Il 25 gennaio 2016 è il quinto anniversario della rivoluzione di piazza Tahrir, e secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta quel giorno il Cairo è ferreamente controllato dalle forze dell’ordine e dagli apparati di sicurezza. Giulio Regeni, cittadino italiano, dottorando dell’Università di Cambridge, esce di casa poco dopo le 19.30 per un appuntamento fissato alle 20: è la ricostruzione della Procura di Roma riportata dalla Commissione, secondo la quale il suo telefono aggancia la rete per l’ultima volta alle 19.51, alla fermata della metropolitana di Dokki. L’accusa formulata dalla Procura di Roma sostiene che in quella metropolitana sia stato bloccato e poi privato della libertà personale per nove giorni, fino al 2 febbraio. Il 3 febbraio il suo corpo viene trovato lungo la Desert Road, la strada nel deserto fra il Cairo e Alessandria.
Quella sera, secondo la Commissione, è il docente italiano che lo aspettava a dare l’allarme, dopo l’appuntamento mancato, segnalando subito la scomparsa all’ambasciatore Maurizio Massari. Per la Commissione la tempestività si spiega anche con la pratica delle sparizioni forzate, ben nota all’ambasciata. Fino alla morte di Regeni, scrive la relazione, la cittadinanza estera era considerata una sorta di condizione privilegiata per fare ricerca in Egitto, perché la prospettiva peggiore era il rimpatrio. Secondo la Commissione, l’ambasciata visita l’obitorio per identificare il corpo pur senza l’autorizzazione prescritta, e a quel gesto si deve la possibilità di aver accertato le torture, che altrimenti avrebbero potuto essere occultate. Il governo, secondo la relazione, interrompe subito la missione al Cairo dell’allora ministra dello Sviluppo economico, e dall’aprile 2016 all’agosto 2017 richiama l’ambasciatore. Per la Commissione, la mancata collaborazione delle autorità del Cairo si configura da allora come un’oggettiva ostruzione al corso della giustizia italiana.
Secondo la Commissione, già poche ore dopo il ritrovamento, in Egitto circola la versione di un incidente stradale, subito contraddetta dalle autopsie. Secondo la perizia italiana riportata nella relazione, la morte risale a un intervallo fra le 22 del 31 gennaio e le 22 del 2 febbraio 2016, per imponenti lesioni traumatiche cranico-cervico-dorsali. La stessa perizia, scrive la Commissione, ha stabilito che le lesioni furono provocate in momenti diversi: Regeni fu sottoposto a più sessioni di tortura prima di essere ucciso. Il 24 marzo 2016, secondo la relazione, arriva quello che la Commissione definisce il più eclatante tentativo di depistaggio: la responsabilità viene addossata a una banda criminale i cui membri sono stati uccisi in un conflitto a fuoco con la polizia.
Il 26 ottobre 2023 la Corte costituzionale deposita la sentenza n. 192. Non condanna e non assolve nessuno: decide una questione di procedura, cioè se un processo possa celebrarsi in assenza degli imputati quando è il loro Stato a impedire che vengano avvisati. Gli imputati sono quattro ufficiali della National Security Agency, il servizio di sicurezza interno egiziano. La Corte premette che per loro vale la presunzione di non colpevolezza. Ma constata che si sono create le condizioni di un’immunità di fatto, incompatibile con il diritto all’accertamento processuale. Il caso, per la Corte, è segnato da una tensione irrisolta fra il diritto dell’imputato a presenziare al processo, l’obbligo dello Stato di perseguire la tortura e il diritto di tutti, non solo della vittima e dei familiari, all’accertamento della verità processuale.
Fra quelle date c’è il lavoro di due istituzioni della Repubblica che non dipendono l’una dall’altra. La prima è il Parlamento: la relazione finale della Commissione d’inchiesta scrive che la Camera dei deputati l’ha istituita il 30 aprile 2019, che si è insediata il 3 dicembre 2019 e che ha tenuto audizioni fino al 30 settembre 2021. Il testo, relatore il presidente Erasmo Palazzotto, è approvato il 1° dicembre 2021, secondo l’intestazione del documento. La seconda è la Corte costituzionale, alla quale la questione arriva con un’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare di Roma del 31 maggio 2023. Un organo politico e un organo di garanzia, due famiglie di fonti diverse: questa inchiesta le ha messe a confronto, affermazione per affermazione, per vedere dove dicono la stessa cosa.
Le conclusioni della Commissione non lasciano margini. Secondo la relazione, la responsabilità del sequestro, della tortura e dell’uccisione di Giulio Regeni grava direttamente sugli apparati di sicurezza egiziani, e in particolare su ufficiali della National Security Agency, come ricostruito dalla Procura di Roma. La Commissione scrive di aver corroborato le indagini dei magistrati romani, confermandone integralmente l’impianto accusatorio. Per la Commissione, inoltre, il quadro probatorio è stato consolidato da numerose e convergenti testimonianze, anche oculari. E nelle pagine conclusive scrive che i responsabili dell’assassinio sono al Cairo, all’interno degli apparati di sicurezza e probabilmente anche delle istituzioni. La Commissione ritiene anche che sia giunta l’ora di richiamare l’Egitto alle sue responsabilità in quanto Stato, che vanno oltre quelle personali, penalmente rilevanti, dei suoi agenti.
La Corte costituzionale non si pronuncia sulle responsabilità: si pronuncia sul perché quel processo, in Italia, non poteva cominciare. Dall’Egitto non sono arrivati né l’elezione di domicilio degli ufficiali né i loro indirizzi, necessari per notificare gli atti: lo scrivono sia la Commissione sia la Corte. Senza notifica, per la legge riformata nel 2022, il giudice avrebbe dovuto chiudere il caso con una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. La Corte ha deciso che per i delitti commessi mediante atti di tortura il giudice può procedere in assenza quando è lo Stato di appartenenza dell’imputato a rendere impossibile la prova che questi sia stato avvisato, fatto salvo il diritto a un nuovo processo in presenza.
È qui che le due istituzioni si incontrano. Nel dicembre 2021 la Commissione raccomandava di precisare le condizioni di procedibilità per i reati più gravi commessi all’estero contro cittadini italiani, perché, scrive, le garanzie degli imputati non possono risolversi nel subordinare il processo all’assoluta discrezionalità di uno Stato estero. Quella che il Parlamento indicava come una riflessione da fare è arrivata per un’altra strada: una sentenza. Questa inchiesta ricostruisce come ci si è arrivati, atto per atto, con le parole dei due documenti.
La rete intorno al ricercatore
Secondo la ricostruzione della Procura riportata dalla Commissione, Regeni atterra in Egitto il 9 settembre 2015, a ventotto anni, per le ricerche sul campo di un dottorato che ha per oggetto i sindacati indipendenti egiziani. Per la Commissione, che concorda con la Procura di Roma, il movente dell’omicidio va ricondotto a quella ricerca, e in particolare al lavoro sull’organizzazione dei venditori ambulanti. Secondo la relazione, a far entrare il giovane nell’orbita degli apparati è la denuncia di un sindacalista degli ambulanti al quale si era rivolto per la ricerca: da quel momento, scrive la Commissione, intorno a lui viene tessuta una ragnatela di informatori.
Il 7 gennaio 2016, secondo la ricostruzione riportata nella relazione, l’incontro fra il sindacalista e Regeni viene videoregistrato con un apparecchio nascosto nel bottone di una camicia, fornito dalla National Security, all’insaputa del ricercatore. In quella conversazione, scrive la Commissione, il sindacalista, istruito dalla National Security, cerca ripetutamente di spingerlo a organizzare una protesta per il 25 gennaio, e Regeni rifiuta ogni anticipo di denaro. Per la Commissione è la conferma che quella data riconduce a un’azione degli apparati securitari.
La data, nel racconto della relazione, non è un dettaglio. Secondo la Commissione, l’enorme dispositivo di sicurezza schierato al Cairo nell’anniversario di piazza Tahrir rende poco credibile che un’azione criminale contro Regeni potesse avvenire senza destare l’attenzione degli apparati. E la relazione scrive che c’è stato tutto il tempo per intervenire e salvare la vita a Giulio Regeni, e che la responsabilità di questa inerzia grava sulla leadership egiziana.

La relazione sgombra il campo anche dalle piste alternative. Secondo la Commissione, Regeni non era in contatto né con i servizi di informazione italiani né con quelli britannici, e a nessun atto del caso risulta applicato il segreto di Stato. Per la Commissione la maggior parte delle rogatorie italiane è rimasta senza risposta, e i video della metropolitana del Cairo, che avrebbero potuto essere decisivi, risultano interrotti proprio negli orari di interesse. Dalle indagini tecnico-scientifiche, scrive la relazione, emerge la quasi certezza della manomissione dei file di log.
Il muro delle notifiche
Il 4 dicembre 2018, secondo la Commissione, la Procura di Roma iscrive cinque appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani nel registro delle notizie di reato, per concorso in sequestro di persona. Per andare avanti servono le notifiche, e per le notifiche serve un indirizzo. Secondo quanto il pubblico ministero riferisce alla Commissione, la rogatoria con cui Roma chiede all’Egitto l’elezione di domicilio degli indagati è del 28 aprile 2019, e resta senza risposta. Gli sforzi diplomatici del governo per ottenerla, scrive la Commissione, si rivelano infruttuosi.
Il 30 novembre 2020, secondo la relazione, si tiene in videoconferenza l’ultimo incontro fra le due procure, e la Procura generale egiziana sostiene che l’esecutore materiale dell’omicidio sia ancora ignoto. Alla fine del 2020 arriva un memorandum: la Corte costituzionale lo data al 26 dicembre 2020 e lo descrive come un semplice provvedimento di archiviazione a discarico dei quattro ufficiali della National Security Agency. Secondo l’ordinanza del giudice romano riferita dalla Corte, l’Egitto lo oppone come ne bis in idem, benché l’archiviazione sia stata decisa non da un giudice terzo ma dallo stesso organo inquirente, che nell’ordinamento egiziano non è autonomo dal governo. Per la Commissione quel documento è la «pietra tombale» della cooperazione giudiziaria.
Il 20 gennaio 2021 la Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio di quattro ufficiali. Per il quinto indagato, secondo la Commissione, chiede l’archiviazione per insufficienza degli elementi di prova. I quattro, dichiarati irreperibili con decreti del 28 gennaio 2020, sono accusati di sequestro di persona pluriaggravato, e uno solo di loro anche di lesioni personali e omicidio pluriaggravati. La relazione della Commissione, che riporta i capi di imputazione, li nomina: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Uhsam Helmi, il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, al quale soltanto sono contestati anche le lesioni e l’omicidio. Per tutti vale la presunzione di non colpevolezza, che la Corte costituzionale richiama espressamente. Negli atti esaminati per questo articolo non c’è alcuna condanna.
Il 25 maggio 2021 il giudice dell’udienza preliminare di Roma dispone di procedere in assenza e rinvia a giudizio i quattro ufficiali davanti alla Corte di assise, con prima udienza il 14 ottobre 2021. Il giudice ritiene che gli imputati abbiano piena consapevolezza del procedimento, anche perché più volte sentiti dalla magistratura egiziana in rogatoria e per la loro appartenenza all’apparato di sicurezza. Il 14 ottobre 2021 la Corte di assise di Roma annulla la dichiarazione di assenza e il decreto che dispone il giudizio, e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare. Per la Corte di assise non ci sono elementi sufficienti a dimostrare che gli imputati conoscano davvero la chiamata a giudizio e si stiano sottraendo al processo: l’ostruzione, secondo i giudici, è delle autorità egiziane, e non è provato che gli imputati vi abbiano avuto un ruolo.
Il 1° dicembre 2021 la Commissione approva la relazione, e su quel punto è netta: per la relazione la battuta d’arresto ha natura meramente procedurale e non pregiudica le conclusioni della magistratura inquirente, che la Commissione condivide. La mancata comunicazione dell’elezione di domicilio, secondo la Commissione, suona come un’ammissione e viola le norme consuetudinarie del diritto internazionale e la Convenzione contro la tortura. La Commissione ritiene che l’Italia sia legittimata ad aprire una controversia internazionale con l’Egitto in base all’articolo 30 di quella Convenzione, e propone di valutare a livello europeo il cosiddetto Magnitsky Act.

La trappola della riforma
Il 10 gennaio 2022, dopo nuove ricerche, il giudice dell’udienza preliminare dispone la notifica personale agli imputati; l’11 aprile 2022, non essendo possibile rintracciarli, sospende il processo. La Procura di Roma impugna la sospensione in Cassazione come atto abnorme, ma la prima sezione penale dichiara il ricorso inammissibile con la sentenza n. 5675 del 2023, la cui motivazione è depositata il 9 febbraio 2023. Nel frattempo è entrata in vigore la riforma del processo penale, il decreto legislativo n. 150 del 2022. Per i processi già sospesi una norma transitoria stabilisce che, se l’imputato resta irrintracciabile, si deve pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Per la Corte costituzionale quella sentenza sarebbe diventata col tempo irrevocabile per tre dei quattro imputati, perché chiamati a rispondere soltanto di sequestro di persona, un reato prescrittibile. La chiusura, in altre parole, non sarebbe stata una pausa ma una fine. Secondo la Corte, la mancata comunicazione da parte dello Stato egiziano degli indirizzi dei propri dipendenti ha impedito, ed era destinata a impedire senza termine, un processo imposto dalla Convenzione di New York contro la tortura.
È a questo punto, il 31 maggio 2023, che il giudice dell’udienza preliminare di Roma solleva la questione davanti alla Corte costituzionale, con un’ordinanza iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2023. Fra i fattori certi del caso, secondo il giudice, ci sono la volontà delle autorità egiziane di non prestare assistenza per la chiamata a giudizio e la conoscenza, da parte degli imputati, del procedimento a loro carico in Italia. Senza un intervento, scrive il giudice rimettente, la norma consentirebbe allo Stato estero di erigere una zona franca di impunità per i propri cittadini-funzionari.
La Corte riferisce che la chiusura delle indagini egiziane è stata opposta alla delegazione ministeriale italiana perfino per negare gli indirizzi dei funzionari, dove notificare gli atti del processo. E cita la risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022, che esorta l’Egitto a cooperare pienamente con le indagini italiane e a notificare agli ufficiali il procedimento a loro carico. Per la Corte sono elementi che rendono non implausibile la tesi del giudice su un difetto di cooperazione fra Stati.
Che cosa ha deciso la Consulta
La Corte decide il 27 settembre 2023 nel Palazzo della Consulta, presidente Silvana Sciarra, relatore e redattore il giudice Stefano Petitti; la sentenza è depositata il 26 ottobre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2023. Le questioni sono fondate in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura, mentre quelle sugli articoli 24, 111 e 112 restano assorbite.
Il ragionamento parte dal reato. Per la Corte la tortura è un delitto contro la persona e un crimine contro l’umanità, e il suo divieto ha carattere inderogabile. La Convenzione, ratificata dall’Italia con la legge n. 498 del 1988 e dall’Egitto il 25 giugno 1986, definisce tortura le sofferenze forti inflitte intenzionalmente da un agente della funzione pubblica o da chi agisce a titolo ufficiale. Ratificandola, l’Italia ha scelto di punire secondo la propria legge, a richiesta del ministro della Giustizia, lo straniero che commette all’estero atti di tortura contro un cittadino italiano, e per Regeni quella richiesta risale al 23 marzo 2016.
La Convenzione obbliga gli Stati a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria nei procedimenti per tortura, e per la Corte la comunicazione degli indirizzi degli indagati rientra evidentemente in quell’obbligo. Sul punto la relazione della Commissione, già nel 2021, diceva la stessa cosa: l’obbligo dell’assistenza giudiziaria deriva dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ratificata sia dall’Italia sia dall’Egitto. Richiamando la Corte europea dei diritti dell’uomo, la Consulta ricorda che il divieto di tortura è violato anche quando manca un’indagine effettiva, e che il diritto alla verità non appartiene solo alla vittima e alla sua famiglia ma anche al pubblico.
Su questa base la Corte scrive che, ferma la presunzione di non colpevolezza dei quattro funzionari egiziani, si è determinata obiettivamente una immunità di fatto extra ordinem. La lacuna, aggiunge, apriva irragionevolmente uno spazio di immunità penale, tanto più che l’Italia, ratificando la Convenzione, ha scelto di perseguire la tortura commessa all’estero contro i propri cittadini.
L’accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale
Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, punto 17 del Considerato in dirittoLa decisione ha confini precisi. La nuova ipotesi di processo in assenza vale soltanto per i delitti commessi mediante atti di tortura, e soltanto quando l’autore è un agente pubblico. E non toglie nulla alle garanzie: le facoltà difensive dell’imputato non vengono sacrificate ma spostate nel tempo, e l’imputato può ottenere in ogni momento la restituzione nelle facoltà processuali, anche semplicemente comparendo. Tenuto all’oscuro dal proprio Stato, scrive la Corte, l’imputato deve presumersi senza colpa ignaro delle cadenze del processo. La possibilità di riaprire il processo, conclude, non lo riduce a un simulacro, perché accertare i crimini di tortura nel dibattimento pubblico corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale.
Il dispositivo dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante atti di tortura quando, per la mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile provare che questi, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza del processo. Resta salvo il diritto dell’imputato a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.
Dove i due atti coincidono
Messi uno accanto all’altro, la relazione parlamentare e la sentenza costituzionale coincidono su una serie di fatti. Entrambe collocano il sequestro fra il 25 gennaio e il 2 febbraio 2016 e il ritrovamento del corpo il 3 febbraio, lungo la Desert Road fra il Cairo e Alessandria. Entrambe indicano negli imputati quattro ufficiali della National Security Agency, per i quali il rinvio a giudizio è chiesto il 20 gennaio 2021. Entrambe registrano il rinvio a giudizio del 25 maggio 2021 e l’annullamento deciso dalla Corte di assise il 14 ottobre 2021, con la stessa ragione: l’ostruzione viene dalle autorità egiziane, mentre non è provato che gli imputati si siano sottratti al processo.
Entrambe documentano che dall’Egitto non sono arrivati né l’elezione di domicilio né gli indirizzi degli ufficiali. Entrambe citano il memorandum egiziano della fine del 2020 come il momento in cui la Procura generale del Cairo ha respinto le conclusioni italiane e chiuso la propria indagine sui quattro. Ed entrambe fondano l’obbligo di collaborare sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ratificata dai due Paesi. Nel fascicolo qui sotto queste affermazioni sono segnate come corroborate fra vettori: stanno in due atti indipendenti, di due famiglie di fonti diverse.
La nostra lettura
La Commissione e la Corte hanno fatto due mestieri diversi, e il confronto fra i due atti lo mostra con chiarezza. La Commissione ha scritto una verità politica e investigativa: chi, come, perché, e la responsabilità di uno Stato che, nelle sue parole, ha avuto tutto il tempo per salvare un ricercatore e non lo ha fatto. La Corte non ha scritto nessuna verità sui fatti: ha detto soltanto che quei fatti devono poter essere giudicati, e che uno Stato estero non può impedirlo tacendo un indirizzo.
C’è un passaggio che lega i due atti più di ogni altro. Nel dicembre 2021 la Commissione chiedeva soluzioni procedurali perché il processo non restasse subordinato alla discrezionalità di uno Stato estero; nell’ottobre 2023 la Corte ha costruito quella soluzione dentro il codice, limitandola alla tortura di Stato e lasciando intatto il diritto dell’imputato a un nuovo processo. La risposta, cioè, non è arrivata dalla legge che il Parlamento raccomandava di studiare, ma da una sentenza che un giudice di Roma ha dovuto chiedere.
Resta quello che gli atti di questo fascicolo non dicono. Non dicono se e quando il processo davanti alla Corte di assise sia ripreso, né con quale esito: la sentenza n. 192 si ferma al 26 ottobre 2023, e ciò che è venuto dopo sta fuori dalle carte esaminate qui. E non dicono chi, dentro gli apparati egiziani, abbia deciso: la stessa Commissione scrive che la reticenza del Cairo non ha permesso di chiarire le dinamiche interne agli apparati di sicurezza. È una domanda che nessuna sentenza italiana potrà risolvere da sola, se dall’altra parte del Mediterraneo i documenti continueranno a non arrivare.
Il fascicolo delle prove
Questa sezione è generata dal registro delle evidenze di ARKA, non scritta a mano. Ogni affermazione dell’inchiesta è qui con le parole esatte degli atti che la sostengono, ritrovate nei file conservati e ricontrollate con la loro impronta. 84 affermazioni: 14 corroborate fra vettori indipendenti, 31 confermate da un atto ufficiale, 39 attribuite. Che un passaggio sostenga davvero l’affermazione oggi lo verifica una persona: il controllo automatico non c’è ancora.
Corroborate fra vettori indipendenti (14)
almeno due origini indipendenti, in almeno due famiglie di fonti diverse.
Giulio Regeni era un cittadino italiano, dottorando dell’Università di Cambridge. 2 origini · 2 vettori
- «Giulio Regeni, cittadino italiano, dottorando presso la Cambridge University» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «Giulio Regeni, dottorando italiano della Cambridge University» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92eL’accusa contestata ai quattro ufficiali è di aver bloccato Giulio Regeni nella metropolitana del Cairo e di averlo privato della libertà personale per nove giorni, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016. 2 origini · 2 vettori
- «bloccato Giulio Regeni all’interno della metropolitana del Cairo e quindi privato lo stesso della liberta’ personale per nove giorni, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «lo bloccavano all’interno della metropolitana de il Cairo» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92e- «lo privavano della libertà personale per nove giorni. In Egitto, Il Cairo, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92eIl corpo di Giulio Regeni fu trovato il 3 febbraio 2016 lungo la Desert Road fra il Cairo e Alessandria. 2 origini · 2 vettori
- «trovato senza vita il 3 febbraio 2016, in Egitto, lungo la Desert Road Cairo-Alessandria» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «Il corpo di Giulio Regeni viene rinvenuto il 3 febbraio 2016, alle 10.30 circa, lungo la Desert Road Cairo-Alessandria» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 189 · impronta
8f2d1380e92eI quattro imputati sono ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano, la National Security Agency. 2 origini · 2 vettori
- «tutti graduati del servizio di sicurezza interno egiziano (National Security Agency)» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro ufficiali della National Security Agency egiziana» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «la richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi dei restanti quattro ufficiali delle forze di sicurezza egiziane» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269 · impronta
8f2d1380e92eLa Procura della Repubblica di Roma chiese il rinvio a giudizio dei quattro ufficiali il 20 gennaio 2021. 2 origini · 2 vettori
- «In data 20 gennaio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva il rinvio a giudizio» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «depositata il 20 gennaio 2021» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269 · impronta
8f2d1380e92eIl 25 maggio 2021 il giudice dell’udienza preliminare di Roma rinviò a giudizio i quattro ufficiali davanti alla Corte di assise di Roma, con prima udienza fissata per il 14 ottobre 2021. 2 origini · 2 vettori
- «In data 25 maggio 2021, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, verificata la regolarita’ delle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., con ordinanza ex art. 420-bis dello stesso codice disponeva procedersi in assenza degli imputati, rinviandoli a giudizio dinanzi alla Corte di assise di Roma per l’udienza del 14 ottobre 2021» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «ha rinviato a giudizio i 4 ufficiali della National Security» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 270, nota · impronta
8f2d1380e92eIl 14 ottobre 2021 la Corte di assise di Roma annullò la dichiarazione di assenza degli imputati e il decreto che li rinviava a giudizio, e restituì gli atti al giudice dell’udienza preliminare. 2 origini · 2 vettori
- «All’udienza dibattimentale del 14 ottobre 2021, la Corte di assise di Roma dichiarava la nullita’ della declaratoria di assenza e del conseguente decreto di rinvio a giudizio, ordinando la restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare.» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «a seguito dell’ordinanza della Corte d’assise di Roma del 14 ottobre 2021» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 11 · impronta
8f2d1380e92e- «annullando il decreto che disponeva il giudizio e rinviando così, di fatto, il procedimento al relativo Giudice dell’udienza preliminare» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 270 · impronta
8f2d1380e92eLa Corte di assise ritenne che non ci fossero elementi sufficienti a dimostrare che gli imputati conoscessero davvero la chiamata a giudizio e si stessero sottraendo al processo; l’ostruzione fu ricondotta alle autorità egiziane, non agli imputati. 2 origini · 2 vettori
- «La Corte di assise reputava infatti che non vi fossero indici fattuali sufficienti a garantire che gli imputati, pur edotti del procedimento, avessero effettiva conoscenza della vocatio in iudicium e che fosse quindi impossibile concludere che essi stessero tentando di sottrarsi al giudizio o avessero rinunciato al diritto di parteciparvi» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «ne’, ad avviso del Collegio, vi era evidenza che gli imputati medesimi avessero avuto un ruolo nella pur comprovata determinazione delle autorita’ egiziane di non collaborare con quelle italiane» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «I motivi della decisione sono riconducibili all’assenza di prove che sostengano l’affermazione che i quattro ufficiali della National Security si siano volontariamente sottratti al procedimento, poiché le condotte ostruttive poste in essere sono state ricondotte solo alle istituzioni governative» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 270 · impronta
8f2d1380e92eDall’Egitto non sono arrivati né l’elezione di domicilio degli ufficiali indagati né i loro indirizzi, necessari per notificare gli atti del processo. 2 origini · 2 vettori
- «La mancata comunicazione dell’elezione di domicilio degli ufficiali indagati» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 27 · impronta
8f2d1380e92e- «Gli sforzi diplomatici profusi dal Governo per l’acquisizione dell’elezione di domicilio degli imputati si sono rivelati infruttuosi» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 11 · impronta
8f2d1380e92e- «e’ stato opposto alla delegazione ministeriale italiana - come questa stessa ha riferito - finanche per negare il rilascio degli indirizzi dei funzionari, dove notificare gli atti di avvio del processo penale in Italia» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbAlla fine del 2020, con un memorandum datato 26 dicembre, la Procura generale egiziana respinse le conclusioni della Procura di Roma e chiuse la propria indagine sui quattro ufficiali con un’archiviazione. 2 origini · 2 vettori
- «nel memorandum trasmesso alle autorità italiane a fine 2020 per rigettare integralmente e recisamente le conclusioni della Procura della Repubblica di Roma» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 12 · impronta
8f2d1380e92e- «un semplice provvedimento di archiviazione (memorandum del 26 dicembre 2020), adottato, a discarico dei quattro ufficiali della National Security Agency» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura è stata ratificata sia dall’Italia sia dall’Egitto. 2 origini · 2 vettori
- «la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ratificata sia dall’Italia sia dall’Egitto» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 13 · impronta
8f2d1380e92e- «Ratificata sia dall’Italia, con la legge n. 498 del 1988, sia dall’Egitto, in data 25 giugno 1986» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Convenzione contro la tortura obbliga gli Stati che l’hanno ratificata a prestarsi assistenza giudiziaria nei procedimenti per tortura; per la Corte costituzionale la comunicazione degli indirizzi degli indagati rientra in quell’obbligo. 2 origini · 2 vettori
- «l’obbligo dell’assistenza giudiziaria deriva dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 13 · impronta
8f2d1380e92e- «Ai sensi dell’art. 9, comma 1, CAT, gli Stati parte si «prestano l’assistenza giudiziaria piu’ vasta possibile» in ogni procedimento penale inerente ai reati di tortura» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «La comunicazione degli indirizzi degli indagati, funzionale alla notifica degli atti processuali, rientra evidentemente nel perimetro dell’assistenza «piu’ vasta possibile».» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbSia la Commissione sia il giudice di Roma, il cui giudizio la Corte costituzionale ha ritenuto non implausibile, hanno scritto che le autorità egiziane non hanno collaborato con quelle italiane per far celebrare il processo. 2 origini · 2 vettori
- «la mancata collaborazione delle autorità del Cairo si configura come un’oggettiva ostruzione al naturale decorso» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 16 · impronta
8f2d1380e92e- «Dal complesso di questa attivita’ emergeva la mancanza di una reale volonta’ collaborativa delle autorita’ egiziane» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «Sono elementi idonei a corroborare come non implausibile la prospettazione del rimettente circa un difetto di cooperazione interstatuale» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa relazione della Commissione riporta i capi di imputazione: il sequestro di persona è contestato a un generale, due colonnelli e un maggiore; al solo maggiore sono contestati anche le lesioni e l’omicidio. 2 origini · 2 vettori
- «Capi di imputazione nei confronti di: TARIQ SABIR» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92e- «Generale della Polizia presso il Dipartimento di Sicurezza Nazionale» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92e- «ATHAR KAMEL MOHAMED IBRAHIM» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92e- «UHSAM HELMI» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92e- «Maggiore in servizio presso la sicurezza nazionale» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92e- «Per il solo Magdi Ibrahim Abdelal Sharif» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269, nota · impronta
8f2d1380e92e- «a notificare al generale [S. T.], al colonnello [I. M. A. K.], al colonnello [H. U.] e al Major [S. A. M. I.]» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «Il solo S. A. M. I. era altresi’ imputato dei delitti di lesioni personali e omicidio pluriaggravati» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb
Confermate da un atto ufficiale (31)
stabilite dalla Corte o dal racconto processuale di una sentenza (una sola origine, ma un atto formale).
I quattro imputati furono dichiarati irreperibili con decreti del 28 gennaio 2020. 1 origine · 1 vettore
- «cittadini egiziani, dichiarati irreperibili con decreti del 28 gennaio 2020» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «era ascritta l’imputazione di sequestro di persona pluriaggravato» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbUno solo dei quattro è imputato anche di lesioni personali e omicidio pluriaggravati. 1 origine · 1 vettore
- «Il solo S. A. M. I. era altresi’ imputato dei delitti di lesioni personali e omicidio pluriaggravati» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbNel maggio 2021 il giudice dell’udienza preliminare ritenne che gli imputati fossero pienamente consapevoli del procedimento, anche perché più volte sentiti dalla magistratura egiziana in rogatoria e per la loro appartenenza all’apparato di sicurezza. 1 origine · 1 vettore
- «il GUP riteneva che gli imputati avessero avuto piena consapevolezza dell’esistenza del procedimento a loro carico» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «per essere stati essi piu’ volte sentiti dalla magistratura egiziana in rogatoria e piu’ volte invitati a eleggere domicilio in Italia, ma anche in ragione della loro appartenenza all’apparato di sicurezza locale» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbDopo nuove ricerche, il 10 gennaio 2022 il giudice dispose la notifica personale agli imputati; l’11 aprile 2022, non essendo stato possibile rintracciarli, sospese il processo. 1 origine · 1 vettore
- «In data 10 gennaio 2022, nell’udienza successiva alla restituzione degli atti» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «disponeva quindi, previe nuove ricerche, la notifica personale ai medesimi per l’ulteriore udienza dell’11 aprile 2022» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «considerata la perdurante impossibilita’ di rintracciare gli imputati, il giudice ordinava la sospensione del processo» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Procura di Roma impugnò la sospensione in Cassazione come atto abnorme; la prima sezione penale dichiarò il ricorso inammissibile con la sentenza n. 5675 del 2023, motivazione depositata il 9 febbraio 2023. 1 origine · 1 vettore
- «ricorreva per cassazione, denunciandola come atto abnorme, per induzione di una stasi processuale» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «Il ricorso era dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza resa nella camera di consiglio del 15 luglio 2022, la cui motivazione era depositata in data 9 febbraio 2023 (sentenza n. 5675 del 2023).» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbSecondo l’ordinanza del giudice di Roma riferita dalla Corte, le autorità egiziane opposero il principio del ne bis in idem sulla base di un’archiviazione decisa non da un giudice terzo ma dallo stesso organo inquirente, non autonomo dal governo. 1 origine · 1 vettore
- «manifestata in particolare con l’opposizione del principio del ne bis in idem sulla base di un semplice provvedimento di archiviazione» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «non da un giudice terzo e imparziale, ma dallo stesso organo inquirente, non autonomo, nell’ordinamento egiziano, rispetto all’autorita’ di Governo» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbCon la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, se l’imputato non è rintracciabile e non ricorre un caso di assenza consentito, il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. 1 origine · 1 vettore
- «il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «deve essere emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «deve trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa questione arrivò alla Corte costituzionale con l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma del 31 maggio 2023, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2023. 1 origine · 1 vettore
- «con ordinanza del 31 maggio 2023, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2023» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa richiesta del ministro della Giustizia per procedere in Italia sugli atti di tortura inflitti a Regeni risale al 23 marzo 2016. 1 origine · 1 vettore
- «Per l’accertamento in Italia degli atti di tortura inflitti al cittadino Giulio Regeni, la richiesta del Ministro della giustizia e’ intervenuta in data in data 23 marzo 2016» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Corte cita la risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022, che esorta l’Egitto a cooperare pienamente con le indagini italiane e a notificare agli ufficiali il procedimento a loro carico. 1 origine · 1 vettore
- «Un ulteriore elemento viene dalla Risoluzione del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti umani in Egitto, nella quale il Parlamento europeo «esorta l’Egitto a cooperare pienamente con le indagini delle autorita’ italiane» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «il procedimento giudiziario a loro carico in Italia»» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Corte ha giudicato fondate le questioni in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura. 1 origine · 1 vettore
- «tali questioni sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLe questioni sollevate in riferimento agli articoli 24, 111 e 112 della Costituzione sono rimaste assorbite. 1 origine · 1 vettore
- «Restano assorbite le questioni di legittimita’ costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost.» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbPer la Corte la tortura è un delitto contro la persona e un crimine contro l’umanità, il cui divieto ha carattere inderogabile. 1 origine · 1 vettore
- «La tortura e’ un delitto contro la persona e un crimine contro l’umanita’.» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «da attribuire al divieto carattere inderogabile» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Convenzione contro la tortura definisce la tortura come sofferenze forti inflitte intenzionalmente da un agente della funzione pubblica o da chi agisce a titolo ufficiale. 1 origine · 1 vettore
- «il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbL’Italia, ratificando la Convenzione, ha scelto di esercitare la propria giurisdizione sugli atti di tortura commessi all’estero da stranieri contro cittadini italiani, a richiesta del ministro della Giustizia. 1 origine · 1 vettore
- «e’ punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, lo straniero che commette all’estero in danno di un cittadino italiano un fatto costituente reato qualificabile come atto di tortura» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbRichiamando la Corte di Strasburgo, la Corte ricorda che il divieto di tortura è violato anche dalla mancanza di un’indagine effettiva, e che il diritto alla verità appartiene anche al pubblico, non solo alla vittima e alla sua famiglia. 1 origine · 1 vettore
- «potendo tale divieto essere violato non soltanto dalla materiale inflizione di sevizie e crudelta’, ma anche dall’omesso svolgimento di un’indagine effettiva e completa sulla denuncia di tortura» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «non appartiene esclusivamente alla vittima del reato e alla sua famiglia, ma anche alle altre vittime di violazioni simili e al pubblico in generale» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbFerma la presunzione di non colpevolezza dei quattro funzionari egiziani, la Corte rileva che si sono create le condizioni di una immunità di fatto, incompatibile con il diritto all’accertamento processuale. 1 origine · 1 vettore
- «Ferma la presunzione di non colpevolezza che assiste i quattro funzionari egiziani» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «non puo’ negarsi che si siano determinate obiettivamente le condizioni di una fattuale immunita’ extra ordinem, incompatibile con il diritto all’accertamento processuale» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbPer la Corte la mancata comunicazione degli indirizzi da parte dello Stato egiziano ha impedito, ed era destinata a impedire senza termine, un processo imposto dalla Convenzione contro la tortura. 1 origine · 1 vettore
- «la mancata comunicazione da parte dello Stato egiziano degli indirizzi dei propri dipendenti ha impedito finora, ed e’ destinata a impedire sine die, la celebrazione di un processo viceversa imposto dalla Convenzione di New York contro la tortura» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Corte osserva che la sentenza di non doversi procedere sarebbe diventata irrevocabile col tempo per tre dei quattro imputati, chiamati a rispondere del solo sequestro di persona, reato prescrittibile. 1 origine · 1 vettore
- «con il trascorrere del tempo, irrevocabile per tre dei quattro imputati, giacche’ chiamati a rispondere di un reato prescrittibile, qual e’ il sequestro di persona» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbSecondo la Corte la lacuna apriva irragionevolmente uno spazio di immunità penale, tanto più che l’Italia ha scelto di perseguire la tortura commessa all’estero contro i propri cittadini. 1 origine · 1 vettore
- «Tale lacuna apre infatti irragionevolmente uno spazio di immunita’ penale» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «lo Stato italiano, in sede di ratifica della CAT, ha optato per l’esercizio della giurisdizione penale sui reati di tortura commessi all’estero in danno dei propri cittadini» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Corte limita la nuova ipotesi di processo in assenza ai soli delitti commessi mediante atti di tortura e ai soli autori che siano agenti pubblici. 1 origine · 1 vettore
- «inerisce esclusivamente alle imputazioni di tortura» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «Alla delimitazione oggettiva per il titolo di reato corrisponde una delimitazione soggettiva per la qualita’ dell’autore, che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CAT, e’ soltanto l’«agente della funzione pubblica»» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Corte stabilisce che le facoltà difensive dell’imputato non vengono sacrificate ma solo spostate nel tempo: l’imputato può ottenere in ogni momento la restituzione nelle facoltà processuali, anche semplicemente comparendo. 1 origine · 1 vettore
- «senza alcun sacrificio, ne’ condizionamento, delle facolta’ partecipative dell’imputato, ma unicamente con una diversa scansione temporale del loro esercizio» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «l’imputato puo’ ottenere la restituzione nelle facolta’ processuali, e cio’ in ogni momento, semplicemente comparendo» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbPer la Corte l’imputato tenuto all’oscuro dalla condotta non cooperativa del proprio Stato deve presumersi senza colpa ignaro delle cadenze del processo. 1 origine · 1 vettore
- «Tenuto all’oscuro della vicenda processuale da un factum principis (la condotta non cooperativa del proprio Stato di appartenenza), l’imputato, pur a conoscenza del procedimento, deve presumersi senza sua colpa ignaro delle cadenze del processo» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Corte scrive che la possibilità di riaprire il processo non lo riduce a un simulacro: accertare i crimini di tortura nel dibattimento pubblico corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale. 1 origine · 1 vettore
- «non riduce tuttavia il processo stesso a un simulacro» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «L’accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Corte descrive il caso come segnato dalla tensione irrisolta fra il diritto dell’imputato a presenziare al processo, l’obbligo dello Stato di perseguire la tortura e il diritto di tutti, non solo della vittima e dei familiari, all’accertamento della verità processuale. 1 origine · 1 vettore
- «Questa Corte e’ chiamata a pronunciarsi su una fattispecie segnata dall’irrisolta tensione tra il diritto fondamentale dell’imputato a presenziare al processo, l’obbligo per lo Stato di perseguire crimini che consistano in atti di tortura e il diritto - non solo della vittima e dei suoi familiari, ma dell’intero consorzio umano - all’accertamento della verita’ processuale sulla perpetrazione di tali crimini.» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbLa Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante atti di tortura quando, per la mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile provare che questi sia stato messo a conoscenza del processo. 1 origine · 1 vettore
- «dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, dispositivo, firme e deposito (Gazzetta Ufficiale), pagina · impronta
e0993fc754a6- «quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, e’ impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, dispositivo, firme e deposito (Gazzetta Ufficiale), pagina · impronta
e0993fc754a6Resta salvo il diritto dell’imputato a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. 1 origine · 1 vettore
- «fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, dispositivo, firme e deposito (Gazzetta Ufficiale), pagina · impronta
e0993fc754a6La sentenza n. 192 del 2023 fu decisa il 27 settembre 2023 nel Palazzo della Consulta e depositata il 26 ottobre 2023. 2 origini · 1 vettore
- «Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2023.» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, dispositivo, firme e deposito (Gazzetta Ufficiale), pagina · impronta
e0993fc754a6- «Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2023» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, dispositivo, firme e deposito (Gazzetta Ufficiale), pagina · impronta
e0993fc754a6- «N. 192 SENTENZA 27 settembre - 26 ottobre 2023» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, intestazione e massima nella Gazzetta Ufficiale, pagina · impronta
ff0a22986ec6Presidente della Corte era Silvana Sciarra; relatore e redattore della sentenza fu il giudice Stefano Petitti. 3 origini · 1 vettore
- «Presidente:Silvana SCIARRA» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, composizione del collegio (Gazzetta Ufficiale), pagina · impronta
c35c5cf96067- «Udito nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bb- «Stefano PETITTI, Redattore» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, dispositivo, firme e deposito (Gazzetta Ufficiale), pagina · impronta
e0993fc754a6La sentenza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 44 del 2 novembre 2023. 1 origine · 1 vettore
- «(GU 1 a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 2-11-2023)» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, intestazione e massima nella Gazzetta Ufficiale, pagina · impronta
ff0a22986ec6La sentenza n. 192 del 2023 è stata decisa a Roma nel Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale. 1 origine · 1 vettore
- «Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2023.» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, dispositivo, firme e deposito (Gazzetta Ufficiale), pagina · impronta
e0993fc754a6
Attribuite (39)
la tesi di qualcuno (una parte, un ente): nel testo compaiono sempre attribuite a chi le sostiene.
Secondo la ricostruzione della Procura di Roma riportata dalla Commissione, Regeni arrivò in Egitto il 9 settembre 2015, a ventotto anni, per le ricerche sul campo del dottorato, che riguardava i sindacati indipendenti egiziani. 1 origine · 1 vettore
- «Il 9 settembre 2015 Giulio Regeni, a ventotto anni, atterra in Egitto per effettuare quelle ricerche sul campo che gli sono necessarie per completare il suo dottorato presso l’Università di Cambridge.» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 226 · impronta
8f2d1380e92e- «ha per oggetto le attività dei sindacati indipendenti in Egitto» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 226 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione il rapimento avvenne il 25 gennaio 2016, quinto anniversario della rivoluzione di Piazza Tahrir, in una giornata in cui il Cairo era ferreamente controllato dalle forze dell’ordine e dagli apparati di sicurezza. 1 origine · 1 vettore
- «il rapimento di Giulio Regeni sia avvenuto nel quinto anniversario della rivoluzione di Piazza Tahrir, il 25 gennaio 2016, in una giornata in cui la città del Cairo era ferreamente controllata dalle forze dell’ordine e dagli apparati di sicurezza» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 17 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la ricostruzione della Procura riportata dalla Commissione, la sera del 25 gennaio Regeni uscì poco dopo le 19.30 per un appuntamento alle 20 e il suo telefono agganciò la rete per l’ultima volta alle 19.51 alla fermata della metropolitana di Dokki. 1 origine · 1 vettore
- «esce poco dopo le 19.30» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 228 · impronta
8f2d1380e92e- «il suo telefono aggancia la rete telefonica per l’ultima volta alle 19.51 alla fermata della metropolitana di Dokki» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 228 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, il 4 dicembre 2018 la Procura di Roma iscrisse cinque appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani nel registro delle notizie di reato, per concorso in sequestro di persona. 1 origine · 1 vettore
- «Il 4 dicembre 2018, come noto, la Procura di Roma iscrive 5 soggetti nel registro delle notizie di reato» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 232 · impronta
8f2d1380e92e- «ipotizzano il reato di concorso in sequestro di persona» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 232 · impronta
8f2d1380e92eSecondo quanto il pubblico ministero ha riferito alla Commissione, la rogatoria con cui la Procura di Roma chiese all’Egitto l’elezione di domicilio degli indagati è del 28 aprile 2019 e non aveva avuto risposta. 1 origine · 1 vettore
- «La rogatoria è del 28 aprile del 2019 e a oggi siamo in attesa della risposta» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 232 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, per il quinto dei cinque indagati la Procura di Roma chiese l’archiviazione per insufficienza degli elementi di prova. 1 origine · 1 vettore
- «una prima richiesta di archiviazione del procedimento nei riguardi di uno dei cinque appartenenti alla National Security» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269 · impronta
8f2d1380e92e- «per insufficienza degli elementi di prova a suo carico» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 269 · impronta
8f2d1380e92eLa Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni fu istituita con delibera della Camera dei deputati del 30 aprile 2019, si insediò il 3 dicembre 2019 e tenne audizioni dal 17 dicembre 2019 al 30 settembre 2021. 1 origine · 1 vettore
- «Con delibera del 30 aprile 2019, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 110 del 13 maggio 2019, la Camera dei deputati ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 7 · impronta
8f2d1380e92e- «La Commissione, insediatasi il 3 dicembre 2019, ha svolto audizioni dal 17 dicembre 2019 al 30 settembre 2021.» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 7 · impronta
8f2d1380e92eLa relazione finale della Commissione, relatore il presidente Erasmo Palazzotto, fu approvata il 1° dicembre 2021. 1 origine · 1 vettore
- «(Relatore: on. Erasmo Palazzotto) Approvata dalla Commissione nella seduta del 1° dicembre 2021» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 1 · impronta
8f2d1380e92e- «Palazzotto, Presidente» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 1 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, la responsabilità del sequestro, della tortura e dell’uccisione di Giulio Regeni grava direttamente sugli apparati di sicurezza egiziani, in particolare su ufficiali della National Security Agency, come ricostruito dalla Procura di Roma. 1 origine · 1 vettore
- «La responsabilità del sequestro, della tortura e dell’uccisione di Giulio Regeni grava direttamente sugli apparati di sicurezza della Repubblica araba d’Egitto, e in particolare su ufficiali della National Security Agency (NSA), come minuziosamente ricostruito dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma.» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 11 · impronta
8f2d1380e92ePer la Commissione il quadro probatorio è stato consolidato da numerose e convergenti testimonianze, anche oculari. 1 origine · 1 vettore
- «il quadro probatorio, formatosi nel corso della prima fase della cooperazione giudiziaria, è stato consolidato inequivocabilmente da numerose e convergenti testimonianze anche oculari» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 11 · impronta
8f2d1380e92eLa Commissione scrive che la sua inchiesta ha corroborato le indagini della Procura di Roma, confermandone integralmente l’impianto accusatorio, ma che la reticenza egiziana non ha permesso di chiarire le dinamiche interne agli apparati di sicurezza. 1 origine · 1 vettore
- «L’inchiesta svolta dalla Commissione ha corroborato le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma, confermandone integralmente l’impianto accusatorio anche se la reticenza della parte egiziana non ha consentito sinora di chiarire le dinamiche interne agli apparati di sicurezza del regime» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 25 · impronta
8f2d1380e92eLa Commissione concorda con la Procura di Roma nel ricondurre il movente alla ricerca accademica di Regeni sul sindacalismo indipendente in Egitto, in particolare sull’organizzazione dei venditori ambulanti. 1 origine · 1 vettore
- «La Commissione concorda con le conclusioni a cui è pervenuta la Procura della Repubblica di Roma sull’individuazione del movente dell’omicidio di Giulio Regeni con riferimento alla ricerca accademica che egli stava svolgendo sul sindacalismo indipendente in Egitto ed in particolare sull’organizzazione dei venditori ambulanti.» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 19 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la ricostruzione riportata dalla Commissione, un sindacalista degli ambulanti al quale Regeni si era rivolto per la ricerca lo denunciò alla National Security, che da quel momento lo tenne sotto osservazione. 1 origine · 1 vettore
- «se non fosse intervenuta la delazione del sindacalista» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 19 · impronta
8f2d1380e92e- «a seguito della delazione alla National Security, egli entra rapidamente nell’orbita degli apparati securitari che tessono alle sue spalle una ramificata ragnatela di informatori» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 20 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la ricostruzione riportata dalla Commissione, il 7 gennaio 2016 l’incontro fra il sindacalista e Regeni fu videoregistrato con un apparecchio nascosto fornito dalla National Security, all’insaputa di Regeni. 1 origine · 1 vettore
- «il tema principale della conversazione videoregistrata il 7 gennaio 2016 dal sindacalista Abdallah naturalmente all’insaputa di Regeni» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 21 · impronta
8f2d1380e92e- «consegnano al sindacalista l’apparato di videoregistrazione, ingegnosamente celato all’interno di un bottone della camicia» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 227 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, in quella conversazione il sindacalista, istruito dalla National Security, cercò ripetutamente di spingere Regeni a programmare una protesta per il 25 gennaio; Regeni rifiutò ogni anticipo di denaro. 1 origine · 1 vettore
- «all’uopo istruito dalla National Security Agency, provochi ripetutamente Giulio Regeni a programmare una protesta dimostrativa in quella data» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 22 · impronta
8f2d1380e92e- «Giulio Regeni chiude subito ad ogni possibilità di poter ottenere un anticipo sull’eventuale sovvenzione» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 227 · impronta
8f2d1380e92e- «Che la data del 25 gennaio riconduca inequivocabilmente ad un’azione degli apparati securitari» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 22 · impronta
8f2d1380e92eLa Commissione scrive che la maggior parte delle rogatorie italiane è rimasta senza risposta e che i video della metropolitana del Cairo, che avrebbero potuto essere decisivi, risultarono interrotti proprio negli orari di interesse. 1 origine · 1 vettore
- «la maggior parte delle rogatorie italiane è rimasta senza risposta» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 12 · impronta
8f2d1380e92e- «proprio negli orari di interesse per il caso, le registrazioni si interrompessero» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 12 · impronta
8f2d1380e92ePer la Commissione dalle indagini tecnico-scientifiche emerge la quasi certezza della manomissione dei file di log. 1 origine · 1 vettore
- «Dalle indagini tecnico-scientifiche, emerge peraltro la quasi certezza della manomissione dei relativi file di log» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 12 · impronta
8f2d1380e92eLa Commissione definisce il più eclatante tentativo di depistaggio quello del 24 marzo 2016, quando la responsabilità fu addossata a una banda criminale i cui membri vennero uccisi in un conflitto a fuoco con la polizia. 1 origine · 1 vettore
- «il 24 marzo 2016, il team investigativo italiano si apprestava a rientrare in Italia» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 12 · impronta
8f2d1380e92e- «il più eclatante tentativo di depistaggio inscenato dalla parte egiziana per chiudere il caso addossandone la responsabilità ad una banda criminale asseritamente dedita a derubare cittadini stranieri, i cui membri venivano peraltro provvidenzialmente uccisi in un conflitto a fuoco con la polizia» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 12 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, la prima versione diffusa in Egitto, poche ore dopo il ritrovamento, parlava di un incidente stradale, ipotesi subito contraddetta dalle autopsie. 1 origine · 1 vettore
- «Dopo l’ipotesi dell’incidente stradale subito contraddetta dalle autopsie» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 205 · impronta
8f2d1380e92e- «Già poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Regeni, il 3 febbraio» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 205 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la perizia italiana riportata dalla Commissione, la morte avvenne tra le 22 del 31 gennaio e le 22 del 2 febbraio 2016, per imponenti lesioni traumatiche cranico-cervico-dorsali. 1 origine · 1 vettore
- «a collocare il tempo della morte di Giulio Regeni tra le 22:00 del 31 gennaio e le» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 203 · impronta
8f2d1380e92e- «22:00 del 2 febbraio 2016» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 203 · impronta
8f2d1380e92e- «alle imponenti lesioni cranico-cervico-dorsali di natura traumatica, con conseguente insufficienza respiratoria acuta di tipo centrale» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 203 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, la perizia italiana ha stabilito che le lesioni furono provocate in momenti diversi, cioè che Regeni fu sottoposto a più sessioni di tortura prima di essere ucciso. 1 origine · 1 vettore
- «La perizia italiana arriva a determinare che le lesioni cutanee sono state provocate in epoche differenti il che, superando il lessico medico, vuol significare che Giulio Regeni è stato sottoposto a diverse sessioni» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 203 · impronta
8f2d1380e92eLa Commissione scrive che c’è stato tutto il tempo per intervenire e salvare la vita a Giulio Regeni, e che la responsabilità di questa inerzia grava sulla leadership egiziana. 1 origine · 1 vettore
- «C’è stato insomma tutto il tempo per intervenire e per salvare la vita a Giulio Regeni. La responsabilità di questa inerzia grava tutta sulla leadership egiziana.» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 25 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, Regeni non era in contatto né con i servizi di informazione italiani né con quelli britannici, e a nessun atto del caso risulta applicato il segreto di Stato. 1 origine · 1 vettore
- «la Commissione ha ricevuto conferma che Giulio Regeni non era in contatto né con i servizi di informazione italiani né con quelli britannici» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 18 · impronta
8f2d1380e92e- «non risulta l’applicazione del segreto di Stato a nessun atto relativo al caso» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 18 · impronta
8f2d1380e92eNelle conclusioni la Commissione scrive che i responsabili dell’assassinio di Giulio Regeni sono al Cairo, all’interno degli apparati di sicurezza e probabilmente anche delle istituzioni. 1 origine · 1 vettore
- «I responsabili dell’assassinio di Giulio Regeni sono al Cairo, all’interno degli apparati di sicurezza e probabilmente anche all’interno delle istituzioni.» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 27 · impronta
8f2d1380e92ePer la Commissione la battuta d’arresto del processo, dopo l’ordinanza del 14 ottobre 2021, ha natura meramente procedurale e non pregiudica le conclusioni della magistratura inquirente, che la Commissione condivide. 1 origine · 1 vettore
- «ha natura meramente procedurale e non pregiudica in alcun modo le conclusioni cui è giunta la magistratura inquirente, pienamente condivise con questa Commissione» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 11 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione la mancata comunicazione dell’elezione di domicilio suona come un’ammissione e viola le norme consuetudinarie del diritto internazionale e la Convenzione contro la tortura. 1 origine · 1 vettore
- «suona infatti come un’ammissione della loro colpevolezza e non può essere giustificata dall’assenza di un trattato bilaterale di assistenza giudiziaria» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 27 · impronta
8f2d1380e92e- «viola le norme consuetudinarie del diritto internazionale e soprattutto la Convenzione della Nazioni Unite sulla tortura» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 27 · impronta
8f2d1380e92eLa Commissione ritiene che l’Italia sia legittimata ad aprire una controversia internazionale con l’Egitto ai sensi dell’articolo 30 della Convenzione contro la tortura, e propone di valutare a livello europeo il cosiddetto Magnitsky Act. 1 origine · 1 vettore
- «ritiene che l’Italia sia legittimata a richiamare l’Egitto al rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura, aprendo pertanto una controversia internazionale ai sensi dell’articolo 30 della predetta Convenzione» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 28 · impronta
8f2d1380e92e- «A livello europeo sembra utile valutare l’applicazione del cosiddetto Magnitsky Act» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 28 · impronta
8f2d1380e92eLa Commissione raccomanda di precisare le condizioni di procedibilità per i reati più gravi commessi all’estero contro cittadini italiani, perché le garanzie degli imputati non possono risolversi nel subordinare il processo all’assoluta discrezionalità di uno Stato estero. 1 origine · 1 vettore
- «almeno per i reati più gravi, sarebbero da meglio precisarsi le condizioni di procedibilità» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 29 · impronta
8f2d1380e92e- «le pur doverose garanzie da riconoscersi agli imputati non possono risolversi nella subordinazione della possibilità di celebrare il processo all’assoluta discrezionalità di uno Stato estero» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 29 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, l’enorme dispositivo di sicurezza schierato il 25 gennaio rende poco credibile che un’azione criminale contro Regeni potesse avvenire senza destare l’attenzione degli apparati. 1 origine · 1 vettore
- «L’enorme deterrenza dispiegata rende poco credibile che un’azione criminale ai danni di Giulio Regeni sarebbe potuta accadere senza destare l’attenzione dell’enorme dispositivo di sicurezza schierato nel luogo della sua presunta sparizione» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 17 · impronta
8f2d1380e92ePer la Commissione il memorandum egiziano della fine del 2020 rappresenta la pietra tombale della cooperazione giudiziaria. 1 origine · 1 vettore
- «rappresenta la « pietra tombale » della cooperazione giudiziaria» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 13 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, dopo l’appuntamento serale mancato fu il docente italiano che attendeva Regeni a dare l’allarme, segnalando subito la scomparsa all’ambasciatore Maurizio Massari; la tempestività si spiega anche con la pratica delle sparizioni forzate, ben nota all’ambasciata. 1 origine · 1 vettore
- «sarà lui a dare l’allarme della scomparsa di Giulio Regeni, dopo il mancato appuntamento serale, segnalandola immediatamente all’ambasciatore Maurizio Massari» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 22 · impronta
8f2d1380e92e- «« sparizioni forzate », ben nota alla locale ambasciata» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 22 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, fino alla morte di Regeni la cittadinanza estera era considerata una sorta di condizione privilegiata per fare ricerca in Egitto, perché la prospettiva peggiore era il rimpatrio. 1 origine · 1 vettore
- «la cittadinanza estera era considerata una sorta di condizione privilegiata per svolgere una ricerca in Egitto» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 25 · impronta
8f2d1380e92e- «essendo la peggiore prospettiva rappresentata dal rimpatrio» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 25 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, l’ambasciata d’Italia visitò l’obitorio per identificare il corpo pur senza l’autorizzazione prescritta, e a quel gesto si deve la possibilità di aver accertato le torture, che altrimenti avrebbero potuto essere occultate. 1 origine · 1 vettore
- «nella visita all’obitorio per l’identificazione del cadavere, pur in assenza della prescritta autorizzazione» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 23 · impronta
8f2d1380e92e- «A tale gesto, la Commissione ritiene di poter ascrivere la possibilità di aver acclarato le torture subite dal giovane ricercatore che avrebbero potuto essere occultate se non ci fosse stato un tale intervento.» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 23 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, dopo il ritrovamento del corpo il governo interruppe subito la missione al Cairo dell’allora ministra dello Sviluppo economico. 1 origine · 1 vettore
- «l’immediata interruzione della missione in corso al Cairo dell’allora ministra dello Sviluppo economico» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 13 · impronta
8f2d1380e92ePer la Commissione è giunta l’ora di richiamare l’Egitto alle sue responsabilità in quanto Stato, che trascendono quelle personali, penalmente rilevanti, dei suoi agenti. 1 origine · 1 vettore
- «a livello politico è giunta l’ora di richiamare l’Egitto alle sue responsabilità, in quanto Stato, che sono molto evidenti e pregnanti circa il destino di Giulio Regeni e trascendono quelle personali penalmente rilevanti dei suoi agenti» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 17 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, l’Italia richiamò il proprio ambasciatore al Cairo dall’aprile 2016 all’agosto 2017. 1 origine · 1 vettore
- «ricorrendo al richiamo dell’ambasciatore al Cairo, dall’aprile 2016 all’agosto 2017» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 13 · impronta
8f2d1380e92eSecondo la Commissione, il 30 novembre 2020 si tenne in videoconferenza l’ultimo incontro fra le due procure; la Procura generale egiziana sostenne che l’esecutore materiale dell’omicidio fosse ancora ignoto. 1 origine · 1 vettore
- «Il 30 novembre 2020 ha luogo l’ultimo incontro, in videoconferenza, tra le due procure.» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 234 · impronta
8f2d1380e92e- «« la Procura generale d’Egitto ritiene che l’esecutore materiale dell’omicidio di Giulio Regeni sia ancora ignoto »» — Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021), p. 234 · impronta
8f2d1380e92eSecondo il giudice rimettente la norma consentiva allo Stato estero di erigere una zona franca di impunità per i propri funzionari. 1 origine · 1 vettore
- «consentendo allo Stato estero di erigere «una inammissibile "zona franca" di impunita’ per i cittadini-funzionari»» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbFra i fattori certi del caso il giudice di Roma indicava la volontà delle autorità egiziane di non prestare assistenza per la chiamata a giudizio e la conoscenza, da parte degli imputati, del procedimento a loro carico in Italia. 1 origine · 1 vettore
- «la volonta’ delle autorita’ egiziane di non prestare assistenza a quelle italiane per consentire la vocatio in iudicium degli imputati stranieri; la conoscenza da parte di questi ultimi del procedimento che si svolge in Italia a loro carico» — Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023), pagina · impronta
08a5fb0aa2bbGli atti
- Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, testo integrale (Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 44 del 2 novembre 2023) · Gazzetta Ufficiale · gu-cc-sentenza-2023-192 · vettore δ2 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256
08a5fb0aa2bbc80bbbc7143b0b2709841da339981bc5cff38408b7a7377b7895- Camera dei deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, relazione finale (Doc. XXII-bis n. 1, XVIII legislatura, 1° dicembre 2021) · documento camera-doc-xxii-bis-1-leg18-relazione-regeni · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256
8f2d1380e92e3271750a9a66e18e12cfe0967adf8318f2640434a0039ed299c8- Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, dispositivo, firme e deposito (Gazzetta Ufficiale) · Gazzetta Ufficiale · gu-cc-sentenza-2023-192-dispositivo · vettore δ2 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256
e0993fc754a66d78047ace75ed4f980ac10ff497c0b1773791e38152d2e971ff- Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, intestazione e massima nella Gazzetta Ufficiale · Gazzetta Ufficiale · gu-cc-sentenza-2023-192-scheda · vettore δ2 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256
ff0a22986ec60f5025ebf8e5061c8a16c0b4a1e90179808e3530656fb9ca93df- Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, composizione del collegio (Gazzetta Ufficiale) · Gazzetta Ufficiale · gu-cc-sentenza-2023-192-collegio · vettore δ2 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256
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