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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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Videosorveglianza stradale senza valutazione d’impatto: il monitoraggio delle infrazioni e i limiti della trasparenza amministrativa
Atto Acquisito: garanteprivacy.it

Videosorveglianza stradale senza valutazione d’impatto: il monitoraggio delle infrazioni e i limiti della trasparenza amministrativa

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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: garanteprivacy.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da garanteprivacy.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Documentazione & Atti Ufficiali

Interesse pubblico e controllo del territorio

L’impiego di dispositivi ottici automatizzati per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada rappresenta uno dei punti di maggior attrito tra l’efficienza sanzionatoria della pubblica amministrazione e le garanzie fondamentali sulla riservatezza dei cittadini. Il ricorso a telecamere per verificare la regolarità della revisione dei veicoli in circolazione non costituisce una semplice procedura amministrativa, ma un trattamento massivo di dati che incide direttamente sulla libertà di movimento nello spazio pubblico.

Quando un ente locale attiva sistemi di acquisizione video senza predisporre preventivamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, la legittimità dell’azione amministrativa viene meno alla radice. La trasparenza non è un adempimento formale secondario, ma il presupposto inderogabile affinché l’esercizio del potere sanzionatorio non si trasformi in una sorveglianza opaca e non verificabile dalla collettività.

Il monitoraggio capillare delle targhe automobilistiche interseca diritti costituzionali e normative europee, rendendo indispensabile esaminare la catena di comando e di conformità che deve precedere l’installazione di qualsiasi dispositivo di lettura targhe sul territorio comunale.

Il quadro normativo e l’evoluzione dell’accertamento da remoto

Negli ultimi anni, l’evoluzione tecnologica degli apparati di ripresa ha spinto numerose amministrazioni locali a integrare sistemi capaci di interrogare banche dati in tempo reale per riscontrare la violazione dell’art. 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione disciplina la revisione periodica dei veicoli a motore, la cui omissione comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 14. Tuttavia, l’automazione della fase di accertamento ha generato complesse questioni di compatibilità con il Regolamento europeo 2016/679.

L’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II civile, n. 12681 del 10 maggio 2023, ha chiarito che il trattamento deve limitarsi a raccogliere esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità istituzionali dell’ente. Ciò impone una delimitazione rigorosa della dislocazione spaziale e dell’angolo visuale delle riprese, evitando l’acquisizione di dettagli non necessari o di immagini sproporzionate.

I dispositivi tecnologici impiegati sulle arterie urbane necessitano di una costante revisione tecnica e regolamentare per evitare che il flusso dei fotogrammi registrati ecceda le stringenti finalità sanzionatorie previste dalla legge.

A livello europeo, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha ribadito, in particolare con le linee guida Guidelines 04/2022 sul calcolo delle sanzioni pecuniarie amministrative approvate il 23 maggio 2023, che il trattamento sistematico dello spazio pubblico comporta rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone fisiche, richiedendo misure di mitigazione preventive.

Soggetti e istituzioni coinvolte

Il procedimento ha visto l’interazione tra diversi soggetti istituzionali e persone fisiche, delineando le responsabilità connesse alla gestione degli impianti di videosorveglianza urbana:

  • Comune di Mazara del Vallo: Ente locale della provincia di Trapani, titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale e utilizzato per l’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada.
  • Garante per la protezione dei dati personali: Autorità di controllo indipendente italiana istituita per vigilare sull’applicazione della normativa sulla protezione dei dati, dotata di poteri correttivi e sanzionatori ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) 2016/679.
  • Il reclamante: Cittadino destinatario del verbale di contestazione dell’infrazione dell’art. 80, comma 14, del C.d.S., che ha attivato l’intervento dell’Autorità mediante formale reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento e dell’art. 141 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
  • European Data Protection Board: Organismo dell’Unione Europea incaricato di garantire l’applicazione coerente del GDPR, autore degli indirizzi metodologici richiamati nella quantificazione delle sanzioni pecuniarie.

Analisi critica delle evidenze e nodi istruttori

L’esame dell’istruttoria ha messo in luce una serie di inadempienze a cascata che hanno inficiato la catena di conformità del sistema comunale. Pur sussistendo una base giuridica astratta per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico connessi alla sicurezza e alla polizia stradale, l’operatività del dispositivo è risultata carente sotto il profilo dei principi cardine sanciti dall’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento: liceità, correttezza e trasparenza.

«Risulta accertato che il Comune ha omesso di fornire agli interessati un’idonea informativa di primo livello, ha omesso di fornire agli stessi un’informativa di secondo livello fino al 30 gennaio 2026 nonché, dopo tale data, ha fornito agli stessi un’inidonea informativa di secondo livello».

La stratificazione dell’obbligo informativo rappresenta il primo pilastro del diritto alla protezione dei dati. L’informativa di primo livello, costituita dai cartelli di preavviso posizionati prima del raggio di azione delle telecamere, deve contenere elementi essenziali quali l’identità del titolare, le finalità del trattamento e il rimando al testo completo. L’informativa di secondo livello, dettagliata e accessibile, deve specificare i tempi di conservazione, la base giuridica, i diritti esercitabili e i recapiti del responsabile della protezione dei dati.

La segnaletica stradale che avverte della presenza di telecamere è lo strumento primario con cui l’amministrazione rende conoscibile il controllo automatizzato agli utenti della strada.

Nel corso delle verifiche è emerso che l’ente ha tentato di sanare le carenze documentali deliberando l’acquisto di 50 cartelli di avviso di area videosorvegliata. Tuttavia, la semplice acquisizione delle targhe segnaletiche non equivale all’effettiva installazione né dimostra l’adeguamento tempestivo sul territorio, lasciando un vuoto probatorio tra la dichiarazione di intenti e l’effettiva fruibilità delle informazioni da parte degli automobilisti.

Il punto più critico dell’istruttoria riguarda tuttavia l’assoluta mancanza della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) prescritta dall’art. 35 del Regolamento:

«Non avendo redatto una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in relazione al sistema di videosorveglianza utilizzato, deve concludersi che il Comune ha agito in violazione dell’art. 35 del Regolamento».

La DPIA non è una formalità burocratica ma un processo documentato che consente di identificare la necessità e proporzionalità del trattamento, i rischi per i diritti degli interessati e le misure tecniche di sicurezza per mitigarli. La sua omissione impedisce di valutare se la conservazione delle immagini, i tempi di cancellazione e le modalità di estrazione dei fotogrammi rispondano ai principi di minimizzazione.

L’istruttoria ha comunque riscontrato che i singoli fotogrammi estrapolati per la redazione del verbale contenevano unicamente gli elementi tecnici strettamente necessari all’accertamento, senza dettagli eccedenti sui volti o sull’abitacolo. Questo elemento ha confermato il carattere colposo e non intenzionale della violazione, escludendo il trattamento di categorie particolari di dati.

Profili sanzionatori e misure correttive

In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. d), del GDPR, l’Autorità ha ingiunto all’ente locale di conformare stabilmente i propri trattamenti alle disposizioni di legge, procedendo all’aggiornamento documentato delle informative e alla redazione della valutazione d’impatto. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, la sua quantificazione è stata ancorata ai criteri dell’art. 83, par. 2, considerando la natura colposa dell’illecito, il tipo di violazione e l’assenza di precedenti specifici.

La vicenda solleva interrogativi di portata generale per l’intera pubblica amministrazione: quanti sistemi di rilevazione targhe sono attualmente in funzione sul territorio nazionale privi di una DPIA preventiva approvata? L’automazione sanzionatoria rischia di precedere la conformità giuridica, esponendo i comuni al rischio di annullamento dei verbali e a sanzioni per violazione della privacy.

Trasparenza documentale e base giuridica

I dati, gli elementi istruttori e le constatazioni analizzati nel presente dossier traggono origine dal provvedimento collegiale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 10227910, approvato nella riunione del 12 febbraio 2026.

Il testo integrale dell’atto e l’ordinanza ingiunzione annessa sono resi accessibili al pubblico in conformità all’art. 166, comma 7, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e all’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019. L’atto è consultabile nel registro istituzionale dell’Autorità tramite il collegamento ufficiale: Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10227910] - Garante Privacy.

In base all’art. 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da copyright e appartengono al pubblico dominio, garantendo il pieno diritto di analisi, pubblicazione e scrutinio civico.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. Introduzione Con reclamo presentato in data XX ai sensi dell’art. 77 del Regolamento e dell’art. 141 del Codice, e successivamente regolarizzato in data XX, il Sig.
  2. XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte del Comune di Mazara del Vallo (di seguito, “Comune”), riguardante la ricezione di un verbale di contestazione dell’infrazione dell’art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”, o “C.d.S.”) accertata mediante sistema video.
  3. XX del XX), ai sensi dell’art. 157 del Codice, con note del XX e XX (rispettivamente, prot. nn.
  4. Il Comune, con l’atto sopra citato, è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentita dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689).
  5. II n. 12681 del 10 maggio 2023 e raccogliendo solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
  6. In particolare il fotogramma ha individuato unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento della violazione dell’art. 80 comma 14 […].
  7. Sulla liceità del trattamento All’esito dell’attività istruttoria, è emerso, in sintesi, che il Comune si è dotato di un sistema video anche per finalità di accertamento delle violazioni al C.d.S. e, con riferimento al caso di specie, in ossequio a tale finalità, ha notificato nei confronti del reclamante il verbale di accertamento per la violazione dell’art. 80, comma 14 del C.d.S.
  8. Pur in presenza di una condizione di liceità del trattamento, il titolare è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato”, (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento).
  9. Per le ragioni sopraesposte, risulta accertato che il Comune ha omesso di fornire agli interessati un’idonea informativa di primo livello, ha omesso di fornire agli stessi un’informativa di secondo livello fino al 30 gennaio 2026 nonché, dopo tale data, ha fornito agli stessi un’inidonea informativa di secondo livello, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento. 3.3.
  10. La predetta valutazione d’impatto, il cui adempimento è previsto dal citato art. 35 del Regolamento, si distingue, inoltre, dagli obblighi informativi (previsti, in particolare, dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, in ossequio al più generale principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
  11. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo redatto una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in relazione al sistema di videosorveglianza utilizzato, deve concludersi che il Comune ha agito in violazione dell’art. 35 del Regolamento. 4.
  12. Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver effettuato il trattamento di dati personali in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 parr. 1-3, 12, par. 1, 13 e 35 del Regolamento, nonché art. 2-ter, comma 1, del Codice.
  13. La violazione delle predette disposizioni rende applicabili le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, parr. 4 e 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice. 5.
  14. Misure correttive (art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento) L’art. 58, par. 2, del Regolamento attribuisce al Garante il potere di “ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine” (lett. d).
  15. Si prende atto di quanto emerso in fase di istruttoria e si tiene conto di quanto dichiarato dal Comune circa l’aver “recepito l’invito all’adeguamento della cartellonistica di preavviso di “area videosorvegliata” e proceduto all’acquisto di n. 50 cartelli di “area videosorvegliata” e disposto la progressiva installazione sul territorio comunale” senza aver provveduto, tuttavia, a dare evidenza di tale aggiornamento.
  16. La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
  17. Deve, inoltre, considerarsi: - il carattere colposo della violazione (art. 83, par. 2, lett. b) del Regolamento); - che i trattamenti in questione non sono relativi a categorie particolari di dati (art. 83, par. 2, lett. g).
  18. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR” del 23 maggio 2023, punto 60).
  19. In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
  20. Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
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