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Kasikili/Isola di Sedudu (Botswana/Namibia)
International Court of Justice

Kasikili/Isola di Sedudu (Botswana/Namibia)

International Court of JusticeInternational2026declassified06/08/2026
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Fonte Proprietaria: International Court of JusticeInternational

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Nota Legale

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Testo della Sentenza

Tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'Accordo speciale, la Corte, con ordinanza del 24 giugno 1996, ha fissato termini per il deposito, da parte di ciascuna delle parti, di una memoria e di una contromemoria. Tali memorie sono state regolarmente depositate entro i termini fissati.

Kasikili/Isola di Sedudu (Botswana/Namibia)

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Kasikili/Isola di Sedudu (Botswana/Namibia)

PANORAMICA DEL CASO

Il 29 maggio 1996, il governo del Botswana e il governo della Namibia hanno notificato congiuntamente al cancelliere della Corte un accordo speciale firmato tra loro il 15 febbraio 1996 ed entrato in vigore il 15 maggio 1996, per sottoporre alla Corte la controversia esistente tra loro relativa al confine attorno all'isola di Kasikili/Sedudu e allo status giuridico di tale isola. L’Accordo Speciale faceva riferimento ad un Trattato tra Gran Bretagna e Germania riguardante le rispettive sfere di influenza dei due paesi, firmato il 1° luglio 1890, e alla nomina, il 24 maggio 1992, di un Gruppo Congiunto di Esperti Tecnici per determinare il confine tra Namibia e Botswana attorno all’isola di Kasikili/Sedudu sulla base di tale Trattato e dei principi applicabili del diritto internazionale. Incapace di giungere ad una conclusione sulla questione sottopostagli, il Gruppo Congiunto di Esperti Tecnici ha raccomandato il ricorso ad una soluzione pacifica della controversia sulla base delle norme e dei principi applicabili del diritto internazionale. Nel corso di un incontro al vertice tenutosi ad Harare, nello Zimbabwe, il 15 febbraio 1995, i presidenti dei due Stati hanno deciso di sottoporre la controversia alla Corte.

Tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'Accordo speciale, la Corte, con ordinanza del 24 giugno 1996, ha fissato termini per il deposito, da parte di ciascuna delle parti, di una memoria e di una contromemoria. Tali memorie sono state regolarmente depositate entro i termini fissati.

Il Tribunale, visto l'accordo tra le Parti, ha inoltre autorizzato il deposito di una Replica da parte di ciascuna Parte. Le repliche sono state regolarmente depositate nei termini così prescritti.

Nella sentenza del 13 dicembre 1999, la Corte ha esordito affermando che l’isola in questione, conosciuta in Namibia come “Kasikili”, e in Botswana come “Sedudu”, ha una superficie di circa 3,5 kmq, che si trova nel fiume Chobe, che la divide a nord e a sud, e che è soggetta ad inondazioni della durata di diversi mesi, a partire da marzo. Ha delineato brevemente il contesto storico della disputa, quindi ha esaminato il testo del Trattato del 1890, che, per quanto riguarda la regione interessata, individuava la linea di demarcazione tra le sfere di influenza di Gran Bretagna e Germania nel “canale principale” del fiume Chobe. Secondo la Corte, la vera controversia tra le parti riguardava l’ubicazione di tale canale principale; il Botswana sosteneva che si trattava del canale che correva a nord dell’isola di Kasikili/Sedudu, mentre la Namibia era il canale che correva a sud dell’isola. Poiché il Trattato non definisce la nozione di “canale principale”, la Corte stessa ha proceduto a determinare quale fosse il canale principale del fiume Chobe attorno all’Isola. A tal fine, ha preso in considerazione, tra l'altro, la profondità e la larghezza del canale, il flusso (ovvero il volume d'acqua trasportato), la configurazione del profilo del letto e la navigabilità del canale. Dopo aver considerato le cifre presentate dalle parti, nonché le indagini effettuate sul terreno in periodi diversi, la Corte ha concluso che “il canale settentrionale del fiume Chobe intorno a Kasikili/isola di Sedudu deve essere considerato come il suo canale principale”. Dopo aver invocato l'oggetto e lo scopo del Trattato del 1890 e dei suoi lavori preparatori, la Corte ha esaminato a lungo la successiva prassi delle parti del Trattato. La Corte ha constatato che tale pratica non ha portato ad alcun accordo tra loro riguardo all'interpretazione del Trattato o all'applicazione delle sue disposizioni. La Corte ha inoltre affermato di non poter trarre conclusioni dal materiale cartografico “in considerazione dell’assenza di qualsiasi mappa che riflettesse ufficialmente le intenzioni delle parti del Trattato del 1890” e alla luce “dell’incertezza e dell’incoerenza” delle mappe presentate dalle Parti in controversia. Ha infine considerato l’argomentazione alternativa della Namibia secondo cui essa e i suoi predecessori avevano titoli prescrittivi sull’isola di Kasikili/Sedudu in virtù dell’esercizio di giurisdizione sovrana su di essa dall’inizio del secolo, con la piena conoscenza e accettazione delle autorità del Botswana e dei suoi predecessori. La Corte ha constatato che, sebbene i Masubia della Striscia di Caprivi (territorio appartenente alla Namibia) abbiano effettivamente utilizzato l’isola per molti anni, lo hanno fatto in modo intermittente, secondo le stagioni e per scopi esclusivamente agricoli, senza che sia dimostrato che occupassero l’isola à titre de souverain, vale a dire che vi esercitassero funzioni di autorità statale per conto delle autorità di Caprivi. La Corte ha pertanto respinto tale argomento. Dopo aver concluso che il confine tra Botswana e Namibia attorno all'isola di Kasikili/Sedudu seguiva la linea dei fondali più profondi nel canale settentrionale del Chobe e che l'isola faceva parte del territorio del Botswana, la Corte ha ricordato che, secondo i termini di un accordo concluso nel maggio 1992 (il "Comunicato di Kasane"), le parti si erano reciprocamente impegnate a garantire la libera navigazione per le imbarcazioni dei loro cittadini e le loro bandiere nei canali intorno all'isola Isola.

Istituzione del procedimento

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