Giornalismo d'Inchiesta
Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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Telecamere puntate sui banconi di somministrazione: sanzione da 8.000 euro per videosorveglianza sui lavoratori
Atto Acquisito: garanteprivacy.it

Telecamere puntate sui banconi di somministrazione: sanzione da 8.000 euro per videosorveglianza sui lavoratori

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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: garanteprivacy.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da garanteprivacy.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

Rilevanza per l’interesse pubblico

La sorveglianza digitale negli ambienti lavorativi e commerciali rappresenta uno dei punti di maggiore frizione tra le esigenze organizzative d’impresa e la tutela della dignità individuale. Quando le telecamere vengono orientate direttamente sulle postazioni operative dei dipendenti senza alcuna garanzia procedurale, il confine tra sicurezza aziendale e controllo a distanza viene sistematicamente oltrepassato. Il provvedimento adottato documenta la persistenza di prassi difformi dalle prescrizioni normative all’interno dei pubblici esercizi, confermando che la semplice trasmissione di immagini in tempo reale su dispositivi mobili configura a tutti gli effetti un trattamento illecito se privo dei requisiti di legge.

Contesto normativo e dinamiche della vigilanza sul lavoro

Il quadro normativo che disciplina l’installazione di sistemi di ripresa visiva nei luoghi in cui operano lavoratori subordinati trova il proprio cardine nell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Tale disposizione stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. L’installazione resta tuttavia subordinata a un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale oppure, in difetto di intesa, al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

L’evoluzione tecnologica ha progressivamente semplificato l’accesso a microcamere ad alta definizione e sistemi di trasmissione su rete IP, abbattendo i costi di adozione per le piccole imprese commerciali ma moltiplicando i rischi di violazione della sfera personale. Nonostante la consolidata giurisprudenza di legittimità, perdura la diffusa convinzione che la mancata memorizzazione dei filmati su supporto rigido esoneri il datore di lavoro dagli obblighi di notifica e autorizzazione preventiva. Al contrario, l’evoluzione delle direttive comunitarie e la prassi applicativa hanno ribadito che la mera captazione visiva mediante smartphone costituisce un’operazione di trattamento soggetta al principio di responsabilizzazione del titolare.

Nel corso delle attività ispettive condotte sul territorio, i funzionari hanno riscontrato all’interno di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande un apparato di ripresa composto da tre dispositivi fisici, di cui uno perfettamente funzionante e orientato verso il personale. La verifica ha evidenziato la totale assenza dei cartelli recanti l’informativa minima prescritta dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, impedendo a dipendenti e clientela di conoscere le finalità della ripresa e i diritti esercitabili. L’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per Como, Lecco e Sondrio, interpellato con formale richiesta di elementi istruttori nell’agosto 2025, ha attestato l’assenza di qualsiasi istanza o provvedimento autorizzativo a favore dell’esercizio commerciale.

Soggetti ed enti coinvolti

Nel procedimento istruttorio e sanzionatorio figurano molteplici autorità ed entità istituzionali che concorrono alla vigilanza sul rispetto della legalità lavoristica e della protezione dei dati personali nell’ordinamento nazionale ed europeo:

  • Titolare del trattamento: il gestore dell’esercizio commerciale adibito alla somministrazione di cibi e bevande, destinatario del verbale di accertamento e dell’ordinanza ingiunzione per l’esercizio abusivo dell’impianto di videosorveglianza.
  • Garante per la protezione dei dati personali: autorità amministrativa indipendente designata ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare dei poteri correttivi e sanzionatori in materia di tutela dei dati.
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro (sede di Como, Lecco e Sondrio): articolazione periferica preposta al rilascio delle autorizzazioni preventive all’installazione di impianti audiovisivi a norma dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970.
  • Corte di giustizia dell’Unione europea: organo giurisdizionale sovranazionale i cui orientamenti interpretativi (causa C-212/13) fissano la nozione estensiva di trattamento di dati personali mediante videosorveglianza.
  • Corte suprema di cassazione: collegio di vertice della giurisdizione ordinaria italiana, richiamato per la giurisprudenza relativa alla configurazione del controllo a distanza anche in assenza di registrazione magnetica o digitale dei flussi.

Analisi critica delle evidenze e nodi aperti

L’istruttoria documentale poggia su elementi oggettivi acquisiti tramite rilievi fotografici e verbali di contestazione redatti durante l’accesso nei locali commerciali. Le risultanze confermano che l’angolo di ripresa della telecamera operativa era prevalentemente finalizzato al monitoraggio delle postazioni dove i lavoratori svolgono le mansioni di preparazione e somministrazione. Tale conformazione spaziale smentisce qualsiasi tesi difensiva basata sulla tutela esclusiva del patrimonio aziendale, dimostrando come il dispositivo realizzasse un’indebita intrusione nella sfera lavorativa quotidiana, priva di garanzie formali e sindacali.

«Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2), del Regolamento […] anche nel caso in cui, come dichiarato dal titolare nel caso di specie, vi sia solo raccolta di dati personali e visualizzazione da remoto degli stessi mediante smartphone senza registrazione»

L’argomento della mancata archiviazione delle immagini è stato formalmente respinto richiamando la consolidata dottrina dell’Autorità garante sin dal provvedimento del 17 dicembre 1997, nonché i principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Ryneš del 2014 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17740/2015. La visualizzazione in diretta streaming tramite applicazione mobile consente un controllo continuo e capillare del dipendente, generando una potenziale condizione di condizionamento psicologico che la legislazione intende tassativamente prevenire. L’articolo 88 del GDPR, d’altronde, fa salve le norme nazionali di maggior tutela, confermando la piena vigenza dell’articolo 114 del Codice Privacy e dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Un secondo profilo di gravità risiede nell’omessa apposizione dei cartelli di avvertimento, in violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 13 del Regolamento generale. Le linee guida europee stabiliscono che l’interessato debba essere informato prima di entrare nell’area videosorvegliata mediante una segnaletica chiara, comprensibile e integrata da apposite icone grafiche. Nel caso in esame, clienti e lavoratori venivano ripresi a loro insaputa, pregiudicando l’esercizio dei diritti di accesso, limitazione e opposizione garantiti dalla disciplina comunitaria. L’assenza di trasparenza priva la persona di qualsiasi controllo sui propri flussi informativi.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’Ufficio ha determinato l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 8.000 euro ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 5, lettera d), del Regolamento, disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento sul sito web istituzionale in conformità all’articolo 166, comma 7, del Codice. Resta aperta la valutazione dell’eventuale rilevanza penale della condotta, atteso che la violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori integra una fattispecie contravvenzionale richiamata dall’articolo 171 del Codice Privacy. La quantificazione della sanzione tiene conto delle dimensioni economiche dell’impresa ma ribadisce l’inderogabilità delle procedure autorizzative preventive.

Trasparenza e base giuridica

Il presente dossier è stato elaborato attraverso l’analisi sistematica dell’atto ufficiale emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 11 settembre 2025, registrato nel repertorio dell’Autorità con il codice identificativo 10183820. Il provvedimento include la formale ordinanza ingiunzione e definisce i termini per il ricorso giurisdizionale dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, esperibile entro trenta giorni ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 150/2011, nonché la facoltà di oblazione agevolata mediante versamento del cinquanta per cento dell’importo irrogato.

In conformità all’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio. La consultazione integrale del documento istruttorio è accessibile al pubblico attraverso l’archivio telematico dell’ente all’indirizzo istituzionale: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10183820.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 18 fatti verificati nel testo
  1. Nello stesso veniva attestata la presenza, all’interno del menzionato esercizio commerciale, di un impianto di videosorveglianza − composto da tre telecamere, una delle quali regolarmente funzionante − installato in assenza di cartelli riportanti l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche semplicemente “Regolamento”).
  2. Rispetto all’installazione del menzionato sistema di videosorveglianza non risultavano effettuati gli adempimenti previsti dall’art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). 1.2.
  3. Al fine di acquisire utili elementi in vista delle determinazioni da assumere, l’Ufficio, con nota del 26 agosto 2025, ha provveduto a richiedere all’Ispettorato del lavoro di Como, Lecco e Sondrio informazioni in ordine all’eventuale rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.
  4. Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2), del Regolamento (in tal senso v. già la nota del Garante del 17 dicembre 1997, in gpdp.it, doc. web n. 39849;
  5. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, causa C-212/13, Ryneš, punto 25), anche nel caso in cui, come dichiarato dal titolare nel caso di specie, vi sia solo raccolta di dati personali e visualizzazione da remoto degli stessi mediante smartphone senza registrazione (v. al riguardo anche Cass. 2 settembre 2015, n. 17740).
  6. Nelle stesse linee guida si prevede inoltre che “tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD).
  7. Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori.
  8. Al riguardo, come è noto, il legislatore nazionale ha previsto, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300.
  9. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.
  10. La violazione di tale disposizione è, peraltro, penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice).
  11. Infatti, sulla base del menzionato verbale di accertamento e della relativa documentazione fotografica, è emerso che l’impianto di videosorveglianza in parola, risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro in violazione dell’art. 4, l. n. 300/1970, era prevalentemente finalizzato al “controllo dei dipendenti addetti alla somministrazione di cibo e bevande”.
  12. Pertanto, accertata l’illiceità della condotta nei termini sopra descritti, deve adottarsi un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. 5.
  13. Entro tale cornice, si ritiene che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l’ordinanza ingiunzione sul sito Internet dell’Autorità.
  14. TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del descritto trattamento effettuato dal titolare del trattamento individuato in premessa (al punto 1) con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento e degli artt. 114 del Codice e 4 della l. n. 300/1970;
  15. ORDINA al titolare del trattamento di pagare la somma di euro 8.000 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;
  16. INGIUNGE al medesimo titolare del trattamento di pagare la somma di euro 8.000 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.
  17. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 previsto per la proposizione del ricorso come di seguito indicato;
  18. Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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