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Giornalismo d'Inchiesta
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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino

Automatismi penali e sindacato di ragionevolezza: la Consulta tra rigore repressivo e garanzie individuali

Redazione Unclessify · a cura di Graziano Costantino

L’analisi incrociata della giurisprudenza della Consulta evidenzia il costante attrito tra automatismi sanzionatori voluti dal legislatore e canoni costituzionali di proporzionalità. Un’indagine sui confini del potere repressivo tra fase cautelare, esecutiva e di tipizzazione penale.

Intestazione ed epigrafe della sentenza n. 191/2020
Atto Acquisito: cortecostituzionale.it

Il testo dell’atto: sentenza n. 191/2020. È l'atto di cui parla l'articolo, nel testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. Foto: Corte costituzionale, Atto ufficiale (art. 5 L. 633/1941), da Wikimedia Commons

cortecostituzionale.itItalia2026Pubblico24/08/2026
#corte costituzionale#diritto penale#misure cautelari#ordinamento penitenziario#garantismo

Fonte primaria: cortecostituzionale.it — Italia

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Dispositivo della Sentenza & Massima

Torino, 24 aprile 2019. La Corte di assise condanna un uomo a cinque anni di reclusione per aver partecipato a un’associazione con finalità di terrorismo di stampo anarchico. Quando chiede di uscire dal carcere, è in custodia cautelare da oltre tre anni; la sentenza gli riconosce un ruolo di «mero ausilio» rispetto agli altri associati, e secondo i giudici non ci sono elementi per ritenere l’associazione ancora attiva. Eppure la legge non lascia scelta: per quel reato l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale impone la custodia in carcere, a meno che manchino del tutto le esigenze cautelari. Gli arresti domiciliari o un’altra misura più lieve non si possono neppure valutare. La Corte di assise solleva la questione alla Corte costituzionale. Il 14 luglio 2020 la Consulta risponde, con la sentenza n. 191, che la regola resta.

È un esito che va detto subito, perché la versione precedente di questa pagina lo presentava come il contrario: una «demolizione» delle presunzioni assolute. Gli atti, letti nel testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, raccontano una storia più interessante. Tre sentenze, tre automatismi: in carcere prima della condanna, in carcere senza permessi, e la soglia che separa il furto dalla rapina. Su uno la Corte interviene, su due no. Il criterio con cui sceglie è il filo di questa inchiesta.

La presunzione che resiste: il carcere per il terrorismo

Il sistema delle misure cautelari è costruito, nel codice, sulla scelta del giudice: la misura deve essere idonea, necessaria e proporzionata. La sentenza n. 191 del 2020, presieduta da Marta Cartabia con Francesco Viganò relatore, ricorda che questi principi, secondo la giurisprudenza, valgono per tutta la durata della misura. E ne riassume il senso con le parole della propria giurisprudenza:

Ritratto di una donna con capelli castani mossi e occhiali senza montatura, in giacca azzurra e camicia bianca, sorridente, davanti a una libreria
Marta Cartabia, allora giudice e vicepresidente della Corte costituzionale (6 aprile 2017) Marta Cartabia in un ritratto del 2017, quando era giudice della Corte costituzionale. Da presidente della Corte guidò il collegio che, con la sentenza n. 191 del 2020, lasciò in piedi il carcere obbligatorio per la partecipazione a un’associazione terroristica. Foto: Max Allegritti, CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons Foto: Max Allegritti, CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons
«E si compendiano, in definitiva, nel principio del «minor sacrificio della libertà personale» (sentenza n. 299 del 2005), il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. della compressione della libertà personale dell’indagato e dell’imputato sino alla condanna definitiva.»

Rispetto a questo quadro, l’obbligo del carcere per alcuni reati è, scrive la Corte, una disciplina «eccezionale e derogatoria», inserita via via nel codice con decreti d’urgenza. Dal 2010 la Corte l’ha fatta cadere per una lunga serie di reati, dall’omicidio alla violenza sessuale di gruppo, dal sequestro di persona a scopo di estorsione al concorso esterno in associazione mafiosa. Ogni volta, però, sulla base di un esame specifico del singolo reato, non di un principio generale.

Per l’associazione terroristica dell’art. 270-bis del codice penale l’esame va nella direzione opposta. La Corte riconosce che, come sostiene il giudice rimettente, l’associazione terroristica è molto diversa da quella mafiosa e può avere una struttura minima. Ma la partecipazione, osserva, implica un’adesione ideologica che segna l’«appartenenza» del singolo; e la struttura «fluida» e «a rete» delle associazioni terroristiche contemporanee, che usano internet e i social media anche per pianificare attentati, rende praticamente impossibile impedire a chi è fuori dal carcere di riprendere i contatti. Per la Corte, la presunzione è sostenuta da «una congrua base empirico-fattuale». Le questioni, sollevate con riferimento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, sono dichiarate non fondate.

In udienza la difesa dell’imputato era rappresentata dagli avvocati Caterina Calia e Flavio Rossi Albertini Tiranni; per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni, che aveva eccepito l’inammissibilità delle questioni senza motivarla. La Corte ha respinto l’eccezione e ha deciso nel merito: contro la richiesta del rimettente.

La presunzione che cade: i permessi premio senza collaborazione

L’anno prima, sul versante dell’esecuzione della pena, la Corte aveva preso la strada opposta. La sentenza n. 253 del 2019, decisa il 23 ottobre e depositata il 4 dicembre 2019, presidente Giorgio Lattanzi e relatore Nicolò Zanon, nasce da due ordinanze: della Corte di cassazione (20 dicembre 2018, r.o. n. 59 del 2019) e del Tribunale di sorveglianza di Perugia (28 maggio 2019, r.o. n. 135 del 2019). Riguarda l’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, la legge 26 luglio 1975, n. 354: per i condannati per associazione mafiosa e per i reati legati al contesto mafioso, il permesso premio era escluso se non collaboravano con la giustizia.

La Corte non dice che la presunzione sia sbagliata in sé. Lo scrive in modo esplicito: «Non è la presunzione in sè stessa a risultare costituzionalmente illegittima». Non è irragionevole presumere che chi non collabora mantenga i legami con l’organizzazione, «purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria». Ciò che contrasta con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione è che la sola collaborazione possa superarla. Una presunzione assoluta, osserva la Corte richiamando il Tribunale di sorveglianza di Perugia, non permette nemmeno di valutare le ragioni per cui il detenuto ha scelto il silenzio.

Il dispositivo è doppio. La Corte dichiara illegittimo l’art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui non consente il permesso premio ai detenuti per reati di mafia anche senza collaborazione, «allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti»; e, in via consequenziale, estende la stessa regola a tutti gli altri reati dell’elenco, compresi quelli di terrorismo ed eversione. Con un’ordinanza letta in udienza, la Corte dichiara inoltre inammissibili tutti gli interventi di soggetti estranei ai giudizi, fra cui l’associazione Nessuno Tocchi Caino, il Garante nazionale dei detenuti e l’Unione camere penali italiane, e la richiesta del Garante di partecipare come amicus curiae: una figura che allora le regole dei giudizi costituzionali non prevedevano.

Il supermercato di Firenze e la soglia della rapina

Il terzo caso è il più piccolo nei fatti e il più netto nella risposta. A Firenze un uomo è processato con rito direttissimo per rapina impropria: secondo l’imputazione, dopo aver preso da un supermercato prodotti alimentari per 51,96 euro ed essere uscito dalla cosiddetta uscita senza acquisti, ha spinto il direttore e colpito l’addetto alla vigilanza per tenersi la merce. L’accusa e la difesa chiedono un patteggiamento. Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, con ordinanza del 27 gennaio 2025 (r.o. n. 27 del 2025) si chiede se il reato sia consumato o soltanto tentato, visto che la sottrazione era avvenuta sotto videosorveglianza.

Un grande complesso di torri irregolari rivestite di pietra bruna e vetro, unite da un ponte con un oblò; in primo piano un parcheggio, un cartello stradale e una siepe, foto scattata attraverso un finestrino
Firenze, il nuovo Palazzo di Giustizia di Novoli, sede del Tribunale (6 settembre 2010) Firenze, il Palazzo di Giustizia di Novoli nel settembre 2010. Il 27 gennaio 2025 la prima sezione penale del Tribunale di Firenze chiese alla Corte costituzionale dove si consuma la rapina impropria: la risposta è la sentenza n. 45 del 2026. Foto: Mattes, pubblico dominio, da Wikimedia Commons Foto: Mattes, Pubblico dominio, da Wikimedia Commons

Il dubbio riguarda l’art. 628, secondo comma, del codice penale: la rapina impropria si consuma quando la violenza è usata «immediatamente dopo la sottrazione», mentre la rapina propria richiede l’impossessamento. Il giudice vorrebbe spostare la soglia all’impossessamento anche per la rapina impropria. La Corte, presieduta da Giovanni Amoroso con relatore Roberto Nicola Cassinelli, decide il 23 febbraio 2026 con la sentenza n. 45, depositata il 31 marzo 2026, e dichiara la questione non fondata. Il punto di partenza è una formula che la Corte ripete da anni:

«La definizione delle fattispecie astratte di reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.»

Nella logica del reato complesso, spiega la Corte, l’impossessamento è nella rapina impropria l’ultimo segmento, e solo eventuale: chi usa violenza dopo aver sottratto la cosa può farlo anche solo per garantirsi l’impunità. Il tentativo resta possibile quando la sottrazione non si compie per cause indipendenti dalla volontà di chi agisce. E il contesto, sorvegliato o no da telecamere e vigilanti, per la Corte è irrilevante.

Il criterio che lega le tre decisioni

Messe una accanto all’altra, le tre sentenze smentiscono l’idea di una Corte che cancella gli automatismi in quanto tali. Il carcere obbligatorio per il terrorismo regge, perché la Corte ritiene che dietro la presunzione ci siano dati di esperienza solidi. Il divieto assoluto di permessi cade, perché la stessa presunzione, se non ammette prova contraria, impedisce al magistrato di sorveglianza di guardare la persona. La soglia della rapina impropria resta dov’è, perché la definizione dei reati spetta al legislatore e non è «manifesta irragionevolezza» anticiparne la consumazione.

È una lettura di questa inchiesta, non delle sentenze: il confine non passa fra automatismi e discrezionalità, ma fra presunzioni che la Corte considera fondate su ciò che accade di solito e presunzioni che non lasciano spazio alla prova del caso concreto. Resta aperta la domanda su quanto quella «congrua base empirico-fattuale» riconosciuta nel 2020 per le associazioni terroristiche possa cambiare con il tempo e con il caso: la sentenza n. 191 la fonda sulle caratteristiche delle reti terroristiche contemporanee, e non su una regola valida per sempre.

Il fascicolo delle prove

  • Atto 1: Corte costituzionale, sentenza n. 191 del 2020, decisa il 14 luglio 2020, depositata il 31 luglio 2020; presidente Marta Cartabia, redattore Francesco Viganò; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 32 del 5 agosto 2020 (testo integrale). Esito: non fondatezza delle questioni sull’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sollevate dalla Corte di assise di Torino (ordinanza del 18 novembre 2019, r.o. n. 27 del 2020).
  • Atto 2: Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019, decisa il 23 ottobre 2019, depositata il 4 dicembre 2019; presidente Giorgio Lattanzi, redattore Nicolò Zanon; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 50 dell’11 dicembre 2019 (testo integrale). Esito: illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 nella parte indicata, e in via consequenziale per gli altri reati dell’elenco; inammissibili gli interventi di terzi.
  • Atto 3: Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 2026, decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 31 marzo 2026; presidente Giovanni Amoroso, redattore Roberto Nicola Cassinelli; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 13 dell’1 aprile 2026 (testo integrale). Esito: non fondatezza della questione sull’art. 628, secondo comma, cod. pen. sollevata dal Tribunale di Firenze (ordinanza del 27 gennaio 2025, r.o. n. 27 del 2025).
  • Correzioni rispetto alla versione precedente: la sentenza 191/2020 ha respinto le questioni e confermato la presunzione; il suo rimettente è la Corte di assise di Torino, non il Tribunale di Firenze; tolti i riferimenti a riviste e dottrina non presenti negli atti.
  • Dati personali: imputati e detenuti, indicati dalla Corte con le iniziali, non sono nominati; nessuna delle persone citate negli atti come vittime o testimoni è identificabile da questa pagina.
  • Base per la riproduzione: articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore i testi degli atti ufficiali.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 40 fatti verificati nel testo
  1. Home TORNA AI RISULTATI RAFFINA RICERCA vai a: Fatto Diritto Dispositivo Massime − A + Versione Pdf Sentenza 191/2020 (ECLI:IT:COST:2020:191) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: CARTABIA - Redattore: VIGANÒ Udienza Pubblica del 08/07/2020 ;
  2. U. 05/08/2020 n. 32 Norme impugnate: Art. 275, c. 3°, del codice di procedura penale.
  3. Massime: 43289 43290 Atti decisi: ord. 27/2020 Massima n. 43289 Titolo Prospettazione della questione incidentale - Puntuale motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità e procedibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
  4. Testo Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, non è accolta l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità delle questioni prospettate.
  5. I principi indicati dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in materia di scelta delle misure cautelari - che operano non solo nella fase genetica della misura, ma anche durante l'intera sua esecuzione - riflettono il rango assegnato, nel nostro ordinamento, al diritto alla libertà personale, definito "inviolabile" dall'art. 13, primo comma, Cost.
  6. M., con ordinanza del 18 novembre 2019, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2020.
  7. M., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2020 il giudice relatore Francesco Viganò; uditi gli avvocati Caterina Calia e Flavio Rossi Albertini Tiranni per A.
  8. M. e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 14 luglio 2020.
  9. E si compendiano, in definitiva, nel principio del «minor sacrificio della libertà personale» (sentenza n. 299 del 2005), il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. della compressione della libertà personale dell’indagato e dell’imputato sino alla condanna definitiva.
  10. Per effetto del richiamo all’art. 51, comma 3-quater, cod. proc. pen., la generalità dei delitti commessi per finalità di terrorismo – compresa, dunque, l’associazione di cui all’art. 270-bis cod. pen. – tornò così a essere assoggettata al regime derogatorio imperniato sulla doppia presunzione.
  11. Coordinate queste da cui «si discosta in modo vistoso – assumendo, con ciò, carattere derogatorio ed eccezionale – la disciplina attualmente espressa dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., non presente nel testo originario del codice, ma in esso inserita via via, con lo strumento della decretazione d’urgenza».
  12. Al riguardo, occorre preliminarmente ribadire quanto già limpidamente affermato nella più volte citata sentenza n. 265 del 2010 e spesso ripetuto, in forma più sintetica, nelle sentenze successive.
  13. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2020.
  14. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.
  15. U. 11/12/2019 n. 50 Norme impugnate: Art. 4-bis, c. 1°, della legge 26/07/1975, n. 354.
  16. Testo Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi di M.
  17. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative) sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale.
  18. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura.
  19. Atti oggetto del giudizio legge 26/07/1975 n. 354 art. 4 co. 1 Parametri costituzionali Altri parametri e norme interposte Massima n. 41925 Titolo Thema decidendum - Censure e profili ulteriori proposti dalle parti nel giudizio incidentale - Esame da parte della Corte costituzionale - Esclusione.
  20. Ai fini della rilevanza della questione incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. ( Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014 e n. 294 del 2011 ).
  21. Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia di conformità delle leggi a Costituzione, il presupposto della rilevanza non si identifica con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018 ).
  22. Sussiste la rilevanza della questione incidentale anche nel caso in cui, quand'anche l'esito del giudizio a quo fosse il medesimo, la pronuncia di accoglimento influirebbe sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004 e n. 148 del 1983 ).
  23. Il diritto al silenzio è corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. e si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo. ( Precedenti citati: sentenza n. 165 del 2008; ordinanze n. 282 del 2008 e n. 33 del 2002 ).
  24. Ove infatti non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 90 del 2017, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006 e n. 436 del 1999 ).
  25. In particolare, l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982 ).
  26. Ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento, a differenza di quanto accade in sede cautelare. ( Precedente citato: ordinanza n. 532 del 2002 ).
  27. L'intervento parzialmente ablatorio già realizzato sui reati di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" deve estendersi alla identica disciplina dettata dallo stesso art. 4- bis , comma 1, per tutti gli altri delitti in esso indicati.
  28. F. , Detenzione domiciliare "generica" e reati ostativi: automatismi preclusivi tra istanze di soppressione ed esigenze di politica criminale , in www.archiviopenale.it, 2020, num. 2 Vedi documento [Articolo a carattere generale] Angelucci A. , Libertà religiosa e premialità.
  29. Brevi note , in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2023, num. 3 [Articolo a carattere generale] Bellini G., Procopio F. , L'ergastolo ostativo al vaglio della Consulta.
  30. Vedi documento [Nota a commento] Chiavario M. , La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali , in www.osservatorioaic.it, 2020, num. 1 Vedi documento [Nota a commento] Ciaffone S. , "Ergastolo ostativo": verso il superamento di una pena disumana e degradante sulla scia garantista della Corte Costituzionale.
  31. Non ci resta che...attendere , in www.giustiziainsieme.it, 2021, num. [Articolo a carattere generale] Galliani D. - Magi R. , Le ostatività: probatio diabolica o attuazione temperata dei principi costituzionali? , in www.questionegiustizia.it, 2025, num. 3 Vedi documento [Articolo a carattere generale] Galliani D., Magi R. , Permesso premio e regime ostativo.
  32. Anche nei confronti dei detenuti per i reati di "prima fascia" non collaboranti l'accesso ai benefici penitenziari deve essere valutato caso per caso , in Cassazione penale, 2020, num. 4 [Articolo a carattere generale] Marsilio A. , Norma penale retroattiva: quando è legittima? La Consulta si pronuncia sui limiti alla retroattività della norma penale volta a modificare la natura della pena.
  33. Febbraio [Nota a commento] Menghini A. , La Consulta apre una breccia nell'art. 4 'bis' o.p. , in www.osservatorioaic.it, 2020, num. 2 Vedi documento [Nota a commento] Menghini A. , Revisione critica, professione di innocenza e accesso ai benefici penitenziari , in Giurisprudenza agraria italiana, 2023, num.
  34. U. 01/04/2026 n. 13 Norme impugnate: Art. 628, secondo comma, del codice penale.
  35. Massime: 47386 47387 Atti decisi: ord. 27/2025 Massima n. 47386 Titolo Reati e pene – In genere – Configurazione delle fattispecie criminose – Discrezionalità del legislatore, nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell’arbitrarietà delle scelte operate. (Classif. 210001).
  36. Testo La definizione delle fattispecie astratte di reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. ( Precedenti: S. 260/2022 - mass. 45211;
  37. Testo È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l’impossessamento».
  38. Questa configurazione astratta della fattispecie risulta non manifestamente irragionevole, in quanto coerente con la ratio dell’incriminazione che accomuna le diverse forme di rapina e giustifica l’identico trattamento sanzionatorio, che è dato dall’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, e non dal grado di attuazione di quest’ultima. ( Precedenti: S. 260/2022 - mass. 45212;
  39. Atti oggetto del giudizio codice penale n. art. 628 co. 2 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Altri parametri e norme interposte Note a sentenza Vai al testo della pronuncia Pronuncia SENTENZA N. 45 ANNO 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO;
  40. R., con ordinanza del 27 gennaio 2025, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2025.

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