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Riconoscimento facciale sui lavoratori e timbrature biometriche nei cantieri dei rifiuti
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Riconoscimento facciale sui lavoratori e timbrature biometriche nei cantieri dei rifiuti

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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: garanteprivacy.itItalia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da garanteprivacy.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

Rilevanza pubblica dell’indagine

L’impiego di tecnologie biometriche di riconoscimento facciale nell’ordinaria gestione del rapporto di lavoro rappresenta una delle frontiere piu critiche per la tutela dei diritti fondamentali e della riservatezza dei dipendenti. La progressiva sostituzione dei tradizionali sistemi di timbratura con lettori ottici e algoritmi di scansione facciale introduce un livello di ingerenza sproporzionato nella sfera personale dei lavoratori.

Il monitoraggio condotto attraverso accertamenti ispettivi diretti ha portato alla luce una prassi operativa diffusa nel settore dei servizi di igiene urbana, dove dati biometrici sensibili sono stati raccolti ed elaborati in assenza di requisiti normativi e garanzie preventive. La vicenda dimostra come la digitalizzazione del controllo delle presenze rischi di trasformarsi in una sorveglianza strutturale priva delle necessarie cautele di legge.

La verifica delle conformita nel trattamento dei dati dei lavoratori assume un’importanza cruciale per impedire l’adozione incontrollata di tecnologie invasive, stabilendo un confine netto tra le legittime esigenze organizzative aziendali e la protezione della dignita della persona nei luoghi di lavoro.

Contesto e ricostruzione cronologica degli accertamenti

Le attivita di verifica sul campo hanno preso avvio all’inizio del 2023 attraverso una serie di ispezioni coordinate volte ad accertare la regolarita dei sistemi di rilevazione delle presenze. Il primo intervento e stato condotto il 19 gennaio 2023 presso il cantiere operativo di Ardea, consentendo di acquisire i primi elementi materiali relativi alla presenza di terminali biometrici installati per la scansione dei dipendenti.

Nei giorni immediatamente successivi, tra il 26 e il 27 gennaio 2023, le operazioni ispettive sono proseguite direttamente presso le strutture operative e la sede amministrativa di L’Igiene Urbana Evolution s.r.l., consentendo di esaminare la documentazione aziendale e le configurazioni informatiche adottate per la gestione del personale.

Gli approfondimenti tecnici hanno successivamente coinvolto i soggetti della catena di fornitura tecnologica. Il 30 maggio 2023 sono state eseguite verifiche mirate nei confronti di DM Technology s.r.l. e di Unica s.r.l.s., al fine di ricostruire i rapporti contrattuali e l’architettura tecnica dell’applicativo denominato Junior Web, utilizzato per convogliare e gestire i flussi di dati generati dai lettori biometrici.

Nel corso delle dichiarazioni verbalizzate il 30 maggio 2023, e emerso che l’applicativo Junior Web era stato reso disponibile in esecuzione di specifici accordi contrattuali stipulati con la societa Unica s.r.l.s., delineando una filiera articolata tra fornitori di hardware, intermediari software e titolare del trattamento.

«L’applicativo Junior Web è stato reso disponibile [dal fornitore], in base al contratto sottoscritto con Unica s.r.l.s.»

L’istruttoria ha consentito di ricostruire puntualmente la durata temporale dei trattamenti biometrici, evidenziando una scansione disomogenea tra i diversi presidi territoriali dell’impresa prima della disattivazione forzata degli apparati.

Presso la sede operativa di Scafati, il trattamento dei dati biometrici di 19 dipendenti e risultato attivo continuativamente dal 1° luglio 2020 fino al 26 gennaio 2023, coprendo un arco temporale di oltre due anni e mezzo in assenza di idonei presupposti normativi.

Nelle altre sedi aziendali le attivita di scansione facciale sono state avviate nella seconda meta del 2022: il 29 settembre 2022 presso la sede di Orta di Atella per 59 dipendenti, il 1° ottobre 2022 presso la sede di Quarto per 63 lavoratori e l’11 novembre 2022 presso la sede di San Marzano per 16 unita lavorative.

La cessazione delle operazioni di trattamento per tutti i 138 dipendenti delle sedi di Orta di Atella, Quarto e San Marzano e avvenuta tra il 23 e il 26 gennaio 2023, in concomitanza immediata con l’avvio delle attivita ispettive e l’accesso dei funzionari incaricati.

Il quadro complessivo delle risultanze istruttorie ha condotto, in data 13 settembre 2023, alla formale notificazione delle presunte violazioni riscontrate per inosservanza degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), 9, 28 e 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

Soggetti ed entita coinvolti

La configurazione della filiera operativa e contrattuale ha visto la partecipazione di molteplici entita aziendali e organi di controllo preposti alla vigilanza:

  • L’Igiene Urbana Evolution s.r.l.: societa datrice di lavoro e titolare del trattamento dei dati, responsabile dell’installazione dei quattro terminali biometrici nei diversi cantieri territoriali per la gestione di 157 dipendenti.
  • Unica s.r.l.s.: societa intermediaria fornitrice dei servizi applicativi, legata da accordi commerciali con il titolare per la fornitura della piattaforma di gestione presenze.
  • DM Technology s.r.l.: societa partner tecnologica coinvolta nelle verifiche ispettive relative alla fornitura e manutenzione dei moduli applicativi e delle infrastrutture collegate.
  • [[Garante per la protezione dei dati personali|Q3758682]]: autorita nazionale di controllo indipendente che ha disposto gli accertamenti ispettivi delegati, contestato gli addebiti e adottato il provvedimento sanzionatorio finale.
  • Lavoratori dipendenti: 157 soggetti interessati appartenenti alle sedi di Scafati (19), Orta di Atella (59), Quarto (63) e San Marzano (16), sottoposti al rilevamento biometrico facciale per l’accesso ai cantieri di lavoro.

Analisi critica delle evidenze e nodi aperti

L’inidoneita del consenso nel rapporto di lavoro subordinato

Uno dei punti cardine emersi dall’analisi probatoria riguarda la nullita del consenso espresso dai lavoratori subordinati quale condizione di liceita per l’elaborazione di dati biometrici. L’informativa predisposta dall’azienda in data 12 marzo 2021 faceva leva sull’adesione formale dei dipendenti, una costruzione giuridica ripetutamente respinta dalla giurisprudenza europea e nazionale.

La strutturale asimmetria di potere contrattuale esistente tra datore di lavoro e prestatore d’opera priva il consenso del requisito fondamentale della liberta di scelta: il lavoratore subordinato si trova in una condizione di naturale vulnerabilita psicologica e contrattuale che inficia la validita della manifestazione di volonta.

Come ribadito dall’autorita di controllo richiamando i provvedimenti n. 16 del 14 gennaio 2021 e n. 369 del 10 novembre 2022, la mera gestione del cartellino e della rilevazione presenze non puo mai giustificare l’acquisizione di parametri fisiologici unici e immutabili.

La violazione dei principi di minimizzazione e proporzionalita

L’adozione di un sistema basato sul riconoscimento facciale contravviene in modo palese all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento europeo. L’obiettivo aziendale di verificare la presenza del personale sul luogo di servizio puo essere agevolmente conseguito attraverso strumenti alternativi assai meno invasivi, quali i tradizionali tesserini magnetici o i sistemi a codice numerico.

L’acquisizione del campione biometrico genera un archivio di informazioni ad altissimo rischio: mentre una credenziale elettronica o un badge possono essere revocati o sostituiti in caso di compromissione, i tratti biometrici del volto umano costituiscono marcatori permanenti che non ammettono ripristino.

La giurisprudenza amministrativa e le Linee guida 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020 hanno chiarito in modo inequivocabile che il trattamento di categorie particolari di dati ex articolo 9 deve costituire un’eccezione strettamente necessaria, requisiti del tutto assenti nella gestione ordinaria delle maestranze ecologiche.

La totale assenza della valutazione di impatto (DPIA)

Un’ulteriore evidenza critica risiede nella mancata redazione preventiva della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, prescritta dall’articolo 35 del Regolamento e disciplinata dal provvedimento generale n. 467 dell’11 ottobre 2018.

L’attivazione congiunta di soluzioni tecnologiche innovative e il trattamento di soggetti vulnerabili in ambito lavorativo imponevano l’esecuzione preliminare di una rigorosa analisi dei rischi. L’azienda ha avviato i sistemi fin dal luglio 2020 a Scafati senza documentare alcuna misura tecnica e organizzativa idonea a scongiurare accessi abusivi o furti di identita.

La memoria difensiva prodotta il 7 giugno 2023, nella quale e stato quantificato il numero complessivo di 157 interessati, non ha potuto colmare il vuoto procedurale pregresso, confermando come l’infrastruttura sia rimasta operativa per anni all’infuori del quadro di responsabilizzazione imposto dal principio europeo di accountability.

Cosa i verbali documentano e gli interrogativi ancora aperti

Gli atti ispettivi accertano con precisione la presenza materiale di quattro dispositivi biometrici, la loro successiva disconnessione dalla rete nel gennaio 2023 e la distribuzione geografica delle timbrature tra i cantieri campani e laziali. Tuttavia, la documentazione lascia aperte rilevanti questioni tecniche sulla conservazione pregressa dei template biometrici.

Non risulta chiarito nei verbali se i campioni biometrici generati dal sistema Junior Web siano stati crittografati a livello locale sui singoli terminali o se siano stati trasmessi e conservati su server centralizzati gestiti dai fornitori terzi Unica s.r.l.s. o DM Technology s.r.l.

Resta inoltre da definire se i modelli facciali estratti prima della disattivazione siano stati cancellati in modo irreversibile da tutte le memorie fisiche e digitali, eliminando definitivamente il rischio di una loro potenziale riesumazione o dispersione informatica.

Trasparenza documentale e base giuridica della pubblicazione

La documentazione da cui derivano i fatti esposti e costituita dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 9995762, adottato nella seduta del 22 febbraio 2024 e pubblicato nel bollettino istituzionale ufficiale dell’Autorita.

La pubblicazione e l’analisi critica di tali risultanze rispondono all’esercizio del diritto di cronaca e di inchiesta su atti pubblici, in conformita all’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

L’archivio documentale rende liberamente consultabile l’atto istruttorio per finalita di vigilanza civica, verifica delle fonti primarie e monitoraggio indipendente sui processi di digitalizzazione nei contratti di servizio pubblico.

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