Rilevanza per l’interesse pubblico
L’impiego di telecamere installate per la sicurezza urbana quale strumento di controllo occulto sul personale apre una frattura nei principi costituzionali di tutela del lavoro. La riconversione non autorizzata di dispositivi nati per la tutela del patrimonio e la viabilita trasforma la pubblica amministrazione in un sorvegliante datoriale privo di contrappesi legali. Questo caso fissa un confine inderogabile tra sicurezza collettiva e garanzie individuali negli enti locali.
Contesto istituzionale e normativo
Negli ultimi anni gli enti locali hanno incrementato l’adozione di apparati di ripresa sul territorio, giustificandoli formalmente con la prevenzione dei reati e il monitoraggio del traffico. Questa espansione tecnologica ha progressivamente eroso la separazione tra le funzioni di polizia amministrativa e la gestione ordinaria del rapporto di pubblico impiego. Le tecnologie digitali rendono tecnicamente semplice l’estrazione retroattiva di filmati, esponendo i dipendenti a controlli a distanza non dichiarati.
Nel quadro giuridico nazionale ed europeo, il trattamento dei dati personali attraverso telecamere richiede presupposti rigorosi e verificabili prima dell’accensione dei sensori. Il quadro regolatorio unisce le tutele dello Statuto dei Lavoratori alle prescrizioni del Regolamento europeo, impedendo che finalita di pubblica sicurezza vengano riutilizzate per sanzioni disciplinari. Quando un ente municipale ignora questi vincoli, altera l’equilibrio dei poteri interni e viola la fiducia civica.
I dispositivi di ripresa collocati negli spazi comunali necessitano di una costante trasparenza verso i cittadini e i lavoratori subordinati, che devono conoscere preventivamente l’ubicazione e lo scopo degli occhi elettronici. In assenza di informative puntuali e accordi di garanzia, l’intero sistema di monitoraggio municipale rischia di trasformarsi in una rete di sorveglianza ubiqua priva di legittimita.
Soggetti ed enti coinvolti
Il dossier coinvolge in primo luogo il [[Comune di Curtarolo|Q34551]], ente locale della provincia di Padova operante quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti sul proprio territorio. L’amministrazione municipale ha gestito gli impianti di registrazione contestati nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali e delle intese territoriali vigenti.
L’autorita di controllo intervenuta e il [[Garante per la protezione dei dati personali|Q3758066]], organismo collegiale indipendente incaricato di vigilare sulla conformita dei trattamenti alla normativa europea e nazionale. L’Autorita ha condotto l’istruttoria formale a seguito dell’attivazione dei propri poteri ispettivi e sanzionatori previsti dalla legge.
La controversia trae origine dall’iniziativa della Sig.ra XX, ex dipendente del municipio, la quale ha formalizzato un reclamo all’Autorita per denunciare l’uso illegittimo di filmati e fotografie a supporto di un’azione disciplinare. Nel quadro procedurale assume rilievo anche il [[Tribunale di Padova|Q105952955]], richiamato per gli atti giudiziari connessi all’origine della contestazione.
Analisi critica delle evidenze
La traslazione arbitraria delle finalita originarie
La documentazione istruttoria evidenzia come le riprese utilizzate nel procedimento disciplinare provenissero da impianti attivati per scopi eterogenei: tutela del patrimonio, viabilita e polizia amministrativa. Il Comune ha sostenuto la legittimita dell’azione richiamando la base giuridica dell’art. 5 del D.Lgs. 51/2018 e dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento europeo. Tuttavia, l’estrazione delle registrazioni per contestare condotte lavorative costituisce una mutazione sostanziale dello scopo originario.
Deve, pertanto, concludersi che il Comune ha trattato i filmati di videosorveglianza in questione per una finalità di trattamento incompatibile con quella originaria, in maniera non conforme al principio di “limitazione della finalità”, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento.
L’amministrazione ha cercato di qualificare le attivita di controllo come accertamenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale. Tale ricostruzione e stata smentita dalle risultanze documentali, le quali hanno accertato che il procedimento e scaturito da un atto di denuncia-querela formalizzato dal Sindaco e non da un’autonoma notizia di reato. La qualificazione postuma dell’attivita non puo sanare la deviazione dei dati verso scopi interni al rapporto di lavoro.
Come, infatti, emerge dalla sentenza del Tribunale di Padova, in atti, il procedimento è stato avviato a seguito di “atto di denuncia-querela presentat[a] [dal …] Sindaco” e non già a seguito di comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. nell’ambito di attività di polizia giudiziaria, come sostenuto dal Comune nel corso del procedimento.
L’omissione della valutazione di impatto e la trasparenza tardiva
L’analisi tecnica dell’impianto sanzionato rivela una grave carenza strutturale nell’analisi preventiva dei rischi per i diritti e le liberta degli interessati. L’ente locale ha attivato il trattamento massivo di immagini senza condurre la preventiva Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati prescritta dalla legge. Tale inadempimento impedisce di verificare la proporzionalita dell’invasivita dei dispositivi rispetto agli scopi dichiarati di tutela pubblica.
Pertanto, non avendo il Comune svolto una valutazione di impatto sulla protezione dei dati prima di dare avvio al trattamento, risulta violato l’art. 35 del Regolamento.
L’assenza di trasparenza preventiva e confermata dalle modalita con cui il Comune ha tentato di adempiere agli obblighi informativi verso la collettivita e i lavoratori. L’amministrazione ha pubblicato sul proprio portale web il testo del “Regolamento disciplina della videosorveglianza dei comuni del Camposampierese” soltanto dopo l’avvio formale dell’istruttoria da parte dell’Autorita. Una pubblicazione successiva non soddisfa le prescrizioni dell’art. 13 del Regolamento, privando gli interessati della consapevolezza dei trattamenti in corso.
Quanto all’informativa completa di secondo livello, il Comune ha dichiarato di aver pubblicato “in data XX, sul proprio sito web il “Regolamento disciplina della videosorveglianza dei comuni del Camposampierese” di data XX”, dunque soltanto successivamente all’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità.
L’aggiramento dello Statuto dei Lavoratori e l’uso di dispositivi ulteriori
L’utilizzo delle telecamere nei luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa e subordinato alle condizioni stabilite dall’art. 4 della Legge 300/1970. L’installazione e l’impiego per finalita disciplinari richiedono accordi sindacali o autorizzazioni amministrative, oltre a una specifica informativa preventiva. Il Comune non ha fornito la documentazione richiesta, violando il principio di liceita e l’art. 88 del Regolamento europeo.
Come, infatti, costantemente ribadito nei provvedimenti del Garante, i trattamenti conseguenti all’impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi ove si svolge anche l’attività lavorativa, trovano la propria base giuridica nella disciplina di settore di cui all’art. 4 della l. n. 300/1970.
L’istruttoria ha inoltre documentato l’impiego di un ulteriore dispositivo video per raccogliere evidenze a carico della dipendente, operazione compiuta in contrasto con il divieto di indagini sulle opinioni e la sfera personale del lavoratore. Questa modalita operativa viola l’art. 113 del Codice Privacy in correlazione con l’art. 8 della Legge 300/1970, configurando un controllo difensivo eccedente i limiti di proporzionalita.
Per tali ragioni, si deve concludere che la condotta del Comune si è posta, altresì, in violazione degli artt. 88 del Regolamento e 113 del Codice (in riferimento all’art. 8 della l. 300/1970).
Le questioni procedurali irrisolte
La vicenda solleva interrogativi sul confine tra tutela del patrimonio pubblico e sorveglianza dei dipendenti negli uffici municipali. Resta da chiarire quanti altri trattamenti analoghi siano stati eseguiti senza valutazione d’impatto prima dell’intervento dell’Autorita. Il ricorso a sanzioni pecuniarie calcolate secondo l’art. 83, par. 3 del Regolamento evidenzia la necessita di un controllo sistematico sui regolamenti di videosorveglianza intercomunali.
Trasparenza e base giuridica
Il presente dossier analizza i fatti documentati nel Provvedimento del 23 ottobre 2025 (doc. web n. 10196164) emesso dal Garante per la protezione dei dati personali. L’atto e pubblicato nell’archivio ufficiale dell’Autorita all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10196164 in regime di pubblico dominio.
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