Rilevanza per l’interesse pubblico
La delimitazione tra la condotta concretamente pericolosa e la mera qualifica personale dell’autore rappresenta uno dei cardini fondamentali dello Stato di diritto. Quando l’ordinamento penale sceglie di sanzionare l’atto della guida non più in presenza di un riscontrato stato di alterazione psico-fisica, ma sulla base del mero presupposto cronologico di una precedente assunzione di sostanze, muta radicalmente il perimetro della responsabilità individuale.
La pronuncia numero 10 del 2026 della Corte Costituzionale affronta direttamente questo snodo, originato dall’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge 177 del 2024 all’articolo 187 del Codice della strada. Il bilanciamento tra l’esigenza di prevenzione stradale e la salvaguardia dei principi di precisione, tassatività e offensività costituisce un tema cruciale per la tenuta dell’intero assetto penalistico.
Contesto normativo e genesi del contenzioso
Il quadro normativo che ha condotto all’incidente di legittimità costituzionale scaturisce dalla riforma approvata con la legge numero 177 del 2024. Il legislatore ha modificato l’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della strada, sopprimendo l’inciso «in stato di alterazione psico-fisica» e configurando la fattispecie incriminatrice attorno alla formula sintetica: «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».
La concreta applicazione della nuova fattispecie ha manifestato le sue criticità a seguito di un evento verificatosi nel gennaio 2025. In tale circostanza, un conducente era rimasto coinvolto in un incidente stradale alla guida della propria motocicletta. I successivi accertamenti ospedalieri sulle urine avevano rilevato una positività alla cocaina e ai suoi metaboliti, attestata sulla soglia di «cut off 300 mg/ml», in assenza di ulteriori elementi ostativi per l’emissione di un decreto penale di condanna.
A fronte di questa dinamica probatoria, molteplici autorità giudiziarie hanno investito la Consulta attraverso le ordinanze iscritte ai numeri 93, 99 e 125 del registro ordinanze del 2025. Le questioni sollevate convergono sull’impossibilità di ricondurre la nuova formulazione a una lettura conforme ai parametri costituzionali, respingendo l’ipotesi di una restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 459, comma 3, del codice di procedura penale.
Soggetti e istituzioni coinvolte
Il collegio giudicante della [[Corte costituzionale|Q2553757]] chiamato a dirimere la questione è stato presieduto dal Presidente [[Giovanni Amoroso|Q3766465]], con la redazione della causa affidata al Giudice relatore [[Francesco Viganò|Q50414436]]. La discussione e la deliberazione si sono svolte nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025, segnando il punto d’arrivo della fase istruttoria collegiale.
Nel procedimento è intervenuto il [[Presidenza del Consiglio dei ministri|Q3911007]], rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, per difendere la legittimità della riforma e sostenere la coerenza del modello di pericolo presunto adottato dal legislatore. Il fronte dei giudici rimettenti include l’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il [[Tribunale ordinario|Q3998799]] di Siena, autore dell’ordinanza iscritta al numero 99 del 2025, che ha sollecitato un intervento additivo di ripristino del vecchio testo.
Al giudizio ha preso parte anche la figura dell’amicus curiae, il cui intervento ha sollecitato l’estensione del sindacato costituzionale oltre i confini del singolo comma 1 dell’articolo 187, investendo direttamente l’articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge numero 177 del 2024, evidenziando contestualmente l’inidoneità delle circolari amministrative a colmare vuoti di legalità penale.
Analisi critica delle questioni costituzionali e delle evidenze
La scomparsa del nesso di alterazione e l’offensività
Il fulcro dell’indagine svolta dai magistrati rimettenti risiede nella frattura tra l’assunzione passata della sostanza e l’effettiva idoneità psicofisica alla guida. Con la soppressione del requisito della reale alterazione, il legislatore ha traslato l’asse del disvalore penale dalla causazione di una compromissione delle funzioni di guida alla mera presenza biologica di residui o metaboliti nell’organismo.
«Se invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura più razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge — sia il cittadino o il magistrato — di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?…)».
L’assenza di un intervallo temporale fissato dalla fonte primaria produce un deficit di determinatezza. Il testo legale impiega la preposizione «dopo», privandola di parametri oggettivi che definiscano la prossimità temporale necessaria per distinguere un comportamento potenzialmente lesivo da un consumo remoto e ormai ininfluente sul piano neuromotorio e cognitivo.
Il regime sanzionatorio e il discrimine rispetto all’illecito amministrativo
Un’evidenza centrale del dibattito riguarda la divergenza di trattamento tra il consumo di sostanze alcoliche e l’uso di sostanze stupefacenti. Se per l’alcol il codice conserva soglie quantitative ed evidenze sintomatiche, per le droghe la norma novellata introduce una presunzione assoluta che prescinde dal livello di concentrazione effettivamente attivo al momento della condotta.
«[I]l mero generico pregresso consumo di stupefacenti è […] profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e già autonomamente sanzionato (art. 75 DPR n. 309/90)».
La sovrapposizione tra la sfera dell’illecito amministrativo per consumo personale di cui al d.P.R. 309/1990 e l’incriminazione penale stradale mette in luce il rischio di trasformare il precetto in una sanzione incentrata su un «modo di essere dell’agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope». Tale impostazione collide con il principio di offensività e con la presunzione di non colpevolezza sanciti dagli articoli 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione.
La natura delle fonti e il valore delle circolari
La tesi secondo cui chiarimenti operativi o circolari ministeriali possano circoscrivere l’arco temporale rilevante è stata radicalmente contestata nel corso del giudizio. L’amicus curiae ha formalmente evidenziato come una circolare costituisca un «mero atto interno alla P.A.» privo di rango normativo, inidoneo a fungere da fonte integratrice del precetto penale o a sanare una carenza di tassatività coperta da riserva di legge assoluta ex articolo 25 della Costituzione.
D’altro canto, la linea difensiva dell’Avvocatura erariale ha richiamato i principi sui reati di pericolo presunto, citando la sentenza numero 139 del 2023. Secondo tale prospettazione, il sindacato di costituzionalità dovrebbe verificare unicamente che la scelta legislativa risponda al canone dell’id quod plerumque accidit, basandosi sulla classificazione tabellare delle sostanze operata dagli organi tecnici ai sensi del d.P.R. 309/1990 e sul prelievo di campioni biologici volti ad attestare l’attualità d’uso.
Domande aperte e nodi interpretativi
L’analisi degli atti mette a nudo quesiti probatori e teorici non risolti: quale sia la soglia quantitativa minima nei liquidi biologici capace di dimostrare un’influenza diretta sulle capacità del guidatore; in quale misura un esame urinario generico (come il riscontro a cut off 300 mg/ml) distingua tra tossicità attiva e presenza inerte di metaboliti; e se l’ordinamento possa legittimamente limitare la libertà di circolazione senza accertare l’effettiva lesività dell’azione individuale.
Trasparenza e base documentale
La documentazione da cui trae origine questo dossier investigativo è costituita dagli atti ufficiali relativi alla sentenza numero 10 dell’anno 2026 della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, deliberata nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
In conformità all’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, incluse le decisioni degli organi giurisdizionali, non sono coperti da diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio. Gli estremi del procedimento e i testi integrali sono accessibili attraverso il sistema informativo della Giustizia costituzionale consultando la scheda della pronuncia n. 10/2026.

