Una condanna per mafia con un’aggravante esclusa per i coimputati, l’ergastolo come unica pena per un recidivo, una comunicazione antimafia automatica dopo una condanna sui rifiuti: tre ordinanze, tre risposte della Corte costituzionale fra il 2018 e il 2023.
Atto Acquisito: cortecostituzionale.it
Roma, il Palazzo della Consulta.Le tre sentenze ricostruite in questo articolo sono state decise a Roma, nel Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale.Foto: Julian Lupyan, CC0, da Wikimedia Commons
La sentenza che lo condanna diventa irrevocabile il 9 marzo 2016. La Corte d’appello di Reggio Calabria, il 16 aprile 2015, gli ha inflitto sei anni e otto mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso, con un’aggravante precisa: l’associazione era armata. Nello stesso procedimento altri imputati, accusati di far parte della stessa associazione, hanno seguito un’altra strada. Giudicati in dibattimento dal Tribunale di Reggio Calabria, sono stati condannati con la sentenza n. 606 del 2014, che sull’aggravante delle armi dice il contrario: la ritiene insussistente. Anche quella sentenza è definitiva, perché nessuno l’ha impugnata. Due giudicati sullo stesso gruppo, due risposte opposte alla stessa domanda di fatto: le armi c’erano o no?
In primo grado il condannato era stato giudicato con il rito abbreviato, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con una sentenza del 4 giugno 2013. È stata la scelta del rito, secondo la Corte d’appello di Catanzaro che poi esaminerà il suo caso, a separarlo dagli altri: se fosse stato giudicato in dibattimento insieme ai coimputati, scrive, avrebbe ricevuto un trattamento diverso. E la sentenza che esclude le armi riguarda anche componenti della stessa cosca che l’ordinanza descrive in «posizione apicale».
Il condannato chiede allora la revisione della sua condanna. La richiesta riguarda soltanto l’aggravante: chiede che sia rilevato il contrasto fra i due giudicati sul capo che ne concerne l’applicazione, «con conseguente modificazione della pena». A decidere è la prima sezione penale della Corte d’appello di Catanzaro, dove il ricorso viene iscritto con il numero 6/16 REV.
In udienza il procuratore generale chiede di dichiarare la richiesta inammissibile. La revisione, osserva, è ammessa solo quando può portare a «un effetto di totale proscioglimento», non quando il contrasto fra le sentenze riguarda una circostanza aggravante. E la giurisprudenza, riconoscono i giudici di Catanzaro, è costante nel negare rilievo, in sede di revisione, al contrasto fra giudicati su un’aggravante. L’ostacolo è scritto nell’art. 631 del codice di procedura penale, che limita la revisione agli elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531. Nella stessa ordinanza la Corte d’appello richiama una sentenza della prima sezione penale della Cassazione, la n. 20470 del 10 febbraio 2015, che a quella regola aveva già accostato un accenno di dubbio sulla sua coerenza sistematica e costituzionale.
La Corte d’appello potrebbe fermarsi qui. Invece, con un’ordinanza del 5 aprile 2017, sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte costituzionale, perché dica se quel limite sia compatibile con la Costituzione. Gli articoli che invoca sono quattro: il 3, il 24, il 27 e il 111, cioè, nelle parole dell’ordinanza, eguaglianza e parità di trattamento, diritto alla difesa, finalità rieducativa della pena e giusto processo. L’ordinanza, iscritta al numero 98 del registro ordinanze del 2017, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 28 dello stesso anno.
Catanzaro, il palazzo della Corte d’appello.Dalla prima sezione penale della Corte d’appello di Catanzaro è partita, con l’ordinanza del 5 aprile 2017, la questione sulla revisione decisa dalla sentenza n. 42 del 2018.Foto: Emanuele 1982, pubblico dominio, da Wikimedia Commons
Il ragionamento dei giudici calabresi è lineare. Se un condannato può ottenere, sulla base di un contrasto fra giudicati, la revisione dell’intero giudizio di colpevolezza, scrivono, non si vede perché lo stesso diritto debba essere negato a chi vuole escludere soltanto una parte della condotta, quella qualificata come aggravante. Una parte che l’ordinanza definisce «peraltro particolarmente significativa», e per la quale è sempre richiesto un grado di colpevolezza: nel caso concreto, il dolo.
Poi ci sono i numeri, che l’ordinanza mette per esteso. Secondo i giudici di Catanzaro, la pena era partita da una base di nove anni, il minimo previsto all’epoca dei fatti per il reato associativo aggravato, aumentata di un anno per la continuazione e ridotta per il rito abbreviato a sei anni e otto mesi. Senza l’aggravante, la forbice della pena non partirebbe più da nove anni, ma da sette. Per questo, conclude la Corte d’appello, la questione è rilevante: se fosse accolta, il condannato potrebbe vedersi riconosciuta una pena minore.
L’ordinanza contiene anche un argomento sul senso della pena. Sapere di dover scontare «una (parte di) pena per una circostanza che per altri imputati, per il medesimo reato» un altro giudice ha escluso in via definitiva, scrivono i magistrati di Catanzaro, è in conflitto con la finalità rieducativa, perché dà al condannato la percezione di subire una sanzione ingiusta e discriminatoria. Per lo stesso motivo, secondo l’ordinanza, è in gioco l’imparzialità del giudizio: il cittadino vede che per un suo pari una questione è stata decisa in modo favorevole e che per lui un altro giudice ha deciso in modo diametralmente opposto. E la scelta di un rito, aggiunge, riguarda le forme del processo e gli atti utilizzabili, non l’accettazione incondizionata delle prove. La revisione, secondo i giudici calabresi, serve anche a ottenere decisioni uniformi negli stessi casi affrontati da giudici diversi: «una giustizia uguale per tutti».
Nel disegno dell’ordinanza la revisione non è un’eccezione isolata. La Corte d’appello la colloca accanto agli altri istituti che proteggono il cittadino da una condanna ingiusta: la riparazione dell’errore giudiziario, la riparazione per l’ingiusta detenzione, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto alla Cassazione. E sull’art. 24 della Costituzione richiama una sentenza costituzionale del 15 gennaio 1969, la n. 1, secondo cui quella norma «enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale».
Quella di Catanzaro è la prima di tre domande che questa inchiesta ricostruisce sui testi originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.In ciascuna un giudice si trova davanti a una regola che decide al posto suo, e chiede alla Consulta di poterla superare. Le altre due arrivano dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, nel 2021, e dalla Corte d’assise d’appello di Torino, nel 2022. Delle tre questioni, due finiscono con una dichiarazione di inammissibilità e una sola con una dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Davanti alla Corte costituzionale interviene il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, e chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate. Secondo l’Avvocatura, la revisione è un’impugnazione straordinaria fondata sul principio che nessun innocente deve essere assoggettato a pena: per riaprire un giudizio conta l’errore nella ricostruzione storica del fatto di reato. E l’art. 24 della Costituzione, sostiene, lascia al Parlamento il potere discrezionale di individuare i casi e i modi della riparazione degli errori giudiziari.
Che cosa ha risposto la Consulta
La Corte decide in camera di consiglio il 10 gennaio 2018, con Giorgio Lattanzi presidente e relatore. La sentenza n. 42 viene depositata il 2 marzo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2018. Non è una decisione sul merito: le questioni sono dichiarate inammissibili. Il motivo sta in una riga: l’ordinanza di rimessione presenta una carenza di descrizione dei fatti, che si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Per capire il rimprovero bisogna tornare alla norma che il condannato voleva usare. Il contrasto fra giudicati, regolato dall’art. 630 del codice di procedura penale, non può essere inteso come contraddizione logica fra le valutazioni di due sentenze, ricorda la Corte richiamando la sua sentenza n. 129 del 2008: deve trattarsi di un’oggettiva incompatibilità fra i fatti su cui le sentenze si fondano. Di quei fatti, nell’ordinanza di Catanzaro, manca qualunque descrizione. La Corte d’appello non ha indicato quali accertamenti della sentenza che esclude l’aggravante siano diversi da quelli della sentenza da rivedere. Si è limitata a mettere uno accanto all’altro i due dispositivi, quello che condanna con l’aggravante delle armi e quello che la esclude, e i dispositivi, per la Corte, non bastano.
«Di questi fatti nell’ordinanza di rimessione manca qualunque descrizione.»
Corte costituzionale, sentenza n. 42 del 2018
Ai fini della revisione, ripete la sentenza con le parole della pronuncia del 2008, non conta la valutazione del giudice, giusta o sbagliata che sia, ma esclusivamente il fatto nuovo. E c’è un dettaglio di cronologia che, per la Corte, rende la conclusione ancora più netta. La condanna di cui si chiedeva la revisione era arrivata dopo l’altra sentenza, ed era passata in giudicato quando sull’aggravante si era già pronunciata la Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 12871 del 9 marzo 2016. È la stessa data in cui, secondo l’ordinanza di Catanzaro, la condanna era diventata irrevocabile. La Cassazione aveva dato atto dell’«ampio compendio probatorio» sulla disponibilità di armi e aveva giudicato irrilevante «la circostanza che, secondo la difesa, altra sentenza avrebbe escluso l’aggravante in esame».
Il dispositivo dichiara inammissibili le questioni sull’art. 631 sollevate dalla Corte d’appello di Catanzaro in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. La domanda di fondo, se sia giusto che una revisione possa cancellare una condanna intera ma non una sua parte, resta così senza risposta: la Corte non l’ha respinta, non l’ha esaminata.
Fossano, una pena senza alternative
La notte del 2 giugno 2006 due ordigni esplodono vicino a uno degli ingressi della scuola Allievi Carabinieri di Fossano. Contengono 500 grammi di polvere pirica ciascuno e sono regolati per scoppiare a circa mezz’ora l’uno dall’altro. Secondo l’accertamento ormai coperto da giudicato, chi li ha collocati, l’imputato insieme a una persona coimputata, voleva attentare alla sicurezza dello Stato con l’uccisione di un numero indeterminato di esponenti delle forze dell’ordine. Solo per un caso fortunato, scrive la Corte d’assise d’appello di Torino, non ci sono danni alle persone, e i danni alle cose sono limitati.
Nei gradi di merito il fatto era stato qualificato come strage comune, punita dall’art. 422 del codice penale. La Procura della Repubblica di Torino, fin dall’avvio del procedimento, aveva invece contestato l’art. 285: strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 38184 del 6 luglio 2022, ha riqualificato il fatto nei termini della Procura e ha rinviato alla Corte d’assise d’appello di Torino perché ridetermini la pena. Qualificazione dei reati e responsabilità degli imputati non sono più in discussione, e nemmeno la recidiva: al giudice del rinvio resta solo il trattamento sanzionatorio.
L’art. 285 prevede una sola pena: l’ergastolo. Secondo l’ordinanza di Torino, nel codice penale italiano l’ergastolo come pena principale fissa si trova soltanto in sei fattispecie, fra cui l’attentato contro il Presidente della Repubblica, la guerra civile e l’epidemia. E prima del decreto legislativo luogotenenziale n. 224 del 1944, ricorda la stessa ordinanza, il reato dell’art. 285 era punito con la pena capitale.
Le difese invocano allora una norma che nei gradi precedenti non era mai entrata in gioco: l’art. 311 del codice penale, la diminuente della lieve entità. Era un tema nuovo perché l’art. 311 vale per i delitti contro la personalità dello Stato, e non per la strage comune su cui si erano pronunciati i giudici di primo e secondo grado. Già al termine del primo grado, annota l’ordinanza, lo stesso pubblico ministero aveva ritenuto il fatto di lieve entità, quando aveva chiesto la condanna per l’art. 285; nel giudizio di rinvio il procuratore generale se ne è discostato. La Corte d’assise d’appello di Torino ritiene che i presupposti dell’attenuante ci siano, e che nel bilanciamento debba prevalere sulla recidiva.
Qui il meccanismo si inceppa. L’imputato è stato dichiarato recidivo reiterato con una valutazione coperta da giudicato. E l’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, vieta di considerare le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata. Con la prevalenza, la pena sarebbe la reclusione da venti a ventiquattro anni; senza, l’ergastolo resta l’unica pena possibile. Il 19 dicembre 2022 la seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Torino legge in udienza l’ordinanza con cui solleva la questione, iscritta al numero 14 del registro ordinanze del 2023, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione.
Per i giudici torinesi la natura fissa della pena impedisce ogni adeguamento al caso concreto. Il divieto, scrivono, porta a punire con l’ergastolo fatti di minore entità esattamente come le ipotesi più gravi, per la sola considerazione dei precedenti penali del loro autore. L’ordinanza richiama una sentenza della prima sezione della Cassazione, la n. 1538 del 15 novembre 1978, secondo cui l’ergastolo dell’art. 285 regge davanti alla Costituzione anche perché, attraverso le attenuanti, al giudice resta la possibilità di applicare la reclusione. Con il divieto di prevalenza, conclude, quella possibilità sarebbe irrimediabilmente preclusa.
La risposta del 2023
Davanti alla Corte costituzionale l’Avvocatura generale dello Stato solleva più eccezioni di inammissibilità. La più radicale, secondo la difesa dello Stato, è che la lieve entità non si possa nemmeno applicare a una strage, per l’intrinseca gravità del reato. La Corte la respinge: il testo dell’art. 311 si applica a tutti i reati del Titolo I del Libro II del codice penale, gli articoli da 241 a 300, cioè a tutti i delitti contro la personalità dello Stato. La strage dell’art. 285, riconosce la Corte, è sicuramente un reato di estrema gravità anche quando non muore nessuno, perché basta che la condotta sia idonea a mettere in pericolo l’incolumità delle persone. Ma la sua natura di reato a consumazione anticipata non impedisce di graduarne il disvalore, a seconda che la condotta abbia prodotto o no conseguenze lesive. Tanto che un tentativo di strage non è nemmeno concepibile: il tentativo è già strage consumata.
Nel merito la decisione parte da un principio che la giurisprudenza costituzionale ha affermato più volte: una pena fissa è per ciò solo indiziata di illegittimità costituzionale. Nel caso dell’ergastolo, con la recidiva reiterata e il divieto di prevalenza, la pena diventa per la Corte l’unica irrogabile, «fissa» e «indefettibile». C’è poi un effetto che la sentenza chiama per nome. Di regola, anche quando le attenuanti sono soltanto equivalenti alla recidiva, almeno escludono l’aumento di pena che la recidiva comporta. Ma un ergastolo non si può aumentare, perché è già perpetuo: così, scrive la Corte, «tutte le attenuanti sono, di fatto, “sterilizzate” dal concorso con la recidiva reiterata».
E il divario fra una pena perpetua e una temporanea, aggiunge, è «radicalmente maggiore di ogni squilibrio considerato dalla giurisprudenza» nei casi in cui lo stesso divieto era già caduto. Non lo colma, per la Corte, nemmeno la liberazione condizionale, che per un condannato all’ergastolo presuppone l’espiazione di almeno ventisei anni di reclusione. Il codice stesso, osserva ancora la sentenza, quando all’art. 270-bis.1 prevede un divieto di prevalenza simile per i reati di terrorismo o di eversione, lo riferisce espressamente ai reati punibili con una pena diversa dall’ergastolo.
La decisione è presa il 18 aprile 2023, dopo l’udienza pubblica dello stesso giorno, con Silvana Sciarra presidente e Giovanni Amoroso relatore. La sentenza n. 94 è depositata il 12 maggio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2023. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per i delitti puniti con l’ergastolo, vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. La Corte precisa che la violazione riguarda ogni attenuante, comprese le generiche, e tutti i reati puniti con l’ergastolo come pena fissa. Da quel momento il giudice può tornare a bilanciare: ritenere le attenuanti prevalenti, equivalenti o anche subvalenti rispetto alla recidiva reiterata.
Rifiuti, un prefetto e un atto dovuto
La terza storia passa dal penale all’amministrativo, ma il problema è lo stesso. Una società indicata negli atti con l’iniziale L. lavora nel prelievo, nel trasporto e nello smaltimento di sottoprodotti di origine animale, e nella raccolta di oli vegetali esausti. Per qualunque attività le servono più autorizzazioni amministrative, fra cui l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Tre amministrazioni, la Camera di commercio di Torino, l’ufficio della motorizzazione civile di Roma e il Centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Cagliari, chiedono per lei la comunicazione antimafia tramite la Banca dati nazionale unica.
La risposta arriva dal Prefetto della Provincia di Alessandria: nei confronti della società sussistono le situazioni ostative previste dagli articoli 67 e 84 del codice antimafia. A cascata viene revocata l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada, con la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori. La comunicazione, riferisce il TAR, si fonda esclusivamente su una condanna emessa dalla Corte d’appello di Cagliari per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Secondo l’ordinanza, due dei condannati sono procuratori della società, il cui socio unico è un’altra società di cui i condannati sono soci di maggioranza. Secondo quella condanna avevano ricevuto, trasportato, gestito e smaltito abusivamente ingenti quantità di sottoprodotti di origine animale, destinandoli alla produzione di farine e oli per mangimi.
Alessandria, Palazzo Ghilini, sede della Prefettura.Del Prefetto della Provincia di Alessandria è il provvedimento con la comunicazione antimafia contro la società L., impugnato davanti al TAR del Piemonte.Foto: Davide Papalini, CC BY-SA 3.0, da Wikimedia Commons
La Corte d’appello di Cagliari, però, aveva escluso l’associazione per delinquere: mancava la prova che quel sistema, pur «ben congegnato», rispondesse a un programma permanente di azioni illecite. La comunicazione scatta lo stesso, perché la norma la impone dopo una condanna definitiva o confermata in appello per quel reato, anche quando non è commesso in forma associativa. Lo fa attraverso un rinvio: l’art. 67, comma 8, del codice antimafia richiama il catalogo di reati dell’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e fra quei reati c’è il traffico illecito di rifiuti. Quel delitto è nato con la legge 23 marzo 2001, n. 93, come art. 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997, è passato all’art. 260 del codice dell’ambiente del 2006 e oggi è l’art. 452-quaterdecies del codice penale. La comunicazione antimafia, del resto, non valuta niente: consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto dell’art. 67.
Il TAR del Piemonte, prima sezione, decide in camera di consiglio il 10 marzo 2021. L’ordinanza con cui solleva la questione porta la data del 29 aprile 2021, è iscritta al numero 142 del registro ordinanze del 2021 e invoca cinque articoli della Costituzione: il 3, il 25, il 27, il 38 e il 41. Il suo argomento centrale riguarda la natura del reato. Per la Cassazione, ricorda il TAR, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sono un reato monosoggettivo: non serve una pluralità di persone, serve una pluralità di operazioni continuate nel tempo. E il reato si configura anche quando l’attività illecita è marginale o secondaria rispetto a un’attività principale svolta lecitamente, come ha scritto la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 43710 del 28 ottobre 2019.
Il TAR non nega che l’interesse delle organizzazioni mafiose per il settore dei rifiuti sia ormai un «fatto notorio», tanto che per definirle è stato coniato un termine apposta: ecomafie. Ma da questo, scrive, non si può dedurre che tutti i condannati per traffico illecito di rifiuti siano «ipso facto a rischio di collusione» con la criminalità organizzata. Le misure interdittive, ricorda, hanno funzione preventiva e non afflittiva. A sostegno l’ordinanza richiama la sentenza costituzionale n. 24 del 2020, che aveva fatto cadere un altro automatismo: quello del codice della strada per cui il prefetto doveva revocare la patente, invece di poterlo fare, a chi è sottoposto a una misura di sicurezza personale.
La risposta del 2022
La Corte decide il 5 aprile 2022, dopo l’udienza pubblica dello stesso giorno, con Giuliano Amato presidente e Nicolò Zanon relatore. La sentenza n. 118 è depositata il 10 maggio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2022. Anche questa volta l’esito è l’inammissibilità di tutte le questioni. Le censure sugli articoli 38, 25 e 27 della Costituzione cadono per difetto di motivazione: quella sull’art. 38 è eccessivamente concisa e quindi oscura, quelle sugli articoli 25 e 27 sono apodittiche. L’ordinanza, osserva la Corte, non contiene alcuna analisi critica dell’ampia giurisprudenza amministrativa che considera queste misure anticipatorie, a partire dalla sentenza n. 3 del 6 aprile 2018 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Diverso il discorso sull’art. 3: qui le censure, riconosce la Corte, sono ampiamente motivate. Ma la motivazione si snoda lungo due percorsi non conciliabili. Nel primo il TAR chiede di togliere dall’elenco il traffico di rifiuti commesso in forma non associativa, e un automatismo verrebbe sostituito, scrive la Corte, «da un automatismo di segno opposto». Nel secondo chiede invece che, dopo una condanna per quel reato, si valuti in concreto la connessione con il fenomeno associativo criminale: una discrezionalità di cui, per la Corte, non sono chiariti né i presupposti né l’oggetto. La conclusione è che l’ordinanza «mantiene irrisolte e compresenti le due descritte, ben diverse, prospettive argomentative», e che la Corte non può essere chiamata a scegliere fra di esse.
La nostra lettura
Messe in fila, le tre sentenze raccontano qualcosa di meno lineare di una Corte che smonta gli automatismi.Quando la domanda arriva ben posta, come quella di Torino, la Corte entra nel merito e rimuove la regola che impone una pena unica e perpetua, e lo fa per tutti i reati puniti allo stesso modo, non solo per il caso che l’ha sollevata.Quando la domanda arriva con i fatti non descritti, come da Catanzaro, o con due richieste che si contraddicono, come dal TAR del Piemonte, la Corte si ferma sulla soglia, e la regola resta in vigore.
È un’osservazione di questa inchiesta, non delle sentenze: due automatismi, la revisione limitata al proscioglimento e la comunicazione antimafia legata alla sola condanna per traffico di rifiuti, sono arrivati davanti alla Corte e ne sono usciti intatti, non perché giudicati conformi alla Costituzione ma perché la questione non è stata esaminata.Nel caso calabrese la domanda partiva debole anche per ragioni che non dipendevano dal giudice: la Cassazione si era già pronunciata sulle armi, e lo aveva fatto parlando di un ampio compendio di prove.Ma il problema che quella domanda poneva, due imputati dello stesso gruppo con due verità giudiziarie opposte su un fatto, separate soltanto dal rito scelto, non è un’ipotesi di scuola: è una conseguenza possibile ogni volta che lo stesso fatto viene giudicato in processi separati.
Nel caso piemontese il nodo è diverso.Il TAR ha messo in fila argomenti seri, la natura monosoggettiva del reato, la possibilità che l’attività illecita sia marginale, la distanza fra un’impresa e un’organizzazione mafiosa, ma non ha scelto quale rimedio chiedere.La Corte non ha detto che l’automatismo sia giusto: ha detto che non poteva scegliere al posto del giudice che l’aveva interpellata.Se e quando un altro giudice riproporrà una di queste due questioni, con i fatti descritti o con una sola richiesta, è una domanda che gli atti lasciano aperta.
Il fascicolo delle prove
Questa sezione è generata dal registro delle evidenze di ARKA, non scritta a mano. Ogni affermazione dell’inchiesta è qui con le parole esatte degli atti che la sostengono, ritrovate nei file conservati e ricontrollate con la loro impronta. 79 affermazioni: 0 corroborate fra vettori indipendenti, 76 confermate da un atto ufficiale, 3 attribuite. Che un passaggio sostenga davvero l’affermazione oggi lo verifica una persona: il controllo automatico non c’è ancora.
Confermate da un atto ufficiale (76)
stabilite dalla Corte o dal racconto processuale di una sentenza (una sola origine, ma un atto formale).
Il condannato fu giudicato in via definitiva dalla Corte d’appello di Reggio Calabria per associazione di tipo mafioso, con l’aggravante dell’associazione armata. 1 origine · 1 vettore
«La Corte rimettente riferisce di essere investita della richiesta di revisione di una sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, con la quale il ricorrente era stato definitivamente condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, con l’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 416-bis del codice penale, per essere l’associazione armata.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
La sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria fu emessa il 16 aprile 2015, divenne irrevocabile il 9 marzo 2016 e inflisse sei anni e otto mesi di reclusione. 2 origini · 1 vettore
«avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria emessa il 16 aprile 2015, divenuta irrevocabile in data 9 marzo 2016, con la quale veniva definitivamente inflitta la pena di anni sei e mesi otto di reclusione» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, del 16 aprile 2015» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
In primo grado il condannato era stato giudicato con il rito abbreviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 4 giugno 2013. 2 origini · 1 vettore
«In primo grado il ricorrente era stato giudicato con il rito abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Calabria» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«In primo grado, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria [sentenza 4 giugno 2013» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Altri imputati dello stesso reato, appartenenti alla stessa associazione, furono giudicati in dibattimento dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 606 del 2014, divenuta irrevocabile, che ritenne insussistente l’aggravante delle armi. 2 origini · 1 vettore
«mentre altri imputati ai quali era stato contestato lo stesso reato, in quanto appartenenti alla medesima associazione di tipo mafioso, erano stati giudicati dal Tribunale di Reggio Calabria e condannati con una sentenza, divenuta anch’essa irrevocabile, che aveva ritenuto insussistente l’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, n. 606 del 2014, resa all’esito di un giudizio dibattimentale» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«veniva ritenuta insussistente l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis codice penale (pag. 210 della sentenza indicata)» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
La sentenza che escluse l’aggravante divenne definitiva perché non fu impugnata. 1 origine · 1 vettore
«Con tale secondo giudicato, anch’esso divenuto definitivo, per omessa interposizione di impugnazione» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Secondo la Corte d’appello di Catanzaro, se il condannato fosse stato giudicato in dibattimento con i coimputati avrebbe ricevuto un trattamento diverso; la sentenza che esclude le armi riguarda anche componenti della stessa cosca in posizione apicale. 1 origine · 1 vettore
«Nel caso di specie, si verifica che mentre per altri componenti della medesima cosca di appartenenza, persino posti in posizione apicale, una sentenza esclude la disponibilita’ di armi da parte della associazione mafiosa, tale circostanza rimarrebbe addebitata al partecipe, che ha seguito diversa strada giudiziaria, ma che ove fosse stata giudicato in dibattimento assieme ai coimputati, avrebbe ricevuto diverso trattamento.» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Il condannato chiese la revisione per far rilevare il contrasto fra i due giudicati sul capo dell’aggravante, con la conseguente modifica della pena. 2 origini · 1 vettore
«chiede rilevarsi il contrasto di giudicati sul capo che concerne l’applicazione della predetta aggravante, con conseguente modificazione della pena» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«era volta a far rilevare il contrasto di giudicati relativo alla «applicazione della predetta aggravante, con conseguente modificazione della pena»» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
Sulla richiesta decise la prima sezione penale della Corte d’appello di Catanzaro, dove il ricorso fu iscritto al n. 6/16 REV. 1 origine · 1 vettore
«CORTE D’APPELLO DI CATANZARO I Sezione penale» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«con ricorso iscritto al n. 6/16 REV. della Corte» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
In udienza il procuratore generale chiese di dichiarare inammissibile la richiesta, perché la revisione è ammessa solo quando può portare a un totale proscioglimento e non quando il contrasto riguarda un’aggravante. 2 origini · 1 vettore
«Il P.G. d’udienza ha eccepito che non puo’ darsi in tal caso il rimedio della revisione, facendo la norma procedurale espresso riferimento ai casi da cui discende un effetto di totale proscioglimento e non anche a quelli in cui il contrasto riguardi una circostanza aggravante, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«Il Procuratore generale della Corte d’appello di Catanzaro aveva eccepito l’inammissibilita’ della richiesta osservando che la revisione e’ consentita solo nei casi in cui dall’impugnazione straordinaria puo’ derivare «un effetto di totale proscioglimento»» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
La Corte d’appello di Catanzaro prese atto di una giurisprudenza costante che nega rilievo, in sede di revisione, al contrasto fra giudicati su un’aggravante. 2 origini · 1 vettore
«ha verificato che e’ giurisprudenza costante quella di disattendere la rilevanza di questioni che attengono all’esclusione di un’aggravante» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«ha preso atto dell’esistenza di una giurisprudenza costante volta a negare la rilevanza del contrasto tra giudicati relativo a un’aggravante» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
L’art. 631 del codice di procedura penale limita la revisione agli elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531. 2 origini · 1 vettore
«l’art. 631 codice di procedura penale e’ del resto chiaro nel limitare il diritto alla revisione a quegli elementi tali da accertare - ove dimostrati - esclusivamente «che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, o 531»» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«che regola i «[l]imiti della revisione» con la richiesta di elementi tali da dimostrare, «se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 e 531» cod. proc. pen.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
L’ordinanza di Catanzaro richiama la sentenza n. 20470 del 10 febbraio 2015 della prima sezione penale della Cassazione, che conteneva un accenno al dubbio sulla coerenza sistematica e costituzionale della norma. 1 origine · 1 vettore
«con accenno anche al dubbio sulla coerenza sistematica e costituzionale della disposizione limitatrice, Cass. Pen., Sez. I, n. 20470 del 10 febbraio 2015» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Con ordinanza del 5 aprile 2017, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28, prima serie speciale, del 2017, la Corte d’appello di Catanzaro sospese il giudizio e sollevò la questione sull’art. 631 in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. 2 origini · 1 vettore
«promosso dalla Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di C. M., con ordinanza del 5 aprile 2017, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2017.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ sollevata in relazione all’art. 631 codice di procedura penale, 3, 24, 27 e 111 Costituzione» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, dispositivo, pagina · impronta 304908290405
«Sospende il giudizio in corso dando lettura alle parti in udienza della presente ordinanza. Catanzaro, 5 aprile 2017» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, dispositivo, pagina · impronta 304908290405
«Dispone l’immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, dispositivo, pagina · impronta 304908290405
Per la Corte d’appello di Catanzaro il limite contrasta con eguaglianza e parità di trattamento, diritto alla difesa, finalità rieducativa della pena e giusto processo, articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. 1 origine · 1 vettore
«Il risultato contrasta con i valori costituzionali di eguaglianza e parita’ di trattamento, diritto alla difesa, finalita’ rieducativa della pena, e del giusto processo di cui agli articoli 3, 24, 27 e 111 Cost.» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Per la Corte d’appello di Catanzaro, se il condannato può ottenere per un contrasto di giudicati la revisione dell’intero giudizio di colpevolezza, non si vede perché lo stesso diritto non valga per escludere una parte della condotta qualificata come aggravante, per la quale è sempre richiesto un grado di colpevolezza, nel caso il dolo. 1 origine · 1 vettore
«Se il condannato puo’, sulla base di un contrasto tra giudicati, ottenere una revisione del proprio giudizio di colpevolezza nel suo intero (tertium comparationis), non si vede perche’ il medesimo diritto non possa essere riconosciuto al condannato, che intende escludere dal proprio giudizio di responsabilita’, una parte - peraltro particolarmente significativa - della condotta, qualificata come aggravamento della pena, in relazione alla quale e’ sempre richiesto un grado di colpevolezza (nella specie, il dolo).» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Secondo l’ordinanza di Catanzaro la pena era stata calcolata su una base di nove anni, il minimo per il reato associativo aggravato all’epoca dei fatti, aumentata di un anno per la continuazione e ridotta per il rito a sei anni e otto mesi; senza l’aggravante il minimo sarebbe stato di sette anni, e il condannato avrebbe potuto ottenere una pena minore. 1 origine · 1 vettore
«pena base, per il reato associativo, minimo della pena di cui al quarto comma, nella versione edittale corrispondente al tempus commissi delicti, nove anni, aumentata di anni uno per la continuazione, ridotta per il rito ad anni sei e mesi otto. Nel caso di esclusione dell’aggravante, il nuovo range edittale non partirebbe piu’ dal minimo di anni nove, bensi’ da sette anni.» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«il condannato potrebbe vedersi riconosciuta una pena minore» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Per la Corte d’appello di Catanzaro scontare una parte di pena per una circostanza esclusa per altri imputati contrasta con la finalità rieducativa, e il contrasto fra giudicati dà al cittadino la percezione di un giudizio non imparziale. 1 origine · 1 vettore
«sapere di dover scontare una (parte di) pena per una circostanza che per altri imputati, per il medesimo reato, e’ stata da altro organo giudiziario definitivamente esclusa, appare in conflitto con la finalita’ rieducativa, poiche’ comporta ai condannato l’evidente percezione di subire una sanzione ingiusta e discriminatoria» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«Il cittadino avverte, in tal caso che mentre per un suo pari e’ stato deciso favorevolmente una determinata questione, nei suoi confronti altro giudice ha adottato una decisione diametralmente opposta» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Per la Corte d’appello di Catanzaro la scelta del rito riguarda le forme del processo e gli atti utilizzabili, non l’accettazione incondizionata delle prove, e la revisione serve anche a decisioni uniformi fra giudici diversi. 1 origine · 1 vettore
«Ne’ puo’ addossarsi al condannato gli effetti della scelta di un percorso processuale, che attiene alle forme del rito e agli atti utilizzabili, ma non anche all’accettazione incondizionata dei risultati probatori.» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«oltre che di perseguire parita’ di trattamento e decisioni tendenzialmente uniformi negli stessi casi, affrontati da giudici diversi (una giustizia uguale per tutti)» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Davanti alla Corte costituzionale intervenne il Presidente del Consiglio dei ministri, con l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili e comunque non fondate. 1 origine · 1 vettore
«E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
La sentenza n. 42 del 2018 fu decisa nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018, con Giorgio Lattanzi presidente e relatore, depositata il 2 marzo 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 7 marzo 2018. 3 origini · 1 vettore
«udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, dispositivo, pagina · impronta d9516a6d212c
«Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, dispositivo, pagina · impronta d9516a6d212c
«(GU 1 a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 7-3-2018)» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, estremi nella Gazzetta Ufficiale, pagina · impronta dde260c94ae6
La Corte costituzionale dichiarò inammissibili le questioni sull’art. 631 del codice di procedura penale sollevate dalla Corte d’appello di Catanzaro in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. 1 origine · 1 vettore
«dichiara inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 631 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catanzaro» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, dispositivo, pagina · impronta d9516a6d212c
Le questioni sono inammissibili perché l’ordinanza di rimessione presenta una carenza di descrizione dei fatti che diventa difetto di motivazione sulla rilevanza. 1 origine · 1 vettore
«Le questioni sono inammissibili perche’ l’ordinanza di rimessione presenta una carenza di descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
Per la Corte, richiamando la sentenza n. 129 del 2008, l’inconciliabilità fra sentenze irrevocabili prevista dall’art. 630 non è contraddizione logica fra valutazioni, ma oggettiva incompatibilità fra i fatti su cui le sentenze si fondano. 1 origine · 1 vettore
«il concetto di inconciliabilita’ fra sentenze irrevocabili, evocato dall’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non puo’ essere inteso in termini di contraddittorieta’ logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilita’ tra i "fatti" (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze» (sentenza n. 129 del 2008).» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
Nell’ordinanza di Catanzaro manca qualunque descrizione dei fatti: non indica quali accertamenti della sentenza che esclude l’aggravante siano diversi da quelli della sentenza da rivedere, e si limita ad affiancare i dispositivi delle due condanne, che non bastano. 1 origine · 1 vettore
«Di questi fatti nell’ordinanza di rimessione manca qualunque descrizione.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«La Corte rimettente non ha indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza che ha escluso l’aggravante sono diversi da quelli contenuti nella sentenza oggetto della richiesta di revisione.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«non e’ sufficiente a tal fine allegare il contrasto tra i "dispositivi" delle due diverse decisioni di condanna sulla sussistenza dell’aggravante della disponibilita’ di armi» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
Per la Corte, ai fini della revisione non conta la valutazione del giudice, ma esclusivamente il fatto nuovo, come affermato nella sentenza n. 129 del 2008. 1 origine · 1 vettore
««[n]on e’ la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensi’ esclusivamente il "fatto nuovo"» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
La condanna da rivedere era successiva all’altra ed era passata in giudicato dopo che sull’aggravante si era pronunciata la Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 12871 del 9 marzo 2016. 1 origine · 1 vettore
«la sentenza della quale si chiede la revisione e’ intervenuta successivamente a quella posta a fondamento della richiesta, ed e’ passata in giudicato dopo che sull’esistenza dell’aggravante in questione si era pronunciata anche la Corte di cassazione (sezione seconda penale, sentenza 9 marzo 2016, n. 12871)» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
La Cassazione aveva dato atto dell’ampio compendio probatorio sulla disponibilità di armi e giudicato irrilevante che, secondo la difesa, un’altra sentenza avesse escluso l’aggravante. 1 origine · 1 vettore
«Questa infatti aveva dato atto dell’«ampio compendio probatorio» comprovante la disponibilita’ di armi e aveva giudicato irrilevante «la circostanza che, secondo la difesa, altra sentenza avrebbe escluso l’aggravante in esame».» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
Per la Corte d’appello di Catanzaro la revisione appartiene a un insieme di istituti che tutelano il cittadino da condanne ingiuste, e l’art. 24 della Costituzione, secondo la sentenza costituzionale n. 1 del 1969 che l’ordinanza richiama, enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale. 1 origine · 1 vettore
«con istituti che vanno dalla riparazione dell’errore giudiziario, alla riparazione della ingiusta detenzione, dal ricorso straordinario per errore materiale o di fatto al giudice di legittimita’, alla revisione del giudizio di condanna» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
««enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
«[Corte cost. sentenza 15 gennaio 1969 n. 1]» — Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, pagina · impronta 0c21ea6d3a09
Secondo l’accertamento coperto da giudicato, la notte del 2 giugno 2006 l’imputato e una persona coimputata collocarono due ordigni vicino a un ingresso della scuola Allievi Carabinieri di Fossano, per attentare alla sicurezza dello Stato uccidendo un numero indeterminato di appartenenti alle forze dell’ordine. 1 origine · 1 vettore
«secondo quanto stabilito con accertamento coperto da giudicato, i fatti oggetto di contestazione sono accaduti la notte del 2 giugno 2006, in cui A. C., in concorso con una persona coimputata, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato mediante l’uccisione di un numero indeterminato di esponenti delle forze dell’ordine, ha collocato due dispositivi ad alto potenziale esplosivo nei pressi di uno degli ingressi della scuola Allievi Carabinieri di Fossano» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Gli ordigni contenevano 500 grammi di polvere pirica ciascuno ed erano temporizzati per esplodere a circa mezz’ora l’uno dall’altro. 2 origini · 1 vettore
«gli ordigni contenevano 500 grammi di polvere pirica ciascuno ed erano dotati di un sistema di attivazione temporizzato che ne aveva determinato la deflagrazione ad un intervallo di tempo precedentemente programmato di circa mezz’ora l’uno dall’altro» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«Gli ordigni contenevano 500 grammi di polvere pirica ciascuno ed erano dotati di un sistema di attivazione temporizzato» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
Secondo la Corte d’assise d’appello di Torino, solo per un caso fortunato l’attentato non provocò danni alle persone, e limitati danni alle cose. 1 origine · 1 vettore
«solo per un caso fortunato, l’attentato non avesse provocato danni alle persone e limitati danni alle cose» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
Con la sentenza n. 38184 del 6 luglio 2022 la Cassazione annullò in parte la decisione della Corte d’assise d’appello di Torino, qualificando il fatto non come strage comune (art. 422) ma come strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285), come aveva contestato la Procura, e rinviò per la sola rideterminazione della pena. 2 origini · 1 vettore
«conseguente alla sentenza della Corte di cassazione del 6 luglio-11 ottobre 2022, n. 38184, che ha parzialmente annullato la precedente pronuncia della Corte d’assise d’appello di Torino, sezione prima, limitatamente alla qualificazione del delitto di cui al capo F) dell’imputazione; delitto da ricondursi alla violazione non gia’ dell’art. 422 cod. pen. (strage comune), come ritenuto dalla pronuncia impugnata, bensi’ dell’art. 285 cod. pen. (strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato).» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«Al giudice del rinvio e’ stata demandata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio degli imputati.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«nei termini ipotizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino fin dall’iniziale contestazione del reato» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«che fin dall’avvio del procedimento aveva invece contestato la violazione dell’art. 285 codice penale» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
Nel giudizio di rinvio non erano più in discussione la qualificazione dei reati, la responsabilità penale degli imputati né la recidiva reiterata dell’imputato, accertata con giudicato. 1 origine · 1 vettore
«non sono piu’ in discussione ne’ la qualificazione giuridica dei reati contestati, ne’ il giudizio di penale responsabilita’ degli odierni imputati» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«gia’ dichiarato recidivo reiterato con valutazione ormai coperta da giudicato» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
Il reato dell’art. 285 del codice penale è punito unicamente con l’ergastolo. 1 origine · 1 vettore
«il reato di cui all’art. 285 cod. pen. e’ sanzionato unicamente con la pena dell’ergastolo» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Secondo l’ordinanza di Torino, l’ergastolo fisso come pena principale si trova nel codice penale soltanto in sei fattispecie, fra cui l’attentato contro il Presidente della Repubblica, la guerra civile e l’epidemia. 2 origini · 1 vettore
«si riscontra nel codice penale italiano soltanto in sei fattispecie (articoli 242, 276, 284 comma 1, 285, 286 e 438 codice penale)» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«276 (Attentato contro il Presidente della Repubblica), 284, primo comma (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 286 (Guerra civile), e 438 (Epidemia)» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Secondo l’ordinanza di Torino, prima del decreto legislativo luogotenenziale n. 224 del 1944 il reato dell’art. 285 era punito con la pena capitale. 1 origine · 1 vettore
«prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale n. 224 del 1944 che l’ha abolita, addirittura con la pena capitale» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
Le difese invocarono l’attenuante della lieve entità dell’art. 311 del codice penale, tema nuovo perché l’art. 311 vale per i delitti contro la personalità dello Stato e non per la strage comune giudicata nei primi due gradi. 1 origine · 1 vettore
«costituisce un inedito assoluto il tema proposto dalle difese degli imputati, che hanno invocato l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 311 codice penale» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«e non anche con riferimento al delitto di strage previsto dall’art. 422 codice penale, viceversa contemplato dal titolo VI del medesimo Libro, sul quale si erano invece pronunciati i giudici di primo e secondo grado» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
Al termine del primo grado il pubblico ministero, chiedendo la condanna per l’art. 285, aveva ritenuto il fatto di lieve entità; nel giudizio di rinvio il procuratore generale se ne discostò. 1 origine · 1 vettore
«lo stesso pubblico ministero, chiedendo la condanna degli imputati per il reato di cui all’art. 285 codice penale, aveva ritenuto il fatto come connotato da lieve entita’» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«il Procuratore generale si e’ viceversa legittimamente discostato nel presente giudizio di rinvio» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
La Corte d’assise d’appello di Torino ritenne integrati i presupposti dell’attenuante dell’art. 311 e che nel bilanciamento dovesse prevalere sulla recidiva reiterata. 1 origine · 1 vettore
«anche questa Corte d’assise d’appello ritiene che siano integrati i presupposti della circostanza attenuante di cui si discute» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«il giudizio di bilanciamento fra circostanze dovrebbe risolversi nel caso concreto riconoscendo la prevalenza della circostanza attenuante di cui trattasi rispetto alla recidiva ex art. 99, comma 4 codice penale» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
L’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, vietava la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. 2 origini · 1 vettore
«nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, dispositivo, pagina · impronta d80c6f8e3c63
Con la prevalenza dell’attenuante, al posto dell’ergastolo la pena sarebbe la reclusione da venti a ventiquattro anni; senza, l’ergastolo resta l’unica pena. 2 origini · 1 vettore
«non sarebbe piu’ punito con l’ergastolo, bensi’ con una pena di durata compresa fra i venti ed i ventiquattro anni di reclusione» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«sarebbe determinabile entro l’intervallo di un minino (venti anni di reclusione) e un massimo (ventiquattro anni) ai sensi dell’art. 65 cod. pen.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«la pena dell’ergastolo diventa l’unica irrogabile, quindi "fissa" e "indefettibile".» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Il 19 dicembre 2022 la Corte d’assise d’appello di Torino, seconda sezione, lesse in udienza l’ordinanza con cui sollevava la questione, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, prima serie speciale, del 2023, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione. 2 origini · 1 vettore
«dando atto che della presente ordinanza e’ stata data lettura all’udienza del 19 dicembre 2022 alla presenza del Procuratore generale, degli imputati e delle parti» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, dispositivo, pagina · impronta 58d21973656f
«promosso dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sezione seconda, nel procedimento penale a carico di A. C. e altro, con ordinanza del 19 dicembre 2022, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2023.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Secondo la Corte d’assise d’appello di Torino la natura fissa della pena dell’art. 285 impedisce ogni adeguamento al caso concreto, e il divieto porta a punire con l’ergastolo fatti di minore entità come le ipotesi più gravi. 1 origine · 1 vettore
«La natura fissa della pena prevista dall’art. 285 codice penale, infatti, inibisce completamente ogni possibilita’ di adeguamento della pena al caso concreto.» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«fatti di minore entita’ possano essere sanzionati con la pena dell’ergastolo prevista dall’art. 285 codice penale, esattamente come le ipotesi piu’ gravi» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«sarebbero puniti con la stessa sanzione in virtu’ di una esclusiva considerazione dei precedenti penali del loro autore» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
L’ordinanza di Torino richiama la sentenza n. 1538 del 15 novembre 1978 della prima sezione della Cassazione, per cui l’ergastolo dell’art. 285 è compatibile con la Costituzione anche perché le attenuanti consentono di applicare la reclusione; con il divieto di prevalenza quella possibilità sarebbe preclusa. 1 origine · 1 vettore
«proprio attraverso l’applicazione delle circostanze attenuanti, «non si sottrae al giudice la possibilita’ di far luogo alla pena della reclusione in luogo di quella dell’ergastolo» (Corte di cassazione, Sezione prima, sentenza n. 1538 del 15 novembre 1978)» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
«tale possibilita’ sarebbe irrimediabilmente preclusa all’interprete» — Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023, pagina · impronta 8f8008453b9a
Davanti alla Corte costituzionale l’Avvocatura generale dello Stato sollevò più eccezioni di inammissibilità delle questioni. 1 origine · 1 vettore
«occorre esaminare le plurime eccezioni di inammissibilita’ delle questioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
La Corte respinse l’eccezione: l’art. 311 si applica a tutti i reati del Titolo I del Libro II del codice penale, gli articoli da 241 a 300, cioè a tutti i delitti contro la personalità dello Stato. 1 origine · 1 vettore
«Quest’ultima eccezione - che ha carattere pregiudiziale e che quindi va esaminata per prima - non puo’ essere accolta.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«la diminuente configurata all’art. 311 cod. pen. si applica a tutti i reati previsti dal Titolo I del Libro II del codice penale (articoli da 241 a 300), ossia a tutti i delitti contro la personalita’ dello Stato» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Per la Corte la strage dell’art. 285 è un reato di estrema gravità anche quando nessuno muore, perché basta che la condotta sia idonea a mettere in pericolo l’incolumità delle persone; ma il suo disvalore resta graduabile secondo le conseguenze, e un tentativo di strage è già strage consumata. 1 origine · 1 vettore
«e’ sicuramente un reato di estrema gravita’, anche quando, in ipotesi, non sia stata cagionata la morte di alcuno» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«essendo sufficiente l’idoneita’ della condotta a porre in pericolo l’incolumita’ delle persone» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«La sua natura di reato di pericolo a consumazione anticipata non esclude, infatti, che il concreto disvalore dei fatti riconducibili alla figura astratta di reato resti graduabile a seconda che la condotta del reo abbia, o meno, prodotto conseguenze lesive» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«il "tentativo" di strage e’ gia’ strage consumata» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che una pena fissa è per ciò solo indiziata di illegittimità costituzionale. 1 origine · 1 vettore
«La giurisprudenza costituzionale ha piu’ volte affermato che una pena fissa e’ per cio’ solo indiziata di illegittimita’ costituzionale» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Di regola le attenuanti equivalenti alla recidiva almeno escludono l’aumento di pena; ma l’ergastolo, già perpetuo, non si può aumentare, e così per la Corte tutte le attenuanti sono di fatto sterilizzate dalla recidiva reiterata. 1 origine · 1 vettore
«quanto meno hanno l’effetto di escludere l’aumento di pena per la recidiva» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«Ma nel caso dell’ergastolo, questo effetto non puo’ conseguirsi, non essendo esso suscettibile di aggravamento per la recidiva reiterata in quanto di per se’ perpetuo.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«tutte le attenuanti sono, di fatto, "sterilizzate" dal concorso con la recidiva reiterata» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Per la Corte, pur con la liberazione condizionale possibile dopo almeno ventisei anni, il divario fra pena perpetua e pena temporanea è radicalmente maggiore di ogni squilibrio considerato nei precedenti sul divieto di prevalenza. 1 origine · 1 vettore
«Tuttavia va considerato che, pur con il riconoscimento di queste tutele» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«quale presupposto della liberazione condizionale del condannato all’ergastolo dopo l’espiazione di non meno di ventisei anni di reclusione (art. 176 cod. pen.)» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«il fossato che, come divario sanzionatorio, esiste tra la pena perpetua, al momento della sua irrogazione, ed una temporanea, e’ radicalmente maggiore di ogni squilibrio considerato dalla giurisprudenza» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
L’art. 270-bis.1 del codice penale, che per i reati di terrorismo o di eversione prevede un divieto di prevalenza simile, si riferisce espressamente ai reati punibili con pena diversa dall’ergastolo. 1 origine · 1 vettore
«il regime "privilegiato" delle circostanze di cui all’art. 270-bis.1 cod. pen., che al secondo comma prevede un divieto di prevalenza delle attenuanti, non dissimile da quello attualmente censurato, per i reati commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, si riferisce espressamente, al primo comma, a quelli punibili con pena diversa dall’ergastolo» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
La sentenza n. 94 del 2023 fu decisa il 18 aprile 2023, dopo l’udienza pubblica dello stesso giorno, con Silvana Sciarra presidente e Giovanni Amoroso relatore, depositata il 12 maggio 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 17 maggio 2023. 3 origini · 1 vettore
«udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, dispositivo, pagina · impronta d80c6f8e3c63
«Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2023.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, dispositivo, pagina · impronta d80c6f8e3c63
«(GU 1 a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 17-5-2023)» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, estremi nella Gazzetta Ufficiale, pagina · impronta 6a0a7ad74b69
La Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per i delitti puniti con l’ergastolo, vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. 1 origine · 1 vettore
«dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, dispositivo, pagina · impronta d80c6f8e3c63
«nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, dispositivo, pagina · impronta d80c6f8e3c63
La violazione vale per ogni attenuante, comprese le attenuanti generiche, e per tutti i reati puniti con l’ergastolo fisso; il giudice può ora ritenere le attenuanti prevalenti, equivalenti o subvalenti rispetto alla recidiva reiterata. 1 origine · 1 vettore
«vale altresi’ con riguardo ad ogni altra attenuante, comprese le attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., e per tutti gli altri reati puniti allo stesso modo, ossia con la pena edittale fissa dell’ergastolo» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
«puo’ ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata (secondo comma), oppure equivalenti a quest’ultima (terzo comma), o finanche subvalenti rispetto ad essa (primo comma).» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
La società L. opera nel prelievo, trasporto e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e nella raccolta di oli vegetali esausti, e per lavorare le servono più autorizzazioni amministrative. 2 origini · 1 vettore
«opera nel settore dell’ecologia, svolgendo attivita’ di prelievo, trasporto e smaltimento di sottoprodotti di origine animale, nonche’ di raccolta e messa in riserva di olii esausti vegetali» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«Per lo svolgimento di qualunque attivita’ la ricorrente necessita di plurime autorizzazioni amministrative» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«Il giudice a quo e’ stato investito di un ricorso proposto della societa’ L., operante nel settore del prelievo, traporto e smaltimento di sottoprodotti di origine animale» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
La Camera di commercio di Torino, l’ufficio della motorizzazione civile di Roma e il Centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Cagliari chiesero la comunicazione antimafia sulla società tramite la Banca dati nazionale unica. 1 origine · 1 vettore
«la Camera di commercio di Torino ha chiesto, tramite la Banca dati nazionali unica, il rilascio della comunicazione antimafia nei confronti della ricorrente» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«anche l’Ufficio della motorizzazione civile di Roma ha chiesto, tramite la Banca dati nazionale unica, il rilascio della comunicazione antimafia nei confronti della ricorrente» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«anche il Centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Cagliari ha chiesto, tramite la Banca dati nazionale unica, il rilascio della comunicazione antimafia» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
Il Prefetto della Provincia di Alessandria comunicò alla società la sussistenza nei suoi confronti delle situazioni ostative dell’art. 67 e dell’art. 84, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011. 2 origini · 1 vettore
«il Prefetto della Provincia di Alessandria ha informato la ricorrente della sussistenza nei suoi confronti delle situazioni ostative di cui all’art. 67 e art. 84, comma 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011.» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«volto all’annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Alessandria recante la comunicazione» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
In conseguenza fu revocata l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada, con la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori. 1 origine · 1 vettore
«e’ stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada con contestuale cancellazione del R.E.N. e dall’Albo degli autotrasportatori» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
La comunicazione antimafia si fondava esclusivamente su una condanna emessa dalla Corte d’appello di Cagliari per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 1 origine · 1 vettore
«Riferisce il rimettente che la comunicazione antimafia in questione aveva tratto esclusiva giustificazione dalla condanna emessa dalla Corte d’appello di Cagliari» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«per il reato di «Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti»» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
Secondo l’ordinanza, due dei condannati sono procuratori della società L., il cui socio unico è un’altra società di cui i condannati sono soci di maggioranza. 1 origine · 1 vettore
«Si apprende dall’ordinanza di rimessione che due dei destinatari della condanna sono procuratori della societa’ L., parte del giudizio a quo, il cui socio unico e’, a sua volta, la societa’ M. G. Soci di maggioranza di quest’ultima sono i gia’ citati» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
La Corte d’appello di Cagliari aveva escluso l’associazione per delinquere, perché mancava la prova che il sistema, pur ben congegnato, rispondesse a un programma permanente di azioni illecite. 1 origine · 1 vettore
«La Corte d’appello di Cagliari aveva invece escluso la sussistenza della contestata fattispecie di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., giacche’ non vi era prova che il riscontrato e pur «ben congegnato sistema criminoso, non occasionale o contingente» fosse assimilabile ad un piu’ generale programma permanente ed indeterminato di azioni illecite» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
La norma impone la comunicazione antimafia interdittiva dopo una condanna definitiva o confermata in appello per quel reato anche quando non è commesso in forma associativa, rinviando al catalogo dell’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 1 origine · 1 vettore
«la disposizione censurata impone l’emissione della comunicazione antimafia interdittiva in caso di condanna definitiva, o confermata in appello, per il reato ricordato, anche laddove quest’ultimo non si manifesti in forma associativa.» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«La disposizione e’ censurata nella parte in cui, rinviando al catalogo di reati previsto dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
Il traffico illecito di rifiuti fu introdotto dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, come art. 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997, fu poi previsto dall’art. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e infine inserito nel codice penale all’art. 452-quaterdecies. 2 origini · 1 vettore
«era previsto dall’art. 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997. L’introduzione di questo delitto e’ infatti avvenuta ad opera dell’art. 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93.» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«delitto al momento dei fatti previsto dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successivamente inserito nel codice penale all’art. 452-quaterdecies» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto dell’art. 67 del codice antimafia. 1 origine · 1 vettore
««[l]a comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67»» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
Il TAR del Piemonte, prima sezione, decise in camera di consiglio il 10 marzo 2021 e sollevò la questione con l’ordinanza del 29 aprile 2021, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 2021, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione. 2 origini · 1 vettore
«Cosi’ deciso in Torino nella Camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, dispositivo, pagina · impronta 844c9cd31b84
«Con ordinanza del 29 aprile 2021, iscritta al n. 142 del r.o. del 2021, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, solleva, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2021» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
Secondo la Cassazione richiamata dal TAR, il traffico illecito di rifiuti è un reato monosoggettivo, che richiede più operazioni continuative ma non più persone, ed è configurabile anche quando l’attività illecita è marginale rispetto a un’attività principale lecita (sezione III, n. 43710 del 28 ottobre 2019). 1 origine · 1 vettore
«non e’ richiesta una pluralita’ di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva, mentre e’ richiesta una pluralita’ di operazioni in continuita’ temporale» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«il reato e’ configurabile anche quando l’attivita’ criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attivita’ principale lecitamente svolta (Cassazione, sezione III, 28 ottobre 2019, n. 43710)» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
Per il TAR l’interesse delle mafie per i rifiuti è un fatto notorio, tanto da aver fatto coniare il termine «ecomafie», ma non implica che ogni condannato per traffico illecito di rifiuti sia ipso facto a rischio di collusione; le misure interdittive hanno funzione preventiva e non afflittiva. 1 origine · 1 vettore
«sebbene l’interesse che da anni muove le organizzazioni criminali di tipo mafioso nel settore dei rifiuti rappresenti oramai un fatto notorio, tanto che e’ stato coniato un termine ad hoc per definirle, "ecomafie"» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«cio’ non implica necessariamente che tutti i soggetti condannati per traffico illecito di rifiuti - che si ribadisce costituisce un reato mono soggettivo - siano ipso facto a rischio di collusione con ambienti della criminalita’ organizzata» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
«le misure di prevenzione antimafia a carattere interdittivo hanno funzione preventiva e non afflittiva» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, pagina · impronta 1c040919da70
Il TAR richiama la sentenza costituzionale n. 24 del 2020, che dichiarò illegittimo l’art. 120, comma 2, del codice della strada là dove il prefetto provvede, invece di poter provvedere, alla revoca della patente di chi è sottoposto a misura di sicurezza personale. 1 origine · 1 vettore
«la sentenza n. 24 del 2020 di questa Corte, che, pur in un ambito molto diverso, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede», anziche’ «puo’ provvedere», alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
La sentenza n. 118 del 2022 fu decisa il 5 aprile 2022, dopo l’udienza pubblica dello stesso giorno, con Giuliano Amato presidente e Nicolò Zanon relatore, depositata il 10 maggio 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dell’11 maggio 2022. 3 origini · 1 vettore
«nell’udienza pubblica del 5 aprile 2022 il Giudice relatore Nicolo’ Zanon» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Nicolo’ ZANON, Redattore» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, dispositivo, pagina · impronta 4e5ce18d6152
«Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022.» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, dispositivo, pagina · impronta 4e5ce18d6152
«(GU 1 a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 11-5-2022)» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, estremi nella Gazzetta Ufficiale, pagina · impronta 772b3d4a4f39
La Corte dichiarò inammissibili tutte le questioni sull’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sollevate dal TAR del Piemonte. 1 origine · 1 vettore
«dichiara inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, dispositivo, pagina · impronta 4e5ce18d6152
«dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, con l’ordinanza indicata in epigrafe» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, dispositivo, pagina · impronta 4e5ce18d6152
Le censure sugli articoli 38, 25 e 27 della Costituzione furono dichiarate inammissibili: quella sull’art. 38 eccessivamente concisa e oscura, quelle sugli articoli 25 e 27 apodittiche e prive di analisi della giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 6 aprile 2018. 1 origine · 1 vettore
«Devono essere innanzitutto dichiarate inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale incentrate sull’asserita lesione agli artt. 38, 25 e 27 Cost.» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«l’ordinanza di rimessione risulta eccessivamente concisa e, quindi, oscura» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«In modo del tutto apodittico» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«non contiene alcuna analisi critica dell’ampia giurisprudenza amministrativa - del resto neppure menzionata (si veda, in particolare, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, n. 3) - che ha qualificato quelle derivanti dalla documentazione antimafia come misure di carattere anticipatorio» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
Le censure sull’art. 3 erano ampiamente motivate, ma la motivazione seguiva due percorsi non conciliabili: togliere il reato non associativo dall’elenco, sostituendo un automatismo con uno di segno opposto, oppure imporre una valutazione in concreto dei legami con il fenomeno associativo, di cui non erano chiariti presupposti e oggetto. 1 origine · 1 vettore
«esse, a differenza delle precedenti, risultano ampiamente motivate» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«che si snoda lungo due percorsi tra loro non conciliabili» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«dovrebbe essere sostituito, per cosi’ dire, da un automatismo di segno opposto» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., debba essere valutata in concreto la sussistenza di elementi di connessione con il fenomeno associativo criminale» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
«Di questa attivita’ discrezionale, peraltro, non sono del tutto chiariti i presupposti e l’oggetto.» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
Per la Corte l’ordinanza mantiene irrisolte e compresenti le due prospettive, e la Corte non può essere chiamata a scegliere fra di esse. 1 origine · 1 vettore
«L’ordinanza mantiene irrisolte e compresenti le due descritte, ben diverse, prospettive argomentative. Questa Corte, tuttavia, non puo’ essere chiamata a scegliere tra di esse.» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
Le tre sentenze sono state decise a Roma, nel Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale. 3 origini · 1 vettore
«Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, dispositivo, pagina · impronta d9516a6d212c
«Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, dispositivo, pagina · impronta d80c6f8e3c63
«Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, dispositivo, pagina · impronta 4e5ce18d6152
Delle tre questioni, due furono dichiarate inammissibili (Catanzaro e TAR del Piemonte) e una portò a una dichiarazione di illegittimità costituzionale (Torino). 3 origini · 1 vettore
«dichiara inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 631 del codice di procedura penale» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, dispositivo, pagina · impronta d9516a6d212c
«dichiara inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 67, comma 8» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, dispositivo, pagina · impronta 4e5ce18d6152
«dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, dispositivo, pagina · impronta d80c6f8e3c63
Il TAR del Piemonte dispose l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare le persone fisiche o giuridiche indicate nell’ordinanza. 1 origine · 1 vettore
«manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalita’ nonche’ di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare qualunque persona fisica o giuridica indicata in ordinanza» — TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, dispositivo, pagina · impronta 844c9cd31b84
Attribuite (3)
la tesi di qualcuno (una parte, un ente): nel testo compaiono sempre attribuite a chi le sostiene.
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato la revisione è un’impugnazione straordinaria fondata sul principio che nessun innocente deve essere assoggettato a pena, rileva solo l’errore sulla ricostruzione storica del fatto, e l’art. 24 della Costituzione lascia al Parlamento la scelta dei casi di riparazione. 1 origine · 1 vettore
«L’Avvocatura generale dello Stato sottolinea che la revisione costituisce un’impugnazione straordinaria, fondata sul principio che nessun innocente deve essere assoggettato a pena.» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«ai fini della revisione sarebbe rilevante solo quello intervenuto «nella ricostruzione storica del fatto di reato» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
«attribuirebbe al Parlamento il potere discrezionale di individuare i casi e i modi della riparazione» — Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, pagina · impronta 97fadfdc137c
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato l’attenuante dell’art. 311 sarebbe strutturalmente inapplicabile alla strage dell’art. 285 per l’intrinseca gravità del reato. 1 origine · 1 vettore
«si eccepisce la strutturale inapplicabilita’ dell’attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen. al delitto di strage di cui all’art. 285 cod. pen., in ragione dell’intrinseca gravita’ del reato.» — Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023, pagina · impronta eafdadec328a
Secondo la condanna riferita dall’ordinanza, i condannati avevano ricevuto, trasportato, gestito e smaltito abusivamente ingenti quantitativi di sottoprodotti di origine animale, destinati a farine e oli per mangimi. 1 origine · 1 vettore
«avevano ricevuto, trasportato, gestito e smaltito abusivamente ingenti quantitativi di sottoprodotti di origine animale, destinandoli alla produzione di farine e oli da utilizzarsi per la preparazione di mangimi animali» — Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, pagina · impronta 6b2a922cc522
Gli atti
Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018 · Gazzetta Ufficiale · gu-cc-sentenza-2018-42 · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 97fadfdc137c321cc730ba241769fade369b7d39c7d5ad0bb39d13f77735193a
Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017 · Gazzetta Ufficiale · gu-promovimento-2017-98-ca-catanzaro · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 0c21ea6d3a0964a5caf2b364a1ff91022168e98fc5de7d48b734b7d7e6b74fb3
Corte d’appello di Catanzaro, ordinanza di rimessione n. 98/2017, dispositivo · Gazzetta Ufficiale · gu-promovimento-2017-98-ca-catanzaro-pqm · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 3049082904050c665ea0d6dab9c45a685a6161f9b3db314280579e3c06b6665f
Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018, dispositivo · Gazzetta Ufficiale · gu-cc-sentenza-2018-42-dispositivo · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 d9516a6d212ce2da486c726b2048d41ba7f4993e38d6c7dc856c4fe4d003c761
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Corte d’assise d’appello di Torino, ordinanza di rimessione n. 14/2023 · Gazzetta Ufficiale · gu-promovimento-2023-14-cass-torino · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 8f8008453b9a2709ca92ef9003f0e39f6037cab77fe10a08432f308f851c47be
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TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021 · Gazzetta Ufficiale · gu-promovimento-2021-142-tar-piemonte · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 1c040919da701155aba7f08cd2fa1ba328b469b6a646089214403bd9c8951280
Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022 · Gazzetta Ufficiale · gu-cc-sentenza-2022-118 · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 6b2a922cc5225706fe5a77797e7c37e44a2af11e512abd932324eb6c6dbc918b
TAR del Piemonte, ordinanza di rimessione n. 142/2021, dispositivo · Gazzetta Ufficiale · gu-promovimento-2021-142-tar-piemonte-pqm · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 844c9cd31b84d6a121102091f35c7c928e6f4e999ce450b597a320ef4d9c042b
Corte costituzionale, sentenza n. 118/2022, dispositivo · Gazzetta Ufficiale · gu-cc-sentenza-2022-118-dispositivo · vettore δ6 · fonte · acquisito il 2026-10-15 · SHA-256 4e5ce18d6152fbd49e914499c110bf07deb6e81da945e759dca9658f19c3f9ef
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Corroborato da 15 fonti indipendenti dall'atto di partenza.
I 40 fatti verificati nel testo
Home TORNA AI RISULTATI RAFFINA RICERCA vai a: Fatto Diritto Dispositivo Massime − A + Versione Pdf Sentenza 42/2018 (ECLI:IT:COST:2018:42) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: LATTANZI - Redattore: LATTANZI Camera di Consiglio del 10/01/2018 ;
U. 07/03/2018 n. 10 Norme impugnate: Art. 631 del codice di procedura penale.
Ai fini della rimozione del giudicato non rileva la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice, bensì esclusivamente il "fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ).
Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 631 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di C.
M., con ordinanza del 5 aprile 2017, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2017.
La Corte rimettente riferisce di essere investita della richiesta di revisione di una sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, con la quale il ricorrente era stato definitivamente condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, con l’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 416-bis del codice penale, per essere l’associazione armata.
Sarebbe violato infine l’art. 111 Cost., in quanto «la percezione di non imparzialità del giudizio» emergerebbe dal «contrasto tra opposti giudicati [– sia pure limitatamente ad un determinato aspetto della condotta –] di cui l’uno esclude la fondatezza dell’altro».
L’istituto della revisione troverebbe fondamento nell’art. 24 Cost., il quale, prevedendo che «[l]a legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», attribuirebbe al Parlamento il potere discrezionale di individuare i casi e i modi della riparazione.
Le questioni sollevate riguardano l’art. 631 cod. proc. pen., che regola i «[l]imiti della revisione» con la richiesta di elementi tali da dimostrare, «se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 e 531» cod. proc. pen., e si fondano sull’esistenza di un’ipotesi di conflitto teorico di giudicati, regolata dall’art. 630, lettera a), cod. proc. pen.
Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i “fatti” (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze» (sentenza n. 129 del 2008).
Essa si è limitata a rilevare che la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, del 16 aprile 2015, nei confronti di C.
Tale conclusione tanto più si impone nel caso in esame, in cui la sentenza della quale si chiede la revisione è intervenuta successivamente a quella posta a fondamento della richiesta, ed è passata in giudicato dopo che sull’esistenza dell’aggravante in questione si era pronunciata anche la Corte di cassazione (sezione seconda penale, sentenza 9 marzo 2016, n. 12871).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.
F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.
U. 17/05/2023 n. 20 Norme impugnate: Art. 69, c. 4°, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 05/12/2005, n. 251.
Testo Il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto. ( Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44241;
Infine, poiché, a seguito di una precedente pronuncia costituzionale, non è più obbligatoria l’ipotesi più grave di recidiva, quella del quinto comma dell’art. 99 cod. pen., a maggior ragione non lo sono le altre previste dai commi precedenti e quindi al giudice è sempre consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione.
Atti oggetto del giudizio codice penale n. art. 69 co. 4 legge 05/12/2005 n. 251 art. 3 co.
Riflessioni 'ingenue' intorno al caso Cospito , in www.archiviopenale.it, 2023, num. 2 [Articolo a carattere generale] Maugeri A.
M. , “Uso alternativo del diritto” quale lettura costituzionalmente orientata del diritto penale e il ruolo della giurisprudenza , in www.lalegislazionepenale.eu, 2024, num. 4 Vedi documento [Articolo a carattere generale] Merenda I. , Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale.
J. , Il caso Cospito davanti alla Corte costituzionale , in www.questionegiustizia.it, 2023, num. [Commento a questione pendente] Rovelli S. , La giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità delle pene alla prova della sentenza n. 94 del 2023 sul “caso Cospito” , in www.gruppodipisa.it, 2024, num.
Considerazioni sull'art. 285 c.p. a partire dal "caso Cospito" , in Diritto penale e processo, 2024, num. 1 [Articolo a carattere generale] Pronuncia SENTENZA N. 94 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA;
C. e altro, con ordinanza del 19 dicembre 2022, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2023.
C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi l’avvocato Flavio Rossi Albertini Tiranni per A.
C. e gli avvocati dello Stato Paola Maria Zerman e Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.
Il Collegio rimettente osserva che, secondo quanto stabilito con accertamento coperto da giudicato, i fatti oggetto di contestazione sono accaduti la notte del 2 giugno 2006, in cui A.
Invece – afferma il rimettente – dal momento che nei due precedenti gradi di giudizio era stata ritenuta la sussistenza del delitto di cui all’art. 422 cod. pen., costituisce inedito assoluto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen., richiesta dalla difesa degli imputati.
C. appare soddisfare i criteri indicati dalla disposizione di cui all’art. 311 cod. pen.
Stante la volontà di applicare la diminuente in parola, per il rimettente è decisiva la valutazione della legittimità costituzionale della previsione del divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 311 cod. pen., là dove la sussistenza dei presupposti della recidiva reiterata è ormai coperta dal giudicato.
Sotto tale profilo, il rimettente evidenzia che il divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella versione vigente a seguito della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, è applicabile alla fattispecie in quanto il delitto è stato commesso il 2 giugno 2006, dopo quindi l’entrata in vigore della legge che tale divieto ha introdotto.
Sarebbe, dunque, evidente la rilevanza delle questioni in quanto, se fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della norma censurata, opererebbe l’ordinaria disciplina del concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, prevista dai primi tre commi dell’art. 69 cod. pen. e, in particolare, potrebbe ritenersi per A.
C. – al quale, peraltro, sono già state riconosciute le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. – la prevalenza delle circostanze attenuanti, segnatamente quella di cui all’art. 311 cod. pen., con conseguenze decisive in punto di trattamento sanzionatorio (non necessariamente la pena dell’ergastolo, ma quella prevista dall’art. 65 cod. pen., ossia la reclusione da venti a ventiquattro anni, come pena base).
Ad avviso del rimettente, nel caso di specie, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dovrebbe risolversi riconoscendo la prevalenza della circostanza attenuante in questione (art. 311 cod. pen.) rispetto alla recidiva reiterata, con l’effetto di poter irrogare all’imputato una pena complessiva proporzionata alla effettiva portata lesiva delle condotte di cui si è reso responsabile.
U. 11/05/2022 n. 19 Norme impugnate: Art. 67, c. 8°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. antimafia «[l]a comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67».
Il comma 8 dell’art. 67, oggetto di censure, prescrive che «[l]e disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4», appena richiamati, «si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Un automatismo, aggiunge il giudice a quo, «formulato in modo tale da non permettere alla Pubblica Amministrazione di tenere conto delle peculiarità del caso concreto in tutti quei casi in cui si realizzino le fattispecie ivi previste, tra le quali, appunto, la condanna (ancorché non definitiva, ma confermata in grado di appello) per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies del codice penale».
Si tratta di un reato che, secondo la Corte di cassazione, si configura anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta (viene citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, 23 maggio-28 ottobre 2019, n. 43710).
Inoltre, non è richiesta la pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva (viene citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, 10-23 luglio 2008, n. 30847).
La fattispecie, specifica ulteriormente il rimettente, «non presuppone necessariamente una struttura associativa» e, per configurazione e finalità, si distingue dal reato di cui all’art. 416 cod. pen., quest’ultimo posto a tutela non dell’ambiente ma dell’ordine pubblico, e volto a sanzionare, inoltre, il sodalizio criminale senza che rilevi l’effettiva commissione dei reati programmati.