Giornalismo d'Inchiesta
Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino
Ergastolo Ostativo e Misure Cautelari: Lo Smantellamento delle Presunzioni Assolute nella Giurisprudenza Costituzionale
Inchiesta Esclusiva

Ergastolo Ostativo e Misure Cautelari: Lo Smantellamento delle Presunzioni Assolute nella Giurisprudenza Costituzionale

Dossier UnclessifyItalia2026public24/08/2026
#corte-costituzionale#ordinamento-penitenziario#diritto-penale#ergastolo-ostativo#garantismo-giuridico#4-bis-ordinamento-penitenziario#cedu
📁 Fascicolo Probatorio & Atti AcquisitiInchiesta Esclusiva Unclessify

Atti declassificati, registri ufficiali e documentazione giudiziaria acquisiti ed esaminati dal team investigativo di Unclessify.

Condividi:
🎙️ Ascolta il Dossier·~12 min di ascolto

Ergastolo Ostativo e Misure Cautelari: Lo Smantellamento delle Presunzioni Assolute nella Giurisprudenza Costituzionale

Sintesi vocale investigativa accessibile per lettori e ricercatori in mobilità.UNCLESSIFY AUDIO FORENSICS

Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e inchiesta originale redatti in esclusiva dalla redazione di Unclessify a partire dall'analisi di atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata. La ricostruzione documentale, la contestualizzazione storico-giudiziaria e il commento critico costituiscono opera giornalistica indipendente tutelata dall'art. 21 della Costituzione e dal diritto di cronaca.

Consulta la Politica Editoriale e la Trasparenza delle Fonti →

Dossier & Articolo Completo

Dossier forense sull'ergastolo ostativo (art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) e lo smantellamento degli automatismi preclusivi ad opera della Corte Costituzionale e della CEDU. Analisi comparata delle sentenze e del principio rieducativo.

Dossier Giuridico di Declassificazione Forense — L’istituto dell’ergastolo ostativo (disciplinato dall’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario) e il superamento delle presunzioni assolute di pericolosità sociale al vaglio storico della Corte Costituzionale (sentenze n. 253/2019 e n. 20/2024) e della Corte EDU.

Riferimenti Giurisprudenziali: Corte Costituzionale sent. 253/2019, 20/2024; CEDU causa Marcello Viola c. Italia (n. 2). Focus su benefici penitenziari, collaborazione impossibile ed esigibile.

Il perno costituzionale tra libertà personale e funzione rieducativa

La trasformazione del sistema penale e penitenziario italiano nell’ultimo decennio affonda le sue radici nella progressiva rimozione degli automatismi legislativi che impedivano al giudice di valutare il caso concreto. Al centro di questo scontro istituzionale tra rigore repressivo e garanzie costituzionali vi sono le presunzioni assolute di pericolosità sociale, introdotte a partire dai primi anni Novanta per contrastare la criminalità organizzata.

Mettere a confronto i passaggi argomentativi della sentenza n. 57 del 2013, della sentenza n. 253 del 2019 e dell’ordinanza n. 97 del 2021 consente di ricostruire una direttrice unitaria e coerente. L’interesse pubblico di questa disamina risiede nella tutela dell’equilibrio democratico, dove la severità della risposta punitiva statale non può mai sacrificare i principi fissati dagli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione.

Attraverso queste pronunce, la Consulta ha progressivamente eroso la rigidità dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale in sede cautelare e dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 in fase esecutiva. L’effetto combinato di queste decisioni ha ristabilito l’obbligo per l’autorità giudiziaria di verificare caso per caso la sussistenza e l’attualità delle esigenze di contenimento.

Il quadro normativo e la genesi degli automatismi preclusivi

Il modello della presunzione assoluta nasce sull’onda delle emergenze criminali che hanno segnato la storia repubblicana tra il 1991 e il 1992, in particolare con il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Quel quadro normativo stabiliva che, a fronte di determinati delitti o di contesti associativi di matrice mafiosa, il legislatore predeterminasse la risposta statale, escludendo a priori qualsiasi gradazione della misura.

In ambito processuale, l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale venne ulteriormente irrigidito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38. Tale modifica impose l’applicazione vincolata della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., lasciando aperta la sola prova contraria dell’insussistenza totale di esigenze cautelari.

Parallelamente, nella fase di esecuzione della pena, l’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 subordinava l’accesso ai benefici penitenziari di prima fascia alla collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter. La mancata collaborazione veniva equiparata per legge al mantenimento di collegamenti con l’organizzazione criminale, istituendo una barriera insuperabile per il condannato all’ergastolo o a pene detentive elevate.

Questa rigida architettura ha retto per decenni sull’assunto che l’eccezionalità del fenomeno mafioso giustificasse una deroga permanente al canone della proporzionalità. Tuttavia, l’applicazione estensiva delle presunzioni a fattispecie non associative o a condotte individuali di favoreggiamento ha aperto insanabili falle di legittimità costituzionale.

Le istituzioni e i collegi giudicanti coinvolti

L’evoluzione giurisprudenziale ha visto l’interazione costante tra giudici di merito, collegi di legittimità e giudici delle leggi. Il primo snodo ha riguardato la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 57 del 2013 ha censurato la custodia obbligatoria per i reati di contesto mafioso non direttamente integranti la partecipazione associativa, recependo le ordinanze del Tribunale di Lecce e della Corte di cassazione.

Il secondo snodo cruciale si è concretizzato nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019, presieduta da Giorgio Lattanzi con Franco Zanon nel ruolo di redattore. La successiva sentenza n. 253 del 2019 (ECLI:IT:COST:2019:253, depositata l’11 dicembre 2019) ha aperto una breccia decisiva sull’accesso ai permessi-premio per i detenuti non collaboranti accusati di reati ostativi di prima fascia.

Nel percorso argomentativo della Corte hanno assunto un ruolo determinante le sezioni unite penali della Suprema Corte, che già con la sentenza 28 marzo 2001, n. 10 avevano affrontato il discrimine tra concorso associativo e circostanze aggravanti ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. L’ordinanza n. 97 del 2021 ha infine investito il parlamento del compito di riformare organicamente l’ergastolo ostativo, coordinando l’art. 4-bis con l’art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991.

Analisi critica delle evidenze e snodi probatori

Dalla presunzione cautelare alla verifica in concreto

La sentenza n. 57 del 2013 ha evidenziato come l’automatismo dell’art. 275, comma 3, c.p.p. violasse l’art. 13 Cost. nella parte in cui precludeva al giudice di vagliare misure alternative come gli arresti domiciliari. Il caso d’origine riguardava una condanna per favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 416-bis del codice penale, originariamente contestato come partecipazione all’associazione mafiosa e poi riqualificato dal giudice dell’udienza preliminare.

L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nell’imporre necessariamente l’applicazione della custodia cautelare in carcere all’autore di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., impedirebbe al giudice di valutare se nel caso concreto risultino elementi specifici che facciano ritenere altrettanto idonee misure meno afflittive.

L’illegittimità si manifesta nel momento in cui una norma tratta allo stesso modo il partecipe organico al sodalizio criminale e colui che commette un reato a struttura individuale. L’impossibilità di superare la presunzione di adeguatezza carceraria mediante fatti specifici priva il giudice della sua funzione valutativa, trasformando la custodia cautelare in un’anticipazione di pena priva di giustificazione individualizzata.

Il diritto al silenzio e la funzione rieducativa della pena

Nel passaggio dalla fase cautelare a quella esecutiva affrontato dalla sentenza n. 253 del 2019, la Corte Costituzionale ha esteso il divieto di presunzioni assolute alla concessione dei permessi premio ex art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario. La Consulta ha chiarito che l’assenza di collaborazione con la giustizia non può costituire un indice assoluto di persistente pericolosità sociale o di mantenimento dei legami mafiosi.

In particolare, l’irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

La Corte ha ribadito la centralità dell’art. 24 della Costituzione, evidenziando che la scelta di non collaborare può scaturire dal timore di ritorsioni per sé e per i propri congiunti o dalla volontà di non rendere dichiarazioni autoindizianti. La tutela del diritto al silenzio impedisce di considerare la collaborazione processuale come l’unica prova possibile del percorso di rieducazione del condannato.

Il diritto al silenzio è corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost. e si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo.

Inoltre, a differenza di quanto accade in sede cautelare, la fase esecutiva è regolata primariamente dall’art. 27 della Costituzione. Ove non sia consentito applicare criteri individualizzanti, l’opzione esclusivamente repressiva finisce per comprimere la funzione risocializzante della pena, violando il principio di proporzionalità che deve accompagnare l’intero percorso detentivo.

La convergenza verso l’ordinanza n. 97 del 2021

La correlazione tra la sentenza 253 del 2019 e l’ordinanza n. 97 del 2021 mostra come il principio affermato per i permessi-premio dovesse necessariamente riflettersi sull’istituto della liberazione condizionale. L’ordinanza n. 97 del 2021 ha posto sotto sindacato l’intero impianto dell’ergastolo ostativo, dichiarando l’incompatibilità con la Costituzione della preclusione assoluta all’accesso alla libertà condizionata in assenza di cooperazione utile.

I dati normativi e giurisprudenziali evidenziano che il mantenimento di una presunzione iuris et de iure genera una probatio diabolica a carico del detenuto, costretto a collaborare per dimostrare il proprio ravvedimento. Le pronunce della Consulta hanno sostituito questo automatismo con una presunzione relativa, onerando la magistratura di sorveglianza di accertare rigorosamente l’effettivo rescisso dei collegamenti con l’ambiente criminale.

Trasparenza, tracciabilità e base giuridica degli atti

La ricostruzione documentale presentata in questo dossier si basa esclusivamente sull’esame degli atti ufficiali emessi dalla Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e depositati nei relativi registri di cancelleria. La consultazione di tali documenti è garantita dal regime di pubblicità degli atti giudiziari e istituzionali dell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, incluse le sentenze e le ordinanze dei tribunali e delle corti di ogni ordine e grado, non sono coperti da privativa autorale e appartengono al pubblico dominio.

Gli atti primari esaminati sono reperibili e verificabili ai seguenti riferimenti ufficiali:

  • Sentenza n. 57 del 2013 (ECLI:IT:COST:2013:57), udienza del 25 marzo 2013, deposito del 29 marzo 2013;
  • Sentenza n. 253 del 2019 (ECLI:IT:COST:2019:253), udienza del 22 ottobre 2019, deposito dell’11 dicembre 2019;
  • Ordinanza n. 97 del 2021 (ECLI:IT:COST:2021:97), udienza del 23 marzo 2021, deposito del 12 maggio 2021.

Queste pronunce attestano in modo inoppugnabile il consolidamento del principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio e cautelare, segnando il passaggio definitivo da un sistema fondato su presunzioni astratte a un modello incentrato sull’accertamento giudiziale in concreto.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 40 fatti verificati nel testo
  1. Home TORNA AI RISULTATI RAFFINA RICERCA vai a: Fatto Diritto Dispositivo Massime − A + Versione Pdf Sentenza 253/2019 (ECLI:IT:COST:2019:253) Comunicato English Translation Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: LATTANZI - Redattore: ZANON Udienza Pubblica del 22/10/2019 ;
  2. U. 11/12/2019 n. 50 Norme impugnate: Art. 4-bis, c. 1°, della legge 26/07/1975, n. 354.
  3. Testo Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi di M.
  4. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative) sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale.
  5. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura.
  6. Atti oggetto del giudizio legge 26/07/1975 n. 354 art. 4 co. 1 Parametri costituzionali Altri parametri e norme interposte Massima n. 41925 Titolo Thema decidendum - Censure e profili ulteriori proposti dalle parti nel giudizio incidentale - Esame da parte della Corte costituzionale - Esclusione.
  7. Ai fini della rilevanza della questione incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. ( Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014 e n. 294 del 2011 ).
  8. Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia di conformità delle leggi a Costituzione, il presupposto della rilevanza non si identifica con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018 ).
  9. Sussiste la rilevanza della questione incidentale anche nel caso in cui, quand'anche l'esito del giudizio a quo fosse il medesimo, la pronuncia di accoglimento influirebbe sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004 e n. 148 del 1983 ).
  10. Il diritto al silenzio è corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. e si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo. ( Precedenti citati: sentenza n. 165 del 2008; ordinanze n. 282 del 2008 e n. 33 del 2002 ).
  11. Ove infatti non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 90 del 2017, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006 e n. 436 del 1999 ).
  12. In particolare, l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982 ).
  13. Ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento, a differenza di quanto accade in sede cautelare. ( Precedente citato: ordinanza n. 532 del 2002 ).
  14. L'intervento parzialmente ablatorio già realizzato sui reati di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" deve estendersi alla identica disciplina dettata dallo stesso art. 4- bis , comma 1, per tutti gli altri delitti in esso indicati.
  15. F. , Detenzione domiciliare "generica" e reati ostativi: automatismi preclusivi tra istanze di soppressione ed esigenze di politica criminale , in www.archiviopenale.it, 2020, num. 2 Vedi documento [Articolo a carattere generale] Angelucci A. , Libertà religiosa e premialità.
  16. Brevi note , in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2023, num. 3 [Articolo a carattere generale] Bellini G., Procopio F. , L'ergastolo ostativo al vaglio della Consulta.
  17. Vedi documento [Nota a commento] Chiavario M. , La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali , in www.osservatorioaic.it, 2020, num. 1 Vedi documento [Nota a commento] Ciaffone S. , "Ergastolo ostativo": verso il superamento di una pena disumana e degradante sulla scia garantista della Corte Costituzionale.
  18. Non ci resta che...attendere , in www.giustiziainsieme.it, 2021, num. [Articolo a carattere generale] Galliani D. - Magi R. , Le ostatività: probatio diabolica o attuazione temperata dei principi costituzionali? , in www.questionegiustizia.it, 2025, num. 3 Vedi documento [Articolo a carattere generale] Galliani D., Magi R. , Permesso premio e regime ostativo.
  19. Anche nei confronti dei detenuti per i reati di "prima fascia" non collaboranti l'accesso ai benefici penitenziari deve essere valutato caso per caso , in Cassazione penale, 2020, num. 4 [Articolo a carattere generale] Marsilio A. , Norma penale retroattiva: quando è legittima? La Consulta si pronuncia sui limiti alla retroattività della norma penale volta a modificare la natura della pena.
  20. Febbraio [Nota a commento] Menghini A. , La Consulta apre una breccia nell'art. 4 'bis' o.p. , in www.osservatorioaic.it, 2020, num. 2 Vedi documento [Nota a commento] Menghini A. , Revisione critica, professione di innocenza e accesso ai benefici penitenziari , in Giurisprudenza agraria italiana, 2023, num.
  21. U. 03/04/2013 n. 14 Norme impugnate: Art. 275, c. 3°, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, c. 1°, del decreto legge 23/02/2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23/04/2009, n. 38.
  22. Atti oggetto del giudizio codice di procedura penale n. art. 275 co. 3 decreto-legge 23/02/2009 n. 11 art. 2 co. 1 legge 23/04/2009 n. 38 art. co.
  23. Vedi documento [Nota a commento] Lattanzi G. , I meccanismi presuntivi nelle misure cautelari , in Cassazione penale, 2018, num. 6 [Articolo a carattere generale] Leo G. , Illegittima la previsione della custodia "obbligatoria" in carcere per i reati di contesto mafioso (ma non per le condotte di partecipazione o concorso nell'associazione di tipo mafioso) , in www.penalecontemporaneo.it, 2013, num.
  24. Gli orientamenti della Corte costituzionale a partire dalla sentenza 25-29 marzo 2013, n. 57 , in www.federalismi.it, 2013, num. 19 Vedi documento [Nota a commento] Picaro G. , L'introduzione dei delitti contro la P.A. nel catalogo dei reati ostativi: tra scelte di politica criminale e giurisprudenza costituzionale , in www.penalecontemporaneo.it, 2019, num.
  25. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza lamentando la violazione del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., in forza del quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
  26. Nell’ipotesi di accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la difesa, con un’articolata serie di considerazioni, ha eccepito l’illegittimità costituzionale della presunzione di adeguatezza posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
  27. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., conclude il rimettente, nell’imporre necessariamente l’applicazione della custodia cautelare in carcere all’autore di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., impedirebbe al giudice di valutare se nel caso concreto risultino elementi specifici che facciano ritenere altrettanto idonee misure meno afflittive.
  28. Il rimettente riferisce di essere investito dell’appello presentato dalla difesa avverso l’ordinanza del 27 giugno 2011, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere o di sostituzione con gli arresti domiciliari.
  29. La decisione del tribunale del riesame era stata impugnata con ricorso per cassazione sia dal pubblico ministero, lamentando la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia dalla difesa, che aveva denunciato il vizio di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari.
  30. Dovendosi uniformare alla sentenza di annullamento, il Tribunale del riesame di Lecce afferma di non potere, «in presenza di residue esigenze cautelari anche di minimo grado, adottare in relazione ai delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere».
  31. La Corte rimettente riferisce che il Tribunale di Palermo, in sede di appello cautelare, aveva accolto, con ordinanza del 14 ottobre 2011, l’impugnazione del pubblico ministero avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale che aveva sostituito con la misura degli arresti domiciliari quella della custodia cautelare in carcere inizialmente disposta nei confronti dell’imputato.
  32. Questi, all’esito del giudizio abbreviato, era stato condannato per il delitto di favoreggiamento personale aggravato dal fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso.
  33. Riferisce ancora la Corte di cassazione che avverso l’ordinanza del 14 ottobre 2011 è stato proposto ricorso per cassazione.
  34. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite della Corte di cassazione in relazione al tema controverso dell’operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ovvero anche in rapporto alle vicende successive afferenti alla permanenza delle esigenze cautelari.
  35. Muovendo dal principio di diritto così enunciato, la Corte rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dell’imputato, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
  36. Per altro verso, le sezioni unite rilevano che anche i delitti aggravati dall’art. 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 – avendo, o potendo avere, una struttura individuale – «potrebbero per le loro caratteristiche, non postulare necessariamente esigenze cautelari affrontabili esclusivamente con la custodia in carcere».
  37. La questione sarebbe, inoltre, rilevante, posto che l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari è stato accolto, con il provvedimento oggetto del ricorso per cassazione, proprio sulla base della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento personale aggravato dall’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.
  38. La Corte rimettente ricorda poi il precedente delle stesse sezioni unite (sentenza 28 marzo 2001, n. 10) che ha dato risposta positiva al quesito relativo all’applicabilità della circostanza aggravante, contestata per i reati-fine, ai partecipi di un’associazione di tipo mafioso.
  39. Sulla base delle argomentazioni svolte, la Corte di cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nei termini sopra riportati.
  40. U. 12/05/2021 n. 19 Norme impugnate: Artt. 4 bis, c. 1°, e 58 ter della legge 26/07/1975, n. 354; art. 2 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12/07/1991, n. 203.

Firma Editoriale

Redazione Investigativa Unclessify

Dipartimento Inchieste e Analisi Documentale · Linee Guida Editoriali

Commenti (0)