Rilevanza per l’interesse pubblico
La sorveglianza digitale negli ambienti lavorativi e commerciali rappresenta uno dei punti di maggiore frizione tra le esigenze organizzative d’impresa e la tutela della dignità individuale. Quando le telecamere vengono orientate direttamente sulle postazioni operative dei dipendenti senza alcuna garanzia procedurale, il confine tra sicurezza aziendale e controllo a distanza viene sistematicamente oltrepassato. Il provvedimento adottato documenta la persistenza di prassi difformi dalle prescrizioni normative all’interno dei pubblici esercizi, confermando che la semplice trasmissione di immagini in tempo reale su dispositivi mobili configura a tutti gli effetti un trattamento illecito se privo dei requisiti di legge.
Contesto normativo e dinamiche della vigilanza sul lavoro
Il quadro normativo che disciplina l’installazione di sistemi di ripresa visiva nei luoghi in cui operano lavoratori subordinati trova il proprio cardine nell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Tale disposizione stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. L’installazione resta tuttavia subordinata a un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale oppure, in difetto di intesa, al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
L’evoluzione tecnologica ha progressivamente semplificato l’accesso a microcamere ad alta definizione e sistemi di trasmissione su rete IP, abbattendo i costi di adozione per le piccole imprese commerciali ma moltiplicando i rischi di violazione della sfera personale. Nonostante la consolidata giurisprudenza di legittimità, perdura la diffusa convinzione che la mancata memorizzazione dei filmati su supporto rigido esoneri il datore di lavoro dagli obblighi di notifica e autorizzazione preventiva. Al contrario, l’evoluzione delle direttive comunitarie e la prassi applicativa hanno ribadito che la mera captazione visiva mediante smartphone costituisce un’operazione di trattamento soggetta al principio di responsabilizzazione del titolare.
Nel corso delle attività ispettive condotte sul territorio, i funzionari hanno riscontrato all’interno di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande un apparato di ripresa composto da tre dispositivi fisici, di cui uno perfettamente funzionante e orientato verso il personale. La verifica ha evidenziato la totale assenza dei cartelli recanti l’informativa minima prescritta dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, impedendo a dipendenti e clientela di conoscere le finalità della ripresa e i diritti esercitabili. L’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per Como, Lecco e Sondrio, interpellato con formale richiesta di elementi istruttori nell’agosto 2025, ha attestato l’assenza di qualsiasi istanza o provvedimento autorizzativo a favore dell’esercizio commerciale.
Soggetti ed enti coinvolti
Nel procedimento istruttorio e sanzionatorio figurano molteplici autorità ed entità istituzionali che concorrono alla vigilanza sul rispetto della legalità lavoristica e della protezione dei dati personali nell’ordinamento nazionale ed europeo:
- Titolare del trattamento: il gestore dell’esercizio commerciale adibito alla somministrazione di cibi e bevande, destinatario del verbale di accertamento e dell’ordinanza ingiunzione per l’esercizio abusivo dell’impianto di videosorveglianza.
- [[Garante per la protezione dei dati personali|Q3758364]]: autorità amministrativa indipendente designata ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare dei poteri correttivi e sanzionatori in materia di tutela dei dati.
- [[Ispettorato Nazionale del Lavoro|Q3799863]] (sede di Como, Lecco e Sondrio): articolazione periferica preposta al rilascio delle autorizzazioni preventive all’installazione di impianti audiovisivi a norma dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970.
- [[Corte di giustizia dell’Unione europea|Q37505]]: organo giurisdizionale sovranazionale i cui orientamenti interpretativi (causa C-212/13) fissano la nozione estensiva di trattamento di dati personali mediante videosorveglianza.
- [[Corte suprema di cassazione|Q1047863]]: collegio di vertice della giurisdizione ordinaria italiana, richiamato per la giurisprudenza relativa alla configurazione del controllo a distanza anche in assenza di registrazione magnetica o digitale dei flussi.
Analisi critica delle evidenze e nodi aperti
L’istruttoria documentale poggia su elementi oggettivi acquisiti tramite rilievi fotografici e verbali di contestazione redatti durante l’accesso nei locali commerciali. Le risultanze confermano che l’angolo di ripresa della telecamera operativa era prevalentemente finalizzato al monitoraggio delle postazioni dove i lavoratori svolgono le mansioni di preparazione e somministrazione. Tale conformazione spaziale smentisce qualsiasi tesi difensiva basata sulla tutela esclusiva del patrimonio aziendale, dimostrando come il dispositivo realizzasse un’indebita intrusione nella sfera lavorativa quotidiana, priva di garanzie formali e sindacali.
«Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2), del Regolamento […] anche nel caso in cui, come dichiarato dal titolare nel caso di specie, vi sia solo raccolta di dati personali e visualizzazione da remoto degli stessi mediante smartphone senza registrazione»
L’argomento della mancata archiviazione delle immagini è stato formalmente respinto richiamando la consolidata dottrina dell’Autorità garante sin dal provvedimento del 17 dicembre 1997, nonché i principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Ryneš del 2014 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17740/2015. La visualizzazione in diretta streaming tramite applicazione mobile consente un controllo continuo e capillare del dipendente, generando una potenziale condizione di condizionamento psicologico che la legislazione intende tassativamente prevenire. L’articolo 88 del GDPR, d’altronde, fa salve le norme nazionali di maggior tutela, confermando la piena vigenza dell’articolo 114 del Codice Privacy e dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Un secondo profilo di gravità risiede nell’omessa apposizione dei cartelli di avvertimento, in violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 13 del Regolamento generale. Le linee guida europee stabiliscono che l’interessato debba essere informato prima di entrare nell’area videosorvegliata mediante una segnaletica chiara, comprensibile e integrata da apposite icone grafiche. Nel caso in esame, clienti e lavoratori venivano ripresi a loro insaputa, pregiudicando l’esercizio dei diritti di accesso, limitazione e opposizione garantiti dalla disciplina comunitaria. L’assenza di trasparenza priva la persona di qualsiasi controllo sui propri flussi informativi.
Sotto il profilo sanzionatorio, l’Ufficio ha determinato l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 8.000 euro ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 5, lettera d), del Regolamento, disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento sul sito web istituzionale in conformità all’articolo 166, comma 7, del Codice. Resta aperta la valutazione dell’eventuale rilevanza penale della condotta, atteso che la violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori integra una fattispecie contravvenzionale richiamata dall’articolo 171 del Codice Privacy. La quantificazione della sanzione tiene conto delle dimensioni economiche dell’impresa ma ribadisce l’inderogabilità delle procedure autorizzative preventive.
Trasparenza e base giuridica
Il presente dossier è stato elaborato attraverso l’analisi sistematica dell’atto ufficiale emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 11 settembre 2025, registrato nel repertorio dell’Autorità con il codice identificativo 10183820. Il provvedimento include la formale ordinanza ingiunzione e definisce i termini per il ricorso giurisdizionale dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, esperibile entro trenta giorni ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 150/2011, nonché la facoltà di oblazione agevolata mediante versamento del cinquanta per cento dell’importo irrogato.
In conformità all’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio. La consultazione integrale del documento istruttorio è accessibile al pubblico attraverso l’archivio telematico dell’ente all’indirizzo istituzionale: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10183820.

