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Delimitazione marittima nel Mar Nero (Romania c. Ucraina)
International Court of Justice

Delimitazione marittima nel Mar Nero (Romania c. Ucraina)

International Court of JusticeInternational2026declassified06/08/2026
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Fonte Proprietaria: International Court of JusticeInternational

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Nota Legale

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Testo della Sentenza

A seguito delle udienze pubbliche tenutesi nel settembre 2008, la Corte si è pronunciata sulla causa il 3 febbraio 2009. Sulla base della prassi consolidata dello Stato e della propria giurisprudenza, la Corte si è dichiarata vincolata dall'approccio in tre fasi previsto dalla legge sulla delimitazione marittima, che consisteva innanzitutto nel fissare una linea di equidistanza provvisoria, poi nel considerare gli elementi che avrebbero potuto richiedere un aggiustamento di tale linea e adeguarla di conseguenza e, infine, nel confermare che la linea così modificata non sarebbe stata portare a un risultato iniquo confrontando il rapporto tra le lunghezze costiere e il rapporto tra le aree marittime rilevanti.

Delimitazione marittima nel Mar Nero (Romania c. Ucraina)

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Delimitazione marittima nel Mar Nero (Romania c. Ucraina)

PANORAMICA DEL CASO

Il 16 settembre 2004 la Romania ha depositato un ricorso contro l'Ucraina per una controversia riguardante “la creazione di un confine marittimo unico tra i due Stati nel Mar Nero, delimitando così la piattaforma continentale e le zone economiche esclusive ad essi appartenenti”. Il Memoriale della Romania e il Contromemoriale dell'Ucraina sono stati depositati entro i termini fissati con un'ordinanza del 19 novembre 2004. Con un'ordinanza del 30 giugno 2006, la Corte ha autorizzato il deposito di una replica da parte della Romania e di una controreplica da parte dell'Ucraina e ha fissato al 22 dicembre 2006 e al 15 giugno 2007 i rispettivi termini per il deposito di tali memorie. La Romania ha presentato la sua risposta entro il termine così fissato. Con ordinanza dell'8 giugno 2007, la Corte ha prorogato al 6 luglio 2007 il termine per il deposito della controreplica da parte dell'Ucraina. La controreplica è stata depositata nel termine così prorogato.

A seguito delle udienze pubbliche tenutesi nel settembre 2008, la Corte si è pronunciata sulla causa il 3 febbraio 2009. Sulla base della prassi consolidata dello Stato e della propria giurisprudenza, la Corte si è dichiarata vincolata dall'approccio in tre fasi previsto dalla legge sulla delimitazione marittima, che consisteva innanzitutto nel fissare una linea di equidistanza provvisoria, poi nel considerare gli elementi che avrebbero potuto richiedere un aggiustamento di tale linea e adeguarla di conseguenza e, infine, nel confermare che la linea così modificata non sarebbe stata portare a un risultato iniquo confrontando il rapporto tra le lunghezze costiere e il rapporto tra le aree marittime rilevanti.

In linea con questo approccio, la Corte ha innanzitutto stabilito una linea di equidistanza provvisoria. A tal fine era tenuta a determinare punti base adeguati. Dopo aver esaminato approfonditamente le caratteristiche di ciascun punto base scelto dalle parti per stabilire la linea di equidistanza provvisoria, la Corte ha deciso di utilizzare la penisola di Sacalin e l'estremità verso terra della diga di Sulina sulla costa rumena, nonché l'isola di Tsyganka, il capo Tarkhankut e il capo Khersones sulla costa ucraina. Ha ritenuto inappropriato selezionare eventuali punti base sull’Isola dei Serpenti (appartenente all’Ucraina). La Corte ha quindi proceduto a stabilire la linea di equidistanza provvisoria come segue:

"Nel suo segmento iniziale la linea di equidistanza provvisoria tra le coste adiacenti rumene e ucraine è controllata da punti base situati all'estremità verso terra della diga di Sulina sulla costa rumena e sulla punta sud-orientale dell'isola Tsyganka sulla costa ucraina. Corre in direzione sud-est, da un punto situato a metà strada tra questi due punti base, fino al punto A (con coordinate 44° 46′ 38,7ʺ N e 30°58′ 37.3ʺ E) dove viene influenzata da un punto base situato sulla penisola di Sacalin sulla costa rumena. Nel punto A la linea di equidistanza cambia leggermente direzione e continua fino al punto B (con coordinate 44°44′ 13.4ʺ N e 31°10′ 27.7ʺ E) dove viene influenzata dal punto base situato su Capo Tarkhankut sulle coste opposte dell'Ucraina. Nel punto B la linea di equidistanza gira sud-sud-est e prosegue fino al punto C (con coordinate 44°02′ 53.0ʺ N e 31°24′ 35.0ʺ E), calcolato con riferimento ai punti base sulla penisola di Sacalin sulla costa rumena e ai capi Tarkhankut e Khersones sulla costa ucraina. Dal punto C la linea di equidistanza, partendo da un azimut di 185°23′ 54,5ʺ, corre lungo una linea a. direzione sud Questa linea rimane governata dai punti base della penisola di Sacalin sulla costa rumena e di Capo Khersones sulla costa ucraina.

La Corte è poi passata all'esame delle circostanze rilevanti che potrebbero richiedere un adeguamento della linea di equidistanza provvisoria, considerando sei fattori potenziali: (1) la possibile sproporzione tra le lunghezze costiere; (2) la natura chiusa del Mar Nero e le delimitazione già effettuate nella regione; (3) la presenza dell'Isola dei Serpenti nell'area di delimitazione; (4) la condotta delle Parti (concessioni di petrolio e gas, attività di pesca e pattugliamenti navali); (5) qualsiasi potenziale riduzione del diritto alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva di una delle Parti; e (6) alcune considerazioni di sicurezza delle Parti. La Corte non ha ravvisato in questi diversi fattori alcun motivo che possa giustificare l'adeguamento della linea di equidistanza provvisoria. In particolare, per quanto riguarda l’Isola dei Serpenti, ha ritenuto che essa non dovesse avere alcun effetto sulla delimitazione diversa da quella derivante dal ruolo dell’arco di 12 miglia nautiche del suo mare territoriale.

Infine, la Corte ha confermato che la linea non porterebbe a un risultato iniquo confrontando il rapporto tra le lunghezze costiere e il rapporto tra le zone marittime rilevanti. La Corte ha osservato che il rapporto tra le rispettive lunghezze costiere per Romania e Ucraina era di circa 1:2,8 e il rapporto tra le zone marittime interessate era di circa 1:2,1.

Nel dispositivo della sentenza la Corte ha constatato all’unanimità che:

"a partire dal punto 1, come concordato dalle parti nell'articolo 1 del trattato sul regime dei confini di Stato del 2003, la linea del confine marittimo unico che delimita la piattaforma continentale e le zone economiche esclusive della Romania e dell'Ucraina nel Mar Nero seguirà l'arco di 12 miglia nautiche del mare territoriale dell'Ucraina attorno all'Isola dei Serpenti fino al punto 2 (con coordinate 45°03′ 18,5′ N e 30°09′ 24.6ʺ E) dove l'arco si interseca con la linea equidistante dalle coste adiacenti della Romania e dell'Ucraina. Dal punto 2 la linea di confine segue la linea di equidistanza attraverso i punti 3 (con coordinate 44°46′ 38.7ʺ N e 30°58′ 37.3ʺ E) e 4 (con coordinate 44° 44′ 13.4ʺ N e. 31° 10′ 27.7ʺ E) fino a raggiungere il punto 5 (con coordinate 44° 02′ 53.0ʺ N e 31° 24′ 35.0ʺ E Dal punto 5 la linea di confine marittima prosegue lungo la linea equidistante dalle coste opposte della Romania e dell'Ucraina in direzione sud a partire da un azimut geodetico di 185°23′). 54.5” fino a raggiungere la zona in cui i diritti di Stati terzi possono essere lesi.”

Istituzione del procedimento

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