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Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria/Slovacchia)
International Court of Justice

Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria/Slovacchia)

International Court of JusticeInternational2026declassified06/08/2026
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Fonte Proprietaria: International Court of JusticeInternational

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Nota Legale

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Testo della Sentenza

Nel giugno 1995, l'agente della Slovacchia ha chiesto alla Corte di visitare il sito del progetto della diga idroelettrica Gabčíkovo-Nagymaros sul Danubio allo scopo di acquisire prove. Nel novembre 1995 è stato così firmato tra le due Parti un “Protocollo d'Accordo”. La visita al sito, la prima visita di questo tipo da parte della Corte nei suoi 50 anni di storia, ha avuto luogo dal 1 al 4 aprile 1997 tra la prima e la seconda tornata di difese orali.

Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria/Slovacchia)

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Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria/Slovacchia)

PANORAMICA DEL CASO

Il 2 luglio 1993 i governi della Repubblica di Ungheria e della Repubblica slovacca hanno notificato congiuntamente alla cancelleria della Corte un accordo speciale, firmato a Bruxelles il 7 aprile 1993, per sottoporre alla Corte alcune questioni derivanti dalle divergenze esistenti tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federale ceca e slovacca riguardo all'attuazione e alla risoluzione del Trattato di Budapest del 16 settembre 1977 sulla costruzione e il funzionamento dell' Sistema di sbarramento Gabčíkovo-Nagymaros e sulla costruzione e gestione della “soluzione provvisoria”. L'Accordo speciale stabilisce che la Repubblica slovacca è sotto questo aspetto l'unico Stato successore della Repubblica federale ceca e slovacca. All’articolo 2 dell’Accordo speciale, la Corte è stata invitata a pronunciarsi: a) se la Repubblica d’Ungheria avesse il diritto di sospendere e successivamente abbandonare, nel 1989, i lavori del progetto Nagymaros e della parte del progetto Gabčíkovo per la quale il Trattato attribuiva la responsabilità alla Repubblica d’Ungheria; b) se la Repubblica federale ceca e slovacca avesse il diritto di procedere nel novembre 1991 alla "soluzione provvisoria" e di mettere in funzione questo sistema dall'ottobre 1992 (lo sbarramento del Danubio al chilometro 1.851,7 in territorio cecoslovacco e le conseguenze che ne derivavano per l'acqua e la navigazione); e c) quali sono stati gli effetti giuridici della notifica, il 19 maggio 1992, della denuncia del Trattato da parte della Repubblica d'Ungheria. La Corte è stata inoltre chiamata a determinare le conseguenze giuridiche, compresi i diritti e gli obblighi delle parti, derivanti dalla sua sentenza sulle questioni sopra menzionate. Ciascuna delle Parti ha depositato una Memoria, una Contromemoria ed una Replica corredate da un gran numero di allegati.

Nel giugno 1995, l'agente della Slovacchia ha chiesto alla Corte di visitare il sito del progetto della diga idroelettrica Gabčíkovo-Nagymaros sul Danubio allo scopo di acquisire prove. Nel novembre 1995 è stato così firmato tra le due Parti un “Protocollo d'Accordo”. La visita al sito, la prima visita di questo tipo da parte della Corte nei suoi 50 anni di storia, ha avuto luogo dal 1 al 4 aprile 1997 tra la prima e la seconda tornata di difese orali.

Nella sentenza del 25 settembre 1997, la Corte ha affermato che l’Ungheria non aveva il diritto di sospendere e successivamente abbandonare, nel 1989, i lavori sul progetto Nagymaros e sulla parte del progetto Gabčíkovo di cui era responsabile, e che la Cecoslovacchia aveva il diritto di procedere, nel novembre 1991, alla “soluzione provvisoria” come descritta dai termini dell’Accordo speciale. D’altro canto, la Corte ha statuito che la Cecoslovacchia non aveva il diritto di mettere in vigore, a partire dall’ottobre 1992, il sistema di sbarramento in questione e che la Slovacchia, in quanto successore della Cecoslovacchia, era divenuta parte del Trattato del 16 settembre 1977 a partire dal 1° gennaio 1993. La Corte ha inoltre deciso che l’Ungheria e la Slovacchia devono negoziare in buona fede alla luce della situazione prevalente e devono adottare tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi di detto Trattato, in secondo le modalità concordate. Inoltre, l’Ungheria doveva risarcire la Slovacchia per i danni subiti dalla Cecoslovacchia e dalla Slovacchia a causa della sospensione e dell’abbandono da parte dell’Ungheria dei lavori di sua competenza, mentre, sempre secondo la sentenza della Corte, la Slovacchia doveva risarcire all’Ungheria i danni da essa subiti a causa della messa in esercizio della diga da parte della Cecoslovacchia e del suo mantenimento in servizio da parte della Slovacchia.

Il 3 settembre 1998 la Slovacchia ha depositato nella cancelleria della Corte una richiesta di ulteriore sentenza nella causa. La Slovacchia ha ritenuto necessaria tale sentenza a causa della riluttanza dell'Ungheria ad attuare la sentenza emessa dalla Corte il 25 settembre 1997. Nella sua richiesta, la Slovacchia ha dichiarato che le parti avevano condotto una serie di negoziati sulle modalità di esecuzione della sentenza del 1997 e avevano siglato un progetto di accordo quadro, che era stato approvato dal governo slovacco. Tuttavia, secondo quest'ultimo, l'Ungheria avrebbe deciso di rinviare la sua approvazione e l'avrebbe addirittura sconfessata quando si era insediato il nuovo governo ungherese. La Slovacchia ha chiesto alla Corte di determinare le modalità di esecuzione della sentenza e, a fondamento della sua richiesta, ha invocato l'accordo speciale firmato a Bruxelles il 7 aprile 1993 da essa stessa e dall'Ungheria. Dopo il deposito da parte dell’Ungheria di una presa di posizione sulla richiesta della Slovacchia, le parti hanno ripreso i negoziati e hanno informato regolarmente la Corte dei progressi compiuti.

Con lettera dell'agente della Slovacchia datata 30 giugno 2017, il governo slovacco ha chiesto alla Corte di "mettere agli atti l'archiviazione del procedimento [istituito mediante la richiesta di una sentenza aggiuntiva sulla causa] e... ordinare la cancellazione del caso dal ruolo". In una lettera datata 12 luglio 2017, l'agente dell'Ungheria ha dichiarato che il suo governo “non si oppone all'archiviazione del procedimento avviato con la richiesta della Slovacchia del 3 settembre 1998 di una sentenza aggiuntiva”.

Con lettera indirizzata ad entrambi gli agenti in data 18 luglio 2017, la Corte ha comunicato la decisione di mettere agli atti l'archiviazione del procedimento avviato su richiesta della Slovacchia e li ha informati di aver preso atto che entrambe le parti si sono riservate il diritto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo speciale del 7 aprile 1993 tra l'Ungheria e la Slovacchia, di chiedere alla Corte di emettere una sentenza aggiuntiva per determinare le modalità di esecuzione della sentenza del 25 settembre. 1997.

Istituzione del procedimento

Riassunti di sentenze e ordinanze

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