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Abuso d’ufficio e vuoti di tutela penale: l’impatto della cancellazione dell’articolo 323 sulle condotte dei pubblici amministratori
Atto Acquisito: anticorruzione.it

Abuso d’ufficio e vuoti di tutela penale: l’impatto della cancellazione dell’articolo 323 sulle condotte dei pubblici amministratori

anticorruzione.itItalia2026public24/08/2026
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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: anticorruzione.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da anticorruzione.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Dispositivo della Sentenza & Massima

L’analisi dell’evoluzione dell’articolo 323 del codice penale evidenzia i rischi di vuoto normativo per i pubblici amministratori e i potenziali contrasti con le convenzioni internazionali.

Lead

La revisione dell’assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione incide direttamente sulla tutela della legalità e dell’imparzialità dell’azione statale. L’eventuale soppressione della fattispecie di abuso d’ufficio produce effetti immediati sul controllo giudiziario relativo all’assegnazione di risorse pubbliche, ai conflitti di interesse e all’operato degli amministratori locali.

Il confronto tecnico sui confini dell’incriminazione pone questioni di compatibilità costituzionale e internazionale. Al centro del dibattito si collocano gli standard fissati dagli accordi multilaterali anticorruzione e le conseguenze sanzionatorie per le condotte che deviano dai doveri di imparzialità istituzionale.

Contesto storico e geopolitico

L’impostazione originaria del codice penale del 1930 delineava una risposta punitiva articolata su due distinte figure di reato caratterizzate da formulazioni ampie. L’articolo 323 c.p. puniva il cosiddetto abuso innominato, mentre l’articolo 324 c.p. colpiva l’interesse privato in atti di ufficio con un trattamento sanzionatorio più severo.

Nel quadro iniziale, l’abuso innominato puniva il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle funzioni per arrecare un danno o procurare un vantaggio, commetteva fatti non previsti come reato da altre norme. In presenza di provvedimenti amministrativi, l’illecito si manifestava attraverso i vizi tipici dell’atto, quali violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

Con la riforma attuata dalla legge numero 86 del 1990 venne abrogato l’interesse privato in atti d’ufficio e soppresso il peculato per distrazione, facendo confluire tali disvalori nell’alveo dell’articolo 323. La successiva riscrittura del 1997 cercò di arginare l’espansione applicativa, ma la giurisprudenza ricondusse nuovamente la violazione di legge al contrasto con l’articolo 97 della Costituzione nella sua parte precettiva.

L’intervento legislativo del 2020 ha riconfigurato l’abuso d’ufficio quale delitto di evento a dolo intenzionale. La struttura attuale richiede la produzione di un danno ingiusto o di un ingiusto vantaggio patrimoniale tramite l’inosservanza di specifiche regole di condotta espressamente stabilite dalla legge, da cui non residuino margini di discrezionalità amministrativa.

Sul versante internazionale, la disciplina si confronta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 a Mérida e ratificata dall’Italia con la legge 3 agosto 2009 numero 116. Tale trattato impegna gli Stati a mantenere presidi incriminatori efficaci contro le prevaricazioni dei pubblici funzionari.

Nel contesto europeo, la proposta di direttiva COM (2023) 234 ha censito lo stato delle legislazioni nazionali, rilevando che l’abuso d’ufficio costituisce reato in 25 Stati membri dell’Unione europea. L’armonizzazione dei modelli di tutela rappresenta un vincolo primario per la coerenza dei sistemi giudiziari all’interno dello spazio giuridico comune.

Attori

Il quadro normativo e giurisprudenziale vede coinvolti organi parlamentari, corti di legittimità e istituzioni sovranazionali che concorrono alla definizione dei limiti della discrezionalità amministrativa:

  • Camera dei deputati: organo legislativo investito dell’esame dei disegni di legge volti a modificare o abrogare le norme incriminatrici sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
  • Corte Suprema di Cassazione: organo giudiziario di vertice che, attraverso le sezioni penali, ha espresso orientamenti ermeneutici contrastanti sui confini dell’articolo 323 e sul richiamo all’articolo 97 costituzionale.
  • Autorità Nazionale Anticorruzione: organismo indipendente incaricato della prevenzione della corruzione e della vigilanza sui contratti pubblici e sui codici di comportamento.
  • Organizzazione delle Nazioni Unite: promotrice della Convenzione di Mérida del 2003, volta a contrastare i fenomeni corruttivi su scala globale mediante obblighi di incriminazione.
  • Unione Europea: istituzione sovranazionale impegnata nella definizione della direttiva COM (2023) 234 per l’armonizzazione delle sanzioni contro i reati d’ufficio nei 27 Paesi membri.

Analisi critica delle evidenze

L’applicazione giurisprudenziale post-2020 evidenzia una frattura interpretativa all’interno della stessa Corte di Cassazione. Alcune decisioni hanno inteso ridurre rigidamente il perimetro punitivo alla violazione di norme di rango primario prive di margini discrezionali, mentre altri collegi hanno mantenuto un orientamento estensivo fondato sul principio di imparzialità.

L’articolo 323 prevedeva il c.d. abuso innominato, consistente nel fatto del pubblico ufficiale che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge.

La sentenza della Sesta Sezione penale numero 23794 del 7 aprile 2022 ha confermato una linea di contenimento della fattispecie. Al contrario, la sentenza della Prima Sezione numero 2080 del 6 dicembre 2021 ha escluso che la riforma del 2020 abbia comportato l’abolitio criminis per i comportamenti realizzati in violazione del precetto contenuto nell’articolo 97 della Costituzione.

Le divergenze applicative emergono con particolare evidenza nella gestione dei conflitti di interesse e negli affidamenti diretti. La Sesta Sezione, con la sentenza numero 7972 del 6 febbraio 2020, ha censurato condotte di favoritismo, mentre la successiva sentenza numero 5536 del 28 ottobre 2021 ha chiarito i rigidi limiti di applicabilità dell’articolo 353-bis del codice penale.

L’articolo 353-bis punisce la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 a 1.032 euro, sanzioni che salgono da uno a cinque anni di reclusione e da 516 a 2.065 euro di multa se il colpevole è preposto agli incanti. Tuttavia, tale norma si applica solo quando la condotta turba una gara, non quando la gara viene del tutto evitata a monte mediante affidamento diretto illegittimo.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 353-bis c.p. è applicabile soltanto ai casi in cui la condotta perturbatrice sia finalizzata ad inquinare una gara, ma non alle ipotesi in cui la condotta illecita si sostanzi nella volontà di evitarla a monte.

L’eventuale eliminazione dell’articolo 323 determinerebbe un vuoto sanzionatorio per le assegnazioni dirette a congiunti o soggetti collegati prive di gara formale. La mancata copertura penale per l’elusione a monte delle procedure a evidenza pubblica produrrebbe una disparità rispetto alle turbative commesse durante lo svolgimento della gara stessa.

Un ulteriore profilo critico riguarda la disparità di regime tra dipendenti amministrativi e titolari di cariche elettive. I soggetti eletti non risultano vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale né ai codici adottati dalle singole amministrazioni, rimanendo del tutto esenti da sanzioni disciplinari in caso di conflitto di interessi.

L’assenza di un presidio penale generale per le cariche elettive potrebbe sollevare dubbi di conformità rispetto al principio di eguaglianza garantito dall’articolo 3 della Costituzione. A fronte di sanzioni per i funzionari pubblici, gli amministratori privi di vincolo disciplinare opererebbero senza deterrenti normativi residuali.

Trasparenza e base giuridica

La ricostruzione tecnica si fonda sulla memoria depositata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione presso la II Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 28 marzo 2024, nel corso dell’esame parlamentare dei disegni di legge sulle modifiche al codice penale.

Il documento ufficiale analizza i riflessi dell’abrogazione della fattispecie di abuso d’ufficio rispetto alla proposta di direttiva europea COM (2023) 234 e alla convenzione di Mérida. Il testo dell’atto è accessibile attraverso il portale istituzionale di riferimento.

I dati, i richiami di giurisprudenza di legittimità e le considerazioni sui vincoli sovranazionali derivano dagli atti parlamentari della Camera dei deputati. In base alla legge 22 aprile 1941 numero 633, articolo 5, gli atti ufficiali delle amministrazioni pubbliche appartengono al pubblico dominio e sono liberamente consultabili.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. La disciplina originaria del 1930 era caratterizzata dalla presenza di due delitti, declinati con una formulazione alquanto generica.
  2. L’articolo 323 prevedeva il c.d. abuso innominato, consistente nel fatto del “pubblico ufficiale che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge”.
  3. Completava la tutela, il delitto di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324), punito più gravemente dell’abuso innominato.
  4. In particolare, in presenza di atti amministrativi, l’abuso d’ufficio si estrinsecava nei vizi tipici dell’atto amministrativo, costituiti da violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; inoltre, vi sarebbero dovuti confluire i fatti di peculato per distrazione, abuso innominato ed interesse privato in atti d’ufficio che la legge n. 86/1990 aveva abrogato.
  5. Tuttavia, gli scopi della riforma del 1997 sono stati in alcuni casi ridimensionati da letture interpretative che hanno esteso il perimetro degli elementi costitutivi della fattispecie, ampliando la definizione di violazione di legge, fino a ricondurla alla violazione dell’articolo 97 della Costituzione nella sua parte precettiva.
  6. A seguito della riforma del 2020, l’abuso d’ufficio si configura, dunque, come un delitto di evento, costruito nei termini di un danno ingiusto o di un ingiusto vantaggio patrimoniale realizzato con dolo intenzionale, attraverso la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste da norme di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.
  7. Ad ulteriore precisazione del reato, si possono, inoltre, ricordare alcune pronunce del giudice penale intervenute successivamente alla riforma del 2020.
  8. A fronte di una giurisprudenza volta a limitare l’ambito applicativo della fattispecie, devono tuttavia richiamarsi alcune pronunce giurisprudenziali che tendono, invece, come sopra anticipato, ad ampliare nuovamente il perimetro del reato rispetto alla scelta operata dal legislatore nel 2020.
  9. Si considerino, a titolo esemplificativo, gli orientamenti contrastanti emersi nella giurisprudenza della stessa Cassazione in merito alla valutazione dell’articolo 97 della Costituzione in relazione alla fattispecie in argomento.
  10. Sez. 6, 7 aprile 2022, n. 23794), si registrano altre sentenze (in particolare, Cass., Sez. 1, 6 dicembre 2021, n. 2080) ove si rileva, invece, come la modifica introdotta con la riforma del 2020, pur restringendo l’ambito applicativo dell’art. 323 c.p., non abbia determinato l’abolitio criminis delle condotte realizzate mediante violazione dell’art. 97 della Costituzione.
  11. Le perduranti incertezze inducono, dunque, a ritenere condivisibile una determinazione ancora più rigorosa e puntuale della fattispecie di cui all’art. 323 c.p. e del suo ambito applicativo, anche mediante una riscrittura della norma volta ad una migliore definizione del perimetro del reato.
  12. Rispetto alla disciplina della fattispecie di abuso di ufficio, occorre invece tenere conto di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003, aperta alla firma a Mérida dal 9 all’11 dicembre dello stesso anno, entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005 e ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n.116.
  13. Qualora il testo della suddetta proposta di direttiva dovesse essere adottato senza significative variazioni, il legislatore nazionale dovrebbe quindi valutare la compatibilità della proposta di abrogazione del reato di cui all’art. 323 c.p. rispetto alle richiamate disposizioni eurounitarie.
  14. Al riguardo, giova evidenziare quanto riportato nella relazione illustrativa della proposta di Direttiva COM (2023) 234, in cui si dà conto che, allo stato attuale, la fattispecie di abuso di ufficio è già contemplata come reato da 25 paesi dell’Unione (compresa l’Italia) che hanno fornito riscontro ad 10 apposita interrogazione sulla materia.
  15. In relazione a simili condotte, atteso che i soggetti che ricoprono cariche elettive non sono nemmeno vincolati al rispetto 11 del Codice di comportamento nazionalené a quello adottato dalle singole amministrazioni e rivolto ai dipendenti, l’eventuale abrogazione dell’art. 323 c.p. comporterebbe la totale esenzione dalla sanzione penale.
  16. VI, sent. 6 febbraio 2020, n. 7972, dep. 27/02/2020, Rv. 278354); o il caso di un dipendente comunale che, omettendo di astenersi in presenza di un interesse di prossimi congiunti, ha affidato in via diretta alla società di cui erano parte alcuni suoi familiari numerosi incarichi per lavori di importo rilevante (Cass. pen., Sez.
  17. VI, sent. 28 ottobre 2021, n. 5536) che l’ipotesi 15 di reato di cui all’art. 353-bis c.p.(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) sia applicabile soltanto ai casi in cui la condotta perturbatrice sia finalizzata ad inquinare una gara, ma non alle ipotesi in cui la condotta illecita si sostanzi nella volontà di evitarla a monte.
  18. Una così irragionevole disparità di trattamento potrebbe persino configurare una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
  19. Un vero e proprio vuoto normativo, in difformità a precisi obblighi di incriminazione previsti a livello sovranazionale, si dovrebbe, poi, registrare – in caso di abrogazione dell’art. 323 c.p. – in relazione Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
  20. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

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