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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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Telecamere attive senza autorizzazione preventiva: sanzione per videosorveglianza sul lavoro a Padova
Atto Acquisito: garanteprivacy.it

Telecamere attive senza autorizzazione preventiva: sanzione per videosorveglianza sul lavoro a Padova

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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: garanteprivacy.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da garanteprivacy.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

Lead: l’impatto della videosorveglianza sui luoghi di lavoro

La presenza di dispositivi di ripresa audiovisiva nei luoghi di lavoro privati continua a delineare una frontiera critica nell’applicazione delle tutele giuslavoristiche e della protezione dei dati. L’installazione di ottiche di controllo in assenza del prescritto titolo autorizzativo preventivo costituisce una lesione diretta delle garanzie poste a presidio della dignità del lavoratore subordinato.

Il monitoraggio visivo, anche quando limitato alla sola visione in tempo reale tramite smartphone e privo di sistemi di registrazione fisica delle immagini, integra a tutti gli effetti un trattamento di dati personali. La constatazione di tali condotte in attività commerciali evidenzia il costante divario tra l’adozione tecnica degli impianti e il rispetto della procedura legale.

L’intervento congiunto degli organi ispettivi e dell’autorità di vigilanza ribadisce che la conformità formale non può intervenire a posteriori. La tutela dei lavoratori contro il controllo a distanza richiede una verifica preventiva inderogabile, la cui violazione attiva specifiche responsabilità amministrative e sanzioni pecuniarie.

Contesto normativo e dinamica dei controlli

L’evoluzione della disciplina sul controllo a distanza affonda le proprie radici nell’impianto dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, noto come Statuto dei Lavoratori. Tale disposizione è stata integrata nell’ordinamento europeo mediante l’articolo 88 del Regolamento (UE) 2016/679, che ha espressamente salvaguardato le normative nazionali volte ad assicurare una maggiore protezione dei diritti e delle libertà nell’ambito del rapporto d’impiego.

Sul piano interno, l’articolo 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali ha recepito il rinvio allo Statuto dei Lavoratori quale condizione necessaria di liceità del trattamento, sancendo la rilevanza penale delle violazioni attraverso il richiamo operato dall’articolo 171 del medesimo Codice. Questa complessa impalcatura mira a scongiurare forme invasive di vigilanza occulta o non concertata.

La cronologia degli eventi documentati trae origine da un’ispezione eseguita il 15 agosto 2024 dalla Guardia di Finanza di Padova presso l’attività di ristorazione gestita da Hanako s.r.l. Nel corso delle verifiche è emersa l’operatività di un impianto composto da quattro telecamere esterne e una interna, con lavoratori intenti a svolgere le proprie mansioni all’interno del raggio di ripresa.

Gli esiti dei riscontri sono stati compendiati nel verbale redatto dal Nucleo privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, trasmesso formalmente all’autorità di controllo il 25 febbraio 2025. Dalla documentazione acquisita è risultato che l’Ispettorato del lavoro di Padova-Rovigo aveva rilasciato l’autorizzazione n. 40218 soltanto in data 31 ottobre 2024, collocandosi cronologicamente dopo l’accertamento dell’avvenuta attivazione.

Attori coinvolti

Il procedimento ha visto l’interazione di diversi soggetti istituzionali e operatori economici, ciascuno titolare di specifiche prerogative previste dall’ordinamento giuridico:

  • Hanako s.r.l.: società operante nel settore della ristorazione a Padova, titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti e responsabile dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza contestato.
  • Guardia di Finanza (Comando di Padova e Nucleo privacy e frodi tecnologiche di Roma): forza di polizia economica e finanziaria incaricata dell’ispezione sul campo e della successiva trasmissione degli atti all’autorità amministrativa indipendente.
  • Ispettorato del lavoro di Padova-Rovigo: articolazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, competente al rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di accordo sindacale.
  • Garante per la protezione dei dati personali: collegio composto dal Presidente Pasquale Stanzione, dalla relatrice Ginevra Cerrina Feroni e dal Vice Segretario Generale Claudio Filippi, organo deliberante che ha emesso l’ordinanza ingiunzione.
  • Lavoratori dipendenti: interessati dal trattamento non autorizzato delle immagini durante lo svolgimento dell’attività lavorativa all’interno del locale.

Analisi critica delle evidenze e nodi procedurali

L’esame della fattispecie mette in luce aspetti centrali circa la nozione stessa di trattamento di dati personali. Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 settembre 2015, n. 17740), la mera visualizzazione delle riprese da remoto su dispositivo mobile, anche in assenza di memorizzazione su supporti digitali, integra a pieno titolo un trattamento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 2, del RGPD.

«Tale trattamento deve pertanto essere effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, per quanto qui di diretto rilievo, dei principi contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, in particolare del principio di liceità, il quale si declina nel dovere di osservare quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 in base all’art. 114 del Codice.»

La difesa incentrata sulla mancata registrazione dei flussi video non elide l’obbligo di conformità. La trasmissione in tempo reale consente comunque l’identificazione e il controllo continuo dei lavoratori, determinando un’intrusione nella sfera personale non mitigata dalla volatilità del dato non salvato.

Un ulteriore profilo critico concerne la trasparenza informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento. L’assenza di cartelli e informative conformi alle linee guida europee impedisce al personale e ai terzi di conoscere le finalità e le modalità del trattamento:

«Nelle stesse linee guida si prevede inoltre che tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto.»

L’acquisizione dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro con decorrenza 31 ottobre 2024 non ha potuto sanare retroattivamente l’esercizio dell’impianto riscontrato il 15 agosto 2024. Il principio di legalità esige che la valutazione dei requisiti di sicurezza, tutela del patrimonio e organizzazione preceda la messa in funzione dei dispositivi, senza deroghe temporali ammissibili.

Sotto il profilo della sicurezza del dato, il Garante ha ravvisato la violazione dell’articolo 32 del RGPD, poiché l’accesso da remoto tramite smartphone richiede l’implementazione di adeguate misure tecniche e organizzative che garantiscano la tracciabilità e limitino la visione ai soli soggetti formalmente autorizzati, scongiurando dispersioni o accessi indebiti.

In applicazione dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività fissati dall’articolo 83 del Regolamento, l’Autorità ha determinato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000,00 euro. Tale quantificazione riflette il bilanciamento tra la gravità delle violazioni accertate e le dimensioni dell’attività economica sanzionata.

Trasparenza e base giuridica dell’atto

Il provvedimento sanzionatorio è stato deliberato a Roma in data 12 marzo 2026 e registrato nell’archivio documentale ufficiale con scheda Doc-Web 10240451. L’atto reca le sottoscrizioni del Presidente Pasquale Stanzione, della relatrice Ginevra Cerrina Feroni e del Vice Segretario Generale Claudio Filippi.

La pubblicazione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali risponde a precisi obblighi di trasparenza previsti dall’ordinamento. In conformità all’articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche sono privi di diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio.

Contro il provvedimento, la società sanzionata mantiene la facoltà di adire l’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla notifica (ovvero sessanta giorni per i residenti all’estero), secondo quanto disposto dall’articolo 78 del Regolamento europeo, dall’articolo 152 del Codice privacy e dall’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 19 fatti verificati nel testo
  1. Con nota pervenuta il 25.2.2025, la Guardia di Finanza di Roma – Nucleo privacy e frodi tecnologiche ha trasmesso al Garante il verbale delle operazioni compiute da parte della Guardia di Finanza di Padova in relazione all’attività di ristorazione esercitata da Hanako s.r.l. (di seguito la “Società”).
  2. Durante tali verifiche, svoltesi il 15.8.2024, è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza (composto da 4 telecamere esterne ed una interna) nonché la presenza di lavoratori nelle aree interessate dalle riprese.
  3. All’esito delle verifiche, è stata trasmessa all’Autorità copia della comunicazione ricevuta dall’Ispettorato del lavoro di Padova-Rovigo con la quale è stata trasmessa l’autorizzazione n. 40218 all’installazione di un sistema di videosorveglianza presso la società, a far data dal 31 ottobre 2024 (data successiva al giorno delle verifiche). 1.2.
  4. Nelle stesse linee guida si prevede inoltre che “tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD).
  5. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina, inoltre, un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento – anche nel caso in cui vi sia solo raccolta di dati personali e visualizzazione da remoto degli stessi mediante smartphone senza registrazione, come dichiarato nel caso di specie (in tal senso, v. anche Cass. 2 settembre 2015, n. 17740).
  6. Tale trattamento deve pertanto deve essere effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, per quanto qui di diretto rilievo, dei principi contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, in particolare del principio di liceità, il quale si declina nel dovere di osservare quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 in base all’art. 114 del Codice.
  7. Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori.
  8. Al riguardo, come è noto, il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300.
  9. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.
  10. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice).
  11. Si rappresenta infine che per il trattamento dei dati personali, ivi compreso quello effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, vanno rispettate misure tecniche e organizzative previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di garantire la sicurezza del trattamento e l’accesso ai dati ai soli soggetti autorizzati. 3.
  12. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché del principio generale di trasparenza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento. 3.2.
  13. Alla luce di quanto rappresentato e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene pertanto di adottare un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in ordine alla violazione delle disposizioni sopra richiamate al punto 4.1. 4.5.
  14. In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall’art. 83, par. 1, del Regolamento, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 13, 32 del Regolamento e 114 del Codice.
  15. TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del descritto trattamento effettuato dal titolare del trattamento individuato in premessa (al punto 1) con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 13 e 32 del Regolamento nonché 114 del Codice e 4, l. n. 300/1970;
  16. ORDINA al titolare del trattamento di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;
  17. INGIUNGE al medesimo titolare del trattamento: ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.
  18. Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
  19. Roma, 12 marzo 2026 IL PRESIDENTE Stanzione IL RELATORE Cerrina Feroni IL VICE SEGRETARIO GENERALE Filippi Scheda Doc-Web 10240451 Data 12/03/26 Argomenti Misure di sicurezza Videosorveglianza Informativa Lavoro privato Tipologie Ordinanza ingiunzione o revoca Vedi anche (1) NEWSLETTER del 29 luglio 2026 - Dal Garante privacy sanzione di 460mila a Piaggio & C.
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