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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
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Poteri di firma e consulenze tecniche nelle nomine pubbliche: i criteri di inconferibilità tra società partecipate ed enti
Atto Acquisito: anticorruzione.it

Poteri di firma e consulenze tecniche nelle nomine pubbliche: i criteri di inconferibilità tra società partecipate ed enti

anticorruzione.itItalia2026public24/08/2026
#inconferibilità#incompatibilità#anticorruzione#pubblica-amministrazione#societa-partecipate

Fonte di Approfondimento Investigativo Validata: anticorruzione.it — Italia

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e analisi redatti dalla redazione di Unclessify a partire da atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata rilasciati da anticorruzione.it. La contestualizzazione storico-giudiziaria, la sintesi analitica e il commento critico sono a cura di Unclessify nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione (diritto di informazione) e della dottrina del Fair Use / Pubblico Interesse.

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Dispositivo della Sentenza & Massima

L’analisi dei provvedimenti applicativi del d.lgs. 39/2013 chiarisce i confini tra rappresentanza istituzionale e gestione diretta negli enti pubblici e societari. L’estensione dei controlli riguarda deleghe gestionali, firme libere e incarichi professionali continuativi.

Interesse pubblico e rilievo delle nomine amministrative

L’attribuzione di incarichi di vertice all’interno di società a controllo pubblico ed enti vigilati incide direttamente sulla corretta gestione delle risorse collettive e sull’imparzialità dell’azione amministrativa. La verifica preventiva dell’assenza di cause ostative costituisce il presidio fondamentale per impedire conflitti di interesse e sovrapposizioni tra attività professionali private e funzioni di governo.

Quando i confini tra indirizzo politico, rappresentanza legale e gestione operativa diretta diventano opachi, si generano rischi di cattiva amministrazione che compromettono la trasparenza delle decisioni. L’interesse dei cittadini si concentra sulla certezza delle regole che disciplinano l’accesso a ruoli decisionali in società ed enti pubblici non economici.

Quadro normativo e prassi applicativa delle incompatibilità

Il quadro normativo di riferimento trova il proprio perno nell’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il quale qualifica gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico identificando specificamente le figure apicali investite di compiti operativi.

La disposizione include espressamente i ruoli di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, estendendo la disciplina a ogni altro organo di indirizzo delle attività dell’ente comunque denominato. La ratio risiede nella volontà di evitare che soggetti titolari di poteri di spesa e di amministrazione attiva possano trovarsi in condizioni di inconferibilità o incompatibilità non rilevate.

Nel corso degli anni, l’applicazione pratica di queste norme ha richiesto un esame minuzioso dei singoli statuti societari e dei verbali di conferimento delle deleghe. La giurisprudenza amministrativa e l’attività di vigilanza hanno progressivamente chiarito che non è sufficiente la denominazione formale della carica, ma occorre verificare la consistenza effettiva dei poteri attribuiti al singolo consigliere o presidente.

La distinzione tra rappresentanza formale e deleghe operative

La linea di demarcazione tra la mera rappresentanza istituzionale e la gestione diretta si fonda sulla titolarità di poteri idonei a impegnare autonomamente l’ente verso l’esterno. Laddove le competenze di ordinaria e straordinaria amministrazione siano accentrate nel consiglio di amministrazione o affidate a un amministratore delegato, la figura del presidente assume connotati prettamente collegiali e di impulso.

Al contrario, l’attribuzione di deleghe operative dirette o della facoltà di compiere atti a rilevanza esterna senza la necessaria e preventiva delibera dell’organo collegiale trasforma la carica in un incarico gestionale pieno. In tale circostanza scattano i divieti e i periodi di raffreddamento contemplati dal legislatore a tutela dell’integrità istituzionale.

L’inquadramento degli ordini professionali

Una specifica direttrice interpretativa riguarda la natura giuridica degli ordini e dei collegi professionali, qualificati costantemente dall’ordinamento come enti pubblici non economici. Tale natura comporta la piena sottoposizione degli stessi ai vincoli e ai divieti stabiliti dal d.lgs. n. 39/2013 per le cariche di vertice.

La presidenza di un ordine professionale rientra pienamente nella nozione di organo di indirizzo di ente pubblico, determinando l’applicazione delle cause di inconferibilità stabilite dalla legge nel caso in cui il soggetto abbia intrattenuto rapporti professionali retribuiti o ricoperto incarichi incompatibili nel periodo immediatamente precedente.

Soggetti istituzionali e organi di vigilanza

Il sistema di controllo e applicazione del quadro normativo vede coinvolti diversi soggetti istituzionali e organi tecnici di garanzia. Tra questi spicca l’Autorità Nazionale Anticorruzione, preposta alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità e all’emanazione di delibere interpretative vincolanti per le pubbliche amministrazioni.

Un ruolo di rilievo è ricoperto dalla Corte Suprema di Cassazione, la cui giurisprudenza di legittimità ha confermato a più riprese la natura di enti pubblici non economici degli ordini professionali. Tali strutture operano sotto la diretta vigilanza dello Stato, in particolare per il tramite del Ministero della Giustizia e del Ministero della Salute, per il perseguimento di scopi di carattere generale.

Completano il quadro dei soggetti coinvolti i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) istituiti presso ciascuna società partecipata ed ente pubblico. A essi spetta il compito istruttorio di vagliare gli atti di nomina, la documentazione sulle deleghe e le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative rese dagli interessati.

Analisi critica delle evidenze e nodi interpretativi

Dall’esame comparato delle delibere e degli atti di accertamento emergono orientamenti consolidati sulla qualificazione della firma sociale e sulle attività professionali svolte in favore dell’amministrazione. Un primo snodo cruciale riguarda la cosiddetta firma sociale libera, intesa come potere di impegnare l’ente all’esterno.

«Per ciò che attiene, in particolare, a quest’ultima competenza della firma sociale libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che essa implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto della società.»

Questo principio, espresso nella Delibera n. 677 del 6 ottobre 2021 e ribadito nella Delibera n. 691 del 13 ottobre 2021, individua nella firma libera un indice inequivocabile di competenza gestionale. La possibilità di sottoscrivere impegni contrattuali autonomi supera la dimensione della mera rappresentanza statutaria, configurando l’incarico tra quelli sottoposti a divieto.

La firma sociale libera e il vincolo contrattuale

Il tema è stato approfondito analizzando situazioni in cui il potere di firma risultava formalmente ridistribuito all’interno della compagine societaria. Nella Delibera n. 491 del 16 giugno 2021 è emerso che, a seguito di un verbale assembleare, i compiti del presidente erano stati circoscritti a impulso, coordinamento e rappresentanza ex art. 27 dello Statuto e codice civile, trasferendo la firma al consigliere delegato.

«Alla luce di quanto suesposto, non può ritenersi che all’incarico di Presidente, nell’attuale assetto societario, siano connesse “deleghe gestionali dirette” come richiesta dalla menzionata disposizione.»

Tuttavia, l’indagine non si limita ai dati formali dello statuto ma indaga la prassi materiale degli atti compiuti. Nella Delibera n. 346 del 20 luglio 2022, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che il presidente aveva firmato bandi di concorso su “Amministrazione Trasparente” e sottoscritto, dietro delibera consiliare, ben 48 atti tra contratti e convenzioni aziendali diretti a banche, regioni e comuni.

Parallelamente, la Delibera n. 181 del 30 aprile 2025 ha valutato la sottoscrizione di atti in qualità di legale rappresentante riferibili all’ordinaria e straordinaria amministrazione del CdA, confermando la necessità di vagliare l’assetto complessivo dei poteri attribuiti all’organo collegiale per definire la reale portata dell’incarico.

Supporto al RUP e attività professionale in proprio

Un secondo asse di rilievo riguarda l’inconferibilità derivante dallo svolgimento di attività professionale in favore dell’ente che conferisce l’incarico, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013. Nelle pronunce dell’organo di vigilanza, l’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento è stata inquadrata in modo univoco.

«Innanzitutto questa Autorità ha già in passato sostenuto che l’attività di supporto al RUP costituisca attività professionale in proprio […] in quanto consistente in un’obbligazione nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).»

Tale orientamento, richiamato nella Delibera n. 676 del 6 ottobre 2021 e nella Delibera n. 200 del 14 maggio 2025, si ricollega a una serie continua di precedenti (delibere n. 207/2019, n. 630/2021, n. 161/2022 e n. 326/2022). La qualificazione come prestazione autonoma o d’appalto ex art. 1655 c.c. comporta l’integrazione del requisito di provenienza professionale ostativo all’assunzione di cariche dirigenziali o amministrative.

Le zone d’ombra tra consulenza e gestione

Nella Delibera n. 200 del 14 maggio 2025 è stata analizzata la posizione di un soggetto incaricato di consulenza in materia contabile, assistenza per la bozza di bilancio d’esercizio, consulenza tributaria per rimborsi IVA ex art. 38 bis D.P.R. 633/72, dichiarazioni annuali IRAP, IRES, IVA e contributi previdenziali.

In assenza del decorso del periodo di raffreddamento, l’analisi deve verificare se l’incarico possa qualificarsi come non esecutivo o di controllo ai sensi del comma 1-bis dell’art. 4 del d.lgs. 39/2013. La sovrapposizione tra mansioni tecniche continuative e compiti gestionali continua a rappresentare uno dei terreni più complessi per i responsabili della trasparenza.

Sul versante degli ordini professionali, la Delibera n. 782 del 7 ottobre 2020 ha ribadito che, in ragione della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. I, 13 febbraio 2020, n. 237), l’attività professionale retribuita svolta in proprio per l’ente integra i requisiti di inconferibilità previsti dall’art. 4 per l’accesso alle cariche apicali, inclusa la presidenza dell’ordine.

Trasparenza amministrativa e base giuridica

Tutti i documenti e le delibere citati traggono origine dall’attività istituzionale di vigilanza svolta in attuazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. I provvedimenti esaminati costituiscono espressione della funzione pubblica di garanzia.

I testi degli atti ufficiali e delle decisioni delle autorità amministrative indipendenti sono liberamente accessibili e riproducibili in virtù dell’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. La conoscibilità di questi documenti garantisce il controllo democratico sull’esercizio del potere pubblico.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 20 fatti verificati nel testo
  1. Riferimenti: Art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 , che definisce come “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” quelli di “Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.
  2. Precedenti applicativi Delibera n. 677 del 6 ottobre 2021: “Per ciò che attiene, in particolare, a quest’ultima competenza della firma sociale libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che essa implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto della società.
  3. Delibera n. 691 del 13 ottobre 2021: “Per ciò che attiene, in particolare, alla competenza della firma sociale cd. libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell’ente.
  4. In un altro caso, l’Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell’integrazione dell’inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021) […]”.
  5. Delibera n. 491 del 16 giugno 2021: “Per quanto concerne il secondo aspetto, ovvero il potere di firma attribuito al presidente è emerso – a seguito di interlocuzione con l’ente interessato - che, analogamente a quanto suesposto, esso sia stato trasferito al consigliere delegato.
  6. Dal verbale assembleare del omissis, emerge, infatti, che “vengono richiamate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 art. 7, comma 2 lettera d) e art. 1 comma 2 lettera l).
  7. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce quindi al Presidente della società i compiti istituzionali di impulso, coordinamento e di rappresentanza previsti dall’art. 27 dello Statuto e dal codice civile. (…) Alla luce di quanto suesposto, non può ritenersi che all’incarico di Presidente, nell’attuale assetto societario, siano connesse “deleghe gestionali dirette” come richiesta dalla menzionata disposizione.
  8. Delibera n. 346 del 20 luglio 2022: “In primo luogo, dalle risultanze istruttorie e da quanto esposto dal RPCT risulta che gli atti sottoscritti dal Presidente dall’inizio del suo mandato non siano solo quelli relativi alle convocazioni degli organi della società, ma, anzi, siano stati indirizzati anche ad altri soggetti (Istituti bancari, Regione, Comuni, etc.).
  9. Tant’è vero che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet […] sono presenti alcuni Bandi pubblici di concorso - quindi rivolti a un numero indeterminato di destinatari - sottoscritti proprio dal Presidente. […] Infine, occorre evidenziare che lo stesso RPCT ha precisato come il Presidente abbia sottoscritto “dietro delibera del CdA” n. 48 atti tra contratti e convenzioni aziendali.
  10. Delibera n. 181 del 30 aprile 2025: “Ciò premesso, dall’esame degli atti trasmessi dall’interessato, da lui sottoscritti, emerge che trattasi di atti sottoscritti in qualità di legale rappresentante, riferibili all’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione esercitata dal Consiglio di amministrazione.
  11. Delibera n. 346 del 20 luglio 2022: “Nell’analisi della natura giuridica dell’incarico in questione occorre poi tenere altresì conto dei poteri attribuiti nel suo complesso al Consiglio di Amministrazione della società.
  12. Pillola n.3 La natura giuridica degli Ordini e dei Collegi professionali è quella di enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.
  13. Ne consegue che alla carica di Presidente dell’Ordine dei omissis di omissis, in quanto incarico riconducibile alla definizione di cui all’art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. 39/2013, può ritenersi applicabile la fattispecie di inconferibilità di cui al successivo articolo 3”.
  14. Delibera n. 782 del 7 ottobre 2020: “Con riferimento alla questione in esame la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la natura giuridica degli ordini professionali è quella di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato (Ministeri della Salute e della Giustizia) per scopi di carattere generale (ex multis Cass., Sez.
  15. Sussiste, dunque, il requisito in provenienza richiesto dall’art. 4 d.lgs. 39/2013 ossia di aver svolto in proprio attività professionale retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico”.
  16. Delibera n. 676 del 6 ottobre 2021: “Innanzitutto questa Autorità ha già in passato sostenuto che l’attività di supporto al RUP costituisca attività professionale in proprio (cfr. delibera Anac n. 207 del 13 marzo 2019, pubblicata sul sito istituzionale).
  17. I, 13 febbraio 2020, n. 237), in quanto consistente in un’obbligazione nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).
  18. Delibera n. 200 del 14 maggio 2025: “Come già chiarito dall’Autorità (cfr. delibere ANAC nn. 630 del 15 settembre 2021, 326 del 13 luglio 2022, 207 del 13 marzo 2019, 161 del 30 marzo 2022 e 676 del 6 ottobre 2021), l’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, … è qualificata quale attività professionale in proprio.
  19. A tal fine, tenuto conto che risulta che l’interessato sia ancora titolare dell’incarico di consulenza presso omissis e che dunque non si possa fare riferimento al decorso o meno del periodo di raffreddamento, appare necessario vagliare se il predetto incarico di consulenza possa essere definito come “non esecutivo o di controllo” ai sensi del comma 1 bis dell’art. 4 del d.lgs. 39/2013.
  20. A tal fine l’interessato svolge un incarico di “Consulenza in materia contabile, assistenza formazione bozza di bilancio ordinario d’esercizio, consulenza tributaria in materia di rimborsi iva art. 38 bis D.P.R: 633/72, dichiarazione annuale Irap, Dichiarazione annuale Ires, dichiarazione annuale Iva e del contributo alla cassa di previdenza”.

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