è applicabile alle testate giornalistiche telematiche e ai prodotti editoriali informatici regolarmente registrati ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 47 del 1948, salvaguardando le tutele sulla libertà di stampa garantite dall’articolo 21 della Costituzione.

Sotto il profilo economico e finanziario, la documentazione evidenzia una riduzione dei costi operativi internazionali. L’impegno estero della Difesa viene ridimensionato con un risparmio quantificato in circa 9 milioni di euro. Le spese del settore Difesa nel provvedimento risultano tagliate di oltre il 10 per cento rispetto al 2014, mentre il personale medio impiegato scende di oltre il 13 per cento.

L’articolazione complessiva lascia aperte questioni rilevanti: se da un lato l’anticipazione penale intende disinnescare la minaccia prima del compimento dell’atto, dall’altro la linea di demarcazione tra auto-informazione e auto-addestramento poggia interamente sulla prova rigorosa del dolo specifico, mentre l’efficacia dei filtri telematici dipende dalla velocità di adattamento delle infrastrutture di rete.

Trasparenza e base giuridica

Il presente dossier si basa sull’analisi della relazione illustrativa e del testo dell’atto governativo relativo al disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale, consultabile nell’archivio istituzionale del Ministero della Giustizia.

La documentazione ufficiale è accessibile presso l’archivio telematico del Ministero della Giustizia con identificativo redazionale SAN1122637. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni non sono coperti da diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. L'opportunità di un aggiornamento degli strumenti di contrasto del terrorismo deriva anche dalla necessità di dare attuazione nell'ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati.
  2. In particolare, l'articolo 6 dell'atto di diritto internazionale prevede che gli Stati perseguano il trasferimento verso un Paese diverso da quello di residenza al fine di partecipare o commettere atti terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo.
  3. Difatti, l'applicazione di una misura di prevenzione personale implica una serie di obblighi comportamentali limitativi della libertà di circolazione, nonché il ritiro del passaporto e la sospensione degli altri documenti validi per l'espatrio (articolo 3 della legge n. 1185 del 1967).
  4. L'espatrio del prevenuto concretizza quindi una violazione delle predette misure limitative della libertà di circolazione punita a titolo di reato dagli articoli 75 e 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, di seguito «codice antimafia».
  5. In questo senso, vengono attualizzate le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 270- quater e 270- quinquies del codice penale che puniscono, rispettivamente, l'arruolamento e l'addestramento per finalità di terrorismo, nei termini che verranno specificati nell'illustrazione dell'articolo 1.
  6. Inoltre, sempre con l'articolo 1, viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 270- quater .1, destinato a colpire quanti organizzano o altrimenti sostengono i trasferimenti all'estero di soggetti preordinati al compimento di atti con finalità di terrorismo, fattispecie quest'ultima di cui la risoluzione raccomanda l'incriminazione.
  7. La riduzione dell'impegno in ambito internazionale sopra delineata comporterà, complessivamente, una riduzione di spese a carico del bilancio della Difesa di circa 9 milioni di euro.
  8. Sempre in premessa, vale la pena di sottolineare che le spese della Difesa nel provvedimento sono state ridotte di oltre il 10 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2014 e che la consistenza numerica media del personale impiegato è stata ridotta di oltre il 13 per cento.
  9. L'articolo 1 modifica l'assetto di alcuni reati in materia di terrorismo.
  10. Nell'intento di dare attuazione alla citata risoluzione dell'ONU n. 2178, il comma 1 integra l'articolo 270- quater del codice penale, concernente il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
  11. La modifica introdotta dal comma 1 supera questa impostazione rendendo punibile anche il soggetto arruolato. È da precisare che la condotta dell'arruolato cui si fa riferimento non si esaurisce nella prestazione del mero assenso al compimento di reati con finalità terroristiche, rispetto al quale può trovare applicazione solo la misura di sicurezza di cui all'articolo 115 del codice penale.
  12. Anche al fine di dare completa attuazione alla richiamata risoluzione n. 2178 dell'ONU, viene introdotta, con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 270- quater .1, una nuova ipotesi di reato destinata a punire, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270- bis e 270- quater , l'organizzazione, il finanziamento e la propaganda di viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.
  13. L'adeguamento ai dettami della risoluzione dell'ONU si completa attraverso un analogo intervento sull'articolo 270- quinquies del codice penale che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
  14. La caratterizzazione della fattispecie è assicurata dal fatto che la nuova condotta incriminata, al pari di quella già oggi sanzionata dall'articolo 270- quinquies , è connotata dal dolo specifico.
  15. Infine, in coerenza, con quanto anche previsto dalle modificazioni riguardanti i reati di cui agli articoli 302 e 414 – recate dall'articolo 2 del presente decreto – viene introdotta una circostanza aggravante di pena, quando le condotte di addestramento sono perpetrate attraverso il ricorso a strumenti telematici.
  16. L'articolo 2 del provvedimento completa il pacchetto di interventi volti a contrastare il nuovo fenomeno dei foreign fighters con specifico riferimento all'attività di proselitismo posta in essere dagli stessi combattenti e dalle organizzazioni che compiono condotte con finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270- sexies del codice penale.
  17. Il comma 3 prevede l'obbligo per i fornitori di connettività di inibire l'accesso ai medesimi siti individuati con provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, attraverso la creazione di appositi filtri da definire con lo stesso decreto previsto dall'articolo 14- quater , comma 1, della legge n. 269 del 1998.
  18. In caso di inosservanza l'autorità giudiziaria dispone l'interdizione all'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.
  19. In proposito si ritiene importante precisare che tale strumento cautelare non è applicabile alle testate giornalistiche telematiche o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico debitamente registrati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, stante l'applicabilità delle guarentigie sulla stampa anche a tali prodotti editoriali in applicazione dell'articolo 21 della Costituzione.
  20. L'articolo 3 è diretto a realizzare un completo adeguamento dell'ordinamento alle previsioni introdotte dal regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.
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