Applicazione dell'accordo provvisorio del 13 settembre 1995 (ex Repubblica jugoslava di Macedonia c. Grecia)
Applicazione dell'accordo provvisorio del 13 settembre 1995 (ex Repubblica jugoslava di Macedonia c. Grecia)
PANORAMICA DEL CASO
Il 17 novembre 2008, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia ha depositato nella cancelleria della Corte un ricorso volto ad avviare un procedimento contro la Repubblica ellenica per una controversia relativa all’interpretazione e all’attuazione dell’Accordo provvisorio del 13 settembre 1995. In particolare, il ricorrente ha cercato di dimostrare che, oppondosi alla sua ammissione alla NATO, il resistente aveva violato l’articolo 11, paragrafo 1, di detto Accordo, il quale prevede che:
"All'entrata in vigore del presente Accordo provvisorio, il Partito della Prima Parte si impegna a non opporsi alla richiesta o all'adesione del Partito della Seconda Parte a organizzazioni e istituzioni internazionali, multilaterali e regionali di cui il Partito della Prima Parte è membro; tuttavia, il Partito della Prima Parte si riserva il diritto di opporsi a qualsiasi adesione di cui sopra se e nella misura in cui il Partito della Seconda Parte debba essere indicato in tale organizzazione o istituzione in modo diverso da quanto previsto al paragrafo 2 della risoluzione 817 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1993).”
Al paragrafo 2 della risoluzione 817, il Consiglio di Sicurezza ha raccomandato che il Richiedente fosse ammesso come membro delle Nazioni Unite, essendo “provvisoriamente indicato a tutti gli effetti all’interno delle Nazioni Unite come ‘ex Repubblica Jugoslava di Macedonia’ in attesa della risoluzione della controversia sorta sul nome dello Stato”. Nel periodo successivo all'adozione dell'accordo provvisorio, al ricorrente è stata concessa l'adesione a una serie di organizzazioni internazionali di cui il convenuto era già membro. La candidatura alla NATO del Richiedente è stata esaminata in una riunione degli Stati membri della NATO a Bucarest (di seguito il “Vertice di Bucarest”) il 2 e 3 aprile 2008, ma il Richiedente non è stato invitato ad avviare i colloqui sull’adesione all’organizzazione. Nel comunicato diffuso al termine del Vertice di Bucarest si precisava che l'invito sarebbe stato rivolto al Richiedente “non appena sarà stata raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile sulla questione del nome”.
Nella sentenza del 5 dicembre 2011, la Corte ha innanzitutto affrontato l’affermazione del convenuto secondo cui la Corte non era competente a conoscere della causa e che il ricorso era irricevibile per diversi motivi. La Corte non ha accolto nessuna di tali eccezioni e ha concluso di avere giurisdizione sulla controversia e che il ricorso era ricevibile. Passando al merito della causa, la Corte ha esaminato se il convenuto si opponesse all’ammissione del ricorrente alla NATO, ai sensi del primo comma dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’Accordo provvisorio. Secondo la Corte, le prove presentate dimostrano che, attraverso la corrispondenza diplomatica formale e le dichiarazioni dei suoi alti funzionari, il convenuto aveva chiarito prima, durante e dopo il vertice di Bucarest che la risoluzione della differenza sul nome era il “criterio decisivo” affinché il convenuto accettasse l’ammissione del ricorrente alla NATO. La Corte ha pertanto concluso che il convenuto si era opposto all’ammissione del ricorrente alla NATO, ai sensi del primo comma dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’Accordo provvisorio.
La Corte ha poi esaminato se l’obiezione del convenuto all’ammissione del ricorrente alla NATO al vertice di Bucarest rientrasse nell’eccezione contenuta nella seconda clausola dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’Accordo provvisorio, ritenendo che così non fosse.
La Corte ha quindi concluso che il convenuto non aveva adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’Accordo provvisorio, oppondosi all’ammissione del ricorrente alla NATO al vertice di Bucarest. Ha inoltre respinto gli argomenti alternativi del convenuto secondo cui la sua obiezione era stata avanzata in risposta alle violazioni dell’accordo provvisorio da parte del richiedente.
Per quanto riguarda i possibili rimedi per la violazione da parte del convenuto dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo provvisorio, la Corte ha ritenuto che una dichiarazione secondo cui il convenuto aveva violato il suo obbligo di non opporsi all’ammissione o all’adesione del ricorrente alla NATO era giustificata e che tale constatazione costituiva un’adeguata soddisfazione. La Corte non ha tuttavia ritenuto necessario ordinare al convenuto, come richiesto dal ricorrente, di astenersi da qualsiasi futura condotta che violasse l'obbligo previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo provvisorio.
