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Legalità dell’uso della forza (Serbia e Montenegro c. Canada)
International Court of Justice

Legalità dell’uso della forza (Serbia e Montenegro c. Canada)

International Court of JusticeInternational2026declassified06/08/2026
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Fonte Proprietaria: International Court of JusticeInternational

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Nota Legale

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Testo della Sentenza

In ciascuno degli otto procedimenti rimasti nel Registro i convenuti hanno sollevato eccezioni preliminari di giurisdizione e di ricevibilità.

Legalità dell’uso della forza (Serbia e Montenegro c. Canada)

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Legalità dell’uso della forza (Serbia e Montenegro c. Canada)

PANORAMICA DEL CASO

Il 29 aprile 1999, la Repubblica Federale di Jugoslavia ha depositato nella cancelleria della Corte dei ricorsi instaurando un procedimento contro Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d'America per presunte violazioni del loro obbligo di non usare la forza contro un altro Stato. Nei ricorsi contro Belgio, Canada, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito, la Jugoslavia ha fatto riferimento, come base della giurisdizione della Corte, all'articolo 36, paragrafo 2, dello Statuto della Corte e all'articolo IX della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948. Anche la Jugoslavia si è basata sull'articolo IX di tale Convenzione nei suoi ricorsi contro Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Stati, ma si è richiamato anche all'art. 38, comma 5, del Regolamento.

Il 29 aprile 1999, la Jugoslavia ha inoltre presentato, in ciascun caso, una richiesta per l'indicazione di misure provvisorie per garantire che lo Stato convenuto interessato "cessi immediatamente i suoi atti di uso della forza e... si astenga da qualsiasi atto di minaccia o di uso della forza" contro la Jugoslavia. Dopo l'udienza sulle misure provvisorie tenutasi dal 10 al 12 maggio 1999, la Corte si è pronunciata su ciascuna causa il 2 giugno 1999. In due di esse (Jugoslavia c. Spagna e Jugoslavia c. Stati Uniti d'America), la Corte, respingendo la richiesta di indicazione di misure provvisorie, ha concluso per una manifesta incompetenza e ha pertanto ordinato la cancellazione delle cause dal ruolo. Nelle altre otto cause, la Corte si è dichiarata incompetente prima facie (uno dei presupposti per l'indicazione di misure provvisorie) e che pertanto non poteva indicare tali misure.

In ciascuno degli otto procedimenti rimasti nel Registro i convenuti hanno sollevato eccezioni preliminari di giurisdizione e di ricevibilità.

Nelle sentenze del 15 dicembre 2004, la Corte ha osservato che la questione se la Serbia e Montenegro fosse o meno uno Stato parte dello Statuto della Corte al momento dell'instaurazione del procedimento era fondamentale; infatti, se la Serbia e Montenegro non fosse una di queste parti, la Corte non sarebbe a sua disposizione, a meno che non soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 35, paragrafo 2, dello Statuto.

La Corte ha quindi dovuto esaminare se il ricorrente soddisfacesse le condizioni di accesso previste dagli articoli 34 e 35 dello Statuto prima di esaminare le questioni relative alle condizioni previste dagli articoli 36 e 37 dello Statuto.

La Corte ha sottolineato che non vi era dubbio che la Serbia e Montenegro fosse uno Stato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, dello Statuto. Tuttavia, alcuni convenuti avevano sollevato l’obiezione che, al momento del deposito del ricorso, la Serbia e Montenegro non soddisfaceva le condizioni stabilite dall’articolo 35, paragrafo 1, dello Statuto, perché non era membro delle Nazioni Unite all’epoca dei fatti. Dopo aver ricapitolato la sequenza degli eventi relativi alla posizione giuridica dello Stato ricorrente nei confronti delle Nazioni Unite, la Corte ha concluso che la situazione giuridica venutasi a creare in seno alle Nazioni Unite nel periodo 1992-2000 riguardo allo status della Repubblica Federale di Jugoslavia, a seguito della disgregazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, era rimasta ambigua e aperta a valutazioni diverse. Questa situazione si è conclusa con un nuovo sviluppo nel 2000. Il 27 ottobre di quell'anno, la Repubblica Federale di Jugoslavia ha chiesto l'ammissione a membro delle Nazioni Unite e il 1° novembre, con la risoluzione 55/12 dell'Assemblea Generale, le è stata ammessa. La ricorrente avrebbe quindi avuto lo status di membro dell’Organizzazione dal 1° novembre 2000. Tuttavia, la sua ammissione alle Nazioni Unite non ha avuto, e non avrebbe potuto avere, l’effetto di risalire al momento in cui la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia si è disgregata e scomparsa. La Corte ha pertanto concluso che il ricorrente non era membro delle Nazioni Unite, e in tale veste uno Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, al momento del deposito della sua istanza per avviare il procedimento in ciascuna delle cause dinanzi alla Corte il 29 aprile 1999. Poiché non era divenuto parte dello Statuto per nessun altro motivo, la Corte in quel momento non era a sua disposizione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, dello Statuto.

La Corte ha poi esaminato se il ricorrente avrebbe potuto farlo ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 35. Ha osservato che l’espressione “trattati in vigore” in tale paragrafo doveva essere interpretata come riferita ai trattati che erano in vigore al momento dell’entrata in vigore dello Statuto stesso e che, di conseguenza, anche supponendo che il ricorrente fosse parte della Convenzione sul genocidio quando ha avviato il procedimento, l’articolo 35, paragrafo 2, dello Statuto non gli forniva una base per accedere alla Corte ai sensi dell’articolo IX di detta Convenzione, poiché la Convenzione è entrata in vigore solo il 12 gennaio 1951, dopo l’entrata in vigore dello Statuto.

Nelle cause contro Belgio e Paesi Bassi, la Corte ha infine esaminato la questione se la Serbia e Montenegro avesse il diritto di invocare la convenzione di risoluzione delle controversie che aveva concluso con ciascuno di questi Stati all’inizio degli anni ’30 come base di giurisdizione in tali cause. La questione era se le convenzioni risalenti all’inizio degli anni ’30, concluse prima dell’entrata in vigore dello Statuto, potessero essere considerate un “trattato in vigore” ai fini dell’articolo 35, paragrafo 2, e quindi fornire una base di accesso. La Corte ha innanzitutto ricordato che l’articolo 35 dello Statuto della Corte riguarda l’accesso all’attuale Corte e non a quella che l’ha preceduta, la Corte Permanente di Giustizia Internazionale (PCIJ). Ha poi osservato che le condizioni per il trasferimento della giurisdizione dal PCIJ alla presente Corte sono disciplinate dall'articolo 37 dello Statuto. La Corte ha osservato che l’articolo 37 si applica solo tra le parti dello Statuto ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1. Poiché aveva già constatato che la Serbia e Montenegro non era parte dello Statuto al momento dell’avvio del procedimento, la Corte ha ritenuto che l’articolo 37 non poteva darle accesso alla Corte ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, sulla base delle Convenzioni risalenti all’inizio degli anni ’30, indipendentemente dal fatto che tali strumenti fossero o meno in vigore il 29 aprile 1999, data di deposito della Domanda.

Istituzione del procedimento

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