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Piattaforme petrolifere (Repubblica islamica dell'Iran c. Stati Uniti d'America)
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Piattaforme petrolifere (Repubblica islamica dell'Iran c. Stati Uniti d'America)

International Court of JusticeInternational2026declassified06/08/2026
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Fonte Proprietaria: International Court of JusticeInternational

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Nota Legale

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Testo della Sentenza

Nella sentenza del 12 dicembre 1996, la Corte ha respinto l’eccezione preliminare sollevata dagli Stati Uniti d’America e ha ritenuto di essere competente, sulla base dell’articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato del 1955, a conoscere le pretese avanzate dall’Iran ai sensi dell’articolo X, paragrafo 1, di detto Trattato, che tutela la libertà di commercio e di navigazione tra i territori delle Parti.

Piattaforme petrolifere (Repubblica islamica dell'Iran c. Stati Uniti d'America)

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Piattaforme petrolifere (Repubblica islamica dell'Iran c. Stati Uniti d'America)

PANORAMICA DEL CASO

Il 2 novembre 1992 la Repubblica islamica dell'Iran ha depositato nella cancelleria della Corte un ricorso volto ad avviare un procedimento contro gli Stati Uniti d'America per la distruzione delle piattaforme petrolifere iraniane. La Repubblica Islamica ha fondato la giurisdizione della Corte su una disposizione del Trattato di amicizia, relazioni economiche e diritti consolari tra l'Iran e gli Stati Uniti, firmato a Teheran il 15 agosto 1955. Nel suo ricorso, l'Iran ha sostenuto che la distruzione causata da diverse navi da guerra della Marina degli Stati Uniti, nell'ottobre 1987 e nell'aprile 1988, a tre complessi di produzione petrolifera offshore, posseduti e gestiti per scopi commerciali dalla National Iran Oil Company, costituiva una violazione fondamentale di varie disposizioni del Trattato di Amicizia e diritto internazionale. I termini per il deposito delle memorie scritte sono stati poi fissati e successivamente prorogati con due ordinanze del Presidente della Corte. Il 16 dicembre 1993, entro il termine prorogato per il deposito del Contromemoriale, gli Stati Uniti d’America hanno presentato un’eccezione preliminare alla giurisdizione della Corte. Ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del Regolamento della Corte, il procedimento di merito è stato sospeso; con ordinanza del 18 gennaio 1994, la Corte ha fissato al 1° luglio 1994 il termine entro il quale l'Iran avrebbe potuto presentare per iscritto le sue osservazioni e argomentazioni sull'opposizione, che è stata depositata entro il termine prescritto.

Nella sentenza del 12 dicembre 1996, la Corte ha respinto l’eccezione preliminare sollevata dagli Stati Uniti d’America e ha ritenuto di essere competente, sulla base dell’articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato del 1955, a conoscere le pretese avanzate dall’Iran ai sensi dell’articolo X, paragrafo 1, di detto Trattato, che tutela la libertà di commercio e di navigazione tra i territori delle Parti.

Nel depositare la contromemoria, gli Stati Uniti d'America hanno presentato una domanda riconvenzionale chiedendo alla Corte di statuire e dichiarare che, con le sue azioni nel Golfo Persico nel 1987 e nel 1988, l'Iran aveva violato anche gli obblighi derivanti dall'articolo X del Trattato del 1955. Avendo l'Iran contestato l'ammissibilità di tale domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, delle Regole, la Corte si è pronunciata sulla questione con un'ordinanza del 10 marzo 1998. Ha ritenuto che la domanda riconvenzionale fosse ammissibile in quanto tale e facesse parte del presente procedimento, e ha ordinato all'Iran di presentare una replica e agli Stati Uniti di presentare una controreplica. Tali memorie sono state depositate entro i termini prorogati così fissati. Nella sua ordinanza del 1998, la Corte ha inoltre affermato che era necessario, al fine di garantire una rigorosa parità tra le parti, riservare il diritto dell’Iran di presentare il suo punto di vista per iscritto una seconda volta sulla domanda riconvenzionale, in una memoria aggiuntiva, il cui deposito potrebbe essere oggetto di una successiva ordinanza. Tale ordinanza è stata emessa dal vicepresidente il 28 agosto 2001 e l'Iran ha successivamente depositato la sua memoria aggiuntiva entro i termini fissati. Dal 17 febbraio al 7 marzo 2003 si sono svolte le sedute pubbliche sulla rivendicazione dell'Iran e sulla domanda riconvenzionale degli Stati Uniti d'America.

La Corte ha emesso la sua sentenza il 6 novembre 2003. L'Iran aveva sostenuto che, attaccando in due occasioni e distruggendo tre complessi di produzione petrolifera offshore, posseduti e gestiti per scopi commerciali dalla National Iran Oil Company, gli Stati Uniti avevano violato la libertà di commercio tra i territori delle Parti come garantita dal Trattato di amicizia, relazioni economiche e diritti consolari tra gli Stati Uniti e l'Iran del 1955. Ha chiesto il risarcimento del danno così causato. Gli Stati Uniti avevano sostenuto nella loro domanda riconvenzionale che era stato l’Iran ad aver violato il Trattato del 1955 attaccando navi nel Golfo e impegnandosi in altre azioni militari pericolose e dannose per il commercio e la navigazione tra gli Stati Uniti e l’Iran. Anche gli Stati Uniti cercarono un risarcimento.

La Corte ha innanzitutto esaminato se le azioni delle forze navali americane contro i complessi petroliferi iraniani fossero giustificate ai sensi del Trattato del 1955 come misure necessarie per proteggere gli interessi essenziali di sicurezza degli Stati Uniti (Art. XX, par. 1 (d) , del Trattato). Interpretando il Trattato alla luce delle norme pertinenti del diritto internazionale, ha concluso che gli Stati Uniti avevano il diritto di ricorrere alla forza in base alla disposizione in questione solo se agivano per legittima difesa. Gli Stati Uniti potrebbero esercitare tale diritto di autodifesa solo se fossero stati vittime di un attacco armato da parte dell’Iran e le azioni degli Stati Uniti dovessero essere necessarie e proporzionali all’attacco armato contro di loro. Dopo aver effettuato un esame approfondito delle prove fornite dalle Parti, la Corte ha ritenuto che gli Stati Uniti non erano riusciti a dimostrare che queste diverse condizioni erano soddisfatte e ha concluso che gli Stati Uniti non avevano quindi il diritto di invocare le disposizioni dell’articolo XX, paragrafo 1 (d) del Trattato del 1955.

La Corte ha poi esaminato la questione se gli Stati Uniti, distruggendo le piattaforme, ne avessero impedito il normale funzionamento, impedendo così all’Iran di godere della libertà di commercio “tra i territori delle due Alte Parti Contraenti” garantita dal Trattato del 1955 (art. X, par. 1). La Corte ha concluso che, per quanto riguarda il primo attacco, le piattaforme attaccate erano in riparazione e non funzionavano e che in quel momento non vi era quindi alcun commercio di petrolio greggio proveniente da tali piattaforme tra l'Iran e gli Stati Uniti. Pertanto, non si può ritenere che l’attacco a tali piattaforme abbia pregiudicato la libertà di commercio tra i territori dei due Stati. La Corte è giunta alla stessa conclusione riguardo al successivo attacco ad altri due complessi, poiché tutti gli scambi di petrolio greggio tra l'Iran e gli Stati Uniti erano stati sospesi a seguito di un embargo imposto da un ordine esecutivo adottato dalle autorità americane. La Corte ha quindi ritenuto che gli Stati Uniti non avevano violato i propri obblighi nei confronti dell’Iran ai sensi dell’articolo X, paragrafo 1, del Trattato del 1955 e ha respinto la richiesta di risarcimento dell’Iran.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale degli Stati Uniti, la Corte, dopo aver respinto le eccezioni di giurisdizione e di ammissibilità sollevate dall’Iran, ha esaminato se gli incidenti attribuiti dagli Stati Uniti all’Iran violassero la libertà di commercio o di navigazione tra i territori delle Parti come garantita dall’articolo X, paragrafo 1, del Trattato del 1955. La Corte ha ritenuto che nessuna delle navi ritenute danneggiate dagli Stati Uniti dagli attacchi iraniani era impegnata nel commercio o nella navigazione tra i territori dei due Stati. La Corte non ha nemmeno accolto la generica affermazione degli Stati Uniti secondo cui le azioni dell’Iran avevano reso il Golfo Persico insicuro per la navigazione, concludendo che, secondo le prove a sua disposizione, non esisteva, all’epoca dei fatti, alcun ostacolo effettivo al commercio o alla navigazione tra i territori dell’Iran e degli Stati Uniti. La Corte ha pertanto respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento degli Stati Uniti.

Istituzione del procedimento

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