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Giustizia penale e automatismi sanzionatori davanti alla Consulta
Inchiesta Esclusiva

Giustizia penale e automatismi sanzionatori davanti alla Consulta

Dossier UnclessifyItalia2026public24/08/2026
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Atti declassificati, registri ufficiali e documentazione giudiziaria acquisiti ed esaminati dal team investigativo di Unclessify.

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Giustizia penale e automatismi sanzionatori davanti alla Consulta

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Clausola di Trasparenza & Diritto di Cronaca

Dossier e inchiesta originale redatti in esclusiva dalla redazione di Unclessify a partire dall'analisi di atti pubblici, registri ufficiali e documentazione declassificata. La ricostruzione documentale, la contestualizzazione storico-giudiziaria e il commento critico costituiscono opera giornalistica indipendente tutelata dall'art. 21 della Costituzione e dal diritto di cronaca.

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Dossier & Articolo Completo

Un’indagine documentale attraverso le pronunce della Consulta mette in luce lo scontro tra rigore sanzionatorio astratto e tutela dei diritti fondamentali. Dai limiti della revisione al caso Cospito e alle misure preventive, emerge la progressiva erosione degli automatismi legislativi.

Rilevanza per l’interesse pubblico

L’assetto sanzionatorio e le garanzie processuali dell’ordinamento italiano si trovano al centro di un profondo ripensamento guidato dal sindacato di legittimità costituzionale. Quando le norme penali impongono automatismi rigidi o sbarramenti insormontabili, il rischio di infliggere sanzioni sproporzionate o di cristallizzare decisioni incoerenti incide direttamente sui diritti individuali sanciti dalla Carta fondamentale. Questo dossier esamina come tre diverse decisioni della Consulta abbiano affrontato il contrasto tra l’esigenza di certezza del diritto e l’obbligo di personalizzazione della pena.

La tenuta dell’equilibrio democratico dipende dalla capacità dell’ordinamento di distinguere la gravità oggettiva della condotta dalla colpevolezza soggettiva dell’autore, evitando che formule legislative astratte precludano al giudice la valutazione del fatto concreto. Nelle aule di giustizia, la dialettica tra sicurezza collettiva e tutele costituzionali non rappresenta una questione accademica, ma il cardine che separa la legalità costituzionale dall’arbitrio punitivo. L’analisi incrociata dei testi rivela una costante tensione tra la discrezionalità del legislatore e il canone di ragionevolezza.

Contesto storico e dinamiche processuali

Nel corso degli ultimi due decenni, la legislazione penale e di prevenzione in Italia ha fatto ampio ricorso a meccanismi presuntivi e divieti inderogabili, spesso nati per contrastare emergenze criminali specifiche quali il terrorismo, la criminalità organizzata di stampo mafioso e i reati ambientali. Un esempio cardine di questa stagione normativa è rappresentato dalla legge 5 dicembre 2005, numero 251, che modificando l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, ha introdotto il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti nei casi di recidiva reiterata.

Parallelamente, l’ordinamento ha blindato l’intangibilità del giudicato penale attraverso la formulazione restrittiva dell’articolo 631 del codice di procedura penale, che delimita rigorosamente le ipotesi di revisione della condanna escludendo le divergenze puramente valutative tra giudici diversi. Sul fronte amministrativo e preventivo, il decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, noto come codice antimafia, ha esteso gli effetti interdittivi automatici a figure di reato estranee all’associazione mafiosa classica, come le condotte di traffico illecito di rifiuti previste dall’articolo 452-quaterdecies del codice penale.

La sede storica del Palazzo della Consulta a Roma ha costituito il teatro in cui i collegi giudicanti hanno progressivamente ridisegnato i confini applicativi di tali automatismi sanzionatori.

Questa convergenza di vincoli ha progressivamente sollevato eccezioni di incostituzionalità sollevate dai giudici di merito, investiti di casi in cui la rigida applicazione del dettato normativo avrebbe generato conseguenze sproporzionate o irragionevoli. Le questioni rimesse alla Corte costituzionale hanno evidenziato la frizione tra gli articoli 3, 24, 27 terzo comma e 111 della Costituzione e quelle norme primarie che impedivano ai magistrati di calibrare la sanzione o la misura sulla reale entità lesiva del comportamento contestato.

Soggetti e istituzioni coinvolte

Il quadro documentale vede protagoniste le massime cariche della giurisdizione di garanzia costituzionale e specifici organi requirenti e giudicanti dell’ordinamento italiano. Nelle diverse fasi storiche e decisorie, i collegi della Corte costituzionale della Repubblica Italiana sono stati presieduti da figure di spicco della dottrina giuridica e della magistratura ordinaria, responsabili di comporre orientamenti complessi sulla legalità penale:

  • Corte costituzionale della Repubblica Italiana, collegio giudicante della sentenza 42/2018, composto dal Presidente e relatore Giorgio Lattanzi, insieme ai giudici Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso, con l’assistenza del cancelliere Roberto Milana.
  • Corte costituzionale della Repubblica Italiana, collegio della sentenza 94/2023, presieduto da Silvana Sciarra, con il giudice relatore Giovanni Amoroso, investito del giudizio sollevato nell’ambito del procedimento a carico di Alfredo Cospito (indicato negli atti come A.C.) e altro imputato.
  • Corte d’appello di Catanzaro, quale autorità rimettente con ordinanza del 5 aprile 2017 (registro ordinanze numero 98 del 2017) nel procedimento penale a carico di C.M., avente ad oggetto l’articolo 631 del codice di procedura penale e la condanna per associazione armata ex articolo 416-bis, quarto comma, del codice penale deliberata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.
  • Rappresentanza processuale e patrocinio statale: l’avvocato Flavio Rossi Albertini Tiranni per la difesa dell’imputato A.C. e gli avvocati dello Stato Paola Maria Zerman ed Ettore Figliolia per la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta a sostegno della disciplina legislativa.
  • Corte di cassazione, intervenuta quale parametro di legittimità nei singoli filoni con le pronunce della seconda sezione penale (sentenza 9 marzo 2016, numero 12871) e della terza sezione penale (sentenza numero 43710 del 2019 e numero 30847 del 2008).

Analisi critica delle evidenze processuali

L’esame integrato dei provvedimenti mette in risalto il nodo teorico e pratico che attraversa l’ordinamento: l’inconciliabilità tra presunzioni legali assolute e individualizzazione del trattamento sanzionatorio. La Consulta ha dovuto chiarire le condizioni di rimozione del giudicato e i margini inderogabili di graduazione della colpevolezza.

Nella sentenza 42 del 2018, la Corte costituzionale ha ribadito la netta distinzione tra la revisione della condanna e il mero contrasto interpretativo tra pronunce giudiziarie. La questione originata dalla Corte d’appello di Catanzaro riguardava l’aggravante dell’associazione mafiosa armata di cui all’articolo 416-bis quarto comma cod. pen., contestata a C.M., la cui sussistenza era stata esclusa in un procedimento parallelo a carico di altri coimputati. La Consulta ha sancito un principio ermeneutico inequivocabile sulla natura del giudicato:

«Ai fini della rimozione del giudicato non rileva la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice, bensì esclusivamente il “fatto nuovo” (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall’art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione.»

L’incompatibilità prevista dall’articolo 630, lettera a), del codice di rito deve consistere in una oggettiva contraddizione tra ricostruzioni storico-naturalistiche e non nella discrepanza di qualificazioni giuridiche operate da collegi diversi.

Se sul fronte della revisione il giudicato preserva la sua stabilità oggettiva, l’assetto sanzionatorio deve invece cedere dinanzi al principio di proporzionalità della pena, fondato sul combinato disposto degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. È questo l’approdo fondante della sentenza numero 94 del 2023, scaturita dal caso Cospito. Nei fatti accertati con efficacia di giudicato per gli eventi del 2 giugno 2006, l’imputato A.C. era stato originariamente giudicato per il delitto di strage comune ex articolo 422 cod. pen., prima della riqualificazione nella fattispecie di attentato per finalità terroristiche di cui all’articolo 285 cod. pen.

La difesa aveva invocato l’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità ex articolo 311 del codice penale. Tuttavia, l’articolo 69 quarto comma cod. pen., nel testo modificato dalla legge 251 del 2005, vietava al giudice di ritenere prevalenti le attenuanti rispetto alla recidiva reiterata. Il giudice rimettente ha denunciato l’automatismo che avrebbe condotto necessariamente all’irrogazione dell’ergastolo anziché della reclusione da venti a ventiquattro anni prevista come pena base dall’articolo 65 cod. pen.

«Il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto.»

La Corte ha evidenziato come la recidiva reiterata non possa operare come un moltiplicatore sanzionatorio cieco, ricordando che, a seguito di precedenti pronunce di illegittimità costituzionale sull’articolo 99 cod. pen., l’aumento di pena per recidiva non è mai obbligatorio e il giudice può sempre escluderne la rilevanza aggravatrice per garantire che la sanzione rifletta l’effettiva portata lesiva della condotta.

La medesima censura verso gli automatismi legislativi investe le misure di prevenzione e le incapacitazioni speciali esaminate alla luce dell’articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 159 del 2011 (codice antimafia). La disposizione estende le decadenze e i divieti amministrativi a chi abbia riportato condanna, anche non definitiva ma confermata in appello, per i reati inclusi nell’articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tra cui l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 452-quaterdecies del codice penale.

Il giudice a quo ha sollevato dubbi di legittimità evidenziando la natura monosoggettiva del reato ambientale, conformemente alla giurisprudenza della terza sezione penale della Cassazione (sentenza 30847 del 2008 e sentenza 43710 del 2019), dove l’illiceità può sussistere anche a fronte di un’attività marginale rispetto all’attività lecita e senza presupporre un vincolo associativo stabile tipico dell’articolo 416 cod. pen. Privare la Pubblica Amministrazione del potere di verificare le peculiarità del caso concreto trasforma la misura interdittiva in una sanzione accessoria automatica e indiscriminata.

Domande aperte e contraddizioni del sistema

La comparazione delle decisioni della Consulta evidenzia tre nodi irrisolti nell’architettura penale italiana:

  1. La frammentazione della legalità sanzionatoria: mentre il divieto di bilanciamento dell’articolo 69 comma 4 c.p. viene progressivamente eroso dalle declaratorie di incostituzionalità parziale, il legislatore non è ancora intervenuto con una riforma organica volta a restituire piena discrezionalità al giudice in tutti i casi di concorso di circostanze.
  2. Il divario tra accertamento penale e misure interdittive: l’applicazione di automatismi prefettizi o amministrativi in assenza di un sodalizio mafioso rischia di eludere i principi di necessaria proporzionalità stabiliti per la pena in senso stretto.
  3. La rigidità del giudicato rispetto all’evoluzione della prova: il rigetto della revisione basata su contrasti valutativi tra sentenze irrevocabili garantisce la certezza formale, ma lascia aperta la questione etica della detenzione fondata su premesse logiche sconfessate in procedimenti connessi.

Trasparenza e base giuridica

Tutti i fatti, i riferimenti processuali e i principi di diritto riportati nel presente dossier provengono dagli atti ufficiali della Consulta, depositati presso la cancelleria dell’organo di giustizia costituzionale e consultabili nei registri pubblici della giurisdizione italiana:

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, numero 633, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, comprese le sentenze e le ordinanze giudiziarie, non sono coperti da diritto d’autore e appartengono al pubblico dominio. Il presente dossier investigativo costituisce una rielaborazione e analisi autonoma di fonti documentali primarie liberamente accessibili.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 40 fatti verificati nel testo
  1. Home TORNA AI RISULTATI RAFFINA RICERCA vai a: Fatto Diritto Dispositivo Massime − A + Versione Pdf Sentenza 42/2018 (ECLI:IT:COST:2018:42) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: LATTANZI - Redattore: LATTANZI Camera di Consiglio del 10/01/2018 ;
  2. U. 07/03/2018 n. 10 Norme impugnate: Art. 631 del codice di procedura penale.
  3. Ai fini della rimozione del giudicato non rileva la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice, bensì esclusivamente il "fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ).
  4. Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 631 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di C.
  5. M., con ordinanza del 5 aprile 2017, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2017.
  6. La Corte rimettente riferisce di essere investita della richiesta di revisione di una sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, con la quale il ricorrente era stato definitivamente condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, con l’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 416-bis del codice penale, per essere l’associazione armata.
  7. Sarebbe violato infine l’art. 111 Cost., in quanto «la percezione di non imparzialità del giudizio» emergerebbe dal «contrasto tra opposti giudicati [– sia pure limitatamente ad un determinato aspetto della condotta –] di cui l’uno esclude la fondatezza dell’altro».
  8. L’istituto della revisione troverebbe fondamento nell’art. 24 Cost., il quale, prevedendo che «[l]a legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», attribuirebbe al Parlamento il potere discrezionale di individuare i casi e i modi della riparazione.
  9. Le questioni sollevate riguardano l’art. 631 cod. proc. pen., che regola i «[l]imiti della revisione» con la richiesta di elementi tali da dimostrare, «se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 e 531» cod. proc. pen., e si fondano sull’esistenza di un’ipotesi di conflitto teorico di giudicati, regolata dall’art. 630, lettera a), cod. proc. pen.
  10. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i “fatti” (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze» (sentenza n. 129 del 2008).
  11. Essa si è limitata a rilevare che la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, del 16 aprile 2015, nei confronti di C.
  12. Tale conclusione tanto più si impone nel caso in esame, in cui la sentenza della quale si chiede la revisione è intervenuta successivamente a quella posta a fondamento della richiesta, ed è passata in giudicato dopo che sull’esistenza dell’aggravante in questione si era pronunciata anche la Corte di cassazione (sezione seconda penale, sentenza 9 marzo 2016, n. 12871).
  13. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.
  14. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.
  15. U. 17/05/2023 n. 20 Norme impugnate: Art. 69, c. 4°, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 05/12/2005, n. 251.
  16. Testo Il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto. ( Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44241;
  17. Infine, poiché, a seguito di una precedente pronuncia costituzionale, non è più obbligatoria l’ipotesi più grave di recidiva, quella del quinto comma dell’art. 99 cod. pen., a maggior ragione non lo sono le altre previste dai commi precedenti e quindi al giudice è sempre consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione.
  18. Atti oggetto del giudizio codice penale n. art. 69 co. 4 legge 05/12/2005 n. 251 art. 3 co.
  19. Riflessioni 'ingenue' intorno al caso Cospito , in www.archiviopenale.it, 2023, num. 2 [Articolo a carattere generale] Maugeri A.
  20. M. , “Uso alternativo del diritto” quale lettura costituzionalmente orientata del diritto penale e il ruolo della giurisprudenza , in www.lalegislazionepenale.eu, 2024, num. 4 Vedi documento [Articolo a carattere generale] Merenda I. , Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale.
  21. J. , Il caso Cospito davanti alla Corte costituzionale , in www.questionegiustizia.it, 2023, num. [Commento a questione pendente] Rovelli S. , La giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità delle pene alla prova della sentenza n. 94 del 2023 sul “caso Cospito” , in www.gruppodipisa.it, 2024, num.
  22. Considerazioni sull'art. 285 c.p. a partire dal "caso Cospito" , in Diritto penale e processo, 2024, num. 1 [Articolo a carattere generale] Pronuncia SENTENZA N. 94 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA;
  23. C. e altro, con ordinanza del 19 dicembre 2022, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2023.
  24. C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi l’avvocato Flavio Rossi Albertini Tiranni per A.
  25. C. e gli avvocati dello Stato Paola Maria Zerman e Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.
  26. Il Collegio rimettente osserva che, secondo quanto stabilito con accertamento coperto da giudicato, i fatti oggetto di contestazione sono accaduti la notte del 2 giugno 2006, in cui A.
  27. Invece – afferma il rimettente – dal momento che nei due precedenti gradi di giudizio era stata ritenuta la sussistenza del delitto di cui all’art. 422 cod. pen., costituisce inedito assoluto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen., richiesta dalla difesa degli imputati.
  28. C. appare soddisfare i criteri indicati dalla disposizione di cui all’art. 311 cod. pen.
  29. Stante la volontà di applicare la diminuente in parola, per il rimettente è decisiva la valutazione della legittimità costituzionale della previsione del divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 311 cod. pen., là dove la sussistenza dei presupposti della recidiva reiterata è ormai coperta dal giudicato.
  30. Sotto tale profilo, il rimettente evidenzia che il divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella versione vigente a seguito della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, è applicabile alla fattispecie in quanto il delitto è stato commesso il 2 giugno 2006, dopo quindi l’entrata in vigore della legge che tale divieto ha introdotto.
  31. Sarebbe, dunque, evidente la rilevanza delle questioni in quanto, se fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della norma censurata, opererebbe l’ordinaria disciplina del concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, prevista dai primi tre commi dell’art. 69 cod. pen. e, in particolare, potrebbe ritenersi per A.
  32. C. – al quale, peraltro, sono già state riconosciute le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. – la prevalenza delle circostanze attenuanti, segnatamente quella di cui all’art. 311 cod. pen., con conseguenze decisive in punto di trattamento sanzionatorio (non necessariamente la pena dell’ergastolo, ma quella prevista dall’art. 65 cod. pen., ossia la reclusione da venti a ventiquattro anni, come pena base).
  33. Ad avviso del rimettente, nel caso di specie, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dovrebbe risolversi riconoscendo la prevalenza della circostanza attenuante in questione (art. 311 cod. pen.) rispetto alla recidiva reiterata, con l’effetto di poter irrogare all’imputato una pena complessiva proporzionata alla effettiva portata lesiva delle condotte di cui si è reso responsabile.
  34. U. 11/05/2022 n. 19 Norme impugnate: Art. 67, c. 8°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
  35. Ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. antimafia «[l]a comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67».
  36. Il comma 8 dell’art. 67, oggetto di censure, prescrive che «[l]e disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4», appena richiamati, «si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
  37. Un automatismo, aggiunge il giudice a quo, «formulato in modo tale da non permettere alla Pubblica Amministrazione di tenere conto delle peculiarità del caso concreto in tutti quei casi in cui si realizzino le fattispecie ivi previste, tra le quali, appunto, la condanna (ancorché non definitiva, ma confermata in grado di appello) per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies del codice penale».
  38. Si tratta di un reato che, secondo la Corte di cassazione, si configura anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta (viene citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, 23 maggio-28 ottobre 2019, n. 43710).
  39. Inoltre, non è richiesta la pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva (viene citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, 10-23 luglio 2008, n. 30847).
  40. La fattispecie, specifica ulteriormente il rimettente, «non presuppone necessariamente una struttura associativa» e, per configurazione e finalità, si distingue dal reato di cui all’art. 416 cod. pen., quest’ultimo posto a tutela non dell’ambiente ma dell’ordine pubblico, e volto a sanzionare, inoltre, il sodalizio criminale senza che rilevi l’effettiva commissione dei reati programmati.

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