Lead: l’impatto della giustizia costituzionale sulla regolarizzazione dei lavoratori
L’intersezione tra le banche dati di polizia sovranazionali e i procedimenti nazionali di emersione del lavoro irregolare rappresenta uno dei nodi più critici della disciplina sull’immigrazione. La verifica della reale portata offensiva di un provvedimento amministrativo estero non può ridursi a un mero automatismo ostativo capace di eludere il bilanciamento dei diritti fondamentali.
Con la sentenza n. 6 del 2026, la Corte costituzionale ha affrontato la conformità dell’art. 103, comma 10, lettera b), dell’ordinamento italiano rispetto ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza garantiti dall’art. 3 della Costituzione, nonché ai vincoli comunitari fissati dagli articoli 11 e 117, primo comma, Cost.
La pronuncia ridefinisce i limiti entro cui le autorità di pubblica sicurezza possono opporre una segnalazione Schengen per negare la regolarizzazione, imponendo una valutazione effettiva e proporzionata della condotta individuale di fronte a meri divieti amministrativi di reingresso emanati da altri Stati membri.
Contesto storico e geopolitico del Sistema d’Informazione Schengen
Lo sviluppo dello spazio di sicurezza comune europeo poggia sul funzionamento del Sistema d’Informazione Schengen (SIS), concepito per consentire lo scambio tempestivo di avvisi relativi a persone non ammesse nel territorio degli Stati membri. Il quadro normativo ha subito una profonda evoluzione con l’adozione del regolamento (UE) 2018/1861 e del collegato regolamento (UE) 2018/1860, focalizzato sull’uso del sistema ai fini del rimpatrio.
Sul versante interno italiano, le disposizioni straordinarie di emersione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 103 hanno storicamente previsto una clausola di esclusione per i cittadini stranieri segnalati per la non ammissione. Tuttavia, la prassi amministrativa e l’orientamento di molti uffici territoriali hanno trasformato tale clausola in una preclusione assoluta, prescindendo dall’origine della segnalazione o dalla sua effettiva pericolosità sociale.
Il conflitto ermeneutico si è acuito con il moltiplicarsi di provvedimenti di diniego fondati su segnalazioni per violazioni meramente amministrative, come il divieto di rientro scaturito da pregresse posizioni di irregolarità in altri Paesi europei. Tale automatismo ha generato una divergenza applicativa tra le sezioni del Consiglio di Stato e la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali.
Già con la sentenza n. 88 del 2023 e la sentenza n. 43 del 2024, il Giudice delle leggi aveva stigmatizzato analoghe forme di irragionevolezza presenti nel quadro normativo di settore, evidenziando come una presunzione assoluta di pericolosità leda il canone costituzionale di proporzionalità e il diritto al lavoro.
Attori istituzionali e organi giudiziari coinvolti
L’iter che ha condotto alla decisione ha visto l’intervento di diversi livelli giurisdizionali e organi della pubblica amministrazione:
- [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Q2995537]]: organo di garanzia costituzionale, riunitosi a Palazzo della Consulta sotto la presidenza di Giovanni Amoroso. La redazione della decisione è stata affidata al giudice relatore [[Filippo Patroni Griffi|Q3745287]], con la partecipazione del direttore della cancelleria Roberto Milana.
- [[Consiglio di Stato|Q1151608]]: collegio giudicante che ha sollevato l’incidente di legittimità costituzionale con ordinanza del 5 maggio 2025 (iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24, prima serie speciale, del 2025).
- Ministero dell’interno e Questura di Salerno: autorità statali resistenti, responsabili dell’adozione del provvedimento primario di diniego e della gestione dell’istruttoria fondata sulla nota ministeriale del 29 dicembre 2023.
- Prefettura della Dordogna: autorità amministrativa francese che ha inserito originariamente l’avviso restrittivo all’interno della rete SIS II con la causale di administrative return ban.
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia: richiamato negli atti quale autore della sentenza n. 1584 del 23 maggio 2024 (sezione quarta), che aveva proposto un’interpretazione adeguatrice e razionale della disciplina.
- B.: cittadino straniero ricorrente, lavoratore richiedente l’emersione del proprio rapporto lavorativo ai sensi dell’art. 103, commi 1 e 2.
Analisi critica delle evidenze e del quadro regolatorio
L’elemento probatorio centrale emerso nel corso del giudizio è costituito dalla nota del Ministero dell’interno del 29 dicembre 2023, prodotta dall’Avvocatura generale dello Stato. Tale atto ha chiarito come la Questura di Salerno avesse rigettato l’istanza di regolarizzazione unicamente a fronte di una segnalazione inserita dalla Prefettura della Dordogna recante la motivazione di administrative return ban.
«La disposizione censurata stabilisce che non sono ammessi alle procedure di emersione di rapporti di lavoro previste dal medesimo art. 103, commi 1 e 2, i cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.»
La prassi amministrativa ha a lungo considerato insindacabile l’efficacia preclusiva di qualsiasi iscrizione nella banca dati SIS II ex art. 24 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Tuttavia, una lettura isolata del dato testuale collide frontalmente con le garanzie procedurali previste dall’art. 25 della medesima Convenzione e dall’art. 9 del regolamento (UE) 2018/1860.
L’art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861 impone allo Stato segnalante un obbligo rigoroso di verifica preventiva circa l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso prima di convalidare o estendere l’inserimento nel sistema informatico. Tale principio presuppone un vaglio sostanziale sull’effettiva offensività del soggetto.
«Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS.»
L’analisi giurisprudenziale evidenzia come l’ordinanza n. 86 del 2006 della Corte costituzionale non fosse invocabile per superare il contrasto, poiché la norma dell’art. 103, comma 10, lettera b), presentava una struttura precettiva differente rispetto alle previgenti clausole di sanatoria. L’interpretazione adeguatrice suggerita dal TAR Lombardia, pur coerente sul piano logico, risultava impedita dal rigido tenore letterale della norma nazionale.
Ne deriva un profilo di disparità di trattamento lesivo dell’art. 3 Cost.: trattare alla stessa stregua un soggetto socialmente pericoloso e un lavoratore gravato da una mera sanzione amministrativa di allontanamento comporta un’irragionevolezza intrinseca del sistema sanzionatorio e procedimentale.
Profili aperti e lacune applicative
La disamina degli atti pone interrogativi procedurali ancora irrisolti nel dialogo transfrontaliero tra forze di polizia. In primo luogo, non è stabilito in modo uniforme con quali tempistiche e modalità l’autorità di pubblica sicurezza italiana debba attivare la consultazione preventiva con lo Stato membro autore della segnalazione.
In secondo luogo, la persistenza di dinieghi automatici basati su meri riscontri alfanumerici nelle banche dati rischia di escludere dalla legalità migliaia di lavoratori già inseriti nel tessuto produttivo, vanificando la finalità primaria delle norme di emersione.
Trasparenza e base giuridica
Il presente dossier è stato redatto sulla base di atti giudiziari e documenti ufficiali dello Stato italiano, specificamente la sentenza n. 6 del 2026 resa dalla Corte costituzionale nell’adunanza del 2 dicembre 2025 e depositata in cancelleria il 22 gennaio 2026.
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La documentazione ufficiale integrale è consultabile liberamente presso l’archivio della Corte costituzionale attraverso il repertorio istituzionale all’indirizzo telematico cortecostituzionale.it.

