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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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Misure di prevenzione e violenza domestica: il nodo della pericolosità sociale qualificata
Atto Acquisito: procura-tivoli.giustizia.it

Misure di prevenzione e violenza domestica: il nodo della pericolosità sociale qualificata

procura-tivoli.giustizia.itItalia2026public23/08/2026
#misure di prevenzione#codice antimafia#giustizia#violenza di genere#diritto penale

Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: procura-tivoli.giustizia.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da procura-tivoli.giustizia.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Dispositivo della Sentenza & Massima

Un’analisi critica sull’interpretazione dell’articolo 1 lettera c del D.Lgs. 159/2011 nei casi di maltrattamenti in famiglia e reati contro la sicurezza pubblica. Il confronto tra la valutazione di abitualità del Tribunale e l’inquadramento della Procura.

Lead: l’interesse pubblico e la tutela anticipata

La delimitazione dei confini operativi delle misure di prevenzione personali rappresenta uno dei nodi più complessi dell’ordinamento giuridico contemporaneo, segnando il discrimine tra la punizione del fatto reato e il controllo anticipato della pericolosità individuale. Comprendere come i tribunali di merito valutino l’abitualità criminale e la minaccia alla sicurezza pubblica nei casi di violenza endofamiliare e di genere è cruciale per misurare l’efficacia delle tutele apprestate a favore delle vittime vulnerabili.

La transizione della disciplina di prevenzione da strumento tradizionalmente concepito per contrastare la criminalità organizzata a presidio applicabile a condotte reiterate di violenza domestica, resistenza e lesioni pone questioni ermeneutiche di primaria rilevanza costituzionale. L’inquadramento di tali condotte nell’alveo dell’articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 riflette la necessità di una risposta giudiziaria tempestiva e coerente dinanzi a quadri di conclamata e progressiva escalation aggressiva.

Quadro normativo e contesto istituzionale

L’architettura delle misure di prevenzione personali nell’ordinamento italiano trova la sua fonte organica nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, noto come Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’articolo 1 del decreto individua diverse categorie tipizzate di pericolosità sociale generica, distinguendo tra coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi, coloro che traggano anche in parte i propri mezzi di sussistenza dai proventi di attività delittuose, e coloro che per la loro condotta e il loro tenore di vita debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza di merito ha progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui le condotte di maltrattamenti contro familiari o conviventi ai sensi dell’articolo 572 del codice penale, unitamente ai fenomeni di violenza contro le donne e alla cosiddetta violenza assistita ex articolo 61 n. 11-quinquies del codice penale, non possono essere confinate a meri conflitti privati. La lesione o la messa in pericolo dell’incolumità dei consanguinei e dei minori involontari spettatori viene ricondotta a pieno titolo alle categorie di offesa all’integrità fisica e morale, nonché alla sicurezza pubblica intesa nel suo significato più ampio a norma dell’articolo 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

In questo contesto ermeneutico, l’azione preventiva si inserisce come strumento autonomo rispetto al processo penale di cognizione, consentendo l’adozione di prescrizioni limitative anche in via provvisoria e urgente con decreto presidenziale ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011. Tale impianto risponde agli obblighi statali di tempestivo intervento a salvaguardia delle persone offese, anticipando la soglia di protezione prima che la reiterazione delle condotte sfoci in esiti irreparabili.

Soggetti e uffici giudiziari coinvolti

La dinamica processuale esaminata vede l’intervento di diversi organi dell’amministrazione della giustizia e la scansione di molteplici pronunciamenti penali:

  • Tribunale della prevenzione: organo collegiale investito della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, chiamato a formulare il giudizio di pericolosità attuale e di abitualità criminosa.
  • Procura della Repubblica di Tivoli: ufficio requirente promotore della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale, autore dell’impugnazione fondata sull’omessa e contraddittoria valutazione del compendio probatorio.
  • GIP di Tivoli: magistrato autore delle sentenze di condanna emesse a seguito di procedimenti penali per reati di evasione, lesioni personali e incendio commessi dal soggetto proposto.
  • GUP di Tivoli: giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna dell’11 luglio 2019 per una serie prolungata di aggressioni e condotte violente maturate nell’ambito domestico.
  • Soggetto proposto: destinatario del procedimento di prevenzione, gravato da plurime condanne definitive per reati contro la persona, il patrimonio, l’amministrazione della giustizia e la disciplina sugli stupefacenti.

Analisi critica delle evidenze e divergenze ermeneutiche

La divergenza tra la decisione di rigetto del Tribunale e le motivazioni della Procura ricorrente fa emergere una frattura sostanziale sui criteri di determinazione dell’abitualità e sulla corretta perimetrazione temporale della pericolosità. Il primo profilo di criticità risiede nella delimitazione cronologica operata dal collegio giudicante, il quale ha qualificato l’arco temporale delle condotte dapprima come circoscritto al periodo 2012-2015, per poi estenderlo formalmente al periodo 2012-2019, senza tuttavia trarre da tale estensione le necessarie conseguenze giuridiche sul piano della continuità criminale.

«Secondo il Tribunale, l’arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità insita nelle illecite condotte (dal 2012 al 2019) posto in relazione al numero degli episodi, non consentiva di formulare un giudizio di abitualità nella commissione di reati che ledono o pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.»

Tale affermazione trascura la natura e la gravità della sequenza di condotte accertate in sede penale nel corso del decennio. Dagli atti emerge che il soggetto proposto ha riportato una condanna per trasporto illecito di sostanze stupefacenti per fatti commessi il 1° marzo 2013 (con pena a 2 anni e 4 mesi di reclusione), una successiva condanna emessa dal GIP di Tivoli per evasione e lesioni personali commesse l’11 agosto 2014 (a 8 mesi di reclusione concordati), e un’ulteriore condanna ad anni 2 e mesi 10 di reclusione per i reati di evasione e incendio commessi il 12 ottobre 2015.

L’episodio del 2015 evidenzia in modo incontrovertibile la violenza distruttiva del proposto, il quale aveva incendiato la casa coniugale tentando di appiccare il fuoco a una bombola di gas, non esplosa solo per contingenze fortuite. Il delitto di incendio costituisce per sua natura una minaccia diretta alla pubblica incolumità e alla sicurezza collettiva, integrando pienamente i parametri oggettivi richiesti dalla lettera c) dell’articolo 1 del Codice Antimafia.

L’elemento di maggiore fragilità logico-giuridica nell’ordinanza di rigetto consiste nell’omessa considerazione della successiva sentenza di condanna pronunciata dal GUP di Tivoli in data 11 luglio 2019. Tale statuizione puniva condotte gravissime perpetrate fino al 25 febbraio 2019 — appena sei mesi dopo una precedente scarcerazione — consistenti in maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 110/1975, con pena concordata di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

«…incontrollate esplosioni di collera e di brutalità dell’imputato, innescate dall’abuso di alcool e di cocaina… la folta e prolungata sequenza di gesti di aggressioni, di intimidazione e brutalità sfociata nell’inquietante episodio del…2015.»

L’omessa valutazione di tale provvedimento ha prodotto una distorsione decisiva nel giudizio sulla risalenza dei fatti. Escludere la sentenza del luglio 2019 ha permesso al Tribunale di ritenere i fatti remoti e limitati al 2015, oscurando la circostanza determinante che il proposto si trovasse detenuto in espiazione pena proprio per quei fatti al momento in cui la proposta di prevenzione è stata formalizzata. L’assenza di un intervallo temporale significativo privo di delitti, unita alla rapida ripresa delle condotte violente dopo ogni periodo di detenzione, costituiva invece il presupposto fattuale tipico per il riconoscimento dell’abitualità e dell’attualità della pericolosità sociale.

La categoria dei reati a tutela di minori e donne

La disamina critica investe altresì la nozione di incolumità pubblica e privata. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che le fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 159/2011 includono i reati posti in essere a danno di minorenni (quali le fattispecie di cui agli articoli 414-bis, 530, 573, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies c.p.) e le condotte aggravate dalla violenza assistita ex art. 61 n. 11-quinquies c.p., in cui i figli minori assistono come involontari spettatori alle vessazioni domestiche. L’estromissione di tali delitti dall’alveo della pericolosità qualificata contrasta con la ratio della legge e con l’esigenza di protezione anticipata delle persone offese.

Trasparenza documentale e base giuridica

Le risultanze e le argomentazioni esposte nel presente dossier derivano dall’analisi dell’atto giudiziario relativo al procedimento di prevenzione n. 38/2021 (iscritto al N. 11/2019 R.G.M.P.) incardinato presso gli uffici giudiziari di Tivoli.

Il documento originale è accessibile al pubblico attraverso il portale istituzionale della Procura della Repubblica di Tivoli. La pubblicazione e l’elaborazione dei contenuti si fondano sulle vigenti disposizioni in materia di trasparenza dell’attività giudiziaria e sull’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che stabilisce che i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni non sono coperti da diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. Il Tribunale aveva quindi evidenziato che l'arco temporale in cui pericolosità sociale del proposto, insita nelle illecite condotte commesse, doveva individuarsi "dal 2012 al 2019".
  2. Per il Tribunale detto periodo, se correlato al numero degli episodi accertati con sentenza di condanna, non consentiva di formulare un giudizio di "abitualità" nella commissione dei reati, che potessero ledere o porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, per come richiesto dal dettato normativo di cui all'art. 1 lett.c) del D.Lgs. n.159/2011.
  3. L'indole violenta del proposto si era manifestata più volte e, soprattutto, nel 2015 ( v. condanna supra 5), quando a seguito di una esplosione di violenza aveva "incendiato" la casa coniugale, tentando di appiccare il fuoco ad una bombola di gas che fortunatamente non era esplosa.
  4. III) Annotava che il Tribunale aveva rigettato la proposta, perché non sussistenti i presupposti di applicabilità della misura con riferimento alle fattispecie di pericolosità indicate, in considerazione della "risalenza" dei reati commessi ( dal 2012 al 2015) e, perché, tali da non evidenziare elementi " significativi di una pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011".
  5. Secondo il Tribunale; "l'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità insita nelle illecite condotte (dal 2012 al 2019) posto in relazione al numero degli episodi, non consentiva di formulare un giudizio di "abitualità" nella commissione di reati che ledono o pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica".
  6. La motivazione appariva contraddittoria, in quanto aveva valutato condotte, dapprima indicate come realizzate "dal 2012 al 2015" e, successivamente, "dal 2012 al 2019".
  7. Non aveva il Tribunale valutato i fatti di cui alla sentenza di condanna del GUP di Tivoli dell'11.7.2019, sentenza questa, mai menzionata, pur trattandosi di gravi condotte, per le quali il proposto era stato detenuto in espiazione pena, nel momento in cui era stata avanzata la proposta.
  8. In effetti, i reati che pongono in pericolo o ledono l'integrità morale o fisica dei minorenni erano facilmente individuabili (es. art. 414 bis, 530, 573, 609-quater, 609- quinquies, 609 undecies cp. ecc.).
  9. Tra questi rientranti i reati aggravati dall'art. 61 n.11-quinquies c.p. o di c.d. "violenza assistita", consistente nel delitto di maltrattamenti in famiglia, in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minorenni, ma li coinvolgano indirettamente, come "involontari spettatori" delle violenze poste in essere all'interno delle mura domestiche (v.
  10. Del resto, il contenuto protettivo della tranquillità pubblica emerge dalle contravvenzioni riportate nella medesima Sezione Prima, mentre la nozione di "sicurezza pubblica" è identificata con la "sicurezza dei cittadini" a norma dell'art. 1 TULP, potendosi escludere unicamente le questioni aventi per oggetto: "i dissidi tra privati e quelli attinenti alla polizia edilizia" (v.
  11. Tra essi, vi rientrava a pieno titolo, il delitto di "maltrattamenti" ( art. 572 c.p.) La giurisprudenza di merito, infatti applicava, ormai da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestassero forme "di violenza ai danni delle donne", collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, lett. c) d-lgs.
  12. MILANO 29.6.2017), anche mediante l'applicazione provvisoria ed urgente, con provvedimento Presidenziale ex art. 9, co.2 d.lgs. n.159/2011.
  13. Tali misure sono infatti applicate con riferimento alle categorie di cui all'art. 1, co.1, lett. c) d. lgs. n.159/2011, relativa a persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza e tranquillità pubblica, anche richiamando l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (v.
  14. Inoltre, la condanna per trasporto illecito di sostanze stupefacenti, commesso il 1.3.2013, con condanna alla pena detentiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione.
  15. Condanna questa, inquadrabile nella fattispecie di pericolosità di cui al comma 1, lett. b) del D.lgs. n.159/2011 e, comunque, denotante la "maggiore pericolosità" del proposto, trattandosi di reati che pongono in pericolo la "tranquillità e sicurezza pubblica", rilevante per la categoria di cui all'art. 1 co.1, lett. c) d.lgs. citato.
  16. Per il P.M., anche la condanna del GIP di TIVOLI, per i reati di evasione e lesioni personali, fatti commessi l'11.8.2014, alla pena concordata di mesi 8 di reclusione, indice dell'attitudine del proposto a commettere reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, rilevanti, ai sensi dell'art. 1 lett.c) del d.lgs. citato.
  17. La condanna ad anni 2 e mesi 10 di reclusione del GIP di Tivoli, per i reati di incendio e evasione commessi il 12.10.2015, perché sintomo evidente dell'attitudine del proposto a commettere reati che pongono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica - l'incendio infatti, pone in pericolo la "sicurezza pubblica" - inerenti la categoria di cui alla lett. c) del d. lgs.
  18. Proseguiva il GUP nella sentenza menzionata: "...incontrollate esplosioni di collera e di brutalità dell'imputato, innescate dall'abuso di alcool e di cocaina... la folta e prolungata sequenza di gesti di aggressioni, di intimidazione e brutalità sfociata nell'inquietante episodio del...2015".
  19. Del resto, appena 6 mesi dopo dalla avvenuta scarcerazione, il proposto aveva posto in essere altri delitti che ponevano in pericolo la persona offesa e la tranquillità pubblica (v. sentenza di condanna per i reati di maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, armi ex art. 4 L.n.110/1975, commessi fino al 25.2.2019, con condanna alla pena concordata di anni 2 e mesi 4 di reclusione).
  20. Essendo rilevanti, ai fini del riconoscimento di una elevata pericolosità sociale del proposto inquadrabile nella fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1 lett.

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