Alcune questioni di assistenza giudiziaria in materia penale (Gibuti c. Francia)
Alcune questioni di assistenza giudiziaria in materia penale (Gibuti c. Francia)
PANORAMICA DEL CASO
Il 9 gennaio 2006 la Repubblica di Gibuti ha proposto ricorso contro la Repubblica francese in merito ad una controversia:
«riguardante il rifiuto da parte delle autorità governative e giudiziarie francesi di eseguire una rogatoria internazionale riguardante la trasmissione alle autorità giudiziarie di Gibuti degli atti relativi alle indagini nel caso contro X per l'omicidio di Bernard Borrel, in violazione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra il governo [di Gibuti] e il governo [francese], del 27 settembre 1986, e in violazione di altri obblighi internazionali assunti dalla [Francia] nei confronti... Gibuti”.
Nel suo ricorso, Gibuti ha inoltre affermato che questi atti costituivano una violazione del Trattato di amicizia e cooperazione concluso tra la Francia e Gibuti il 27 giugno 1977. Gibuti ha indicato di voler fondare la giurisdizione della Corte sull'articolo 38, paragrafo 5, del Regolamento della Corte. Questa disposizione si applica quando uno Stato sottopone una controversia alla Corte, proponendo di fondare la giurisdizione della Corte su un consenso non ancora prestato o manifestato dallo Stato contro il quale è proposta la domanda. Era la seconda volta che la Corte era chiamata a pronunciarsi su una controversia sottopostale da un ricorso basato sull'articolo 38, paragrafo 5, del suo Regolamento (forum prorogatum). La Francia ha acconsentito alla giurisdizione della Corte con lettera del 25 luglio 2006 in cui precisava che tale consenso era "valido esclusivamente ai fini della presente causa, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, cioè rispetto alla controversia oggetto del ricorso e rigorosamente entro i limiti delle domande ivi formulate" da Gibuti. Tuttavia, le parti non sono d'accordo sull'esatta portata del consenso dato dalla Francia.
La Corte ha emesso la sua sentenza il 4 giugno 2008.
Dopo aver stabilito l'ambito preciso della sua giurisdizione nella causa, la Corte si è rivolta innanzitutto alla presunta violazione da parte della Francia del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Francia e Gibuti del 27 giugno 1977. Pur sottolineando che le disposizioni di detto Trattato costituiscono norme rilevanti di diritto internazionale aventi “una certa incidenza” sui rapporti tra le Parti, la Corte ha concluso che “i campi di cooperazione previsti da tale Trattato non comprendono la cooperazione in campo giudiziario” e che quindi la le norme pertinenti sopra menzionate non imponevano obblighi concreti in questo caso.
La Corte si è poi rivolta all'accusa secondo cui la Francia aveva violato i suoi obblighi ai sensi della Convenzione di mutua assistenza in materia penale del 1986. Ai sensi di tale Convenzione è prevista la cooperazione giudiziaria, compresa la richiesta e la concessione di “lettere rogatorie” (solitamente la trasmissione, a fini giudiziari, di informazioni detenute da una parte). La Convenzione prevede inoltre eccezioni alla cooperazione prevista. Poiché le autorità giudiziarie francesi si sono rifiutate di trasmettere il fascicolo richiesto, una questione chiave nel caso era se tale rifiuto rientrasse nelle eccezioni consentite. La questione era anche se la Francia avesse rispettato le disposizioni della Convenzione del 1986 sotto altri aspetti. La Corte ha ritenuto che le ragioni addotte dal giudice istruttore francese per respingere la richiesta di assistenza giudiziaria rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera c), della Convenzione, che autorizza lo Stato richiesto a rifiutare di eseguire una rogatoria se ritiene che tale esecuzione possa pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri suoi interessi essenziali. La Corte ha tuttavia concluso che, poiché la lettera del 6 giugno 2005 con cui la Francia informava Gibuti del suo rifiuto di eseguire la rogatoria presentata da quest’ultimo il 3 novembre 2004 era priva di motivazione, la Francia non aveva adempiuto ai suoi obblighi internazionali ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione del 1986.
