Sentenza n. 2867 del Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro su un reclamo presentato contro il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo
Sentenza n. 2867 del Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro su un reclamo presentato contro il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo
PANORAMICA DEL CASO
Nell'aprile 2010, la Corte ha ricevuto una richiesta di parere consultivo da parte del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo ("IFAD"), un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, in merito a una sentenza del Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("ILOAT") resa il 3 febbraio 2010. Nella sua sentenza, il Tribunale aveva ordinato all'IFAD di pagare un ex membro del personale del Meccanismo globale della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione - che è ospitato dall'IFAD - un compenso monetario equivalente a due anni di retribuzione, oltre al danno morale e alle spese, a causa della soppressione dell'incarico e del rifiuto di rinnovare il contratto.
Nel parere consultivo reso il 1° febbraio 2012, la Corte ha innanzitutto esaminato se fosse competente a rispondere alla richiesta e se dovesse o meno esercitarla nel caso in questione. Per quanto riguarda la sua giurisdizione, la Corte, citando le sue precedenti opinioni, ha ricordato che il suo potere di rivedere una sentenza dell’ILOAT con riferimento all’articolo XII dell’allegato allo Statuto dell’ILOAT era limitato a due motivi: o il Tribunale aveva erroneamente confermato la sua giurisdizione o la decisione era viziata da un errore fondamentale nella procedura seguita. Per quanto riguarda la questione se rispondere o meno alla richiesta di parere, la Corte ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà derivanti dal processo di revisione delle sentenze dell’ILOAT, sia in termini di parità di accesso alla Corte che di parità nel procedimento dinanzi alla Corte, poiché solo l’organismo che impiega il membro del personale ha accesso alla Corte. Ha ritenuto, in particolare, che il principio di uguaglianza, che deriva dai requisiti di una buona amministrazione della giustizia, dovrebbe ora essere inteso nel senso che include l’accesso su base paritaria ai ricorsi disponibili o a rimedi simili, a meno che un’eccezione possa essere giustificata da motivi oggettivi e ragionevoli. Sebbene il sistema di revisione in vigore all’epoca non sembrasse soddisfare efficacemente il moderno principio di parità di accesso alle corti e ai tribunali, la Corte, che non è in grado di riformare tale sistema, ha concluso che non era necessario rifiutarsi di rispondere alla richiesta per tali motivi. Inoltre, conformemente alla prassi seguita nei precedenti ricorsi, la Corte ha cercato di attenuare la disparità di posizione tra l'istituzione datrice di lavoro e il suo funzionario derivante dalle disposizioni dello Statuto della Corte, decidendo che il presidente della Cassa le trasmettesse qualsiasi dichiarazione in cui esponesse il punto di vista della sig.ra Saez García che volesse sottoporre all'attenzione della Corte, e decidendo che non si sarebbe tenuta alcuna trattazione orale (poiché lo Statuto della Corte non consente ai singoli di comparire in udienze in tali casi). La Corte si è quindi pronunciata su questi diversi punti, pur mantenendo la propria preoccupazione riguardo alla disparità di accesso alla Corte, ma ritenendo tuttavia che, tenuto conto delle circostanze della causa nel loro complesso, e in particolare delle misure adottate per ridurre la disparità nel procedimento dinanzi ad essa, le ragioni che avrebbero potuto indurla a rinunciare a fornire un parere consultivo non erano sufficientemente convincenti da obbligarla a farlo.
