Interesse pubblico e portata della decisione
La decisione sulla legittimità dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio incide direttamente sui meccanismi di controllo penale sull’attività della pubblica amministrazione e sull’assetto delle garanzie costituzionali. La definizione dei limiti all’intervento giudiziario rispetto alle scelte abrogative del parlamento stabilisce un principio cardine nella separazione dei poteri e nella tutela della legalità.
Il vaglio di costituzionalità ha chiarito se l’eliminazione di una figura di reato possa essere sindacata fino a determinarne la reviviscenza per via giudiziaria. La pronuncia consolida il quadro delle tutele soggettive e l’ambito di applicazione dei vincoli internazionali assunti dallo Stato in materia di contrasto alla corruzione e ai conflitti di interesse.
Contesto normativo e genesi del giudizio
L’intervento normativo ha preso forma con l’approvazione dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha espunto dal codice penale la fattispecie di abuso d’ufficio prevista dall’art. 323. A seguito di questa scelta legislativa, diversi uffici giudiziari e la Corte di cassazione hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, dubitando della compatibilità dell’abrogazione con i parametri della Carta fondamentale.
Le ordinanze di rimessione hanno chiamato in causa l’art. 3, l’art. 11, l’art. 25, secondo comma, e l’art. 117, primo comma, della Costituzione, ipotizzando un contrasto con gli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale. Il fulcro della discussione verteva sulla possibilità per il giudice delle leggi di emanare una pronuncia che ripristinasse il reato abrogato, colmando i vuoti di tutela lamentati dai collegi rimettenti.
L’udienza pubblica si è tenuta il 7 maggio 2025 dinanzi al collegio della Consulta, pervenendo alla decisione pubblicata con la sentenza n. 95 del 2025. Il percorso argomentativo ha dovuto misurarsi con i precedenti consolidati in tema di pronunce con effetti peggiorativi per l’imputato e con la portata delle clausole convenzionali anticorruzione.
Soggetti ed enti coinvolti nel procedimento
Il giudizio di legittimità costituzionale ha visto l’intervento dei massimi organi di garanzia giurisdizionale e delle istituzioni preposte alla produzione legislativa e alla stipula di accordi internazionali:
- [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Q1132644]]: organo di garanzia costituzionale chiamato a giudicare in via incidentale sulle norme impugnate, con collegio presieduto da [[Giovanni Amoroso|Q3766418]] e sentenza redatta da [[Francesco Viganò|Q50404300]].
- [[Parlamento italiano|Q1117578]]: autore della legge 9 agosto 2024, n. 114, recante modifiche al codice penale e l’abrogazione della fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen.
- Autorità giudiziarie rimettenti: giudici di merito e collegi della [[Corte suprema di cassazione|Q1144887]] che hanno sollevato le questioni di costituzionalità ravvisando possibili violazioni degli obblighi sovranazionali.
- Organizzazioni internazionali e Nazioni Unite: ambito pattizio da cui origina la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, i cui articoli 7 e 19 sono stati invocati quali parametri interposti di costituzionalità ex art. 117 Cost.
Analisi critica del quadro giuridico ed evidenze documentali
La riserva di legge penale e il divieto di pronunce in malam partem
Il nodo centrale esaminato dalla sentenza riguarda la possibilità di adottare decisioni che comportino l’espansione o la reintroduzione di figure di reato a carico del cittadino. Il principio di legalità e la riserva di legge statuiti dall’art. 25, secondo comma, Cost. costituiscono un argine invalicabile contro decisioni giurisdizionali che creino nuove incriminazioni o riespandano norme cancellate dal legislatore.
In materia penale, l’adozione di pronunce con effetti in malam partem risulta in via generale preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.
L’orientamento espresso ribadisce come il sindacato di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. non possa essere utilizzato per costringere l’ordinamento a ripristinare una tutela penale dismessa. La Consulta ha distinto nettamente l’ipotesi in cui si rimuove una deroga di favore illegittima, consentendo l’espansione di una norma generale vigente, dal caso in cui si pretenda di ricostruire ex novo una fattispecie abrogata.
Quanto alla censura ex art. 3 Cost., la richiesta dei rimettenti di sindacato in malam partem non mira qui a far “riespandere” una norma già presente nell’ordinamento, ma a “ripristinare” una norma abrogata.
La portata degli obblighi internazionali e la Convenzione ONU
I rimettenti hanno prospettato la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., sostenendo che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione imponesse allo Stato italiano di conservare l’incriminazione dell’abuso d’ufficio. L’analisi del testo pattizio ha mostrato come l’art. 19 della Convenzione non contenga un comando cogente di criminalizzazione, ma lasci ai singoli Stati aderenti un margine di valutazione compatibile con i rispettivi ordinamenti.
Nessun elemento evincibile dal testo o dalla ratio dell’art. 19 della Convenzione autorizza a concludere che lo Stato sarebbe obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento l’incriminazione delle condotte di abuso di ufficio.
La pronuncia ha escluso l’esistenza di un vincolo di immutabilità o di divieto di regressione penale rispetto alle scelte sanzionatorie precedentemente operate. La discrezionalità politica del parlamento include la facoltà di riconsiderare l’utilità e i costi dell’incriminazione penale, purché non vengano infranti impegni internazionali espliciti e inderogabili.
Né vi è alcuna ragione per ritenere che, una volta compiuta la scelta di incriminare le condotte di abuso d’ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo Stato di ritornare sui propri passi, e di (ri)considerare i pro e i contra dell’incriminazione, eventualmente pervenendo alla conclusione di abolirla.
La disciplina della prevenzione e i conflitti di interesse
L’esame dell’art. 7, par. 4, della medesima Convenzione ha chiarito che le disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e prevenire i conflitti di interesse appartengono al settore delle misure preventive amministrative. Da tali precetti non è dato ricavare un obbligo di risultato che vincoli lo Stato all’impiego esclusivo della sanzione penale quale strumento di contrasto.
Nel suo complesso l’art. 7 si occupa delle misure volte a prevenire la corruzione, senza che da tale disposizione sia desumibile implicitamente anche un “divieto di regressione” (o obbligo di “stand still”) nella repressione dell’abuso d’ufficio.
Viene inoltre chiarito il perimetro dell’art. 11 Cost., rilevando come tale norma non possa essere invocata indistintamente per il diritto pattizio internazionale in assenza di limitazioni di sovranità analoghe a quelle proprie dell’ordinamento dell’Unione europea. La mancata dimostrazione di un conflitto normativo diretto ha reso infondate le pretese di caducazione dell’abrogazione legislativa.
Trasparenza del procedimento e base giuridica
I dati, i passaggi motivazionali e le massime citate in questa analisi provengono direttamente dagli atti ufficiali del contenzioso costituzionale, identificati dal codice ECLI:IT:COST:2025:95 e relativi al giudizio iscritto al n. 28 del registro ordinanze 2025. La consultazione dei documenti integrali e del dispositivo è resa disponibile dalla cancelleria e dal portale ufficiale della Corte costituzionale.
La documentazione originale è accessibile al pubblico attraverso il portale istituzionale:
Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, incluse le sentenze e le pronunce giurisdizionali, non sono coperti da diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio. Il presente dossier rispetta la piena aderenza ai fatti accertati negli atti depositati.

