Lead: la rilevanza pubblica del sindacato costituzionale sui bilanci sanitari
La gestione delle risorse destinate alla salute pubblica e l’autonomia legislativa delle Regioni rappresentano uno dei nodi più critici nei rapporti tra Stato e autonomie territoriali. La definizione dei limiti di spesa e la regolamentazione delle figure professionali operanti nelle strutture sanitarie incidono direttamente sui servizi erogati ai cittadini e sulla tenuta dei conti pubblici nazionali.
Con il giudizio scaturito dal ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro diverse disposizioni della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024, la giustizia costituzionale ha ribadito un principio inderogabile di trasparenza contabile. I fondi ordinari vincolati alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza non possono essere distratti per finalità eterogenee, nemmeno a supporto dell’innovazione tecnologica sanitaria.
Parallelamente, il pronunciamento chiarisce la linea di demarcazione tra l’introduzione illegittima di nuovi profili professionali da parte delle Regioni e la legittima organizzazione dei servizi specialistici territoriali, con specifico riferimento all’impiego dei biologi nutrizionisti nell’assistenza ai disturbi alimentari.
Contesto e dinamiche del contenzioso tra Stato e Regione Puglia
Il contenzioso costituzionale trova origine nell’approvazione, da parte del Consiglio regionale pugliese, della legge n. 42 del 2024. Il testo normativo conteneva una serie di misure eterogenee, tra cui stanziamenti straordinari dedicati a progetti di digital health e disposizioni sull’inquadramento del personale specialistico operante nei presidi sanitari della regione.
L’Avvocatura generale dello Stato, agendo su mandato del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso rubricato al n. 12 del registro ricorsi 2025, ha impugnato plurimi articoli della legge regionale. L’ipotesi accusatoria formulata dal governo centrale poggiava sull’asserita violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni e coordinamento della finanza pubblica.
L’udienza pubblica di discussione è stata celebrata dinanzi alla Corte costituzionale il 5 novembre 2025, sotto la presidenza del giudice Giovanni Amoroso e con la relazione del giudice Angelo Buscema. La discussione ha visto confrontarsi l’avvocato dello Stato Davide Di Giorgio per la presidenza governativa e l’avvocato Paolo Scagliola per la difesa dell’amministrazione pugliese.
La camera di consiglio, riunitasi nella medesima data del 5 novembre 2025, ha definito il perimetro delle singole questioni, formalizzando la decisione con la sentenza n. 4 depositata all’inizio del 2026. L’atto analizza in modo puntuale sia le censure di natura finanziaria sia quelle relative all’ordinamento delle professioni sanitarie.
Attori istituzionali e parti del giudizio
Il collegio giudicante
La pronuncia è stata resa dalla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Q1133895]], presieduta dal giudice Giovanni Amoroso. Il ruolo di giudice relatore per la trattazione del fascicolo è stato affidato ad Angelo Buscema, magistrato costituzionale incaricato dell’istruttoria tecnica sulle singole disposizioni impugnate.
La presidenza governativa ricorrente
Il ricorso è stato promosso dal [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Q796897]], rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato tramite l’avvocato Davide Di Giorgio. L’organo statale ha contestato la legittimità costituzionale degli articoli 98, 117, 132, 160 e 217 della legge regionale pugliese n. 42 del 2024.
L’amministrazione regionale resistente
La [[Puglia|Q1447]], costituitasi formalmente nel giudizio tramite l’avvocato Paolo Scagliola, ha difeso la legittimità dell’intervento normativo in materia di organizzazione dei servizi sanitari, pur omettendo di depositare controdeduzioni difensive specifiche in relazione alle censure sollevate sugli articoli 98 e 160 della propria legge.
Analisi critica delle evidenze e profili costituzionali
La tutela del perimetro sanitario e il vincolo sui fondi LEA
Il primo nucleo della controversia ha riguardato la copertura economica stabilita dall’art. 98, comma 5, e dall’art. 160, comma 2, della legge pugliese n. 42 del 2024. La normativa regionale prevedeva oneri finanziari a supporto della sanità digitale e di studi innovativi, imputando le relative coperture alle disponibilità ordinarie della sanità regionale.
La censura statale ha invocato la violazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante principi contabili fondamentali in materia di trasparenza dei conti sanitari e coordinamento della finanza pubblica. La Consulta ha dichiarato fondate le censure su questi specifici commi, ribadendo un orientamento consolidato:
Tale disposizione appare funzionale, coerentemente con la sua rubrica (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA.
Il giudice delle leggi ha chiarito che l’illegittimità non investe la scelta politica della Regione di finanziare la ricerca e le tecnologie digitali per la salute, bensì la fonte di finanziamento impiegata per sostenere tali spese:
Nel caso oggetto del presente giudizio, a essere in contrasto con gli evocati parametri costituzionali non è, pertanto, l’impegno della Regione a sostenere le già menzionate spese: «costituzionalmente illegittima è la copertura degli oneri connessi a tali iniziative con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA».
L’annullamento del comma 5 dell’art. 98 e del comma 2 dell’art. 160 costringe l’amministrazione pugliese, qualora intenda dare attuazione a tali programmi di spesa, a reperire la necessaria copertura economica riducendo capitoli di bilancio esterni al comparto sanitario ordinario.
La figura del biologo nutrizionista e la potestà concorrente
Il secondo asse del ricorso statale verteva sull’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, accusato dall’Avvocatura di aver violato l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006. Secondo il governo, la disposizione avrebbe istituito abusivamente una nuova figura professionale regionale.
La Consulta ha respinto integralmente la tesi dello Stato, evidenziando come la motivazione del ricorso governativo fosse affetta da lacune argomentative e mancato esame del quadro regolatorio nazionale. La legge statale n. 396 del 1967, all’art. 3, individua già tra le competenze proprie della professione di biologo la valutazione dei fabbisogni nutritivi:
La normativa nazionale che regola la materia è contenuta nell’art. 3 della legge n. 396 del 1967, secondo cui «[f]ormano oggetto della professione di biologo: […] b ) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante […]».
Come precisato dagli atti, i successivi decreti ministeriali (in particolare il d.m. n. 362 del 1993) e i pareri resi dal Consiglio superiore di sanità il 15 dicembre 2009 e il 12 aprile 2011 riconoscono da tempo che il biologo può elaborare diete in piena autonomia professionale senza la necessaria compresenza del medico. L’art. 117 non ha creato alcuna nuova figura, limitandosi a disciplinare la presenza del professionista all’interno dei centri dedicati ai disturbi dell’alimentazione nell’esercizio della propria potestà organizzativa sui servizi sanitari.
L’esito dei gravami sugli articoli 132 e 217
La sentenza n. 4 del 2026 ha preso in esame anche le ulteriori doglianze statali rivolte contro gli articoli 132 e 217 della medesima legge regionale, anch’esse ricondotte dall’Avvocatura dello Stato alla presunta violazione dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006 e dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate per entrambi gli articoli, nei termini e nei sensi precisati nella motivazione della sentenza, confermando la piena legittimità dell’operato del legislatore regionale all’interno dei vincoli fissati dai principi fondamentali dello Stato.
Trasparenza e base giuridica della documentazione
La presente analisi è basata integralmente sulle risultanze documentali ufficiali della sentenza n. 4 dell’anno 2026 della Corte costituzionale della Repubblica Italiana, deliberata in camera di consiglio il 5 novembre 2025.
Il testo della pronuncia costituzionale è consultabile liberamente attraverso il portale ufficiale della Consulta, alla scheda relativa all’atto (anno 2026, pronuncia n. 4). La divulgazione del testo integrale e delle relative statuizioni giuridiche avviene in applicazione dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche dalla tutela del diritto d’autore.

