Domanda di revisione della sentenza dell'11 luglio 1996 nella causa riguardante l'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia ed Erzegovina c. Jugoslavia), Obiezioni preliminari (Jugoslavia c. Bosnia ed Erzegovina)
Domanda di revisione della sentenza dell'11 luglio 1996 nella causa riguardante l'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia ed Erzegovina c. Jugoslavia), Obiezioni preliminari (Jugoslavia c. Bosnia ed Erzegovina)
Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Montenegro)
PANORAMICA DEL CASO
Il 24 aprile 2001 la Jugoslavia ha depositato un'istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte l'11 luglio 1996 sulle eccezioni preliminari sollevate nella causa intentata contro di essa dalla Bosnia-Erzegovina. Con tale sentenza dell’11 luglio 1996, la Corte si era dichiarata competente sulla base dell’articolo IX della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e aveva respinto gli ulteriori motivi di giurisdizione invocati dalla Bosnia-Erzegovina, ritenendo ammissibile il ricorso presentato da quest’ultima. La Jugoslavia ha sostenuto che una revisione della sentenza era necessaria, poiché era ormai chiaro che, prima del 1° novembre 2000 (data in cui è stata ammessa come nuovo membro delle Nazioni Unite), essa non conservava la personalità giuridica e politica internazionale della Repubblica socialista federale di Jugoslavia, non era membro delle Nazioni Unite, non era uno Stato parte dello Statuto della Corte e non era uno Stato parte della Convenzione sul genocidio. La Jugoslavia ha quindi chiesto alla Corte di statuire e dichiarare che sussisteva un fatto nuovo tale da richiedere la revisione della sentenza del 1996 ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.
Dopo il deposito, da parte della Bosnia-Erzegovina, delle sue osservazioni scritte sull'ammissibilità del ricorso, dal 4 al 7 novembre 2002 si sono svolte le udienze pubbliche. Nella sentenza sull'ammissibilità del ricorso, pronunciata il 3 febbraio 2003, la Corte ha osservato in particolare che, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, un'istanza di revisione di una sentenza può essere proposta solo quando essa sia “fondata sulla scoperta” di un fatto “nuovo” che, "Quando fu emessa la sentenza", non era noto. Un fatto del genere deve esistere prima della sentenza ed essere scoperto successivamente. D'altro canto, ha proseguito la Corte, un fatto avvenuto diversi anni dopo la pronuncia della sentenza non è un fatto “nuovo” ai sensi dell'articolo 61, indipendentemente dalle conseguenze giuridiche che tale fatto potrebbe avere.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che l’ammissione della Jugoslavia alle Nazioni Unite il 1° novembre 2000, ben dopo la sentenza del 1996, non potesse essere considerata un fatto nuovo idoneo a fondare una richiesta di revisione di tale sentenza.
Nella versione finale della sua argomentazione, la Jugoslavia ha affermato che la sua ammissione alle Nazioni Unite e una lettera dell’8 dicembre 2000 del consulente legale dell’Organizzazione semplicemente “rivelavano” due fatti che esistevano nel 1996 ma che all’epoca erano sconosciuti, vale a dire che allora non era parte dello Statuto della Corte e che non era vincolata dalla Convenzione sul genocidio. Su questo punto, la Corte ha ritenuto che, così argomentando, la Jugoslavia non si basava su fatti esistenti nel 1996 ma “in realtà, basava la sua domanda di revisione sulle conseguenze giuridiche che [cercava] di trarre da fatti successivi alla sentenza di cui [chiedeva] la revisione”. Tali conseguenze, anche supponendo che siano dimostrate, non potrebbero essere considerate fatti ai sensi dell'articolo 61 e la Corte ha quindi respinto tale argomento della Jugoslavia.
La Corte ha indicato che al momento della pronuncia della sentenza del 1996, la situazione esistente era quella creata dalla risoluzione 47/1 dell'Assemblea generale. Tale risoluzione, adottata il 22 settembre 1992, recitava tra l'altro:
"L'Assemblea Generale... ritiene che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) non può continuare automaticamente a far parte dell'ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia nelle Nazioni Unite; e pertanto decide che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) dovrà chiedere di diventare membro delle Nazioni Unite e che non parteciperà ai lavori dell'Assemblea Generale."
La Corte lo ha osservato nella sentenza del 2003
“Le difficoltà sorte riguardo allo status della RFJ tra l’adozione di tale risoluzione e la sua ammissione alle Nazioni Unite il 1° novembre 2000 derivano dal fatto che, sebbene la pretesa della RFY di mantenere la personalità giuridica internazionale dell’ex Jugoslavia non fosse ‘generalmente accettata’..., le precise conseguenze di questa situazione furono determinate caso per caso (ad esempio, la mancata partecipazione ai lavori dell’Assemblea Generale e dell’ECOSOC e alle riunioni degli Stati parti al Patto internazionale sui diritti civili e politici, ecc.)”.
La Corte ha precisato che la risoluzione 47/1 non ha pregiudicato il diritto della Jugoslavia di comparire davanti alla Corte o di essere parte in una controversia dinanzi alla Corte alle condizioni stabilite dallo Statuto, né ha influito sulla posizione della Jugoslavia in relazione alla Convenzione sul genocidio. La Corte ha inoltre precisato che la risoluzione 55/12 del 1° novembre 2000 (con la quale l’Assemblea Generale ha deciso di ammettere la Jugoslavia come membro delle Nazioni Unite) non avrebbe potuto modificare retroattivamente la posizione sui generis in cui tale Stato si trovava nei confronti delle Nazioni Unite nel periodo dal 1992 al 2000, né la sua posizione rispetto allo Statuto della Corte e alla Convenzione sul genocidio. Da quanto precede, la Corte ha concluso che non era stato dimostrato che il ricorso della Jugoslavia si basasse sulla scoperta di “qualche fatto” avvenuto “al momento della pronuncia della sentenza, sconosciuto alla Corte e anche alla parte che chiede la revisione” e ha pertanto ritenuto che non fosse soddisfatta una delle condizioni di ricevibilità di una domanda di revisione prevista dall’articolo 61, comma 1, dello Statuto.
