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Guida e stupefacenti senza alterazione: il vaglio di costituzionalità sulla riforma della circolazione stradale
Atto Acquisito: Corte costituzionale della Repubblica Italiana

Guida e stupefacenti senza alterazione: il vaglio di costituzionalità sulla riforma della circolazione stradale

Corte costituzionale della Repubblica ItalianaItalia2026public23/08/2026
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Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: Corte costituzionale della Repubblica Italiana — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da Corte costituzionale della Repubblica Italiana. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Dispositivo della Sentenza & Massima

L’analisi degli atti della Corte costituzionale sul nuovo articolo 187 del Codice della strada disvela il conflitto tra presunzione di pericolo, determinatezza penale e punizione del mero stato soggettivo dell’assuntore.

Nel 2004 la Corte costituzionale salvò l’articolo 187 del Codice della strada da un’accusa di indeterminatezza, e lo fece con un argomento preciso: la norma è sufficientemente determinata perché richiede due elementi insieme, lo stato di alterazione e la presenza della sostanza. Vent’anni dopo il Parlamento ha cancellato il primo dei due. Nel 2026 la Corte lo ha rimesso, per via interpretativa, in una sentenza che viene raccontata come una vittoria di chi la riforma l’aveva voluta.

Il precedente che nessuno cita

Il 13 marzo 2003 il giudice di pace di Bobbio, un paese di quattromila abitanti in provincia di Piacenza, sollevò una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 187. L’argomento era che la norma puniva penalmente la guida in stato di alterazione da stupefacenti senza fissare alcun limite quantitativo, in violazione del principio di tassatività della fattispecie penale — l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione — e della personalità della responsabilità penale, l’articolo 27.

Con l’ordinanza numero 277 del 2004 la Corte dichiarò la questione manifestamente infondata. La motivazione, riletta oggi, è la chiave dell’intera vicenda: la fattispecie è determinata perché integrata da due elementi concorrenti. Da un lato lo stato di alterazione, obiettivamente rilevabile dai sintomi; dall’altro l’accertamento della presenza della sostanza nei liquidi fisiologici, indipendentemente dalla quantità.

In altre parole: la mancanza di una soglia numerica non rendeva la norma indeterminata proprio perché la soglia non serviva. A tenere in piedi la fattispecie non era la quantità, era l’alterazione. Se il conducente era alterato e la sostanza c’era, il fatto era accertato; se era lucido, non lo era.

Che cosa ha tolto la riforma

La legge 177 del 2024, entrata in vigore il 14 dicembre di quell’anno, ha riscritto la fattispecie sostituendo la formula «in stato di alterazione psico-fisica» con «dopo aver assunto». È una modifica di due parole, e cancella esattamente il primo dei due elementi su cui la Corte si era fondata nel 2004.

Il risultato è la norma che il giudice di pace di Bobbio aveva denunciato vent’anni prima, e che allora non esisteva: una fattispecie fondata sulla sola presenza della sostanza, senza limite quantitativo e senza accertamento dell’alterazione. La riforma non ha inasprito una norma; ne ha rimosso il presupposto che l’aveva resa costituzionale.

Che questo aprisse un problema era prevedibile, e infatti fu previsto: la stampa specializzata segnalò i dubbi di costituzionalità già nelle settimane successive all’entrata in vigore. Il primo procedimento nasce da un incidente del 24 dicembre 2024, dieci giorni dopo. L’8 aprile 2025 la giudice per le indagini preliminari Milena Granata, del Tribunale di Pordenone, rimette la questione alla Consulta. Si aggiungono i giudici di Macerata e Siena.

I parametri invocati sono tre: l’articolo 3 sull’uguaglianza, l’articolo 25 secondo comma su tassatività, determinatezza e offensività, l’articolo 27 terzo comma sul senso di umanità della pena. Due su tre sono gli stessi del 2003.

Il ritorno dell’alterazione, per via interpretativa

La sentenza numero 10 del 2026, depositata il 29 gennaio, respinge le eccezioni. Ma per respingerle impone quattro condizioni che nel testo della legge non ci sono: l’assunzione deve collocarsi in un momento cronologicamente prossimo alla guida; l’accertamento deve avvenire su liquidi biologici idonei a provare l’alterazione psico-fisica; la sostanza dev’essere, allo stato delle conoscenze scientifiche, generalmente in grado di alterare le condizioni di un assuntore medio; e la condotta deve aver creato un pericolo per la sicurezza della circolazione.

Messe in fila, quelle quattro condizioni ricostruiscono l’elemento che la riforma aveva cancellato. La Corte non ha dichiarato illegittima la norma: ha stabilito che è costituzionale soltanto se la si legge come se le due parole non fossero state cambiate.

È un esito che merita di essere chiamato con il suo nome. Il legislatore ha rimosso un presupposto; la Corte lo ha reintrodotto per interpretazione. Il testo che si legge in Gazzetta e la norma che si applica nei tribunali, da quel 29 gennaio, non coincidono.

La Germania: una soglia, e un’eccezione scritta

Vale la pena guardare come lo stesso problema è stato risolto altrove, perché la soluzione italiana non è l’unica possibile e nemmeno la più diffusa.

Il paragrafo 24a dello Straßenverkehrsgesetz tedesco fissa valori numerici: 0,25 milligrammi per litro nell’aria espirata o 0,5 per mille nel sangue per l’alcol; 3,5 nanogrammi per millilitro di siero per il THC. Sopra si risponde, sotto no.

Due elementi contano più della cifra. Il primo: la condotta è un Ordnungswidrigkeit, un illecito amministrativo, non un reato — la sanzione arriva a 3.000 euro, 5.000 se al THC si somma l’alcol. Il secondo: esiste una clausola espressa che esclude l’applicazione del divieto quando la sostanza derivi dall’assunzione conforme alle prescrizioni di un medicinale prescritto per un caso clinico specifico.

Il legislatore tedesco ha risposto per iscritto alla domanda che in Italia è rimasta aperta. Nel gennaio 2025 il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che la riforma aveva voluto, aveva assicurato che chi assume medicinali prescritti dal proprio medico non avrebbe avuto nulla da temere. Una rassicurazione politica, però, non è una causa di esclusione della punibilità, e non si può produrre in udienza.

La Francia: severità senza misura

La Francia sta all’estremo opposto, e più vicina all’Italia. Gli articoli da L235-1 a L235-5 del Code de la route qualificano la condotta come delitto: tre anni di reclusione e 9.000 euro di ammenda, che diventano cinque anni e 15.000 euro se si aggiunge l’alcol. Il rifiuto degli accertamenti è punito come la condotta. Seguono la sospensione della patente fino a cinque anni, la possibile confisca del veicolo, uno stage obbligatorio.

Anche in Francia non esiste una soglia numerica, e non esiste alcuna eccezione per i farmaci legittimamente prescritti. L’Italia, con la riforma del 2024, si è collocata in questo campo.

La complicazione che rende la questione seria

Sarebbe comodo, a questo punto, concludere che la tolleranza zero è una scelta di rigore simbolico contro cui stanno i garantisti. Non è così, e ignorarlo renderebbe questo ragionamento più debole di quanto è.

Il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti — l’ETSC, l’organizzazione che monitora le politiche di sicurezza stradale nell’Unione — chiede da anni che l’Europa imponga proprio una tolleranza zero per le sostanze stupefacenti, insieme a un limite alcolico di 0,2 grammi per litro e a un sistema di patente graduata per i neopatentati.

I dati che porta non sono trascurabili. Nel 2019, in venticinque Paesi dell’Unione, sono morti sulla strada 5.182 giovani fra i quindici e i trent’anni; in quella fascia d’età gli incidenti stradali pesano per circa un quinto di tutte le morti. Circa il 40 per cento delle vittime della strada nell’Unione muore in incidenti che coinvolgono conducenti giovani, e l’81 per cento dei morti in quella fascia sono uomini. I giovani conducenti risultano sovrarappresentati nelle morti legate ad alcol e droghe.

Chi chiede la tolleranza zero, dunque, non lo fa per gusto della severità: lo fa perché su una popolazione ad alto rischio una regola semplice è più applicabile di una regola sfumata. È un argomento di politica della sicurezza, ed è serio.

Dove passa davvero la linea

La differenza fra il modello tedesco e quello italiano non è dunque «soglia contro tolleranza zero». È un’altra, e finora nessuno l’ha messa al centro: è la differenza fra una tolleranza zero amministrativa e una tolleranza zero penale.

L’ETSC chiede una regola rigida, ma la colloca dove le regole rigide funzionano: nella sanzione amministrativa, accompagnata dalla patente graduata, cioè da un sistema che accompagna il conducente inesperto invece di processarlo. La Germania fa la stessa cosa: fissa un valore basso, lo applica senza discussione, e lascia la vicenda fuori dal diritto penale.

L’Italia ha preso la rigidità e l’ha messa nel codice penale. È la combinazione più costosa fra quelle disponibili, perché il diritto penale ha requisiti che una sanzione amministrativa non ha — tassatività, offensività, personalità della responsabilità — e sono esattamente i requisiti che l’articolo 25 impone e che la Corte ha dovuto far rispettare a posteriori.

Una tolleranza zero amministrativa non avrebbe avuto quel problema. La stessa scelta di severità, collocata altrove, non avrebbe richiesto nessuna sentenza interpretativa.

Chi paga l’ambiguità

Il costo di questo assetto non ricade sul Parlamento né sulla Corte, ma su due categorie che nella vicenda non hanno voce.

La prima è l’agente che opera su strada. Deve documentare la prossimità temporale fra assunzione e guida, l’idoneità della sostanza rilevata a produrre alterazione secondo le attuali conoscenze scientifiche, e il pericolo concreto. Non dispone di una soglia, né di un criterio applicabile nei minuti di un controllo. Una circolare dell’11 aprile 2025 — sulla cui paternità le ricostruzioni non concordano: l’associazione dei vigili urbani la attribuisce ai ministeri dell’Interno e della Salute, altre fonti al Ministero delle Infrastrutture — chiede di accertare una «perdurante influenza» della sostanza. È una formula, non una misura.

La seconda è chi assume farmaci a lunga emivita per una patologia. La rassicurazione ministeriale non lo tutela; il testo della legge non lo esclude; la sentenza gli offre un argomento difensivo, cioè qualcosa che si fa valere dopo essere stati fermati, denunciati e processati. In Germania quella persona è esclusa dal divieto per definizione normativa; in Italia deve dimostrare di rientrare in un’interpretazione.

Che cosa si misura, e che cosa no

Secondo l’ISTAT, nel 2025 in Italia si sono verificati 177.207 incidenti stradali con lesioni, in aumento del 2,2 per cento; i morti sono stati 2.868, in calo del 5,3 per cento; i feriti 237.822, in aumento dell’1,7. Il tasso di mortalità è sceso da 51,4 a 48,7 morti per milione di abitanti. Nello stesso quadro, le sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti sono aumentate, mentre quelle per guida in stato di ebbrezza sono diminuite.

È il dato che misura più direttamente l’effetto della riforma, e misura una cosa sola: le contestazioni. Il numero delle sanzioni dice quanta attività di controllo è stata svolta, non quanto rischio è stato evitato. Sono due grandezze diverse, e confonderle è il modo più rapido di rendere impossibile una discussione seria di politica criminale.

Per sapere se la riforma abbia reso le strade più sicure servirebbe isolare gli incidenti in cui la positività si accompagnava a un’effettiva alterazione. Cioè, di nuovo, la misura che la legge ha scelto di non darsi.

Punire una condizione o punire una condotta

Sotto la questione tecnica ne sta una di principio, e riguarda il diritto penale ben oltre la circolazione stradale.

Spostare la punibilità dall’effetto all’assunzione significa spostarla da ciò che una persona fa a ciò che ha fatto in un momento indeterminato del passato e che il suo corpo ancora registra. È una tecnica che il diritto penale sorveglia, perché avvicina la fattispecie al tipo d’autore: non si punisce la guida pericolosa, si punisce l’aver consumato. L’articolo 25 esiste anche per questo, e non è un caso che sia il parametro su cui la questione si è giocata due volte, nel 2003 e nel 2025.

La scelta ha una sua coerenza politica. Fissare una soglia implica ammettere che al di sotto di essa il consumo non è penalmente rilevante, e quell’ammissione è costosa per chi ha costruito consenso sull’idea che il consumo sia in sé il problema. La Germania ha potuto scrivere 3,5 nanogrammi perché ha separato il giudizio sulla sostanza dal giudizio sulla guida. L’Italia non ha voluto separarli.

Che cosa resta da decidere

Restano due questioni, e nessuna delle due può essere risolta da un giudice.

La prima è la soglia. Finché non esiste, ogni procedimento dovrà stabilire caso per caso se la quantità rilevata fosse idonea ad alterare, con perizie, tempi e costi che si scaricano sui tribunali e sulle persone. È la strada più cara possibile per arrivare a un numero che si potrebbe scrivere una volta sola — e che, se si condivide l’impostazione dell’ETSC, potrebbe anche essere molto basso: il punto non è che sia severo, è che sia scritto.

La seconda è il farmaco prescritto. Un’esenzione espressa, come quella tedesca, risolverebbe con una riga un problema che oggi si scarica sul singolo imputato. Che non sia stata scritta non è una dimenticanza tecnica: scriverla avrebbe significato riconoscere che la presenza di una sostanza non equivale al pericolo — cioè esattamente ciò che la riforma aveva scelto di non riconoscere.

La sentenza numero 10 del 2026 lo ha riconosciuto al posto suo, come già l’ordinanza 277 del 2004 aveva riconosciuto che senza alterazione la fattispecie non stava in piedi. Due volte in ventidue anni la Corte costituzionale ha dovuto ricordare al legislatore che non basta la presenza di una sostanza per fare un reato. La seconda volta, il legislatore quella condizione l’aveva appena cancellata.

Su cosa si regge questo pezzo

Corroborato da 8 fonti indipendenti dall'atto di partenza.

I 22 fatti verificati nel testo
  1. SENTENZA N. 10 ANNO 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO;
  2. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
  3. Secondo quanto riferisce il giudice a quo , dagli atti di causa risulta che nel gennaio 2025 l’imputato aveva avuto un incidente stradale alla guida della propria motocicletta, e che dall’analisi delle urine effettuata poco dopo in ospedale era emersa una positività alla cocaina e a suoi metaboliti (« cut off 300 mg/ml»).
  4. Né risulterebbero «eventuali altri elementi ostativi» all’accoglimento della richiesta di decreto penale. 1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva anzitutto che l’art. 187 cod. strada, come novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce «[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».
  5. D’altro canto, «[s]e invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura più razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge — sia il cittadino o il magistrato — di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...)».
  6. Non basterebbe a ricomporre l’incongruenza il fatto che «l’uso di alcool sia in generale lecito […], mentre quello di stupefacenti è sempre illegale», considerato che «il mero generico pregresso consumo di stupefacenti è […] profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e già autonomamente sanzionato (art. 75 DPR n. 309/90)».
  7. Il rimettente, quindi, avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 459, comma 3, del codice di procedura penale.
  8. Per consentire il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’accertamento dell’attualità d’uso della sostanza stupefacente o psicotropa, del resto, il legislatore sarebbe intervenuto su altre disposizioni dello stesso art. 187 cod. strada, trascurate dal giudice rimettente.
  9. D’altra parte, il giudice rimettente muoverebbe da un errato presupposto interpretativo, perché «[n]on ogni preventiva assunzione di sostanze stupefacenti concretizza il reato di cui all’art. 187 del Codice della strada, ma solo quella assunzione che si ponga, rispetto al momento della guida, in un intervallo di tempo apprezzabile e avente, pertanto, diretta influenza sulle capacità del guidatore».
  10. Il «presupposto» del reato, dato dalla «assunzione della sostanza», rileverebbe «di per sé […], per l’effetto che la sostanza determina in base al giudizio tecnico-scientifico a base della sua classificazione», operata alla stregua di un «giudizio tecnico-scientifico condotto dagli organi competenti secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 309/1990».
  11. Rispetto ai reati di pericolo – e, segnatamente, di pericolo presunto – il sindacato costituzionale dovrebbe limitarsi a verificare che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’ id quod plerumque accidit (è richiamata la sentenza n. 139 del 2023).
  12. Si prospetterebbe, in tal modo, un’incriminazione che avrebbe ad oggetto «un modo di essere dell’agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope». 3.5.– Sotto altro profilo, sarebbe violato il «principio di offensività-ragionevolezza, di cui agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27 Cost.», per la «manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all’incriminazione».
  13. L’ amicus curiae auspica, altresì, che il sindacato di questa Corte superi il limite del devoluto indicato dall’ordinanza di rimessione (circoscritto all’art. 187, comma 1, cod. strada) e si estenda all’art. 1, comma 1, lettera b) , numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che ha apportato le modifiche censurate.
  14. Tali indicazioni, osserva l’ amicus , non sarebbero però in grado di incidere sulla disposizione censurata, essendo la circolare «un mero atto interno alla P.A.» e non «una fonte del diritto – men che meno penale (art. 25, co. 2 Cost.) – né una norma integratrice del precetto».
  15. Quanto ai singoli profili di contrasto con i parametri evocati, le argomentazioni del rimettente sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte nelle ordinanze iscritte ai numeri 93 e 99 reg. ord. del 2025.
  16. Le prime due (iscritte al n. 93 e al n. 99 reg. ord. del 2025) assumono a bersaglio direttamente il nuovo testo dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024.
  17. La terza (iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025) censura invece la disposizione modificatrice, e cioè l’art. 1, comma 1, lettera b) , numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024.
  18. Tutti e tre i rimettenti si dolgono però della soppressione dell’inciso – presente nel testo dell’art. 187, commi 1 e 1- bis , cod. strada anteriore alle modifiche – «in stato di alterazione psico-fisica», assumendo che tale soppressione determinerebbe il contrasto tra la disposizione risultante («Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti […]») e i molteplici parametri costituzionali evocati.
  19. Il GIP del Tribunale di Siena, nell’ordinanza iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, auspica invece una sentenza additiva, che in sostanza ripristini il previgente requisito dell’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  20. L’eccezione è, in questo caso, ictu oculi infondata, dal momento che un intero paragrafo dell’ordinanza di rimessione è stato dedicato a dimostrare l’impraticabilità di una interpretazione in grado di riconciliare la disposizione con la Costituzione.
  21. Secondo i rimettenti, l’attuale disciplina dei commi 1 e 1- bis dell’art. 187 cod. strada – imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza e guida del veicolo – violerebbe svariati principi costituzionali, declinati diversamente dalle singole ordinanze, ma compendiabili nei termini seguenti.
  22. Anzitutto, già la stessa vigenza di una norma penale, per definizione, limita la libertà di azione dei suoi destinatari, ai quali è precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima; e non infrequente è l’ipotesi in cui a essere limitato, direttamente o indirettamente, dal precetto penale sia l’esercizio di un diritto o di una libertà tutelati dalla stessa Costituzione.

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