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Beni sproporzionati e spaccio di lieve entità: la stretta patrimoniale della Consulta sui reati minori
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Beni sproporzionati e spaccio di lieve entità: la stretta patrimoniale della Consulta sui reati minori

cortecostituzionale.itItalia2026public24/08/2026
#Corte Costituzionale#Confisca allargata#Stupefacenti#Diritto Penale#Patrimonio illecito

Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: cortecostituzionale.itItalia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da cortecostituzionale.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Dispositivo della Sentenza & Massima

L’estensione della confisca allargata al piccolo spaccio supera il vaglio di costituzionalità aprendo nuovi scenari repressivi. L’analisi documentale ricostruisce il perimetro patrimoniale tracciato dalla giurisprudenza sui reati a potenziale lucrogenetico.

Lead: l’impatto della decisione sull’ordinamento patrimoniale penale

L’estensione della confisca allargata ai reati di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti consolida una trasformazione strutturale del sistema repressivo patrimoniale. La decisione di vincolare la presunzione di illecita accumulazione anche a condotte di piccolo cabotaggio incide direttamente sulle tutele proprietarie e sui limiti dell’intervento ablatorio statale.

Questo snodo giuridico ridefinisce l’equilibrio tra la repressione della criminalità economica diffusa e il principio di proporzionalità sanzionatoria, imponendo a imputati privi di strutture societarie o patrimoni complessi l’onere di giustificare ogni disponibilità economica sproporzionata rispetto al reddito dichiarato.

La pronuncia consolida il primato dell’efficacia preventiva rispetto alle censure di irragionevolezza sollevate dai giudici territoriali, stabilendo che la natura seriale e lucrogenetica del piccolo spaccio giustifica l’ablazione dei beni anche dinanzi a sequestri di modesta entità economica.

Contesto storico e normativo: dall’emergenza al quadro sistematico

L’evoluzione della disciplina sui sequestri e sulle confische per reati di droga affonda le sue radici nell’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, progressivamente ampliato per contrastare l’accumulazione di capitali illeciti. Il fulcro normativo originario mirava a colpire i vertici delle organizzazioni e il narcotraffico su vasta scala attraverso l’istituto disciplinato dall’art. 240-bis del codice penale.

Con l’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 13 novembre 2023, n. 159, il legislatore ha inserito tra i reati presupposto per la confisca allargata anche la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti. L’intervento ha modificato la portata applicativa dell’ablazione senza una preventiva differenziazione tra condotte occasionali e reiterate.

La transizione normativa si inserisce in un quadro sovranazionale in cui gli obblighi unionali e internazionali impongono agli Stati membri strumenti ablatori avanzati. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente equiparato la confisca allargata alla confisca di prevenzione, considerandole specie di un medesimo genere orientato a privare i soggetti dei proventi non giustificabili derivanti da attività delittuose continuative.

Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando un potenziale contrasto dell’art. 85-bis con gli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, contestando la presunzione di arricchimento applicata a soggetti appartenenti alla bassa manovalanza criminale.

Attori e istituzioni coinvolte nella controversia

Il procedimento ha visto protagonista la prima sezione penale del Tribunale di Firenze, che ha rimesso gli atti ravvisando una frizione insanabile tra la rigidità dell’automatismo ablatorio e la tutela costituzionale della proprietà privata nei confronti di rei privi di strutture di accumulazione sistematica.

L’organo giudicante supremo è stato rappresentato dalla [[Corte costituzionale|Q1093153]], con il collegio presieduto da Amoroso e l’istruttoria affidata al redattore Viganò. La Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 ha esaminato la compatibilità tra il principio di retroattività e le misure di sicurezza patrimoniali nell’ambito del giudizio incidentale iscritto al n. 46 del registro ordinanze 2025.

Al centro della vicenda processuale originaria figura l’imputato E., sottoposto a controllo di polizia e trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di 0,20 grammi e di sei porzioni di hashish per un peso complessivo di circa 57 grammi, materiale ritenuto integrativo del reato di lieve entità ex art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti.

Gli organi inquirenti hanno operato il sequestro contestuale di una somma in contanti pari a 3.050 euro, di un coltello a serramanico, di rotoli di nastro adesivo e cellophane, nonché di due bilancini di precisione, elementi materiali posti a fondamento della richiesta di confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen.

Analisi critica delle evidenze e nodi interpretativi

Il punto di rottura argomentativo tra il giudice remittente e il collegio costituzionale risiede nella qualificazione della potenzialità economica del piccolo spaccio. Il Tribunale remittente ha evidenziato come la giurisprudenza pregressa avesse escluso la presunzione di redditi elevati per il reato di lieve entità, richiamando la sentenza costituzionale n. 223 del 2022 che rimosse il divieto di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Caratteristica essenziale di tali “reati matrice” deve però essere, per assicurare la ragionevolezza della scelta legislativa, la loro potenzialità “lucrogenetica”, ossia di produrre vantaggi economici in capo al loro autore, elemento che caratterizza le figure criminose abbracciate dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, perché idonee a produrre profitti illeciti e a essere commesse in forma continuativa.

L’analisi dei lavori preparatori relativi alla legge di conversione n. 159 del 2023 denota una totale assenza di esplicitazione motivazionale riguardo all’inclusione del comma 5 dell’art. 73 tra i presupposti della confisca allargata. Tale lacuna documentale non è stata tuttavia ritenuta sufficiente a invalidare la discrezionalità legislativa nella repressione dei canali di rifornimento al dettaglio.

La pronuncia ribadisce la linea interpretativa già tracciata con la sentenza n. 24 del 2019, secondo cui la confisca allargata costituisce una misura di prevenzione patrimoniale autonoma rispetto alla sanzione penale principale. Questo inquadramento sottrae l’istituto ai vincoli dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 7 CEDU, assoggettandolo invece all’art. 200, primo comma, c.p. sull’applicazione della legge vigente al momento della decisione.

La confisca allargata (art. 240- bis cod. pen.) condivide la medesima finalità della confisca di prevenzione. Entrambe costituiscono altrettante species di un unico genus, quello della confisca dei beni di sospetta origine illecita oggetto da tempo di puntuali obblighi internazionali e unionali, sorti sulla base della consapevolezza della insufficienza della confisca tradizionale a contrastare l’accumulazione di ricchezza attraverso la commissione di reati.

Resta aperto il nodo interpretativo riguardante la mancata differenziazione tra condotta isolata e condotta continuativa o non occasionale. Il rimettente aveva prospettato una declaratoria di incostituzionalità subordinata limitata al secondo periodo del comma 5, sostenendo che l’occasionalità della vendita esclude alla radice qualunque accumulazione di risorse sproporzionate.

La Corte di cassazione, con la sentenza della quarta sezione penale n. 18608 del 2024 (deposito 13 maggio 2024), aveva già statuito che la modesta entità della somma da confiscare non costituisce motivo ostativo all’applicazione della misura ablatoria, restringendo i margini di deroga delineati dalla sentenza n. 33 del 2018.

Sul piano sistematico, la decisione n. 166 del 2025 rimarca come la mancanza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata rinvii al giudice la ricerca di un’applicazione costituzionalmente adeguata, come già osservato nella sentenza n. 135 del 2025, senza che il sindacato di legittimità possa sostituirsi alle valutazioni di politica criminale del Parlamento.

Trasparenza, tracciabilità e base giuridica

Il presente dossier analizza gli atti e i procedimenti derivanti dal giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale iscritto al Registro Ordinanze n. 46 del 2025. La pronuncia è stata emanata con la sentenza n. 166/2025 (identificativo ECLI:IT:COST:2025:166) a seguito della Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 e depositata il 12 novembre 2025.

La documentazione esaminata è accessibile e verificabile attraverso il portale istituzionale della Corte Costituzionale, all’interno del quale sono conservati il testo integrale della pronuncia, gli atti di rimessione del Tribunale di Firenze e le relative memorie depositate.

I dati e i testi dei provvedimenti giudiziari e normativi analizzati appartengono al pubblico dominio ai sensi dell’art. 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

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