Rilevanza per l’interesse pubblico
Il passaggio dalla gestione privata a quella pubblica delle strutture sanitarie territoriali rappresenta uno dei nodi più critici nell’amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale. La definizione dei limiti entro cui una Regione può reinternalizzare i presidi socio-sanitari e assorbire il personale in servizio incide direttamente sull’efficienza della spesa pubblica, sulla continuità terapeutica per i pazienti fragili e sul rispetto del principio costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.
Il contenzioso giunto dinanzi alla Corte costituzionale con i ricorsi statali contro le leggi regionali pugliesi n. 39 e n. 42 del 2024 mette a confronto due esigenze contrapposte: da un lato la salvaguardia delle prerogative statali in materia di ordinamento civile e coordinamento finanziario, dall’altro la facoltà dell’amministrazione regionale di riorganizzare la rete assistenziale garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza in un contesto di rientro economico.
Contesto istituzionale e quadro normativo
La controversia trae origine dall’approvazione dell’articolo 26 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39, successivamente modificato dall’articolo 240 della legge regionale n. 42 del 2024. Le disposizioni regionali hanno disposto il transito alla gestione interamente pubblica delle Residenze Sanitarie Assistenziali situate nei comuni di San Nicandro Garganico e di Troia, precedentemente affidate a un soggetto privato, prevedendone l’inserimento nell’organizzazione funzionale della ASL di Foggia al termine dei contratti o dei relativi regimi di proroga.
Con la novella legislativa introdotta dalla legge regionale n. 42 del 2024, il perimetro dell’intervento è stato esteso alla RSA di Campi Salentina, destinata all’integrazione nell’organico della ASL di Lecce, ridefinendo contestualmente i termini temporali del subentro pubblico e la consistenza della dotazione dei posti letto per le strutture coinvolte. Tale modello organizzativo ha previsto il passaggio del personale dipendente tramite il ricorso alle procedure disciplinate dall’articolo 1, comma 268, lettera c), della legge nazionale n. 234 del 2021.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha reagito promuovendo due distinti ricorsi per legittimità costituzionale, notificati e depositati il 29 gennaio 2025 (iscritto al n. 7 del registro ricorsi) e successivamente al n. 12 del 2025. Secondo la tesi erariale, l’assorbimento del personale delle strutture residenziali nell’organico delle aziende sanitarie locali al di fuori delle ordinarie procedure selettive aperte si porrebbe in contrasto con gli articoli 97, quarto comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, violando i principi fondamentali statali nella materia della tutela della salute in assenza di situazioni emergenziali straordinarie.
Attori e soggetti istituzionali
Il quadro dei soggetti coinvolti vede contrapposti i massimi organi istituzionali centrali e periferici, con ricadute dirette sulle articolazioni sanitarie territoriali e sugli operatori economici privati operanti nel settore assistenziale:
- [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Q1133881]]: collegio giudicante presieduto da Giovanni Amoroso, con Antonella Sciarrone Alibrandi nel ruolo di Giudice relatrice per i giudizi riuniti discussi nell’udienza pubblica del 5 novembre 2025.
- [[Presidenza del Consiglio dei ministri|Q3910996]]: organo ricorrente, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato tramite l’avvocato Davide Di Giorgio.
- [[Puglia|Q1449]] (Regione Puglia): ente resistente, costituitosi in giudizio a difesa dell’autonomia legislativa e programmatoria sanitaria con il patrocinio dell’avvocato Paolo Scagliola.
- Aziende Sanitarie Locali di Foggia e di Lecce: enti sanitari pubblici individuati dalle norme regionali come destinatari dell’integrazione delle RSA di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina.
- Sviluppo e gestione di attività sanitarie srl: società commerciale privata titolare dei contratti di gestione uscenti per i presidi socio-sanitari foggiani.
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi: ente coinvolto nel richiamato precedente giurisprudenziale relativo al Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica.
Analisi critica delle evidenze e nodi costituzionali
Il cuore dell’istruttoria giuridica ruota attorno alla compatibilità tra i processi di reinternalizzazione dei servizi socio-sanitari e i vincoli inderogabili dell’accesso alla pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio ha contestato alla Regione l’assenza di presupposti straordinari che potessero legittimare una deroga al pubblico concorso aperto, configurando il transito del personale privato nei ruoli delle ASL come un automatismo non conforme ai canoni di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.
La memoria difensiva depositata dalla Regione Puglia ha ribaltato l’impostazione accusatoria, evidenziando elementi tecnici e gestionali documentati: le RSA in oggetto risultano operative a pieno regime con posti letto integralmente occupati da degenti per i quali le ASL erogano regolarmente la prescritta quota sanitaria. L’internalizzazione si inserisce, secondo gli atti difensivi regionali, in un quadro di piena coerenza con gli strumenti programmatori vigenti:
«la intrinseca coerenza con il Programma operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro su cui la Regione Puglia è impegnata, oltre che con la programmazione regionale dei posti letto nel setting di riferimento»
L’argomentazione regionale poggia sulla natura vincolata delle prestazioni, qualificate come erogazione inderogabile di Livelli Essenziali di Assistenza e dunque costituenti spese sanitarie obbligatorie, escludendo l’obbligo di una previa consultazione ministeriale per ogni rimodulazione dell’assetto organizzativo dei servizi sul territorio.
Un elemento dirimente nell’analisi del contenzioso risiede nel richiamo operato dalla Corte alla sentenza n. 57 del 2025. Tale recente precedente ha scrutinato una fattispecie analoga riguardante la legge regionale n. 19 del 2024 e il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, precedentemente affidato a gestione privata e destinato all’inquadramento nella ASL di Brindisi. In quella sede, il giudice delle leggi ha respinto le censure governative fondate sugli articoli 97 e 117 della Costituzione, riconoscendo la legittimità delle procedure di valorizzazione dell’esperienza lavorativa previste dalla legge statale n. 234 del 2021 ove applicate nel rispetto dei profili professionali e del quadro normativo vigente.
Resta aperto sul piano sistemico il nodo dell’equilibrio tra la stabilizzazione del personale e i vincoli di bilancio regionali. Se da una parte l’ordinamento nazionale ammette percorsi selettivi riservati o premianti per la valorizzazione del servizio prestato, dall’altra l’assorbimento diretto di interi complessi organizzativi da soggetti privati rischia di alimentare un contenzioso ricorrente con gli organi di controllo statale, specialmente nelle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Trasparenza procedurale e base documentale
Gli elementi probatori e le posizioni esaminate derivano dagli atti processuali della Corte costituzionale relativi ai ricorsi n. 7 e n. 12 del registro ricorsi 2025, confluiti nella sentenza n. 9 del 2026, deliberata nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal collegio presieduto da Giovanni Amoroso.
La documentazione esaminata comprende l’art. 26 della legge regionale Puglia n. 39 del 2024, l’art. 240 della legge regionale Puglia n. 42 del 2024, nonché le memorie tecniche e gli allegati prodotti dalle parti in causa. In conformità all’articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche appartengono al pubblico dominio e sono consultabili attraverso gli archivi e i canali istituzionali della Corte costituzionale.

