Rilevanza per l’interesse pubblico
L’impiego di impianti di videosorveglianza nelle pertinenze della pubblica amministrazione tocca direttamente l’equilibrio tra esigenze di tutela del patrimonio pubblico e diritti fondamentali dei prestatori d’opera. Quando l’occhio elettronico viene collocato in ambienti operativi, anche se a frequenza d’accesso limitata, l’attività di monitoraggio non può prescindere dalle garanzie legali vigenti.
Il confine tra la sicurezza dei beni comunali e la vigilanza a distanza sui lavoratori è un tema di costante rilievo giurisprudenziale e istituzionale. La qualificazione degli spazi adibiti a magazzino e la conseguente applicazione delle tutele procedurali stabiliscono uno standard essenziale per l’intero comparto degli enti locali italiani.
Contesto normativo e prassi amministrative
La disciplina sui controlli a distanza nei luoghi di lavoro affonda le sue radici nell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, noto come Statuto dei lavoratori, profondamente raccordato nel tempo con le prescrizioni comunitarie del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La normativa nazionale e sovranazionale impone rigorose cautele a tutela della dignità umana e della riservatezza dei dipendenti.
Nel quadro delineato dall’art. 88, par. 2, del Regolamento europeo, al quale fa espresso rinvio l’art. 6, par. 2, gli ordinamenti nazionali mantengono disposizioni specifiche a salvaguardia dei lavoratori, con particolare riferimento alla trasparenza dei trattamenti e all’introduzione di sistemi di monitoraggio. Tale impianto normativo intende prevenire forme di controllo surrettizio e ingiustificato.
Nelle amministrazioni locali si è spesso radicata la convinzione che locali accessori o depositi di materiali non costituiscano a tutti gli effetti luoghi di lavoro ordinari. Tale interpretazione restrittiva ha generato frequenti contenziosi, laddove le telecamere sono state attivate prescindendo dal previo accordo sindacale o dall’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
L’evoluzione delle garanzie procedurali
La cornice legale italiana subordina l’installazione di sistemi audiovisivi da cui possa derivare un controllo a distanza dell’attività lavorativa a precisi presupposti: esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale. L’attivazione richiede inderogabilmente il completamento delle procedure di garanzia previste dalla legge 300/1970.
Il principio cardine ribadito dall’ordinamento è che le informazioni raccolte mediante tali impianti possono essere utilizzate per scopi connessi alla gestione del rapporto solo a condizione che la raccolta originaria sia avvenuta in modo pienamente lecito. L’omissione dei passaggi preventivi rende di riflesso illegittimo qualsiasi trattamento derivato dei dati acquisiti.
Soggetti ed enti coinvolti
L’istruttoria ha visto contrapposte diverse parti istituzionali e individuali all’interno della cornice procedurale disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Ciascun soggetto ha operato nell’ambito delle rispettive prerogative di legge:
- [[Garante per la protezione dei dati personali|Q3758348]]: Autorità amministrativa indipendente incaricata di vigilare sulla conformità dei trattamenti di dati personali e di adottare le misure correttive e sanzionatorie previste dall’art. 58 e dall’art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679.
- Amministrazione Comunale: Titolare del trattamento, responsabile delle scelte organizzative, dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza presso il proprio magazzino e della redazione degli atti informativi e valutativi interni.
- Il reclamante: Dipendente dell’ente o rappresentante sindacale che ha segnalato all’Autorità l’assenza dell’informativa, la mancata definizione dei tempi di conservazione dei filmati e l’omissione delle procedure di garanzia statutaria.
- Personale operativo dell’ente: Gli addetti incaricati di accedere al magazzino comunale per il recupero e il deposito dei mezzi operativi necessari all’espletamento dei servizi sul territorio.
Analisi critica delle evidenze e nodi aperti
Il nodo centrale dell’indagine riguarda la nozione stessa di luogo di lavoro e la conseguente applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970. L’ente locale ha fondato la propria linea difensiva sulla tesi che il magazzino non potesse essere considerato uno spazio lavorativo ordinario, sostenendo che l’accesso fosse limitato e sporadico:
«L’accesso al magazzino comunale, garantito agli operai incaricati dall’Ente avviene solo in casi di necessità per recuperare ovvero depositare i mezzi utili all’espletamento dell’attività che viene svolta sul territorio».
Questa tesi difensiva non supera il vaglio delle disposizioni giuslavoristiche. L’ambiente in cui il dipendente svolge mansioni strumentali, compreso il prelievo di automezzi o attrezzature, è a tutti gli effetti un luogo di esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla durata della permanenza fisica. Escludere tali pertinenze dal perimetro delle garanzie creerebbe una pericolosa falla nella tutela dei diritti individuali.
La carenza dell’informativa e l’errore sulle basi giuridiche
Un secondo elemento critico emerso dalle evidenze documentali riguarda la trasparenza verso gli interessati. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, il titolare è tenuto a fornire un’informativa chiara, concisa e accessibile. Il Comune ha sostenuto che l’informativa generale non necessitasse dei riferimenti all’art. 4, comma 3, dello Statuto, affermando che i dipendenti non fossero formalmente oggetto della videosorveglianza.
Tuttavia, l’obbligo di informare il personale circa la presenza e il funzionamento dei dispositivi tecnologici sussiste a prescindere dalla volontà datoriale di utilizzare le registrazioni per fini disciplinari o gestionali. La trasparenza costituisce un pilastro autonomo e inderogabile, inteso a rendere edotti i lavoratori su chi raccoglie i dati, per quali scopi e per quanto tempo.
«Il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro».
Sul piano tecnico-giuridico, l’ente ha fondato la propria documentazione su riferimenti normativi incongrui, richiamando l’art. 6, par. 1, lett. e) e l’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento. Tale impostazione ha inficiato la corretta descrizione sistematica dei trattamenti prevista dall’art. 35, par. 7, lett. a), configurando una carenza strutturale nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
La valutazione d’impatto e la cessazione della condotta
L’omissione della valutazione di impatto preventiva (art. 35 del Regolamento) costituisce una violazione formale e sostanziale di primaria importanza. Il monitoraggio sistematico di aree accessibili ai lavoratori comporta per sua natura rischi specifici che devono essere analizzati, mitigati e documentati prima dell’entrata in funzione delle telecamere.
Nel determinare l’esito del procedimento, l’Autorità ha preso atto della disattivazione del sistema di sorveglianza e della cessazione delle attività di trattamento da parte dell’ente. Tale circostanza ha reso superfluo l’ordine di rimozione o altre misure correttive straordinarie ex art. 58, par. 2, del GDPR, lasciando tuttavia aperta la via all’ordinanza ingiunzione pecuniaria ex art. 83, commi 2, 3 e 5 del Regolamento e art. 166, comma 7, del Codice.
Trasparenza e base giuridica
Il dossier si fonda sul provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 12 febbraio 2026 (registro interno n. 10226611), consultabile nell’archivio pubblico dell’Autorità. Gli atti delle autorità amministrative indipendenti e delle pubbliche amministrazioni italiane costituiscono materiale di pubblico dominio ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e sono accessibili a fini di informazione e controllo civico.
L’analisi tecnica e la documentazione originale sono disponibili presso il repertorio ufficiale del Garante Privacy: Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10226611].

