Il Gruppo della Banca Mondiale esclude la Consultoria Técnica Cia. Ltda. CONTEC
Il Gruppo della Banca Mondiale esclude la Consultoria Técnica Cia. Ltda. CONTEC
WASHINGTON, 18 febbraio 2026 — Il Gruppo della Banca Mondiale ha annunciato oggi l'interdizione per 15 mesi della Consultoria Técnica Cia con sede in Ecuador. Ltda. CONTEC ("CONTEC"), una società di consulenza di ingegneria civile, in relazione alle pratiche fraudolente verificatesi nell'ambito del progetto di gestione delle acque reflue di Guayaquil in Ecuador.
L'interdizione rende CONTEC non idoneo a partecipare a progetti e operazioni finanziati da istituzioni del Gruppo della Banca Mondiale. Fa parte di un accordo transattivo in base al quale la società ammette la colpevolezza per le pratiche sanzionabili sottostanti e accetta di soddisfare specifiche condizioni di conformità all'integrità come condizione per la liberazione dall'interdizione.
Il progetto mirava ad aumentare l’accesso a servizi igienico-sanitari migliori e a ridurre l’inquinamento delle acque reflue in aree selezionate della città di Guayaquil, in Ecuador. Secondo i fatti, CONTEC non ha rivelato un conflitto di interessi durante l'esecuzione di un contratto di consulenza di ingegneria civile finanziato da un progetto e durante la gara per altri due. Si trattava di pratiche fraudolente ai sensi del quadro anticorruzione della Banca mondiale.
L’accordo transattivo prevede un periodo di interdizione ridotto alla luce della collaborazione della società e delle azioni correttive volontarie. Come condizione per l'esenzione dalla sanzione, secondo i termini dell'accordo transattivo, la società si impegna a sviluppare e implementare misure di conformità all'integrità che riflettano i principi pertinenti stabiliti nelle Linee guida sulla conformità all'integrità del gruppo della Banca mondiale. La società si impegna inoltre a continuare a collaborare pienamente con la vicepresidenza per l’integrità del gruppo della Banca mondiale.
L’interdizione di CONTEC si qualifica per l’interdizione incrociata da parte di altre banche multilaterali di sviluppo (“MDB”) ai sensi dell’accordo per l’esecuzione reciproca delle decisioni di interdizione firmato il 9 aprile 2010.
