Torino, 24 aprile 2019. La Corte di assise condanna un uomo a cinque anni di reclusione per aver partecipato a un’associazione con finalità di terrorismo di stampo anarchico. Quando chiede di uscire dal carcere, è in custodia cautelare da oltre tre anni; la sentenza gli riconosce un ruolo di «mero ausilio» rispetto agli altri associati, e secondo i giudici non ci sono elementi per ritenere l’associazione ancora attiva. Eppure la legge non lascia scelta: per quel reato l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale impone la custodia in carcere, a meno che manchino del tutto le esigenze cautelari. Gli arresti domiciliari o un’altra misura più lieve non si possono neppure valutare. La Corte di assise solleva la questione alla Corte costituzionale. Il 14 luglio 2020 la Consulta risponde, con la sentenza n. 191, che la regola resta.
È un esito che va detto subito, perché la versione precedente di questa pagina lo presentava come il contrario: una «demolizione» delle presunzioni assolute. Gli atti, letti nel testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, raccontano una storia più interessante. Tre sentenze, tre automatismi: in carcere prima della condanna, in carcere senza permessi, e la soglia che separa il furto dalla rapina. Su uno la Corte interviene, su due no. Il criterio con cui sceglie è il filo di questa inchiesta.
La presunzione che resiste: il carcere per il terrorismo
Il sistema delle misure cautelari è costruito, nel codice, sulla scelta del giudice: la misura deve essere idonea, necessaria e proporzionata. La sentenza n. 191 del 2020, presieduta da Marta Cartabia con Francesco Viganò relatore, ricorda che questi principi, secondo la giurisprudenza, valgono per tutta la durata della misura. E ne riassume il senso con le parole della propria giurisprudenza:

«E si compendiano, in definitiva, nel principio del «minor sacrificio della libertà personale» (sentenza n. 299 del 2005), il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. della compressione della libertà personale dell’indagato e dell’imputato sino alla condanna definitiva.»
Rispetto a questo quadro, l’obbligo del carcere per alcuni reati è, scrive la Corte, una disciplina «eccezionale e derogatoria», inserita via via nel codice con decreti d’urgenza. Dal 2010 la Corte l’ha fatta cadere per una lunga serie di reati, dall’omicidio alla violenza sessuale di gruppo, dal sequestro di persona a scopo di estorsione al concorso esterno in associazione mafiosa. Ogni volta, però, sulla base di un esame specifico del singolo reato, non di un principio generale.
Per l’associazione terroristica dell’art. 270-bis del codice penale l’esame va nella direzione opposta. La Corte riconosce che, come sostiene il giudice rimettente, l’associazione terroristica è molto diversa da quella mafiosa e può avere una struttura minima. Ma la partecipazione, osserva, implica un’adesione ideologica che segna l’«appartenenza» del singolo; e la struttura «fluida» e «a rete» delle associazioni terroristiche contemporanee, che usano internet e i social media anche per pianificare attentati, rende praticamente impossibile impedire a chi è fuori dal carcere di riprendere i contatti. Per la Corte, la presunzione è sostenuta da «una congrua base empirico-fattuale». Le questioni, sollevate con riferimento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, sono dichiarate non fondate.
In udienza la difesa dell’imputato era rappresentata dagli avvocati Caterina Calia e Flavio Rossi Albertini Tiranni; per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni, che aveva eccepito l’inammissibilità delle questioni senza motivarla. La Corte ha respinto l’eccezione e ha deciso nel merito: contro la richiesta del rimettente.
La presunzione che cade: i permessi premio senza collaborazione
L’anno prima, sul versante dell’esecuzione della pena, la Corte aveva preso la strada opposta. La sentenza n. 253 del 2019, decisa il 23 ottobre e depositata il 4 dicembre 2019, presidente Giorgio Lattanzi e relatore Nicolò Zanon, nasce da due ordinanze: della Corte di cassazione (20 dicembre 2018, r.o. n. 59 del 2019) e del Tribunale di sorveglianza di Perugia (28 maggio 2019, r.o. n. 135 del 2019). Riguarda l’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, la legge 26 luglio 1975, n. 354: per i condannati per associazione mafiosa e per i reati legati al contesto mafioso, il permesso premio era escluso se non collaboravano con la giustizia.
La Corte non dice che la presunzione sia sbagliata in sé. Lo scrive in modo esplicito: «Non è la presunzione in sè stessa a risultare costituzionalmente illegittima». Non è irragionevole presumere che chi non collabora mantenga i legami con l’organizzazione, «purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria». Ciò che contrasta con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione è che la sola collaborazione possa superarla. Una presunzione assoluta, osserva la Corte richiamando il Tribunale di sorveglianza di Perugia, non permette nemmeno di valutare le ragioni per cui il detenuto ha scelto il silenzio.
Il dispositivo è doppio. La Corte dichiara illegittimo l’art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui non consente il permesso premio ai detenuti per reati di mafia anche senza collaborazione, «allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti»; e, in via consequenziale, estende la stessa regola a tutti gli altri reati dell’elenco, compresi quelli di terrorismo ed eversione. Con un’ordinanza letta in udienza, la Corte dichiara inoltre inammissibili tutti gli interventi di soggetti estranei ai giudizi, fra cui l’associazione Nessuno Tocchi Caino, il Garante nazionale dei detenuti e l’Unione camere penali italiane, e la richiesta del Garante di partecipare come amicus curiae: una figura che allora le regole dei giudizi costituzionali non prevedevano.
Il supermercato di Firenze e la soglia della rapina
Il terzo caso è il più piccolo nei fatti e il più netto nella risposta. A Firenze un uomo è processato con rito direttissimo per rapina impropria: secondo l’imputazione, dopo aver preso da un supermercato prodotti alimentari per 51,96 euro ed essere uscito dalla cosiddetta uscita senza acquisti, ha spinto il direttore e colpito l’addetto alla vigilanza per tenersi la merce. L’accusa e la difesa chiedono un patteggiamento. Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, con ordinanza del 27 gennaio 2025 (r.o. n. 27 del 2025) si chiede se il reato sia consumato o soltanto tentato, visto che la sottrazione era avvenuta sotto videosorveglianza.

Il dubbio riguarda l’art. 628, secondo comma, del codice penale: la rapina impropria si consuma quando la violenza è usata «immediatamente dopo la sottrazione», mentre la rapina propria richiede l’impossessamento. Il giudice vorrebbe spostare la soglia all’impossessamento anche per la rapina impropria. La Corte, presieduta da Giovanni Amoroso con relatore Roberto Nicola Cassinelli, decide il 23 febbraio 2026 con la sentenza n. 45, depositata il 31 marzo 2026, e dichiara la questione non fondata. Il punto di partenza è una formula che la Corte ripete da anni:
«La definizione delle fattispecie astratte di reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.»
Nella logica del reato complesso, spiega la Corte, l’impossessamento è nella rapina impropria l’ultimo segmento, e solo eventuale: chi usa violenza dopo aver sottratto la cosa può farlo anche solo per garantirsi l’impunità. Il tentativo resta possibile quando la sottrazione non si compie per cause indipendenti dalla volontà di chi agisce. E il contesto, sorvegliato o no da telecamere e vigilanti, per la Corte è irrilevante.
Il criterio che lega le tre decisioni
Messe una accanto all’altra, le tre sentenze smentiscono l’idea di una Corte che cancella gli automatismi in quanto tali. Il carcere obbligatorio per il terrorismo regge, perché la Corte ritiene che dietro la presunzione ci siano dati di esperienza solidi. Il divieto assoluto di permessi cade, perché la stessa presunzione, se non ammette prova contraria, impedisce al magistrato di sorveglianza di guardare la persona. La soglia della rapina impropria resta dov’è, perché la definizione dei reati spetta al legislatore e non è «manifesta irragionevolezza» anticiparne la consumazione.
È una lettura di questa inchiesta, non delle sentenze: il confine non passa fra automatismi e discrezionalità, ma fra presunzioni che la Corte considera fondate su ciò che accade di solito e presunzioni che non lasciano spazio alla prova del caso concreto. Resta aperta la domanda su quanto quella «congrua base empirico-fattuale» riconosciuta nel 2020 per le associazioni terroristiche possa cambiare con il tempo e con il caso: la sentenza n. 191 la fonda sulle caratteristiche delle reti terroristiche contemporanee, e non su una regola valida per sempre.
Il fascicolo delle prove
- Atto 1: Corte costituzionale, sentenza n. 191 del 2020, decisa il 14 luglio 2020, depositata il 31 luglio 2020; presidente Marta Cartabia, redattore Francesco Viganò; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 32 del 5 agosto 2020 (testo integrale). Esito: non fondatezza delle questioni sull’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sollevate dalla Corte di assise di Torino (ordinanza del 18 novembre 2019, r.o. n. 27 del 2020).
- Atto 2: Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019, decisa il 23 ottobre 2019, depositata il 4 dicembre 2019; presidente Giorgio Lattanzi, redattore Nicolò Zanon; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 50 dell’11 dicembre 2019 (testo integrale). Esito: illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 nella parte indicata, e in via consequenziale per gli altri reati dell’elenco; inammissibili gli interventi di terzi.
- Atto 3: Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 2026, decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 31 marzo 2026; presidente Giovanni Amoroso, redattore Roberto Nicola Cassinelli; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 13 dell’1 aprile 2026 (testo integrale). Esito: non fondatezza della questione sull’art. 628, secondo comma, cod. pen. sollevata dal Tribunale di Firenze (ordinanza del 27 gennaio 2025, r.o. n. 27 del 2025).
- Correzioni rispetto alla versione precedente: la sentenza 191/2020 ha respinto le questioni e confermato la presunzione; il suo rimettente è la Corte di assise di Torino, non il Tribunale di Firenze; tolti i riferimenti a riviste e dottrina non presenti negli atti.
- Dati personali: imputati e detenuti, indicati dalla Corte con le iniziali, non sono nominati; nessuna delle persone citate negli atti come vittime o testimoni è identificabile da questa pagina.
- Base per la riproduzione: articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore i testi degli atti ufficiali.

