Nel 2017 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo applica, su richiesta delle parti, la pena concordata a due imputati che la Corte costituzionale indicherà con le iniziali F. B. e M. F. È un patteggiamento, la sentenza n. 340 del 2017, ma porta con sé una confisca pesante: somme di denaro, un’automobile e immobili, presi non perché derivino direttamente dai reati contestati ma per un valore corrispondente al loro prodotto, profitto o prezzo. La base è l’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, la legge che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale: per i reati transnazionali prevede la confisca per equivalente «con la sentenza di condanna». I due ricorrono in Cassazione proprio contro la confisca. La seconda sezione penale, con la sentenza n. 16100 del 2019, respinge i ricorsi, e il 27 febbraio 2019 la decisione diventa irrevocabile.
Sei anni dopo la questione torna allo stesso ufficio giudiziario, questa volta in fase di esecuzione. I condannati chiedono la revoca della confisca, e il giudice, con due ordinanze quasi identiche del 28 e del 29 aprile 2025, iscritte ai numeri 143 e 144 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 35, prima serie speciale, dello stesso anno, si rivolge alla Corte costituzionale. Il suo dubbio è se fosse prevedibile, per chi patteggiava, che una norma scritta per la «sentenza di condanna» si applicasse anche al patteggiamento; e se una misura che può avere natura di pena possa poggiare su un accertamento che lo stesso giudice definisce debole. La Corte, presieduta da Giovanni Amoroso, ascolta le parti nell’udienza pubblica del 24 marzo 2026, con relatore il giudice Massimo Luciani, e decide lo stesso giorno. La sentenza n. 123 del 2026, depositata il 13 luglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 15 luglio 2026, dichiara le questioni inammissibili. La Corte non entra nel merito: la domanda era formulata in modo oscuro, e comunque il giudice dell’esecuzione non poteva rimettere in discussione una norma già applicata con sentenza definitiva.
L’altra storia comincia il 3 ottobre 2012, nella sala arrivi dell’aeroporto di Milano-Linate. Un contribuente proveniente dalla Svizzera viene trovato in possesso di un’opera d’arte di ingente valore che non ha dichiarato, e su cui non ha pagato l’imposta sul valore aggiunto dovuta all’importazione. Il processo penale per contrabbando si chiude con un’assoluzione: nel frattempo il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ha depenalizzato il contrabbando semplice, e il fatto non è più previsto come reato. Gli atti passano all’autorità amministrativa, che dispone il sequestro e la confisca dell’opera in base all’art. 301 del testo unico delle leggi doganali, il d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Prima che la confisca venga adottata, il contribuente ha già versato per intero l’imposta evasa e le sanzioni amministrative.
Sull’opera non erano in gioco dazi doganali. I beni provenienti dalla Svizzera sono regolati dall’Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972, e nel processo, come scrivono le Sezioni unite, non viene «neppure in rilievo l’evasione di dazi, non previsti e non contestati». L’unico tributo evaso è l’IVA all’importazione. La confisca, quindi, non nasce da una norma sull’IVA ma da un rinvio: l’art. 70 del decreto sull’IVA stabilisce che per le controversie e le sanzioni si applicano le leggi doganali sui diritti di confine, e fra quelle c’è l’art. 301, che ordina sempre la confisca delle cose oggetto del contrabbando. È questo rinvio, scritto nel 1972, che porta un’opera d’arte intera a essere tolta per un’imposta già pagata.
Contro la confisca il contribuente ricorre alla Commissione tributaria provinciale, che respinge il ricorso; il giudice d’appello invece gli dà ragione, ritenendo che dopo la depenalizzazione la confisca doganale non si applichi più. L’Agenzia delle dogane ricorre in Cassazione, la sezione tributaria con l’ordinanza interlocutoria 21 luglio 2023, n. 21917, rimette la questione alle Sezioni unite civili, e queste, con l’ordinanza del 4 luglio 2024, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dello stesso anno, sollevano la questione di legittimità costituzionale. La Corte, con relatore il giudice Luca Antonini, la discute nell’udienza pubblica del 6 maggio 2025 e la decide l’11 giugno. La sentenza n. 93 del 2025, depositata il 3 luglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 luglio 2025, dichiara illegittimo in parte l’art. 70, primo comma, del decreto sull’IVA, il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: l’oggetto della violazione non può essere confiscato se l’obbligato ha pagato per intero l’imposta evasa, gli accessori con gli interessi e la sanzione.
Le due vicende hanno in comune una domanda che attraversa da anni il diritto penale e tributario italiano: quando una confisca smette di essere il semplice recupero di ciò che l’illecito ha fruttato e diventa una punizione, e quali garanzie deve rispettare quando lo diventa. Sullo sfondo c’è la sentenza n. 13783 del 2025 delle sezioni unite penali della Cassazione, che entrambi i processi incrociano: secondo quella decisione, se la confisca, diretta o per equivalente, non sottrae più di quanto l’illecito ha prodotto, è una misura afflittiva e ripristinatoria, ma non punitiva. Nel caso di Arezzo quel cambio di giurisprudenza è l’appiglio con cui il giudice dell’esecuzione prova a riaprire un giudicato; nel caso di Linate la Corte arriva alla conclusione opposta sulla misura che ha davanti, perché togliere un’opera d’arte intera per un’imposta che vale una frazione del suo prezzo è una sanzione punitiva.
Gli esiti sono diversi e vanno tenuti distinti. La versione precedente di questa pagina presentava i due giudizi come ancora aperti e attribuiva alla Corte conclusioni che erano dei giudici rimettenti o delle parti: per esempio, che la confisca applicata con il patteggiamento violasse il principio di prevedibilità, una tesi su cui la sentenza n. 123 del 2026 non si pronuncia affatto. Citava inoltre come atto del giudizio sul patteggiamento un passo che appartiene alla sentenza n. 93 del 2025, e indicava fra i documenti esaminati due sentenze che nelle fonti non compaiono. I testi integrali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, consentono di ricostruire che cosa hanno chiesto i giudici, che cosa hanno risposto lo Stato e le parti private, e che cosa ha deciso la Corte, con le sue ragioni.
Un terzo testo aiuta a capire il primo. Nel giudizio di Arezzo il giudice rimettente cita la sentenza costituzionale n. 83 del 2024, nella quale la Corte, respingendo un dubbio sollevato dal Tribunale di Marsala sullo sconto di pena nel patteggiamento, aveva descritto la sentenza che applica la pena concordata come «solo “equiparata”» a una condanna. Quella frase è il cardine dell’argomento del giudice aretino: se il patteggiamento non è una vera condanna, una confisca che la legge lega alla «sentenza di condanna» non dovrebbe seguirlo. Che cosa intendesse la Corte, nel 2024, lo si legge nella sentenza stessa, e lo si ricostruisce più avanti.
Il patteggiamento di Arezzo e il giudicato da riaprire
Le ordinanze aretine chiedono di dichiarare illegittimo l’art. 11 della legge n. 146 del 2006 nella parte in cui dispone la confisca con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione [della] pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. c.p.p.». Sulla rilevanza, il giudice spiega che la confisca ha colpito beni non derivanti direttamente dai reati, quindi è per equivalente, e che in caso di accoglimento dovrebbe ordinarne la restituzione. Il giudicato, sostiene, non è un ostacolo. Pur escludendo che un mutamento favorevole della giurisprudenza abbia effetto retroattivo, richiama la sentenza delle sezioni unite n. 18288 del 2010, secondo cui serve una «interpretazione sistematica dell’art. 666 c.p.p., comma 2 alla luce delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo», e la sentenza n. 8052 del 2024, che attrae nella legalità penale anche il diritto di origine giurisprudenziale. Non si tratterebbe, scrive, di «affermare se un successivo mutamento giurisprudenziale possa travolgere il giudicato», ma di stabilire se la confisca dell’art. 11 sia una pena e se la norma rispetti prevedibilità e legalità.
Il giudice ripercorre poi la storia della confisca per equivalente. La Cassazione ne aveva sempre riconosciuto la natura sanzionatoria, escludendola per esempio verso la persona giuridica nei reati tributari del legale rappresentante, con la sentenza delle sezioni unite n. 10561 del 2014, e in caso di prescrizione, con la n. 31617 del 2015. Poi la svolta della sentenza n. 13783 del 2025: «se la confisca - diretta o per equivalente - non sottrae più di quanto sia stato conseguito dall’illecito, essa ha carattere afflittivo, ripristinatorio ma non anche punitivo». Il rimettente ne trae che la confisca dell’art. 11 è oggi ripristinatoria, ma aggiunge che «tale distinzione non rileva nel caso di specie dal momento che il tema centrale attiene alla prevedibilità della misura in questione». Al tempo del processo, osserva, alla misura si attribuiva natura punitiva; oggi «questa certezza non c’è più».
Il nodo, per il giudice aretino, è un altro: occorre «verificare se la confisca per equivalente fosse misura prevedibile nella sua applicazione per coloro che definirono la posizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.». La riforma del processo penale, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha consentito alle parti di accordarsi anche sulle pene accessorie e sulla confisca facoltativa. E benché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2009, abbia affermato la piena equiparazione fra condanna e patteggiamento, «l’art. 445 co. 1 c.p.p. richiama in maniera espressa solo la confisca ex art. 240 c.p. - quindi diretta, sia essa facoltativa o obbligatoria - non anche equivalente». Dove il legislatore ha voluto la confisca di valore anche con il patteggiamento, lo ha scritto; dove non l’ha scritto, come nell’art. 11, sarebbe difficile sostenere che l’equiparazione si riespanda da sola.
A sostegno il rimettente cita la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia, e la sentenza delle sezioni unite n. 31617 del 2015, che per la confisca intesa come pena richiederebbero un accertamento formale della responsabilità. Cita la sentenza costituzionale n. 83 del 2024, che parla di «una sentenza che è solo “equiparata” a una pronuncia di condanna e che resta priva di efficacia nei giudizi extrapenali». E cita la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, che per la confisca dell’art. 322-ter del codice penale ha ritenuto insufficiente un accertamento di responsabilità non definitivo, chiuso dalla prescrizione. Se nemmeno quello basta, scrive il giudice, «ci si chiede come un istituto a natura afflittiva o punitiva possa trovare applicazione in presenza di una sentenza di patteggiamento - il cui accertamento ha natura ontologicamente debole - laddove non espressamente previsto dalla norma». La conclusione è che l’art. 11 «non rispetti del tutto i canoni di accessibilità e prevedibilità, come declinati dall’art. 7 CEDU».
Lo Stato e la parte privata: due letture opposte
Il Presidente del Consiglio dei ministri interviene in entrambi i giudizi, attraverso l’Avvocatura generale dello Stato, e chiede di dichiarare le questioni inammissibili o infondate. Il primo argomento è che la domanda non è chiara: il dispositivo delle ordinanze lamenta che la confisca non si applichi al patteggiamento, mentre la motivazione sostiene il contrario, cioè che non dovrebbe applicarsi. Il secondo è che le questioni sono irrilevanti. Il denaro è stato confiscato in via diretta, non per equivalente, secondo l’orientamento precedente alla sentenza n. 13783 del 2025; e un mutamento di giurisprudenza non consente di revocare un giudicato, cosa possibile solo per abolizione del reato o per una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Quanto all’automobile e agli immobili, il nuovo orientamento non sarebbe nemmeno favorevole: rendendo la confisca per equivalente non più sempre punitiva, ma con una «funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale antecedente alla commissione del reato», peggiorerebbe la posizione di chi ha patteggiato.
Nel merito, l’Avvocatura sostiene che la prevedibilità va misurata sulle regole del tempo in cui la confisca è stata applicata. La legge 12 giugno 2003, n. 134, aveva esteso al patteggiamento tutte le confische dell’art. 240 del codice penale, compresa quella per equivalente del secondo comma, numero 1-bis; e il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che la confisca per equivalente «si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale». L’art. 322-ter, che nei primi commi richiama espressamente il patteggiamento e nel terzo parla di «sentenza di condanna», dimostrerebbe che le due espressioni si equivalgono. E la riforma del 2022, pur ampliando i casi in cui il patteggiamento non ha effetti in altri giudizi, non ha toccato la confisca: «il legislatore non si è preoccupato di escludere l’equiparazione della predetta sentenza a quella di condanna ai fini della confisca». Per lo Stato, poi, la stessa sentenza Episcopo e Bassani esclude che una confisca ripristinatoria ricada nell’art. 7 della Convenzione: le garanzie andrebbero cercate nell’art. 42 della Costituzione e nell’art. 1 del Protocollo addizionale.
M. F., parte nel secondo giudizio, si costituisce con una posizione doppia: le questioni sono infondate se chiedono di estendere la confisca al patteggiamento, fondate se si intende che la norma la consenta già. Per la difesa la sentenza di patteggiamento poggia su un accertamento «debole», incompatibile con le garanzie dell’art. 7 della Convenzione, e applicarle la confisca prevista per la condanna sarebbe un’analogia in danno dell’imputato. Con una memoria del 3 marzo 2026, accompagnata da due pareri pro veritate, la parte aggiunge che la confisca dell’art. 11 è penale perché supera il vantaggio conseguito, che sul punto la Cassazione si è divisa, come segnalato dal suo Ufficio del massimario, e che quando il legislatore ha voluto la confisca anche con il patteggiamento lo ha detto: negli artt. 322-ter, 640-quater, 600-septies e 648-quater del codice penale, nell’art. 2641 del codice civile, nella legge finanziaria 2008 e nel testo unico sull’immigrazione. Dunque, conclude, «la clausola di equiparazione contenuta nell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è ritenuta sufficiente dal legislatore a stabilire l’equiparazione tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento al fine specifico della confisca».
Una domanda che chiedeva il contrario di ciò che argomentava
La Corte riunisce i due giudizi e parte dalle eccezioni dello Stato. La prima è fondata. La motivazione delle ordinanze è costruita sul dubbio che la confisca per equivalente possa essere disposta con il patteggiamento; il dispositivo, invece, censura la norma nella parte in cui la prevede con la sentenza di condanna e non anche con il patteggiamento. In altri termini, osserva la Corte, la richiesta sembra diretta a ottenere una sentenza additiva che estenda la confisca transnazionale proprio al patteggiamento, cioè l’opposto di ciò che il giudice argomenta. La domanda arriva poi alla fine di un percorso che la sentenza definisce «non lineare»: le ordinanze dedicano ampio spazio alla natura giuridica della confisca e poi, a pagina 11, la dichiarano irrilevante.
L’ambiguità, aggiunge la Corte, è confermata dalle conclusioni della parte privata, che chiede l’infondatezza in un senso e la fondatezza nell’altro: la parte le presenta come domande principale e subordinata, ma nelle ordinanze non c’è traccia di questioni poste in via principale e in via subordinata. Già «l’oscurità e l’incertezza del petitum, davvero molto marcate», impongono di dichiarare le questioni inammissibili, come la Corte ha fatto in casi analoghi con le sentenze n. 143 del 2018, n. 102 e n. 32 del 2016, n. 247 del 2015 e con le ordinanze n. 261 del 2020, n. 250 del 2019 e n. 65 del 2018.
Il giudicato non si riapre dalla fase esecutiva
Per completezza la Corte esamina un secondo motivo di inammissibilità, e qui la sentenza dice qualcosa che vale oltre il caso. Di regola il giudice dell’esecuzione non può sollevare questioni su una norma già applicata nel giudizio di cognizione: avrebbero dovuto essere proposte lì. L’unica eccezione, fissata dalla sentenza n. 210 del 2013 e richiamata dalla n. 100 del 2015, riguarda la necessità di conformarsi a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia sostanziale quando il rimedio è possibile in sede esecutiva. Il principio, scrive la Corte richiamando la sentenza n. 57 del 2016, «preclude, in sede di esecuzione penale, di dubitare della conformità a Costituzione del precetto in base al quale il reo è stato condannato e della pena che è stata conseguentemente irrogata».
La giurisprudenza costituzionale ha ammesso che l’intangibilità del giudicato si pieghi solo davanti a sopravvenienze che riguardano la punibilità e il trattamento sanzionatorio. Il primo caso è quello della sentenza della grande camera di Strasburgo del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, che ha permesso di rideterminare l’ergastolo in trent’anni di reclusione anche per chi non aveva fatto ricorso. Secondo la sentenza n. 147 del 2021, il giudice dell’esecuzione può sollevare questioni solo per effetto di una «sopravvenienza costituzionalmente rilevante» che abbia alterato la sequenza fra cognizione ed esecuzione. È accaduto con la sentenza n. 68 del 2021 sulla revoca della patente disposta con sentenza irrevocabile. La flessione, ricorda la Corte, riguarda la pena, non l’affermazione di responsabilità.
Nel caso di Arezzo, invece, la confisca è stata disposta con il patteggiamento ed è diventata irrevocabile con la sentenza della Cassazione n. 16100 del 2019, che si era occupata espressamente della denunciata illegalità della confisca. Il giudice rimettente contesta una norma già applicata in via definitiva, e non ricorre alcuna illegalità della pena capace di determinare una «flessione dell’intangibilità del giudicato». Questi profili assorbono le altre eccezioni dello Stato. Il dispositivo, riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni sull’art. 11 della legge n. 146 del 2006 sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione e all’art. 7 della Convenzione. La conseguenza pratica è che la confisca resta. Sul punto di diritto che le ordinanze ponevano, se la confisca transnazionale per equivalente possa seguire il patteggiamento, la Corte non dice nulla: la risposta resta affidata ai giudici comuni.
Che cosa aveva detto la Corte sul patteggiamento
La sentenza n. 83 del 2024, citata dal giudice aretino, nasceva da tutt’altro problema. Il Tribunale di Marsala, in un processo per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, si era visto negare dal pubblico ministero il consenso a un patteggiamento con lo sconto della metà, perché per le contravvenzioni l’art. 444 del codice di procedura penale consente una riduzione fino a un terzo, mentre il giudizio abbreviato, dopo la legge 23 giugno 2017, n. 103, la dimezza. La disparità, per il Tribunale, era «foriera di esiti applicativi discriminatori», irragionevole «se non paradossale», perché il patteggiamento è il rito che fa risparmiare più tempo. La Corte, presieduta da Augusto Antonio Barbera con relatore Franco Modugno, nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 24 e 111 della Costituzione e infondata quella sull’art. 3; la sentenza è stata depositata il 10 maggio 2024.
La ragione sta nella diversa natura dei due riti. Nel giudizio abbreviato il giudice accerta pienamente la responsabilità e applica lo sconto fisso di un terzo alla pena che sceglie; nel patteggiamento l’imputato ottiene una pena certa, concordata, che il giudice non può modificare, con una sentenza «equiparata» a una condanna e priva di efficacia nei giudizi extrapenali. A questo si aggiungono vantaggi senza equivalenti: la richiesta può essere subordinata alla sospensione condizionale, e per pene fino a due anni non ci sono spese, pene accessorie né misure di sicurezza, salvo la confisca nei casi dell’art. 240 del codice penale. Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha poi esteso l’inefficacia del patteggiamento ai giudizi disciplinari, tributari e contabili e ha consentito, nel patteggiamento con pene superiori a due anni, di accordarsi sulla confisca facoltativa. La frase sulla sentenza «equiparata» serviva dunque, nel 2024, a spiegare perché i due riti non si possono confrontare; nel giudizio di Arezzo è stata usata per sostenere che il patteggiamento non basta a fondare una confisca, ma la Corte, nel 2026, non ha esaminato quell’argomento.
Un’opera d’arte a Linate e l’IVA trattata come un dazio
Nel caso di Linate le Sezioni unite civili risolvono anzitutto la questione per cui la causa era arrivata a loro: ritengono che «debba affermarsi la persistente vigenza dell’art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973» anche dopo la depenalizzazione, perché il decreto del 2016 non l’ha abrogato. Poi sollevano il dubbio di costituzionalità. Premettono che la vicenda «riguarda l’importazione di un bene dalla Svizzera in Italia», regolata dall’Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica, e che secondo una giurisprudenza consolidata, con le sentenze della Cassazione n. 16109 del 2015, n. 8473 del 2018 e n. 5962 del 2019, «l’Iva all’importazione non è un diritto di confine (riconducibile all’art. 34 TULD) al pari dei dazi doganali ma, quanto alle sue caratteristiche, è la medesima imposta dell’Iva intraunionale».
Eppure l’art. 70 del decreto sull’IVA applica all’imposta sulle importazioni le sanzioni delle leggi doganali, compresa la confisca dell’art. 301, che per l’IVA interna non esiste. Le Sezioni unite richiamano la sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 1988, causa C-299/86, Rainer Drexl, sul «divario manifestamente sproporzionato nella severità delle sanzioni comminate» fra importazioni e scambi interni. Per l’IVA interna le violazioni non penali sono punite solo in via amministrativa, con i decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997, senza confisca; per quelle penali la confisca dell’art. 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, prevedeva che la «confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di un sequestro». Persino per i dazi, aggiungono, il regime è più mite: l’art. 124 del codice doganale dell’Unione, il regolamento (UE) 952/2013, estingue l’obbligazione doganale quando le merci vengono confiscate. Per l’IVA all’importazione, invece, la confisca si somma alle sanzioni e non estingue il debito.
La confisca, inoltre, è fissa e automatica e non tiene conto della condotta. Le Sezioni unite lo dicono con il caso concreto: «nella vicenda in giudizio il contribuente ha sì importato illegalmente un’opera d’arte, ma ha anche, anteriormente alla stessa adozione del provvedimento di confisca, integralmente versato sia l’imposta evasa sia le sanzioni amministrative irrogate». La conclusione è che il cumulo fra confisca e sanzioni pecuniarie, per le operazioni con la Svizzera, è di particolare severità e comunque maggiore di quello previsto per l’IVA interna e per l’IVA negli scambi fra Stati dell’Unione, anche se si guardano le ipotesi penali, oggettivamente più gravi. Un’interpretazione conforme, aggiungono, è esclusa dal testo dell’art. 70, e non si può estendere per via interpretativa la regola dell’art. 12-bis.
Le obiezioni dello Stato e le risposte del contribuente
L’Avvocatura generale dello Stato chiede di dichiarare la questione inammissibile o infondata, oppure di restituire gli atti al giudice. Sostiene che il richiamo all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione è generico e riguarda solo le pene; che il giudice avrebbe dovuto considerare che, per l’elevato importo evaso, la condotta sarebbe rimasta penale; che la motivazione è contraddittoria, perché da un lato giustifica un trattamento più severo con la maggiore difficoltà di accertare le evasioni all’importazione e dall’altro nega differenze di accertamento significative. Nel merito, per lo Stato l’IVA all’importazione è un diritto di confine secondo l’art. 34 del testo unico, che vi comprende «ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato», e «l’introduzione nello Stato di beni in evasione di diritti di confine [sarebbe] estremamente più grave di qualsivoglia operazione di evasione o elusione fiscale interna allo Stato e del medesimo ammontare».
Con la memoria del 9 aprile 2025 lo Stato insiste: l’evasione all’importazione richiede «un accertamento più laborioso», e chi la commette viola la sovranità nazionale mentendo alle autorità doganali, che controllano anche l’ingresso di oggetti vietati, dagli stupefacenti alle armi. La confisca servirebbe a «prevenire la commissione di fatti di contrabbando, privando il reo del bene», e non a recuperare imposte: il suo scopo è «scoraggiare del tutto le condotte di contrabbando». Lo Stato chiede infine di restituire gli atti alla Cassazione per il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che ha riscritto le norme doganali nazionali e all’art. 27, comma 2, del suo Allegato 1 qualifica espressamente l’IVA all’importazione come diritto di confine.
Il contribuente, costituito in giudizio, risponde che il decreto del 2024 non si applica al suo caso, perché prevede che le «sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto», cioè dal 4 ottobre 2024. Aggiunge, con la memoria del 15 aprile 2025, che le evasioni all’importazione sono già punite con sanzioni pecuniarie molto afflittive, nel suo caso fino a dieci volte i diritti non pagati, e che è «la somma tra le predette sanzioni e una misura ablatoria obbligatoria dall’afflittività estrema, qual è la confisca doganale, che infrange il limite della proporzionalità». Precisa infine che la questione riguarda i casi in cui l’obbligazione tributaria è stata estinta per intero prima della confisca, e che quindi i richiami dello Stato a un’ipotesi di reato non sono pertinenti.
La Corte: una sproporzione relativa, non assoluta
La Corte respinge tutte le eccezioni. Il richiamo all’art. 49 della Carta è corretto: le Sezioni unite lo usano per sostenere che la confisca obbligatoria non rispetta la proporzione fra sanzione e illecito, principio che discende anche dal paragrafo 3, per cui le «pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato», e l’IVA, tributo armonizzato, ricade nel diritto dell’Unione. Quando una questione ha un «tono costituzionale», il giudice può sempre chiedere alla Corte di rimuovere la legge incompatibile, come ricordato dalla sentenza n. 7 del 2025. Sul carattere penale della condotta, la Corte osserva che il giudice ha dovuto prendere atto dell’esito del processo: l’assoluzione per depenalizzazione. E la motivazione non è contraddittoria. La contraddittorietà, ricorda la sentenza citando la propria giurisprudenza, rende la motivazione inidonea a «evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus», come quando una censura «smentisce la stessa premessa da cui muove la ricorrente»; qui le Sezioni unite hanno semplicemente detto che le differenze di accertamento, che esistono, non bastano a giustificare la confisca.
Nemmeno la riforma del 2024 giustifica la restituzione degli atti. Il decreto legislativo n. 141 del 2024 ha abrogato il testo unico del 1973 e introdotto un vero codice doganale nazionale, ma esclude espressamente la retroattività delle nuove sanzioni amministrative; la violazione risale al 2012, la sanzione pecuniaria è stata pagata, e la confisca è confermata anche dalla disciplina vigente. Quanto alla qualificazione dell’IVA all’importazione come diritto di confine, che la relazione illustrativa collega alla sentenza della Cassazione penale n. 4978 del 2022 e che la sentenza n. 43140 del 2024 ha esteso al passato, per la Corte non cambia la sostanza: l’IVA resta un’imposta fondata sulla neutralità fiscale e sul diritto di detrazione, come ricordano le sentenze della Corte di giustizia Equoland del 2014, U.I. srl del 2022 e Gaston Schul del 1982, mentre i dazi servono a proteggere il mercato e ad alimentare le risorse dell’Unione. Poiché le Sezioni unite hanno formulato la questione sul combinato dell’art. 70 con l’art. 282, che punisce il contrabbando «con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine», e con l’art. 301, la Corte decide la questione generale: se la confisca, in caso di evasione dell’IVA all’importazione, sia una sanzione punitiva sproporzionata.
Nel merito la questione è fondata, nei termini che la Corte stessa definisce. La proporzionalità vale per tutte le sanzioni amministrative e per quelle tributarie, come affermato dalla sentenza n. 46 del 2023 e dalla Corte di giustizia nella causa C-712/17, En.Sa srl. Il legislatore italiano si è mosso nella stessa direzione: la legge 11 marzo 2014, n. 23, poi la legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha chiesto di «migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei», attuata con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, e confluita nel testo unico del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Rispetto a questa evoluzione, la norma censurata è disallineata. L’art. 301 stabilisce che nei casi di contrabbando «è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto». La confisca non estingue l’obbligazione tributaria e si aggiunge alla sanzione pecuniaria, da due a dieci volte l’importo evaso, per una condotta che è reato o illecito amministrativo a seconda che l’importo superi o no i 10.000 euro. È un cumulo, scrive la Corte, che non ha eguali né per l’IVA interna né per i dazi.
Ma la Corte non accoglie la richiesta delle Sezioni unite di eliminare la confisca. Il testo unico la qualifica come «misura di sicurezza», e la Corte riconosce che ha carattere punitivo, perché non si limita a reintegrare lo Stato dell’imposta non pagata ma toglie al contribuente molto di più. Tuttavia, a differenza della confisca dei beni strumentali dichiarata illegittima con le sentenze n. 7 del 2025 e n. 112 del 2019, quella dell’oggetto del contrabbando è proporzionale: l’IVA è sempre una percentuale del valore del bene, nel caso di Linate il 10 per cento, e la confisca colpisce un multiplo del profitto, adattandosi al dato che più esprime la gravità dell’illecito. Inoltre, eliminando la confisca obbligatoria dei beni strumentali era subentrata quella facoltativa; eliminando questa, per l’IVA all’importazione non resterebbe alcuna confisca. E poiché l’imposta sorge con l’ingresso fisico del bene nel territorio, e non sempre è possibile un sequestro conservativo su beni non frazionabili, una volta perduta la confisca «lo Stato potrebbe trovarsi sostanzialmente disarmato di fronte all’evasione dell’IVA all’importazione».
Il vizio, dunque, non è una sproporzione assoluta: è una sproporzione che la Corte definisce relativa, o “ordinale”, che emerge dal confronto con l’art. 124 del codice doganale dell’Unione, che estingue il dazio in caso di confisca, e con la disciplina dell’IVA interna, dove il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto se il debito è in corso di estinzione. Il nuovo testo dell’art. 12-bis, modificato dal decreto legislativo n. 87 del 2024, esclude infatti il sequestro se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti. Il rimedio passa per la condotta di chi ha sbagliato: se l’autore paga il tributo evaso, gli accessori con gli interessi e la sanzione, lo Stato ha recuperato l’intero debito e viene meno la funzione di garanzia che giustifica la confisca. Il dispositivo dichiara l’art. 70, primo comma, illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301, «le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria».
Due confische, due esiti
Messe una accanto all’altra, le sentenze mostrano due modi in cui una questione sulla confisca può arrivare alla Corte costituzionale, e due esiti opposti. Nel caso di Linate la domanda veniva dalle Sezioni unite della Cassazione, nel corso di un giudizio ancora aperto, ed era formulata in modo chiaro: la Corte l’ha accolta, ma riscrivendo il rimedio, e ha lasciato in piedi la confisca per chi non paga. Nel caso di Arezzo la domanda veniva dalla fase di esecuzione, dopo un giudicato su cui la Cassazione si era già pronunciata, ed era formulata in modo che chiedeva il contrario di ciò che argomentava: la Corte non l’ha esaminata.
Restano aperte, perché gli atti non le risolvono, due cose. La prima è il punto sollevato ad Arezzo: se la confisca per equivalente dei reati transnazionali possa essere disposta con il patteggiamento quando la norma parla solo di condanna. Le tesi in campo sono quelle del giudice rimettente e della parte privata da un lato, dell’Avvocatura dello Stato dall’altro; la Corte non ha scelto fra loro. La seconda riguarda le confische doganali sull’IVA disposte prima della sentenza n. 93 del 2025: la sentenza decide il caso concreto e fissa la regola per il futuro, ma non dice quante confische ci siano state né come si comporteranno i giudici sui casi chiusi. È un’osservazione di questa inchiesta che in entrambe le vicende il nodo sia lo stesso, la distanza fra quanto l’illecito ha fruttato e quanto lo Stato toglie, e che la risposta della Corte sia arrivata soltanto dove la domanda era posta nel momento e nel modo giusti.
Il fascicolo delle prove
- Atto 1: Corte costituzionale, sentenza n. 123 del 2026, decisa il 24 marzo 2026, depositata il 13 luglio 2026; presidente Giovanni Amoroso, redattore Massimo Luciani; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 28 del 15 luglio 2026 (testo integrale).
- Esito 1: inammissibilità delle questioni sull’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU), per oscurità del petitum e per difetto di rilevanza in sede esecutiva. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Arezzo in funzione di giudice dell’esecuzione, ordinanze del 28 e 29 aprile 2025 (r.o. n. 143 e n. 144 del 2025).
- Atto 2: Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 2025, decisa l’11 giugno 2025, depositata il 3 luglio 2025; presidente Giovanni Amoroso, redattore Luca Antonini; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 28 del 9 luglio 2025 (testo integrale).
- Esito 2: illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui non esclude la confisca dell’oggetto della violazione quando l’obbligato paga per intero imposta, accessori e sanzione. Giudice rimettente: Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza del 4 luglio 2024 (r.o. n. 167 del 2024).
- Atto 3: Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 2024, decisa il 19 marzo 2024, depositata il 10 maggio 2024; presidente Augusto Antonio Barbera, redattore Franco Modugno; Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 20 del 15 maggio 2024 (testo integrale); questioni sull’art. 444 cod. proc. pen. in parte inammissibili e in parte non fondate.
- Norme e atti richiamati: artt. 240, 322-ter cod. pen.; artt. 444, 445 e 666 cod. proc. pen.; d.lgs. n. 150 del 2022; d.lgs. n. 8 del 2016; art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000; d.lgs. n. 87 e n. 141 del 2024; art. 124 del regolamento (UE) 952/2013; Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 13783 del 2025; Corte EDU, Varvara contro Italia, Scoppola contro Italia, Episcopo e Bassani contro Italia; Corte di giustizia, causa C-299/86, Rainer Drexl.
- Correzioni rispetto alla versione precedente: gli esiti dei giudizi; le conclusioni dei giudici rimettenti e delle parti non sono della Corte; la citazione in blocco precedente non era testuale e apparteneva a un’altra sentenza; tolte due sentenze indicate come esaminate che non compaiono negli atti.
- Dati personali: le persone del procedimento di Arezzo sono indicate con le sole iniziali usate dalla Corte, senza i reati contestati, che la sentenza non descrive; il contribuente del caso di Linate, assolto in sede penale, non è identificato.
- Base per la riproduzione: articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore i testi degli atti ufficiali.

