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Delimitazione marittima nell’Oceano Indiano (Somalia v. Kenya)
International Court of Justice

Delimitazione marittima nell’Oceano Indiano (Somalia v. Kenya)

International Court of JusticeInternational2026declassified04/08/2026
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Fonte Proprietaria: International Court of JusticeInternational

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Nota Legale

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Testo della Sentenza

Il 28 agosto 2014 la Somalia ha depositato un ricorso instaurando un procedimento contro il Kenya in merito ad una controversia avente ad oggetto la delimitazione degli spazi marittimi rivendicati da entrambi gli Stati nell'Oceano Indiano. Nel suo ricorso, la Somalia ha chiesto alla Corte “di determinare, sulla base del diritto internazionale, il percorso completo della frontiera marittima unica che divide tutte le aree marittime appartenenti alla Somalia e al Kenya nell’Oceano Indiano, compresa la piattaforma continentale oltre le 200 [miglia nautiche]”.

Delimitazione marittima nell’Oceano Indiano (Somalia v. Kenya)

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Delimitazione marittima nell’Oceano Indiano (Somalia v. Kenya)

PANORAMICA DEL CASO

Il 28 agosto 2014 la Somalia ha depositato un ricorso instaurando un procedimento contro il Kenya in merito ad una controversia avente ad oggetto la delimitazione degli spazi marittimi rivendicati da entrambi gli Stati nell'Oceano Indiano. Nel suo ricorso, la Somalia ha chiesto alla Corte “di determinare, sulla base del diritto internazionale, il percorso completo della frontiera marittima unica che divide tutte le aree marittime appartenenti alla Somalia e al Kenya nell’Oceano Indiano, compresa la piattaforma continentale oltre le 200 [miglia nautiche]”.

Come fondamento della giurisdizione della Corte, il ricorrente ha invocato le disposizioni dell’articolo 36, paragrafo 2, dello Statuto, e ha fatto riferimento alle dichiarazioni di riconoscimento della giurisdizione della Corte come obbligatorie rese ai sensi di tali disposizioni dalla Somalia l’11 aprile 1963 e dal Kenya il 19 aprile 1965. Inoltre, la Somalia ha sostenuto che “la giurisdizione della Corte ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del suo Statuto [era] sottolineato dall’articolo 282 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”, ratificata da entrambe le parti nel 1989.

Il 7 ottobre 2015 il Kenya ha sollevato eccezioni preliminari sulla giurisdizione della Corte e sull'ammissibilità del ricorso.

Il 2 febbraio 2017 la Corte ha emesso la propria sentenza sulle eccezioni preliminari sollevate dal Kenya. Dopo aver respinto tali eccezioni, la Corte ha ritenuto che “essa era competente a conoscere il ricorso presentato dalla Somalia il 28 agosto 2014 e che il ricorso [era] ammissibile”.

Le udienze pubbliche di merito, inizialmente previste dal 9 al 13 settembre 2019, sono state successivamente rinviate a novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021, a seguito delle richieste di rinvio avanzate dal Kenya. Le udienze si sono svolte in formato ibrido dal 15 al 18 marzo 2021, con la partecipazione della delegazione della Somalia. Il Kenya non ha partecipato a quelle udienze.

Il 12 ottobre 2021 la Corte ha emesso la sentenza nel merito della causa con la quale ha determinato il confine marittimo tra Somalia e Kenya. Ha riscontrato che “non esiste un confine marittimo concordato tra… la Somalia e… il Kenya che segua il parallelo di latitudine descritto nel paragrafo 35 [della sentenza]”. La Corte ha deciso che "il punto di partenza del confine marittimo unico che delimita le rispettive zone marittime tra... la Somalia e... il Kenya è l'intersezione della linea retta che si estende dall'ultima boa di confine permanente (PB 29) ad angolo retto rispetto alla direzione generale della costa con la linea di bassa marea, nel punto avente le coordinate 1° 39' 44.0" S e 41° 33' 34.4" E (WGS 84)" e che "dal punto di partenza, il confine marittimo nel mare territoriale segue la linea mediana descritta al paragrafo 117 [della sentenza] fino a raggiungere il limite delle 12 miglia nautiche nel punto avente le coordinate 1° 47' 39,1" S e 41° 43' 46,8" E (WGS 84) (punto A)". Ha poi deciso che “dall’estremità del confine nel mare territoriale (punto A), il confine marittimo unico che delimita la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale fino a 200 miglia nautiche tra . . . la Somalia e . . . il Kenya segue la linea geodetica che inizia con l’azimut 114° fino a raggiungere il limite di 200 miglia nautiche misurate dalle linee di base da cui si estende la larghezza del mare territoriale del . . . il Kenya misurata, nel punto avente le coordinate 3° 4' 21.3" S e 44° 35' 30.7" E (WGS 84) (Punto B)” e che “dal punto B, il confine marittimo che delimita la piattaforma continentale prosegue lungo la stessa linea geodetica fino a raggiungere i limiti esterni della piattaforma continentale o la zona in cui possono essere lesi i diritti di Stati terzi”. Nella sua sentenza, la Corte ha respinto la domanda avanzata dalla Somalia, sostenendo che il Kenya, con il suo comportamento nella zona contesa, aveva violato i suoi obblighi internazionali.

Istituzione del procedimento

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