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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino

Permessi premio senza collaborare: la sentenza che ha tolto il carattere assoluto alla presunzione dell’articolo 4-bis

Redazione Unclessify · a cura di Graziano Costantino

Con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale apre il permesso premio ai condannati per reati dell’art. 4-bis che non collaborano: la presunzione di pericolosità non è più assoluta.

Testo nero su fondo bianco: «N. 253», «SENTENZA», «23 ottobre - 4 dicembre 2019», «Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale», poi l'epigrafe sull'ordinamento penitenziario e i permessi premio in assenza di collaborazione
Atto Acquisito: cortecostituzionale.it

Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019 (decisa il 23 ottobre, depositata il 4 dicembre 2019), GU 1a Serie Speciale n. 50 dell'11-12-2019 L'intestazione della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale n. 50 dell'11 dicembre 2019: l'epigrafe sui permessi premio ai detenuti che non collaborano con la giustizia. Foto: Corte costituzionale, Atto ufficiale (art. 5 L. 633/1941), da Wikimedia Commons

cortecostituzionale.itItalia2019Pubblico24/08/2026
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Fonte primaria: cortecostituzionale.it — Italia

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Dispositivo della Sentenza & Massima

Un uomo è in carcere senza interruzioni dal 27 giugno 1998. Sconta l’ergastolo, con un anno di isolamento diurno, per associazione mafiosa, omicidio, soppressione di cadavere, porto e detenzione illegale di armi: fatti commessi fra il 1996 e il 1998 per agevolare un’associazione mafiosa, con l’aggravante dei motivi abietti, indicati nella sentenza di condanna come il «fine di affermare l’egemonia e il prestigio della consorteria alla quale l’imputato era affiliato». In carcere, scrive la Corte di cassazione, ha sempre mantenuto un comportamento rispettoso del programma rieducativo. Chiede un permesso premio, il beneficio che l’articolo 30-ter dell’ordinamento penitenziario concede per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il magistrato di sorveglianza dell’Aquila dichiara la richiesta inammissibile, senza esaminarla, e il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila respinge il reclamo. La ragione è una sola: i suoi reati sono fra quelli dell’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e lui non ha mai collaborato con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter. Per quella norma, senza collaborazione nessun beneficio può essere concesso, e nessun giudice può chiedersi se quel detenuto sia ancora pericoloso.

Il caso arriva alla prima sezione penale della Corte di cassazione, che il 20 dicembre 2018 sospende il giudizio e solleva una questione di legittimità costituzionale. La rimozione della «presunzione assoluta di pericolosità», scrive, sarebbe «l’unico modo» per restituire al giudice di merito il compito di verificare in concreto se ci siano i requisiti del permesso, primo fra tutti l’assenza di pericolosità sociale. Il collegio non mette in dubbio che collaborare sia, per chi appartiene a un gruppo mafioso, una manifestazione inequivocabile «del suo definitivo distacco dal sodalizio in cui gravitava». Contesta l’inverso: che il silenzio provi sempre il contrario. La scelta di non collaborare, osserva, può dipendere da ragioni estranee al percorso rieducativo, come il «rischio per l’incolumità propria e dei propri familiari», il «rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di un congiunto o di persone legate da vincoli affettivi», il «ripudio di una collaborazione di natura meramente utilitaristica».

Il detenuto, costituito in giudizio il 13 maggio 2019, aggiunge un argomento che la Corte riprenderà con parole proprie. Appare «inammissibile», sostiene, che il «diritto di non collaborare», garantito nel processo come espressione del principio nemo tenetur se detegere, si trasformi durante l’esecuzione in un vero e proprio dovere, necessario per ottenere «strumenti che dovrebbero essere invece gli ordinari risultati della partecipazione proficua al trattamento penitenziario». Ed è «certamente discutibile», aggiunge, che una condotta di tipo meramente utilitaristico venga proposta dallo stesso legislatore come requisito per evitare il «danno aggiuntivo» della preclusione, trasformandosi così in «una vera e propria costrizione». Nella memoria depositata il 1° ottobre 2019 insiste sulle caratteristiche del permesso premio, che a suo avviso non può essere trattato come gli altri benefici penitenziari senza violare i principi costituzionali invocati.

Cinque mesi dopo, il 28 maggio 2019, una seconda ordinanza arriva dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. Qui il detenuto è in carcere senza interruzioni dal marzo 1995 e ha «vissuto oltre ventiquattro anni di pena effettiva». Ha ottenuto 2160 giorni di liberazione anticipata per aver partecipato all’opera rieducativa e dal 2005 ha superato la soglia di dieci anni di pena espiata che la legge richiede a un ergastolano per chiedere un permesso premio. Sconta l’ergastolo, con isolamento diurno, per un cumulo di condanne tutte rientranti nell’articolo 4-bis. La sua posizione è più grave di quella esaminata dalla Cassazione: non è soltanto autore di delitti commessi per agevolare un’associazione mafiosa, ma è stato riconosciuto partecipe di quell’associazione, con un ruolo cresciuto nel tempo e omicidi commessi per consentirne la sopravvivenza. Il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile la sua richiesta, e il tribunale perugino, investito del reclamo, decide di portare anche questo caso alla Corte costituzionale. Il suo ragionamento parte da un’osservazione pratica: anche oggi, quando un detenuto collabora, il tribunale di sorveglianza verifica in concreto l’evoluzione della sua personalità e le ragioni che lo hanno spinto a parlare; i giudici di Perugia chiedono «che ciò possa farsi anche per l’opzione opposta», cioè che si possano esaminare caso per caso le ragioni del silenzio. E distinguono fra i benefici: la norma pretende la collaborazione come prova del ravvedimento, requisito proprio della sola liberazione condizionale, anche per un permesso premio che presuppone, invece, «la più modesta regolare condotta».

Il tribunale di Perugia sa bene chi ha davanti, e lo scrive: per un soggetto così la collaborazione resta, secondo una giurisprudenza costante, «la più forte prova della rescissione del vincolo associativo e dunque del venir meno della pericolosità sociale dell’interessato». Ma sostiene che, nella fase dell’esecuzione, la preclusione assoluta impedisce «il vaglio di altri elementi che nel caso concreto potrebbero condurre ugualmente ad un giudizio di cessata pericolosità sociale e di meritevolezza dell’invocato beneficio». L’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ricorda a sua volta che quel detenuto non ha mai indicato nessuna delle ragioni del silenzio ipotizzate dal tribunale, e che nel 2012 una sua richiesta di far dichiarare la collaborazione impossibile o inesigibile era stata respinta con ordinanza motivata. Entrambi i ricorrenti sono condannati in via definitiva; la sentenza li indica solo con le iniziali, e in questa pagina non sono identificati.

L’udienza pubblica si tiene il 22 ottobre 2019, relatore il giudice Nicolò Zanon, presidente Giorgio Lattanzi. Per lo Stato parlano gli avvocati dello Stato Marco Corsini e Maurizio Greco. Il giorno dopo, il 23 ottobre, la Corte decide; la sentenza n. 253 del 2019 è depositata il 4 dicembre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre. Dichiara illegittimo l’articolo 4-bis, comma 1, nella parte in cui non consente di concedere permessi premio ai detenuti per reati di mafia che non collaborano, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo che siano ripristinati. E, in via consequenziale, estende la stessa regola a tutti gli altri reati dell’elenco. Non cancella la presunzione: la rende superabile. Il detenuto che non collabora resta presunto legato all’organizzazione, ma ora può provare il contrario, a condizioni che la Corte stessa definisce di «particolare rigore». La sentenza riguarda un solo beneficio, il permesso premio, e lo dice espressamente: l’ergastolo cosiddetto ostativo e la liberazione condizionale restano fuori dal giudizio.

Una preclusione nata dopo la strage di Capaci

Per spiegare che cosa ha toccato, la Corte ripercorre la storia dell’articolo 4-bis, citando la propria sentenza n. 68 del 1995: «Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale» che portarono a introdurlo e poi a inasprirlo. Nella prima versione, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, i condannati erano divisi in due «fasce». Per i reati di prima fascia, fra cui l’associazione mafiosa e i delitti collegati, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l’associazione finalizzata al narcotraffico, i benefici erano possibili solo se fossero stati acquisiti «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». Per quelli di seconda fascia bastava che non ci fossero elementi per ritenere attuali quei collegamenti. La collaborazione con la giustizia, introdotta con l’articolo 58-ter, serviva soltanto ad abbreviare i tempi minimi di pena richiesti.

Il cambio arriva, scrive la Corte, «subito dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992». Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, stabilisce che per i reati di prima fascia il lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative, salvo la liberazione anticipata, si possano concedere solo a chi collabora. È il passaggio che la sentenza n. 68 del 1995 descriveva così: si passa «da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare l’inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata), ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione)». La legge presume che certi delitti provino l’appartenenza alla criminalità organizzata; la collaborazione diventa l’unico modo per smentirlo, e insieme uno strumento di indagine. In seguito, recependo le indicazioni della Corte, il comma 1-bis ha aperto i benefici anche a chi non può collaborare utilmente, perché la sua partecipazione era limitata o perché i fatti sono già stati interamente accertati, sempre che non risultino collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Alta stele rossa a parallelepipedo con lo stemma della Repubblica in alto e in basso la scritta «23 maggio 1992» e cinque nomi; dietro una montagna rocciosa, a sinistra lo svincolo autostradale con il cartello «Capaci»
Capaci, la stele in memoria delle vittime della strage del 23 maggio 1992 lungo l’autostrada A29 (17 giugno 2011) La stele di Capaci, lungo l’autostrada A29, con i nomi di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. La sentenza n. 253 del 2019 data a «subito dopo la strage di Capaci» il decreto-legge del giugno 1992 che fece della collaborazione l’unica via ai permessi premio. Foto: Lamberto Zannotti, CC BY-SA 3.0, da Wikimedia Commons Foto: Lamberto Zannotti, CC BY-SA 3.0, da Wikimedia Commons

Le ragioni della Cassazione: il precedente delle misure cautelari

La Cassazione costruisce il suo dubbio partendo dalle misure cautelari. Richiama la sentenza n. 57 del 2013, che aveva dichiarato illegittimo l’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui imponeva il carcere come unica misura per chi fosse gravemente indiziato di delitti commessi con il metodo mafioso o per agevolare un’associazione, senza fare salva la prova che bastassero misure diverse. Il principio, ricorda il collegio, è che le presunzioni assolute che limitano diritti fondamentali violano l’uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè «se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit». La sentenza n. 48 del 2015 aveva fatto lo stesso per il concorso esterno. Chi commette un delitto di «contesto mafioso» non è necessariamente affiliato, e la presunzione costruita sull’affiliato non si può estendere a lui.

Il collegio richiama poi altre decisioni che avevano già intaccato l’articolo 4-bis. La sentenza n. 239 del 2014 aveva escluso dal divieto la detenzione domiciliare speciale per le madri; la n. 76 del 2017 aveva eliminato il divieto per le madri condannate per reati dell’elenco, per non sacrificare del tutto l’interesse del minore; la n. 149 del 2018 aveva fatto cadere la preclusione per gli ergastolani condannati per sequestro di persona con morte del sequestrato, richiamando la progressività del trattamento e la flessibilità della pena «radicati nell’art. 27, comma terzo, Cost.». In questo quadro, la preclusione assoluta dell’articolo 4-bis appare alla Cassazione incompatibile con la giurisprudenza costituzionale che, «come ha bandito dal sistema le presunzioni assolute di pericolosità, così non può avallare la conclusione che la scelta collaborativa costituisca prova legale esclusiva di ravvedimento».

C’è poi la natura del beneficio. Il permesso premio, scrive la Cassazione, ha «una connotazione di contingenza che non ne consente l’assimilazione integrale alle misure alternative alla detenzione», perché non cambia le condizioni restrittive del detenuto: dura poche ore o pochi giorni e serve a curare relazioni, studio e lavoro. E aggiunge un argomento rivolto allo stesso obiettivo dello Stato: «anche una concessione premiale per una finalità limitata e contingente potrebbe sortire l’effetto di incentivare il detenuto a collaborare con l’istituzione carceraria».

Perugia: anche per chi era dentro l’associazione

Il tribunale di Perugia va oltre la Cassazione, perché il suo detenuto non è un esterno ma un associato. Il permesso premio, sostiene, è uno «strumento fondamentale» per consentire al condannato di progredire «nel senso di responsabilità e nella capacità di gestirsi nella legalità», e al magistrato di verificare i progressi compiuti e la capacità di reinserirsi, anche brevemente, nella società. Serve anche a garantire diritti che la detenzione comprime, come il mantenimento o il ristabilimento, dopo molto tempo, delle relazioni con la famiglia: non solo del detenuto, ma del coniuge, dei figli e dei genitori anziani. E la preclusione assoluta svuota anche la liberazione anticipata, che per un ergastolano serve soprattutto ad avvicinare i benefici: se i benefici sono comunque impossibili, partecipare al trattamento non porta a nulla.

Sul silenzio, il tribunale richiama l’ordinanza n. 117 del 2019, che aveva descritto il diritto a tacere come «corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost.», e ne deduce una «significativa frizione con un meccanismo che impedisce l’accesso a ogni misura extramuraria se non vi si rinuncia». Elenca le ragioni concrete che possono spingere a non collaborare: il timore per l’incolumità dei familiari che non possono lasciare i luoghi dei reati, il rifiuto di far incarcerare persone legate da vincoli familiari o affettivi, il rifiuto di essere accusati di aver parlato per calcolo. E ricorda che già la sentenza n. 306 del 1993 aveva parlato di una «rilevante compressione della finalità rieducativa della pena» e di una tendenza a configurare «tipi d’autore per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita».

La difesa dello Stato: collaboratori e irriducibili

L’Avvocatura generale dello Stato difende la norma come una scelta di politica criminale contro «l’odioso fenomeno della criminalità organizzata». Il legislatore avrebbe deciso di «divaricare nettamente la posizione dei “collaboratori” da quella degli “irriducibili”», e la collaborazione, «nell’esperienza giudiziaria della storia nazionale», si sarebbe rivelata un «mezzo insostituibile» per trovare le prove e perseguire i responsabili. Non sarebbe neppure un automatismo, perché chi collabora riacquista l’accesso alla valutazione ordinaria del giudice. Quanto ai permessi premio, la loro natura contingente sarebbe irrilevante: la norma vuole «evitare l’uscita dal carcere - anche solo per poche ore - di condannati verosimilmente ancora pericolosi».

A sostegno, lo Stato cita la sentenza n. 273 del 2001, secondo cui la collaborazione assume «non irragionevolmente» il valore di criterio per accertare la rottura con la criminalità organizzata, e la sentenza n. 306 del 1993, che aveva riconosciuto come rispondente all’esigenza di contrastare una criminalità «aggressiva e diffusa» la scelta di privilegiare la prevenzione generale. Nel giudizio perugino aggiunge un’eccezione di rilevanza: il detenuto non avrebbe mai spiegato perché tace, sicché la decisione della Corte non cambierebbe nulla per lui. E conclude che un intervento della Corte su scelte affidate al legislatore «risulterebbe eccedente rispetto ai poteri alla stessa attribuiti».

Chi è rimasto fuori dall’aula

Nel giudizio si costituiscono i due detenuti ricorrenti. Il primo chiede anche di valutare la norma alla luce dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e richiama la sentenza della Corte europea del 13 giugno 2019, Viola contro Italia; il secondo la definisce una sentenza «quasi-pilota, considerati i numeri e il dato strutturale dell’ergastolo ostativo», e chiede di estendere la decisione anche alle misure alternative, compresa la liberazione condizionale. Chiedono di intervenire anche un altro detenuto all’ergastolo, in carcere da oltre ventisette anni, il cui giudizio in Cassazione era stato rinviato in attesa della decisione; l’associazione Nessuno Tocchi Caino, che si batte contro quella che chiama una «sorta di pena di morte “mascherata”»; il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; l’Unione camere penali italiane. Un’ordinanza letta in udienza, confermata dalla sentenza, dichiara inammissibili tutti questi interventi, perché provengono da soggetti diversi dalle parti dei giudizi principali.

La Corte delimita poi con cura il proprio campo. La censura legata alla Convenzione europea non si esamina, perché il giudice rimettente non l’aveva proposta: le parti non possono allargare il tema del giudizio. E soprattutto le questioni «non riguardano la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo». Quello sarebbe stato il tema se i giudici avessero censurato anche l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 1991, che nega la liberazione condizionale all’ergastolano non collaborante che abbia già scontato ventisei anni effettivi di carcere, «così trasformando la pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto». Qui si discute di un solo beneficio, il permesso premio, per tutti i condannati per reati di mafia, a pena perpetua o temporanea.

Anche l’eccezione dello Stato sulla rilevanza è respinta. Per ammettere una questione basta che la norma si applichi nel giudizio a quo, non serve che la decisione porti un vantaggio concreto alle parti. E con la norma attuale il giudice è costretto a dichiarare inammissibile la richiesta; senza, dovrebbe decidere con una regola diversa, e anche se l’esito fosse lo stesso, il ragionamento cambierebbe. Proprio rimuovendo l’assolutezza della presunzione, osserva la Corte, il magistrato potrebbe finalmente verificare «le vere ragioni» del silenzio.

Non la presunzione, ma la sua assolutezza

La Corte esamina prima le questioni di Perugia, perché riguardano anche l’associato, e le dichiara fondate. Riconosce che l’inaccessibilità ai benefici non è un vero automatismo, perché è il detenuto, scegliendo di collaborare, a poterla spezzare; ma la presunzione che grava su chi non collabora resta assoluta, perché «non può essere superata da altro, se non dalla collaborazione stessa». Ed è proprio questo carattere assoluto a violare la Costituzione. La frase decisiva è breve: «Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima». Non è irragionevole presumere che chi non collabora mantenga i legami con l’organizzazione, purché la presunzione possa essere vinta da prova contraria.

Il punto di partenza è la sentenza n. 306 del 1993, letta in una luce nuova. Già allora la Corte aveva respinto la tesi della relazione parlamentare secondo cui solo la collaborazione esprime con certezza la «volontà di emenda» del condannato. La collaborazione, aveva scritto, «ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione». Sono argomenti, nota la sentenza n. 253, che anche la Corte europea ha considerato nella sentenza Viola. Le ragioni dell’incostituzionalità stanno in tre profili, «distinti ma complementari».

Uno scambio fra informazioni e trattamento

La prima riguarda la natura della norma. L’articolo 4-bis è espressione di una «trasparente opzione di politica investigativa e criminale», che porta nel percorso carcerario elementi estranei all’esecuzione della pena: prefigura «una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario». Chi collabora accede ai benefici anche prima delle soglie ordinarie di pena; chi non collabora non vi accede mai. Premiare la collaborazione è legittimo, scrive la Corte; ma «ben altro è l’inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante, presunto iuris et de iure quale persona radicata nel crimine organizzato e perciò socialmente pericolosa».

È qui che la sentenza usa la formula più dura. Messo da parte l’argomento del diritto al silenzio, la Corte rileva che la norma opera «una deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare»:

Garantita nel processo nella forma di vero e proprio diritto, espressione del principio nemo tenetur se detegere, la libertà di non collaborare, in fase d’esecuzione, si trasforma infatti - quale condizione per consentire al detenuto il possibile accesso all’ordinario regime dei benefici penitenziari - in un gravoso onere di collaborazione che non solo richiede la denuncia a carico di terzi (carceratus tenetur alios detegere), ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati.

Il permesso come primo spazio di libertà

La seconda ragione è l’articolo 27, terzo comma. Dichiarare la richiesta inammissibile «in limine», senza che il magistrato possa valutare la condizione del detenuto, contrasta con la funzione rieducativa della pena. Il permesso premio, ricorda la Corte con la sentenza n. 188 del 1990, consente «al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà»; ha una «funzione “pedagogico-propulsiva”» e permette agli operatori di osservare gli effetti del temporaneo ritorno in libertà. La valutazione individualizzata, caso per caso, è un criterio costituzionalmente vincolante, tanto più quando la legge presume una pericolosità maggiore in base al titolo del reato. La conseguenza, scrive la Corte, è che l’inammissibilità immediata «può arrestare sul nascere il percorso risocializzante, frustrando la stessa volontà del detenuto di progredire su quella strada».

Il tempo che passa e l’associazione che può non esistere più

La terza ragione è la ragionevolezza. Una presunzione assoluta è irragionevole quando si possono immaginare casi reali che la smentiscono:

In particolare, l’irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

La Corte non sminuisce le ragioni della generalizzazione. L’appartenenza a un’associazione mafiosa implica un’adesione stabile a un gruppo radicato sul territorio, con una fitta rete di collegamenti, una forte capacità di intimidazione e la tendenza a durare nel tempo; e queste ragioni, scrive, «non si sono affatto affievolite in progresso di tempo». Il confronto con le misure cautelari spiega la differenza. Prima della condanna, per l’associazione mafiosa, la presunzione che servano misure cautelari è relativa, mentre quella che serva il carcere è assoluta; ma lì la valutazione avviene vicino al fatto. Nell’esecuzione della pena conta invece il tempo, che può trasformare sia la personalità del detenuto sia il mondo fuori dal carcere. Nella fase esecutiva l’articolo 27 è il parametro di riferimento, a differenza di quanto accade nella fase cautelare.

La sentenza fa un esempio che spiega l’intera decisione: una valutazione attualizzata deve guardare anche al contesto esterno, «potendosi ipotizzare che l’associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione». E ricorda che per chi mantiene davvero legami con l’organizzazione esiste un altro strumento, il regime dell’articolo 41-bis, che presuppone proprio l’attualità di quei legami e che non è in discussione. Assorbite le questioni della Cassazione, che volevano distinguere l’affiliato dall’autore di delitti di contesto, la Corte dichiara irragionevole una presunzione che dia per immutabili la personalità del condannato e il mondo esterno.

Un regime di prova rafforzata

Superare la presunzione, però, non è facile, e la Corte lo scrive in modo esplicito. Per l’associazione mafiosa e i reati collegati la valutazione deve seguire «criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono definitivo». Non bastano la buona condotta in carcere, la partecipazione al percorso rieducativo o una dissociazione soltanto dichiarata: servono «altri, congrui e specifici elementi». Quali, lo dice la storia stessa dell’articolo 4-bis: la prova rafforzata della versione del 1991, che sopravvive nel comma 1-bis per i casi di collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante.

In concreto, il magistrato di sorveglianza decide sulla base delle relazioni del carcere e delle dettagliate informazioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; e in base al comma 3-bis i benefici non possono essere concessi quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Le informazioni devono riguardare anche i legami economici e patrimoniali. Non basta escludere i collegamenti attuali: bisogna escludere anche «il pericolo di un loro ripristino», tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Di entrambe le cose deve fare specifica allegazione lo stesso detenuto; e se le informazioni del comitato provinciale sono negative, su di lui grava l’onere di fornire veri e propri elementi di prova.

Esteso a tutti i reati dell’elenco

L’ultima parte della sentenza guarda oltre la mafia. Nel tempo, l’articolo 4-bis è cresciuto per scelte di politica criminale «non sempre tra loro coordinate», fino a contenere un «complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati». Accanto ai reati di criminalità organizzata ci sono oggi la prostituzione e la pornografia minorile, la violenza sessuale di gruppo, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione: reati che non hanno necessariamente a che fare con la criminalità organizzata o che sono commessi da una sola persona. Se la decisione valesse solo per i reati di mafia, ne deriverebbe una «paradossale disparità»: chi è condannato per reati senza alcun sodalizio alle spalle continuerebbe a dover collaborare e a dimostrare l’assenza di legami con un’organizzazione inesistente.

Per questo la Corte, in base all’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l’illegittimità in via consequenziale anche per tutti gli altri delitti dell’elenco: anche per quei condannati il permesso premio può essere concesso senza collaborazione, se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino. Il dispositivo ha quindi due capi: il primo per i reati di mafia e di contesto mafioso, il secondo per tutti gli altri reati dell’articolo 4-bis, comma 1.

Che cosa cambia, e che cosa no

La sentenza n. 253 del 2019 non apre il carcere a nessuno, e non decide i due casi da cui è partita: restituisce ai magistrati di sorveglianza dell’Aquila e di Perugia il potere di valutare due richieste che prima dovevano respingere senza guardarle. Cambia una cosa precisa: il silenzio del detenuto smette di essere una prova legale della sua pericolosità e diventa un elemento da pesare insieme ad altri, con un onere di prova che resta a suo carico e informazioni che arrivano dalle autorità antimafia. La Corte conferma la ragionevolezza della presunzione e la sua forza; le toglie soltanto l’impossibilità di essere smentita.

Restano fuori, per scelta esplicita della Corte, gli altri benefici, le misure alternative e la liberazione condizionale dell’ergastolano che non collabora. La sentenza lo dice al punto 5.2, quando spiega che l’ergastolo ostativo sarebbe stato il tema solo se fosse stato censurato anche l’articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991. È la ragione per cui questa pagina, che il pubblicato presentava come un racconto sull’ergastolo ostativo, si ferma al permesso premio: è ciò che la fonte letta decide.

Il fascicolo delle prove

  • Atto: Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019, udienza pubblica del 22 ottobre 2019, decisa il 23 ottobre 2019 e depositata il 4 dicembre 2019; presidente Lattanzi, redattore Zanon, cancelliere Milana; testo integrale nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 50 dell’11 dicembre 2019 (testo).
  • Esito: illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente i permessi premio senza collaborazione quando siano acquisiti elementi che escludono sia l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del loro ripristino; estesa in via consequenziale a tutti gli altri delitti dell’elenco.
  • Atti del giudizio: ordinanza della Corte di cassazione, prima sezione penale, del 20 dicembre 2018 (registro ordinanze n. 59 del 2019); ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 28 maggio 2019 (n. 135 del 2019); interventi del Presidente del Consiglio dei ministri; interventi di terzi dichiarati inammissibili con ordinanza dibattimentale.
  • Atti richiamati: sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 1993, n. 68 del 1995, n. 57 del 2013, n. 239 del 2014, n. 48 del 2015, n. 149 del 2018; ordinanza n. 117 del 2019; Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 giugno 2019, Viola contro Italia. La sentenza n. 57 del 2013 e l’ordinanza n. 97 del 2021, indicate fra le fonti della voce, non sono state lette per questa riscrittura.
  • Persone: i due ricorrenti, condannati in via definitiva all’ergastolo, e il detenuto che aveva chiesto di intervenire sono indicati dalla sentenza solo con le iniziali; qui non sono identificati.
  • Base per la riproduzione: articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore i testi degli atti ufficiali.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 40 fatti verificati nel testo
  1. Home TORNA AI RISULTATI RAFFINA RICERCA vai a: Fatto Diritto Dispositivo Massime − A + Versione Pdf Sentenza 253/2019 (ECLI:IT:COST:2019:253) Comunicato English Translation Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: LATTANZI - Redattore: ZANON Udienza Pubblica del 22/10/2019 ;
  2. U. 11/12/2019 n. 50 Norme impugnate: Art. 4-bis, c. 1°, della legge 26/07/1975, n. 354.
  3. Testo Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi di M.
  4. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative) sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale.
  5. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura.
  6. Atti oggetto del giudizio legge 26/07/1975 n. 354 art. 4 co. 1 Parametri costituzionali Altri parametri e norme interposte Massima n. 41925 Titolo Thema decidendum - Censure e profili ulteriori proposti dalle parti nel giudizio incidentale - Esame da parte della Corte costituzionale - Esclusione.
  7. Ai fini della rilevanza della questione incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. ( Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014 e n. 294 del 2011 ).
  8. Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia di conformità delle leggi a Costituzione, il presupposto della rilevanza non si identifica con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018 ).
  9. Sussiste la rilevanza della questione incidentale anche nel caso in cui, quand'anche l'esito del giudizio a quo fosse il medesimo, la pronuncia di accoglimento influirebbe sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004 e n. 148 del 1983 ).
  10. Il diritto al silenzio è corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. e si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo. ( Precedenti citati: sentenza n. 165 del 2008; ordinanze n. 282 del 2008 e n. 33 del 2002 ).
  11. Ove infatti non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 90 del 2017, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006 e n. 436 del 1999 ).
  12. In particolare, l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982 ).
  13. Ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento, a differenza di quanto accade in sede cautelare. ( Precedente citato: ordinanza n. 532 del 2002 ).
  14. L'intervento parzialmente ablatorio già realizzato sui reati di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" deve estendersi alla identica disciplina dettata dallo stesso art. 4- bis , comma 1, per tutti gli altri delitti in esso indicati.
  15. F. , Detenzione domiciliare "generica" e reati ostativi: automatismi preclusivi tra istanze di soppressione ed esigenze di politica criminale , in www.archiviopenale.it, 2020, num. 2 Vedi documento [Articolo a carattere generale] Angelucci A. , Libertà religiosa e premialità.
  16. Brevi note , in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2023, num. 3 [Articolo a carattere generale] Bellini G., Procopio F. , L'ergastolo ostativo al vaglio della Consulta.
  17. Vedi documento [Nota a commento] Chiavario M. , La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali , in www.osservatorioaic.it, 2020, num. 1 Vedi documento [Nota a commento] Ciaffone S. , "Ergastolo ostativo": verso il superamento di una pena disumana e degradante sulla scia garantista della Corte Costituzionale.
  18. Non ci resta che...attendere , in www.giustiziainsieme.it, 2021, num. [Articolo a carattere generale] Galliani D. - Magi R. , Le ostatività: probatio diabolica o attuazione temperata dei principi costituzionali? , in www.questionegiustizia.it, 2025, num. 3 Vedi documento [Articolo a carattere generale] Galliani D., Magi R. , Permesso premio e regime ostativo.
  19. Anche nei confronti dei detenuti per i reati di "prima fascia" non collaboranti l'accesso ai benefici penitenziari deve essere valutato caso per caso , in Cassazione penale, 2020, num. 4 [Articolo a carattere generale] Marsilio A. , Norma penale retroattiva: quando è legittima? La Consulta si pronuncia sui limiti alla retroattività della norma penale volta a modificare la natura della pena.
  20. Febbraio [Nota a commento] Menghini A. , La Consulta apre una breccia nell'art. 4 'bis' o.p. , in www.osservatorioaic.it, 2020, num. 2 Vedi documento [Nota a commento] Menghini A. , Revisione critica, professione di innocenza e accesso ai benefici penitenziari , in Giurisprudenza agraria italiana, 2023, num.
  21. U. 03/04/2013 n. 14 Norme impugnate: Art. 275, c. 3°, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, c. 1°, del decreto legge 23/02/2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23/04/2009, n. 38.
  22. Atti oggetto del giudizio codice di procedura penale n. art. 275 co. 3 decreto-legge 23/02/2009 n. 11 art. 2 co. 1 legge 23/04/2009 n. 38 art. co.
  23. Vedi documento [Nota a commento] Lattanzi G. , I meccanismi presuntivi nelle misure cautelari , in Cassazione penale, 2018, num. 6 [Articolo a carattere generale] Leo G. , Illegittima la previsione della custodia "obbligatoria" in carcere per i reati di contesto mafioso (ma non per le condotte di partecipazione o concorso nell'associazione di tipo mafioso) , in www.penalecontemporaneo.it, 2013, num.
  24. Gli orientamenti della Corte costituzionale a partire dalla sentenza 25-29 marzo 2013, n. 57 , in www.federalismi.it, 2013, num. 19 Vedi documento [Nota a commento] Picaro G. , L'introduzione dei delitti contro la P.A. nel catalogo dei reati ostativi: tra scelte di politica criminale e giurisprudenza costituzionale , in www.penalecontemporaneo.it, 2019, num.
  25. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza lamentando la violazione del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., in forza del quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
  26. Nell’ipotesi di accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la difesa, con un’articolata serie di considerazioni, ha eccepito l’illegittimità costituzionale della presunzione di adeguatezza posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
  27. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., conclude il rimettente, nell’imporre necessariamente l’applicazione della custodia cautelare in carcere all’autore di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., impedirebbe al giudice di valutare se nel caso concreto risultino elementi specifici che facciano ritenere altrettanto idonee misure meno afflittive.
  28. Il rimettente riferisce di essere investito dell’appello presentato dalla difesa avverso l’ordinanza del 27 giugno 2011, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere o di sostituzione con gli arresti domiciliari.
  29. La decisione del tribunale del riesame era stata impugnata con ricorso per cassazione sia dal pubblico ministero, lamentando la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia dalla difesa, che aveva denunciato il vizio di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari.
  30. Dovendosi uniformare alla sentenza di annullamento, il Tribunale del riesame di Lecce afferma di non potere, «in presenza di residue esigenze cautelari anche di minimo grado, adottare in relazione ai delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere».
  31. La Corte rimettente riferisce che il Tribunale di Palermo, in sede di appello cautelare, aveva accolto, con ordinanza del 14 ottobre 2011, l’impugnazione del pubblico ministero avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale che aveva sostituito con la misura degli arresti domiciliari quella della custodia cautelare in carcere inizialmente disposta nei confronti dell’imputato.
  32. Questi, all’esito del giudizio abbreviato, era stato condannato per il delitto di favoreggiamento personale aggravato dal fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso.
  33. Riferisce ancora la Corte di cassazione che avverso l’ordinanza del 14 ottobre 2011 è stato proposto ricorso per cassazione.
  34. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite della Corte di cassazione in relazione al tema controverso dell’operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ovvero anche in rapporto alle vicende successive afferenti alla permanenza delle esigenze cautelari.
  35. Muovendo dal principio di diritto così enunciato, la Corte rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dell’imputato, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
  36. Per altro verso, le sezioni unite rilevano che anche i delitti aggravati dall’art. 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 – avendo, o potendo avere, una struttura individuale – «potrebbero per le loro caratteristiche, non postulare necessariamente esigenze cautelari affrontabili esclusivamente con la custodia in carcere».
  37. La questione sarebbe, inoltre, rilevante, posto che l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari è stato accolto, con il provvedimento oggetto del ricorso per cassazione, proprio sulla base della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento personale aggravato dall’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.
  38. La Corte rimettente ricorda poi il precedente delle stesse sezioni unite (sentenza 28 marzo 2001, n. 10) che ha dato risposta positiva al quesito relativo all’applicabilità della circostanza aggravante, contestata per i reati-fine, ai partecipi di un’associazione di tipo mafioso.
  39. Sulla base delle argomentazioni svolte, la Corte di cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nei termini sopra riportati.
  40. U. 12/05/2021 n. 19 Norme impugnate: Artt. 4 bis, c. 1°, e 58 ter della legge 26/07/1975, n. 354; art. 2 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12/07/1991, n. 203.

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