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Misure di prevenzione e libertà personale: la Consulta smonta la presunzione di pericolosità automatica
Atto Acquisito: cortecostituzionale.it

Misure di prevenzione e libertà personale: la Consulta smonta la presunzione di pericolosità automatica

cortecostituzionale.itItalia2024public25/08/2026
#corte-costituzionale#codice-antimafia#misure-di-prevenzione#giustizia#diritti-fondamentali

Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: cortecostituzionale.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da cortecostituzionale.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Dispositivo della Sentenza & Massima

L’analisi della pronuncia n. 162/2024 della Corte Costituzionale che cancella la soglia biennale nell’articolo 14 del Codice Antimafia, imponendo il vaglio giudiziario sulla pericolosità sociale.

Rilevanza pubblica e impatto della pronuncia costituzionale

L’automatismo sanzionatorio e preventivo subisce un arresto decisivo quando entra in conflitto con le garanzie fondamentali della persona. Con la pronuncia n. 162 del 2024, la Corte costituzionale ha rimosso la soglia biennale che impediva la rivalutazione d’ufficio della pericolosità sociale per i soggetti sottoposti a sorveglianza speciale dopo un periodo di detenzione carceraria. La decisione incide direttamente sulla tutela della libertà personale e ripristina la centralità dell’accertamento giudiziale effettivo rispetto alle presunzioni legali astratte.

La portata della sentenza investe il delicato equilibrio tra esigenze di difesa sociale e principio di rieducazione della pena sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Fino a questo intervento, chi scontava una pena detentiva inferiore a due anni vedeva riattivata automaticamente la misura di prevenzione senza che un giudice verificasse se il periodo trascorso in carcere ne avesse modificato l’inclinazione criminale. L’eliminazione di questo limite impone ora una verifica tempestiva e non rimessa alla sola iniziativa del condannato.

Il dossier esamina le implicazioni giuridiche e operative di una sentenza che ridefinisce i confini delle misure di prevenzione nel codice antimafia. La pronuncia evidenzia come la privazione della libertà non possa mai poggiare su automatismi temporali privi di riscontro fattuale attuale, consolidando il principio per cui ogni restrizione post-carceraria deve essere proporzionata e fondata su una persistente attualità della pericolosità soggettiva.

Contesto normativo, genesi della riforma ed evoluzione giurisprudenziale

L’architettura delle misure di prevenzione personali nell’ordinamento italiano trova la sua disciplina organica nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, noto come codice antimafia. L’istituto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza comporta vincoli severi alle libertà di movimento e di associazione del destinatario, incidendo profondamente sulla sfera protetta dall’articolo 13 della Costituzione. Nel 2017, la legge n. 161 introdusse modifiche sostanziali al codice, inserendo il comma 2-ter all’articolo 14.

Tale disposizione stabiliva che l’esecuzione della sorveglianza speciale rimanesse sospesa durante la detenzione per espiazione di pena e che, alla scarcerazione, il tribunale dovesse verificare la persistenza della pericolosità sociale solo se lo stato detentivo si fosse protratto per almeno due anni. Sotto questa soglia temporale, la legge presumeva ex lege la persistenza della pericolosità, riattivando immediatamente la misura restrittiva senza alcuna rivalutazione giudiziale officiosa preventiva.

Questa presunzione legale ha generato frizioni interpretative e costituzionali costanti, culminate nell’ordinanza di rimessione n. 22 del 2024 originata dalla vicenda di Pier Luigi Scano. All’interessato era stata applicata la sorveglianza speciale per un anno con decreto del 25 gennaio 2018, notificato il 5 febbraio 2018, mentre si trovava già detenuto in forza di un ordine di esecuzione pena del 17 gennaio 2018. La pena espiata, inferiore ai due anni, aveva determinato la riattivazione automatica della sorveglianza senza riesame.

Il quadro giurisprudenziale precedente vedeva la giurisprudenza di legittimità confrontarsi con il tema dell’interruzione della pericolosità. In particolare, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51407 del 2018, avevano chiarito che, in assenza di rivalutazione, la misura doveva intendersi ancora sospesa ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 75 del medesimo codice antimafia, evidenziando le aporie di un sistema fondato sull’inerzia procedurale.

Soggetti istituzionali e parti del giudizio costituzionale

Il procedimento ha visto l’intervento e l’interazione di diversi organi istituzionali e giurisdizionali di vertice, ciascuno portatore di competenze specifiche nell’assetto costituzionale dello Stato:

  • Corte costituzionale: Collegio giudicante presieduto da Augusto Barbera, con redattore il giudice Francesco Viganò. La Consulta ha condotto l’esame di legittimità nella camera di consiglio del 24 settembre 2024, depositando la sentenza il 23 ottobre 2024.
  • Avvocatura generale dello Stato: Organo di rappresentanza e difesa dell’amministrazione statale nel giudizio incidentale, intervenuto per sostenere la legittimità costituzionale del limite temporale previsto dalla norma impugnata.
  • Autorità Giudiziaria Rimettente: Il giudice ordinario che ha sollevato la questione incidentale di legittimità con l’ordinanza n. 22 del 2024, riscontrando il contrasto tra l’art. 14, comma 2-ter, e gli articoli 3, 13 e 27 della Carta fondamentale.
  • Pier Luigi Scano: Soggetto destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno, la cui posizione esecutiva ha dato origine all’incidente di costituzionalità.

Nel corso del dibattimento costituzionale, l’Avvocatura generale dello Stato ha difeso l’impianto originario della norma richiamando precedenti orientamenti e sottolineando che l’interessato disponeva comunque della facoltà di presentare istanza di revoca ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 159/2011 per sollecitare una verifica sul venir meno della propria pericolosità sociale.

Analisi critica delle evidenze e nodi costituzionali

Il nucleo argomentativo della sentenza n. 162 del 2024 si fonda sulla violazione congiunta di tre parametri costituzionali cardine: il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). La Consulta ha smantellato la tesi secondo cui periodi brevi di detenzione giustificherebbero una presunzione assoluta di immutata pericolosità.

«La proporzionalità nell’esecuzione delle misure di prevenzione, stante la loro incidenza sulla libertà personale, costituisce requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo.»

L’assunto che solo una detenzione superiore a due anni potesse incidere sulla personalità del condannato è stato giudicato incompatibile con il principio rieducativo. Riconoscere valore solo a pene lunghe significherebbe negare a priori l’efficacia trasformativa delle pene brevi, trasformando queste ultime in mere afflizioni retributive prive di valore risocializzante, in palese contrasto con la sentenza n. 149 del 2018 citata in motivazione.

Sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione, la Corte ha rilevato una macroscopica e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina parallela delle misure di sicurezza. L’articolo 679, comma 1, del codice di procedura penale impone infatti al magistrato di sorveglianza di verificare sempre e d’ufficio la persistenza della pericolosità prima di dare esecuzione a una misura di sicurezza, indipendentemente dalla durata della pena espiata.

Sul piano dell’articolo 13 della Costituzione, la sentenza censura duramente il meccanismo di tutela delineato dall’Avvocatura erariale. L’onere imposto al cittadino di attivarsi mediante l’istanza prevista dall’articolo 11 del codice antimafia configura una tutela meramente eventuale e successiva su un elemento costitutivo essenziale: la pericolosità attuale. La libertà personale non può essere sacrificata subordinando la garanzia giurisdizionale all’iniziativa processuale del singolo.

«È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole “se esso si è protratto per almeno due anni,”.»

La rimozione della locuzione normativa ripristina la legalità costituzionale imponendo che qualsiasi periodo di detenzione carceraria, qualunque ne sia la durata temporale, debba essere seguito da una valutazione officiosa e preventiva del tribunale prima che la misura di prevenzione possa essere posta in esecuzione, eliminando ogni presunzione automatica di persistente pericolosità.

Trasparenza documentale e base giuridica

I fatti e i rilievi esaminati derivano integralmente dagli atti ufficiali della Corte costituzionale della Repubblica Italiana, consultabili pubblicamente attraverso il sistema telematico dell’archivio giurisprudenziale della Consulta. L’atto di riferimento è la Sentenza n. 162/2024 (ECLI:IT:COST:2024:162), adottata in Roma presso Palazzo della Consulta il 24 settembre 2024 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 ottobre 2024 con numerazione 43.

Il testo completo e i documenti ad esso collegati sono accessibili sul sito istituzionale della Corte Costituzionale - Scheda Pronuncia 2024/162. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere, appartengono al pubblico dominio e non sono protetti da riserva di privativa.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. Home TORNA AI RISULTATI RAFFINA RICERCA vai a: Fatto Diritto Dispositivo Massime − A + Versione Pdf Sentenza 162/2024 (ECLI:IT:COST:2024:162) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: BARBERA - Redattore: VIGANÒ Camera di Consiglio del 24/09/2024 ;
  2. U. 23/10/2024 n. 43 Norme impugnate: Art. 14, c. 2° ter, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
  3. Massime: 46380 46381 Atti decisi: ord. 22/2024 Massima n. 46380 Titolo Misure di prevenzione - In genere - Applicazione - Conseguente restrizione della libertà personale - Conseguente necessità che sia rispettato il principio di proporzionalità. (Classif. 156001).
  4. Testo La proporzionalità nell’esecuzione delle misure di prevenzione, stante la loro incidenza sulla libertà personale, costituisce requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo. ( Precedente: S. 24/2019 - mass. 42485 ).
  5. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 14, comma 2- ter , del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,».
  6. La presunzione in parola viola, pertanto, anzitutto l’art. 3 Cost., risultando per un verso intrinsecamente irragionevole, e per altro verso foriera di un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla parallela disciplina oggi applicabile alle misure di sicurezza (art. 679, comma 1, cod. proc. pen.).
  7. È poi violato anche l’art. 13 Cost., poiché l’esecuzione della sorveglianza speciale, che comporta una restrizione della libertà personale, prevede un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale su un requisito centrale, quello della pericolosità dell’interessato.
  8. Pier Luigi Scano era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno in forza di un decreto applicativo del 25 gennaio 2018, che gli era stato notificato il 5 febbraio 2018.
  9. L’esecuzione del provvedimento era tuttavia rimasta sin dall’inizio sospesa, essendo l’interessato detenuto per esecuzione pena in forza di ordine di esecuzione del 17 gennaio 2018.
  10. Osserva in proposito l’Avvocatura generale dello Stato che «qualora, come nella specie, la detenzione abbia avuto una durata inferiore ai due anni, al prevenuto è data comunque la facoltà di presentare un’istanza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 159/2011, finalizzata ad introdurre un procedimento di verifica della persistenza della propria pericolosità sociale».
  11. Inoltre, sarebbe stata questa Corte, nella sentenza n. 291 del 2013, a puntualizzare che «la verifica della pericolosità sociale può essere ragionevolmente omessa a fronte della brevità del periodo di differimento della misura di prevenzione che non rende necessario riattualizzare la valutazione della pericolosità».
  12. In tale situazione, le Sezioni unite penali hanno ritenuto che la misura di prevenzione debba ritenersi ancora sospesa, con conseguente non configurabilità del reato di cui all’art. 75, comma 1, cod. antimafia (Cass., sez. un., n. 51407 del 2018).
  13. La possibilità per l’interessato di sollecitare egli stesso la verifica della persistenza della propria pericolosità sociale ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. antimafia (sul cui rilievo ai fini del merito si tornerà infra , punto 3.5.4.) non elide il vizio lamentato dal ricorrente, che consiste nella mancata previsione di una rivalutazione ex officio di tale pericolosità.
  14. E ciò, appunto, sulla base della ritenuta insostenibilità, al metro dell’art. 3 Cost., della presunzione di persistenza della pericolosità già accertata al momento dell’applicazione della misura.
  15. Tale diritto vivente è stato ritenuto da questa Corte incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
  16. Tale proposta confluì nella legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.
  17. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), al cui art. 4, comma 1, si deve l’introduzione nel codice antimafia del comma 2- ter dell’art. 14, in questa sede censurato. 3.4.– La disposizione in parola reintroduce, di fatto, una presunzione di persistente pericolosità laddove la sospensione connessa allo stato di detenzione dell’interessato sia inferiore a due anni.
  18. Se ritenuto corretto, un simile presupposto varrebbe a determinare di per sé l’incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. di tutte le pene detentive di breve durata (sulla non sacrificabilità della funzione rieducativa della pena in favore di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto , e ivi ulteriori riferimenti).
  19. Pur nella consapevolezza dei molti ostacoli di ordine fattuale che si frappongono alla realizzazione dell’obiettivo costituzionalmente imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost., l’ordinamento non può invece che muovere dalla premessa della idoneità anche delle pene detentive di durata non superiore ai due anni a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato.
  20. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.

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