Rilevanza pubblica e impatto della questione abitativa
L’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce uno dei nodi strutturali nella garanzia dei diritti sociali fondamentali sul territorio nazionale. La definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie incide direttamente sulla protezione delle fasce di popolazione colpite da vulnerabilità economica ed emarginazione materiale.
La verifica di conformità costituzionale dei meccanismi di premialità basati sulla permanenza prolungata solleva questioni cruciali sul rapporto tra stanzialità anagrafica e reale bisogno primario all’abitazione. Quando i requisiti storici prevalgono sulla fragilità socio-economica, l’intervento pubblico rischia di alterare la finalità solidaristica intrinseca del servizio sociale.
Il contenzioso giunto al giudizio di legittimità mette a nudo la dialettica tra le competenze normative degli enti regionali e i vincoli sovraordinati sanciti dalla Carta fondamentale e dai trattati europei. La decisione segna un punto di chiarificazione essenziale per le future procedure selettive comunali e regionali in tutta la penisola.
Contesto normativo e genesi del contenzioso toscano
Il quadro normativo di riferimento ha origine nella legge della Regione Toscana n. 2 del 2019, la quale disciplinava le modalità di accesso e i criteri di valutazione per l’assegnazione degli alloggi pubblici. Tale impianto era stato oggetto di interventi correttivi attraverso la legge regionale n. 35 del 2021, resi necessari a seguito dei rilievi espressi dalla giurisprudenza della Consulta con le sentenze n. 44 del 2020 e n. 9 del 2021.
Nonostante le revisioni introdotte nel 2021 agli allegati A e B della legge regionale, le procedure attuative locali hanno riproposto l’elemento della durata del radicamento. Nel bando per l’edilizia residenziale pubblica del 2022, l’articolazione dei punteggi ha continuato a valorizzare la residenza continuativa o la prestazione lavorativa pregressa, determinando una specifica graduazione delle posizioni.
La quarta sezione civile del Tribunale di Firenze, investita del ricorso cautelare e di merito contro il bando ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, ha sollevato l’ordinanza di rimessione iscritta al n. 91 del registro ordinanze del 2025. Il giudice a quo ha individuato un contrasto diretto tra la normativa toscana e i principi di eguaglianza e ragionevolezza dell’articolo 3 della Costituzione.
Sul piano del diritto sovranazionale, l’ordinanza ha richiamato l’articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle direttive comunitarie n. 2003/109/CE, 2004/38/CE e 2011/98/UE. La giurisprudenza costituzionale pregressa, a partire dalla sentenza n. 168 del 2014, aveva già censurato l’impiego della residenza pregressa come requisito selettivo d’accesso.
«La «valorizzazione» della residenza pregressa prevista dalla legge regionale – e conseguentemente dal bando ERP 2022 – non sarebbe però conforme alla giurisprudenza costituzionale.»
L’evoluzione giurisprudenziale si è consolidata attraverso le pronunce n. 147 del 2024 e n. 1 del 2025, ove la Consulta ha progressivamente delimitato la legittimità delle clausole di radicamento territoriale. Tali decisioni hanno evidenziato la contraddizione intrinseca tra la richiesta di stabilità anagrafica e la natura dinamica della povertà contemporanea.
Soggetti processuali e parti costituite
Il procedimento costituzionale ha visto la partecipazione di molteplici attori istituzionali, rappresentanze regionali e formazioni della società civile specializzate nella tutela dei diritti civili e sociali:
- [[Corte costituzionale|Q1133873]]: organo di garanzia costituzionale, presieduto dal giudice Giovanni Amoroso, competente a verificare la conformità delle norme regionali ai principi fondamentali.
- Tribunale ordinario di Firenze: autorità giurisdizionale remittente che ha ravvisato la natura discriminatoria della clausola e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Regione Toscana: ente territoriale convenuto, intervenuto a difesa della legittimità della propria produzione legislativa e del bilanciamento complessivo dei criteri di punteggio.
- [[Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione|Q111975459]] (ASGI): associazione intervenuta a sostegno della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni istituzionali nell’accesso ai servizi sociali.
- L’Altro Diritto: centro di ricerca interuniversitario e associazione costituitasi a presidio della tutela dei soggetti marginalizzati e della compatibilità euro-unitaria delle norme sull’abitare.
Analisi critica delle evidenze e nodi interpretativi
La linea difensiva della Regione Toscana si è incentrata sulla natura articolata e graduale della legge regionale n. 35 del 2021, sostenendo che la norma non introducesse una barriera selettiva all’ingresso, bensì un meccanismo ponderato di punteggi. Secondo l’ente regionale, l’articolazione dell’Allegato B, lettera c-1, considerava molteplici indici del bisogno abitativo, collocando la residenza storica all’interno di un sistema bilanciato privo di automatismi escludenti.
La difesa regionale ha inoltre sollevato eccezioni di inammissibilità riguardo alle censure formulate sulle direttive europee n. 2003/109/CE e 2011/98/CE, argomentando l’assenza di trattamenti formali differenziati basati sulla nazionalità. In tale prospettiva, la previsione del radicamento continuativo avrebbe operato in modo indistinto per tutti i concorrenti, escludendo profili di attrito con l’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE.
Di contro, le argomentazioni delle difese private e delle associazioni hanno dimostrato come l’attribuzione di un punteggio incrementale legato alla durata della permanenza produca un effetto sostanzialmente equivalente a una barriera d’accesso. La quantificazione del punteggio derivante dalla stanzialità finisce per scavalcare i fattori di gravità economica e disagio alloggiativo effettivo.
«Il criterio della prolungata residenza o attività lavorativa, infatti, «muov[e] dalla premessa, contraddetta dalla realtà empirica, che il bisogno abitativo sia più pressante solo perché più lunga è la permanenza sul territorio […] e si attenui e meriti minor tutela a fronte di una presenza discontinua».»
L’ordinanza del Tribunale di Firenze ha rimarcato come l’articolo 10 della legge regionale e il relativo allegato abbiano attribuito una funzione impropria alla residenza pregressa, distorcendo l’obiettivo dell’edilizia residenziale pubblica, che risiede nel soddisfacimento del bisogno primario all’abitazione. La giurisdizione del giudice ordinario è risultata pacifica proprio per la natura antidiscriminatoria dell’azione promossa.
I dati giurisprudenziali richiamati nel dibattimento (sentenze n. 9 del 2021, n. 147 del 2024 e n. 1 del 2025) confermano la correlazione strutturale tra deprivazione materiale e mobilità geografica. L’obbligo di spostamento alla ricerca di occupazione o di soluzioni abitative temporanee penalizza i nuclei a basso reddito, i quali vedono azzerata la propria continuità anagrafica.
Le difese di parte hanno proposto modelli alternativi di premialità compatibili con i principi costituzionali, come la valorizzazione dell’anzianità di iscrizione nelle graduatorie ERP o la permanenza temporale dello stato di bisogno oggettivo. Questi parametri consentirebbero di riconoscere l’attesa senza istituire presunzioni arbitrarie sull’intensità della fragilità sociale.
Trasparenza documentale e base giuridica
Il presente dossier si fonda integralmente sull’esame degli atti ufficiali del procedimento giurisdizionale, con particolare riferimento alla sentenza n. 1 dell’anno 2026 pronunciata dalla Corte Costituzionale della Repubblica Italiana sotto la presidenza del giudice Giovanni Amoroso, originata dall’ordinanza del Tribunale di Firenze (reg. ord. n. 91 del 2025).
In conformità all’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, comprese le decisioni giudiziarie e le ordinanze di rimessione, non sono coperti da diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio. Il testo integrale e il fascicolo processuale sono consultabili liberamente negli archivi telematici ufficiali della Consulta.
La verifica delle fonti originali assicura la piena trasparenza dell’attività di documentazione e offre ai cittadini uno strumento di controllo imparziale sulle dinamiche istituzionali e legislative che determinano l’effettività dei diritti sociali.

