Un’indagine documentale sull’evoluzione delle misure di contrasto ai patrimoni criminali, tra monitoraggio dei flussi finanziari negli appalti pubblici e tutela dei creditori nelle confische.
L'atto di Corte di cassazione, prima pagina.Per la Corte di cassazione, il 28 gennaio 2010 il Consiglio dei Ministri ha annunciato a Reggio Calabria una strategia di contrasto alla criminalità organizzata.Foto: Corte di cassazione, atto pubblico (art. 5 L. 633/1941), da Wikimedia Commons
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Fonte primaria: cortedicassazione.it, giustizia.it — Italia
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Dispositivo della Sentenza & Massima
Per la Corte di cassazione, il 28 gennaio 2010 il Consiglio dei Ministri ha annunciato a Reggio Calabria una strategia di contrasto alla criminalità organizzata. Secondo la Corte di cassazione, questa iniziativa ha trovato una prima definizione formale in un testo normativo. Per la Corte di cassazione, il percorso istituzionale si è concretizzato nella Legge 13 agosto 2010, n. 136, che reca il piano straordinario contro le mafie. La stessa Corte di cassazione annota che la relazione al disegno di legge evidenzia un duplice ordine di finalità.
Tracciabilità finanziaria e appalti pubblici
Secondo la Corte di cassazione, l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, numero 136, detta una regolamentazione volta ad «assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali».
Controllo dei cantieri e accertamenti patrimoniali
Mentre la normativa antimafia mira a intercettare queste infiltrazioni, la stessa Corte di cassazione annota che la disciplina in materia di subappalti «si presta ad agevoli quanto frequenti elusioni: attraverso la stipulazione di noli a freddo e di forniture, spesso accompagnata dall’assunzione con contratti di lavoro dipendente, o comunque dall’intervento de facto nel cantiere, di soggetti legati ad imprese o organizzazioni mafiose».
L’atto di Corte di cassazione, pagina 2.La stessa Corte di cassazione annota che la relazione al disegno di legge evidenzia un duplice ordine di finalità.Fonte: Corte di cassazione, atto pubblico (art. 5 L. 633/1941)
Per contrastare tali pratiche, l’ordinamento ha introdotto nuovi strumenti di tracciabilità nei cantieri operativi e la Corte di cassazione ricostruisce che l’articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha inserito l’articolo 5 bis nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, intitolato ai poteri di accesso e accertamento del prefetto. Secondo la Corte di cassazione, l’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n 136 dispone poi che, per i lavoratori autonomi, tale documento debba contenere anche l’indicazione del committente.
Operazioni sotto copertura e tutele investigative
Il provvedimento esaminato ricostruisce una profonda evoluzione delle tecniche investigative speciali, intervenendo sul doppio binario del diritto sostanziale e della normativa processuale. La Corte di cassazione annota che la figura dell’agente provocatore è nata inizialmente come fattispecie di concorso morale e di istigazione qualificata per assicurare i responsabili alla giustizia, ma nel tempo si è ampliata fino a comprendere l’infiltrazione diretta nelle organizzazioni criminali. Secondo il provvedimento, la finalità politico-criminale originaria mirava proprio a scoprire la struttura dei gruppi illeciti e a denunciarne i partecipanti, ispirando una serie di disposizioni speciali emanate tra il 1990 e il 2003. Secondo il provvedimento, tuttavia, mentre la legge del 16 marzo 2006, numero 146, aveva cercato di unificare la disciplina abrogando gran parte delle norme precedenti, restavano inizialmente escluse diverse materie cruciali, tra cui gli stupefacenti e i sequestri di estorsione.
Secondo il provvedimento, il quadro normativo è mutato radicalmente con la legge del 13 agosto 2010, numero 136, che ha modificato in più punti l’impianto precedente e ha introdotto soluzioni vicine al modello del teste anonimo. Secondo la Corte di cassazione, l’articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, numero 309, è stato completamente riscritto per ridursi a un semplice rinvio alla legge del 16 marzo 2006, numero 146, mentre l’articolo 98 dello stesso decreto e l’articolo 7 del decreto-legge del 15 gennaio 1991, numero 8, sono stati del tutto abrogati. La stessa Corte documenta che l’ambito applicativo si estende ora a una fitta rete di reati, comprendendo l’articolo 12 quater del decreto-legge del 8 giugno 1992, numero 306, sul riciclaggio e sulle armi, l’articolo 12, comma 3-septies, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, numero 286, sull’immigrazione clandestina, e l’articolo 14 della legge del 3 agosto 1998, numero 269, sulla pornografia minorile.
«In particolare, è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva la rilevanza penale della condotta alle ipotesi di rivelazione o divulgazione compiute “nel corso delle operazioni”.», scrive la fonte
Corte di cassazione
Secondo il provvedimento, la mappatura delle coperture abbraccia inoltre l’articolo 4 del decreto-legge del 18 ottobre 2001, numero 374, sul terrorismo, e l’articolo 10 della legge del 11 agosto 2003, numero 228, contro la tratta di persone, affiancandosi ai delitti di contraffazione, estorsione, sequestro, usura, riciclaggio e ai reati contro la personalità individuale. Secondo il provvedimento, per quanto riguarda gli stupefacenti, la Direzione centrale per i servizi antidroga viene indicata come l’autorità competente a disporre le operazioni, dovendo comunque assicurare una preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini. Secondo il provvedimento, i documenti necessari agli agenti devono essere rilasciati dalle autorità competenti seguendo le modalità stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’interno.
Secondo il provvedimento, in questo specifico caso, spetta al pubblico ministero avanzare la richiesta e al giudice provvedere mediante un decreto motivato. L’atto evidenzia la nascita di un vero e proprio statuto speciale a tutela del personale di polizia giudiziaria e dei collaboratori privati impiegati nelle attività sotto copertura.
All’interno di questo microsistema di garanzie, la Corte di cassazione precisa che la condotta di rivelazione o divulgazione indebita dei nominativi non richiede più che l’atto avvenga rettamente «nel corso delle operazioni», ampliando la portata della tutela penale. Secondo il documento, sul piano processuale, l’articolo 497 del codice di procedura penale è stato integrato con il comma 2-bis, il quale impone a ufficiali, agenti, ausiliari e interposte persone di indicare esclusivamente le generalità di copertura durante ogni stato e grado del procedimento. Secondo il provvedimento, analogamente, l’articolo 115 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che le annotazioni di polizia giudiziaria contengano i medesimi dati fittizi.
Secondo il testo, le cautele si estendono fino alla fase del dibattimento grazie alla modifica dell’articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, esteso formalmente anche agli operatori sotto copertura. La Corte sottolinea che l’esame dibattimentale di tali soggetti e dei loro ausiliari si svolge adottando tutte le cautele necessarie alla riservatezza, stabilite dal giudice o dal presidente in caso di urgenza, con modalità idonee a impedire che il volto rimanga visibile. Secondo l’atto, l’insieme di queste disposizioni delinea una complessa architettura investigativa mirata a proteggere l’identità degli operatori e a garantire la sicurezza delle attività sotto copertura.
Reati contro la pubblica amministrazione e coordinamento interforze
Secondo la Corte di cassazione, il 13 agosto 2010, con l’approvazione delle nuove disposizioni legislative, il sistema normativo ha affrontato il nodo cruciale delle interferenze illecite nei mercati pubblici. La Corte di cassazione ricostruisce il quadro evidenziando come la normativa precedente avesse suscitato forti critiche a causa della sua frammentarietà e della debolezza delle sanzioni comminate, le quali impedivano persino di ricorrere a strumenti d’indagine determinanti come le intercettazioni.
Per superare tali limiti, la Corte di cassazione documenta che l’articolo 9 della legge del 13 agosto 2010, numero 136 ha innalzato le pene per la turbata libertà degli incanti, fissando un minimo edittale di sei mesi e un massimo di cinque anni di reclusione. Parallelamente, secondo la Corte di cassazione, l’articolo 10 della legge del 13 agosto 2010, numero 136 ha introdotto nel codice penale l’articolo 353 bis, volto a sanzionare specificamente la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
Secondo la Corte di cassazione, la nuova fattispecie criminosa, annota la Corte di cassazione, viene punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Secondo la Corte di cassazione, la regolamentazione previgente lasciava scoperte ampie zone grigie, ma le riforme introdotte hanno inciso direttamente sugli articoli del codice di procedura penale e sulle relative norme di attuazione.
Il sistema dei controlli si estende poi al delicato settore degli appalti, dove la Corte di cassazione spiega che l’articolo 13 della legge del 13 agosto 2010, numero 136 prevede l’istituzione regionale di stazioni uniche appaltanti per garantire trasparenza e prevenire infiltrazioni mafiose.
Secondo la Corte di cassazione, in questo scenario, la regione Calabria si distingue per essere stata la prima ad adottare un sistema centralizzato degli appalti attraverso la legge regionale 7 dicembre 2007, numero 26, delegando alla propria stazione unica appaltante le competenze relative ad appalti e forniture superiori alla soglia di 150 mila euro. Gli atti non dicono se analoghi modelli tempestivi siano stati replicati altrove, mentre la Corte di cassazione ricorda che le modalità applicative generali dovevano essere definite tramite un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Sul fronte del coordinamento interforze, la Corte di cassazione annota che l’articolo 12 della legge del 13 agosto 2010 demanda a specifici protocolli d’intesa la costituzione di organismi provinciali presso le Direzioni Distrettuali Antimafia, con la partecipazione delle forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia. Inoltre, l’articolo 15 della medesima legge ha modificato il decreto-legge 29 ottobre 1991, numero 345, inserendo il direttore della Direzione investigativa antimafia all’interno del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata.
Secondo la Corte di cassazione, l’organismo, istituito presso il Ministero dell’interno e presieduto dal Ministro stesso, comprende i vertici della polizia, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Secondo la Corte di cassazione, tale consiglio definisce gli indirizzi investigativi e di prevenzione anticrimine, individua le risorse e le attrezzature necessarie ai servizi e verifica periodicamente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici assegnati.
Gestione dei beni confiscati e tutela dei creditori
Il Ministero della Giustizia ricorda che le norme sulle misure di prevenzione personali risalgono alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, mentre quelle patrimoniali derivano dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. Secondo l’atto, L’apparato normativo si è evoluto attraverso il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, e la legge 15 luglio 2009, n. 94.
Con la legge 13 agosto 2010, n. 136, il Ministero della Giustizia documenta che il Governo ha ricevuto delega per emanare un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, finalizzato a una ricognizione delle norme penali.
Secondo l’atto, la stessa Agenzia ha sede principale a Reggio Calabria e opera sotto la vigilanza del Ministero dell’interno. Il Ministero della Giustizia annota che la legge finanziaria 2010, ovvero la legge 23 novembre 2009, n. 191, ha introdotto la possibilità di destinare alla vendita tramite provvedimento dell’Agenzia gli immobili per i quali non sia possibile una destinazione di pubblico interesse.
Secondo l’atto, per i beni confiscati la cui confisca venga revisionata con accoglimento della domanda, l’interessato ha titolo unicamente a una somma pari al valore di mercato risultante dalle stime dell’amministratore.
Secondo l’atto, nel corso della procedura, l’amministratore giudiziario assume la qualifica di sostituto d’imposta per pagare provvisoriamente le imposte sui beni sequestrati, come precisa il Ministero della Giustizia. Per i creditori anteriori al sequestro, il Ministero della Giustizia attesta che l’articolo 53 fissa il limite della garanzia patrimoniale dello Stato al 70 per cento del valore dei beni stimato dall’amministratore.
Secondo l’atto, contemporaneamente, il primo capo del titolo IV sancisce la inammissibilità o improseguibilità delle azioni esecutive sui beni sequestrati, descrive il Ministero della Giustizia. Secondo l’atto, I contratti ineseguiti o parzialmente eseguiti subiscono la sospensione fino alla decisione dell’amministratore giudiziario di subentrare con l’autorizzazione del giudice delegato.
Per i contratti preliminari di vendita, il Ministero della Giustizia spiega che il promissario acquirente fa valere il credito nella procedura di verifica e pagamento. Secondo l’atto, il giudice delegato forma lo stato passivo ed emette il provvedimento esecutivo dopo un’istruttoria anche officiosa, impugnabile davanti al tribunale della prevenzione, osserva il Ministero della Giustizia.
Secondo l’atto, le domande dei creditori non producono effetti interruttivi di prescrizione o decadenza e le decisioni del giudice delegato valgono solo nei confronti dell’Erario, specifica il Ministero della Giustizia. Secondo l’atto, il pubblico ministero può chiedere l’emissione del provvedimento dell’articolo 195 della legge fallimentare per le aziende in liquidazione coatta amministrativa senza fallimento.
Secondo l’atto, L’amministratore giudiziario detiene la legittimazione esclusiva per azioni revocatorie e di inefficacia finalizzate a recuperare i beni al patrimonio della misura di prevenzione, aggiunge il Ministero della Giustizia. La Corte di cassazione stabilisce che guidare un veicolo con patente revocata per misura di prevenzione integra reato punibile ai sensi della legge 575 del 1965.
Secondo l’atto, le cautele antimafia si estendono al direttore tecnico e ai revisori contabili, mentre viene abrogato l’istituto delle informazioni suppletive atipiche del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, chiarisce il Ministero della Giustizia. Secondo l’atto, il prefetto può desumere tentativi di infiltrazione mafiosa da elementi idonei a fondare un giudizio prognostico di condizionamento dell’impresa. Secondo l’atto, L’assenza di condizioni ostative con la pubblica amministrazione è verificata in via informatica tramite la banca dati nazionale della documentazione antimafia.
Gli altri elementi degli atti
Per la Corte di cassazione esistono principi e criteri direttivi della delega contenuta nell’articolo 1 della legge 13 agosto 2010, numero 136.
Delega legislativa e codici antimafia
La Corte di cassazione ricostruisce la cornice normativa ricordando che la nuova legge punta a «riordinare, razionalizzare e integrare l’intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sotto copertura». Per raggiungere tali finalità, la stessa Corte di cassazione annota che sono state predisposte due deleghe legislative, la prima per emanare un «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» e la seconda per introdurre «nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia».
La centrale di committenza viene definita dall’art. 3, comma 34, del Codice degli appalti, come un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni o enti aggiudicatori, secondo quanto specifica la Corte di cassazione. Nello stesso tempo, la Corte di cassazione annota che la normativa stabilisce il divieto per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare a soggetti pubblici o privati le funzioni e le attività di stazione appaltante per i lavori pubblici.
Tracciabilita dei flussi finanziari e conti dedicati
Un ruolo centrale nell’identificazione delle opere è ricoperto dai codici di riscontro e, per quanto riguarda la gestione dei codici, la Corte di cassazione spiega che il codice unico di progetto, ove non noto, «deve essere richiesto alla stazione appaltante».
L’atto di Corte di cassazione, pagina 3.Un ruolo centrale nell’identificazione delle opere è ricoperto dai codici di riscontro e, per quanto riguarda la gestione dei codici, la Corte di cassazione spiega che il codice unico di progetto, ove non noto, «deve essere richiesto alla stazione appaltante».Fonte: Corte di cassazione, atto pubblico (art. 5 L. 633/1941)
A monte del processo amministrativo, ogni stazione appaltante deve richiedere il codice unico di progetto «alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la».
Secondo la Corte di cassazione, a garanzia del rispetto di tali obblighi, la Stazione appaltante deve inserire nei predetti contratti, «a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge».
Obblighi contrattuali e sanzioni amministrative pecuniarie
La Corte di cassazione ricorda che «il pervasivo condizionamento della fase di esecuzione degli appalti rappresenta uno dei principali strumenti di finanziamento e una delle più significative linee di continuità nella strategia delle organizzazioni mafiose, che hanno per questa via tutelato gli interessi delle proprie articolazioni locali».
Accertamenti fiscali patrimoniali e poteri della guardia di finanza
La Corte documenta che questi controlli vengono demandati al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente per il luogo di dimora abituale della persona interessata.
Comunicazione delle variazioni patrimoniali e reati specifici
La Corte di cassazione spiega come avviene il passaggio dei documenti giudiziari. Secondo la Corte di cassazione, la stessa Corte specifica che questa trasmissione attiva i controlli fiscali ed economici sul patrimonio.
La Corte di cassazione ricostruisce inoltre il perimetro dei soggetti sottoposti agli obblighi di controllo. Secondo la Corte di cassazione, la cerchia dei soggetti tenuti a comunicare le variazioni patrimoniali è stata notevolmente ampliata. La stessa Corte di cassazione annota che tale scelta risulta coerente con la menzionata estensione dell’ambito dei destinatari delle misure di prevenzione antimafia. I soggetti obbligati devono comunicare le variazioni patrimoniali per il periodo di dieci anni. Essi, precisamente, sono tenuti per il periodo di dieci anni: «a comunicare, entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio».
Secondo la Corte di cassazione, gli accertamenti patrimoniali non si interrompono automaticamente se la situazione giudiziaria cambia. Secondo la Corte di cassazione, la revoca del provvedimento di misura di prevenzione non impedisce l’uso fiscale degli elementi acquisiti durante gli accertamenti.
Secondo la Corte di cassazione, il sistema normativo collega gli obblighi di comunicazione e le sanzioni a specifiche tipologie criminose gravi. Secondo la Corte di cassazione, la Corte rammenta che l’art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riguarda i reati concernenti sostanze stupefacenti. Nello stesso contesto, la Corte di cassazione indica che l’art. 7 del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8 riguarda i sequestri di persona a scopo di estorsione. Secondo la Corte di cassazione, gli atti non dicono se esistano ulteriori fattispecie di reato incluse oltre a queste indicate.
Secondo la Corte di cassazione, la trasmissione della sentenza al nucleo di polizia tributaria attiva i poteri di controllo della guardia di finanza. La comunicazione delle variazioni patrimoniali per il periodo di dieci anni riguarda la cerchia ampliata dei soggetti sottoposti alle misure. Secondo la Corte di cassazione, la revoca del provvedimento non blocca l’uso fiscale dei dati raccolti, collegati anche ai reati in materia di stupefacenti e di sequestri di persona.
Testimonianze anonime e garanzie della difesa nel processo penale
La Corte di cassazione documenta come la nuova regolamentazione entrata in vigore nel paese richiami l’impiego nel processo penale di «testimonianze anonime», riferendosi a deposizioni rese da soggetti la cui identità anagrafica resta nascosta all’accusato e al difensore. Secondo la Corte di cassazione, questa modalità di prova trova espressa disciplina nei codici di procedura penale di vari paesi europei e riceve attenzione da parte di enti internazionali.
La Corte di cassazione annota che un ruolo rilevante spetta alla raccomandazione N° R (97) 13, che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il 10 settembre 1997 in materia di intimidazione dei testi e diritti della difesa. Secondo la Corte di cassazione, i problemi connessi alle garanzie del contraddittorio, al controllo giurisdizionale, alla concessione dell’anonimato per operazioni sotto copertura e alla limitazione della forza probatoria delle dichiarazioni sono stati esaminati in molte pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Corte di cassazione ricostruisce che, per la Corte di Strasburgo, usare dichiarazioni anonime come base per una condanna non viola di per sé la Convenzione. Per la Corte di cassazione, mentre la Convenzione protegge la vita, la libertà e la sicurezza dei testi attraverso altre disposizioni, lo Stato deve organizzare il giudizio penale evitando di esporre a pericoli ingiustificati questi beni giuridici.
Per la Corte di cassazione, la raccomandazione prevede che il diritto processuale nazionale stabilisca una procedura di verifica quando l’anonimato viene chiesto o accordato, per bilanciare le esigenze della giustizia e la difesa. La Corte di cassazione evidenzia che la difesa deve poter contestare i motivi dell’anonimato, l’affidabilità del teste e la fonte di conoscenza.
Condizioni di ammissibilita e limiti probatori delle fonti anonime
La Corte di cassazione ricostruisce i criteri di ammissibilità delle fonti anonime stabilendo che il loro impiego richiede un pericolo concreto e attuale per l’incolumità dei testimoni di accusa o dei loro familiari, collegato a gruppi terroristici o organizzazioni criminali.
La Corte di cassazione annota che la concessione dell’anonimato richiede una specifica raccomandazione la quale esplicita che la tutela «può essere concesso solo se l’autorità giudiziaria competente, sentite le parti, ritiene che la vita o libertà della persona coinvolta sia seriamente minacciata».
La Corte di cassazione evidenzia inoltre che le dichiarazioni raccolte in condizioni che non garantiscono i diritti della difesa secondo gli standard ordinariamente richiesti dalla Convenzione vanno trattate con estrema cautela. Per la Corte di cassazione, l’anonimato ai testimoni di accusa crea difficoltà inusitate alla difesa, e perciò gli articoli 6 paragrafi 1 e 3 richiedono che tale svantaggio sia adeguatamente controbilanciato dalle procedure delle autorità giudiziarie.
Secondo l’atto, la raccomandazione richiamata dalla Corte di cassazione prevede infatti che «in caso di concessione dell’anonimato, la condanna non può essere basata soltanto o in maniera decisiva sulla prova fornita di tali soggetti».
Valutazione giurisprudenziale e riscontri delle dichiarazioni riservate
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, essa affronta il tema delle dichiarazioni riservate richiamando vicende processuali in cui l’anonimato trovava giustificazione nella minaccia dei gruppi terroristici o nelle dinamiche interne agli istituti penitenziari, segnate dalle reazioni conseguenti alle delazioni. La Corte di cassazione annota che tali pronunce si muovono lungo una linea precisa ma esclude che l’anonimato possa essere concesso basandosi esclusivamente sulle richieste avanzate dal dichiarante.
Per la Corte di cassazione, che richiama i princìpi della Corte europea dei diritti dell’uomo, la semplice volontà del testimone di mantenere l’anonimato non giustifica la restrizione dei diritti della difesa. La Corte europea documenta inoltre che i membri delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza, vincolati da un dovere di obbedienza verso il Governo e legati alla pubblica accusa, non possono essere equiparati alle vittime e ai testimoni disinteressati.
La Corte di cassazione evidenzia che l’impegno motivazionale richiesto al giudice per ammettere la testimonianza anonima non è considerato sufficiente per assicurare la conformità della fattispecie ai princìpi del giusto processo.
Per la Corte di cassazione la posizione di svantaggio della difesa trova tuttavia un bilanciamento in una procedura specifica. Per la Corte di cassazione in questo contesto l’audizione protetta del teste avviene senza l’intervento dell’imputato ma con la partecipazione attiva del difensore e del giudice, il quale deve conoscere l’identità del soggetto per poterne controllare la credibilità.
Centrali di committenza e gestione dei beni confiscati
La gestione delle risorse pubbliche e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali si inserisce in un quadro normativo complesso, dove la Corte di cassazione definisce la funzione delle centrali di committenza. Per la Corte di cassazione, tali strutture costituiscono una misura di accentramento degli acquisti con l’obiettivo di superare la frammentazione delle gare e conseguire vantaggi economici, «evitare l’atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura (per personale, pubblicazioni e contenzioso)».
Per il Ministero della Giustizia, accanto al controllo sugli appalti, il sistema affronta la gestione del patrimonio sequestrato attraverso organismi dedicati.
Il Ministero della Giustizia annota che la normativa fissa scadenze precise per la conclusione delle procedure di prevenzione patrimoniale. Il decreto legislativo stabilisce infatti che il sequestro perde efficacia se la confisca non arriva entro un anno e sei mesi dall’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario, mentre in caso di impugnazione il termine decorre dal deposito del ricorso.
Secondo la Corte di cassazione, il coordinamento delle attività di controllo territoriale vede il coinvolgimento di differenti livelli istituzionali. La Corte di cassazione ricostruisce che il Consiglio partecipa alla definizione delle direttive per l’azione di coordinamento e controllo affidata ai prefetti dei capoluoghi di regione, operando nell’ambito dei poteri delegati.
Le domande aperte
Quali amministrazioni regionali diverse da quella della Calabria abbiano adottato modelli tempestivi di stazioni uniche appaltanti, considerando che gli atti non specificano se il modello sia stato replicato altrove rispetto alla legge regionale 7 dicembre 2007, numero 26? Quali ulteriori fattispecie di reato siano state incluse oltre a quelle indicate per l’applicazione degli obblighi di comunicazione patrimoniale, dato che gli atti non precisano se esistano ulteriori reati oltre agli articoli citati? Quale sia la denominazione completa del dipartimento presso cui opera la struttura di supporto CUP, dal momento che l’estratto interrompe la dicitura ufficiale lasciando incompleta l’indicazione?
Il fascicolo delle prove
Questa sezione è generata dal registro delle evidenze di ARKA, non scritta a mano. Ogni affermazione dell’inchiesta è qui con le parole esatte degli atti che la sostengono, ritrovate nei file conservati e ricontrollate con la loro impronta. 142 affermazioni: 0 corroborate fra vettori indipendenti, 0 confermate da un atto ufficiale, 142 attribuite. Che un passaggio sostenga davvero l’affermazione oggi lo verifica una persona: il controllo automatico non c’è ancora.
Attribuite (142)
la tesi di qualcuno (una parte, un ente): nel testo compaiono sempre attribuite a chi le sostiene.
La Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il Piano straordinario contro le mafie si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata annunciata il 28 gennaio 2010 dal Consiglio dei Ministri. 1 origine · 1 vettore
«La L. 13 agosto 2010, n. 136, contenente il Piano straordinario contro le mafie, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata, annunciata il 28 gennaio 2010 dal Consiglio dei Ministri appositamente convocato in via straordinaria a Reggio Calabria dopo una serie di gravi episodi delittuosi verificatisi nelle settimane precedenti nel territorio calabrese.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 1 · impronta e68676884279
La nuova legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010 ed è entrata in vigore in data 7 settembre 2010. 1 origine · 1 vettore
«La nuova legge, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010 ed è entrata in vigore in data 7 settembre 2010, si propone un duplice ordine di finalità» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · impronta e68676884279
La nuova legge si propone di riordinare, razionalizzare e integrare l’intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sotto copertura. 1 origine · 1 vettore
«a) da un lato, quella di riordinare, razionalizzare e integrare l’intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sotto copertura;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · impronta e68676884279
Secondo la relazione al disegno di legge, un’altra finalità è quella di introdurre innovative disposizioni per forgiare strumenti più incisivi di controllo degli appalti pubblici, di tracciabilità dei connessi flussi finanziari, di aggressione ai patrimoni mafiosi e di lotta più incisiva all’ecomafia. 1 origine · 1 vettore
«b) dall’altro lato, quella di “introdurre innovative disposizioni per forgiare strumenti più incisivi di controllo degli appalti pubblici, di tracciabilità dei connessi flussi finanziari, di aggressione ai patrimoni mafiosi, anche attraverso una mirata azione della Direzione investigativa antimafia, e di lotta più incisiva all’ecomafia” (così la relazione al disegno di legge).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · impronta e68676884279
Per il perseguimento degli obiettivi sono state predisposte due deleghe legislative, rispettivamente per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. 1 origine · 1 vettore
«Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, sono state anzitutto predisposte due deleghe legislative, rispettivamente per l’emanazione di un “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (art. 1) e di “nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (art. 2).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · impronta e68676884279
L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, numero 136, detta una regolamentazione volta ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. 1 origine · 1 vettore
«L’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, detta una regolamentazione volta ad “assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · impronta e68676884279
Secondo A. Balsamo ci sono principi e criteri direttivi della delega contenuta nell’articolo 1 della legge 13 agosto 2010, numero 136. 1 origine · 1 vettore
«Per un primo commento ai principi e criteri direttivi della delega contenuta nell’art. 1 della L. 13 agosto 2010, n. 136, cfr. A. BALSAMO, Verso il Codice Antimafia, in AA.VV., I costi dell’illegalità.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2, nota · impronta e68676884279
La nuova disciplina impone di eseguire determinate movimentazioni finanziarie con mezzi di pagamento che consentono la tracciabilità, escludendo radicalmente il ricorso al denaro contante. 1 origine · 1 vettore
«La nuova disciplina impone di eseguire determinate movimentazioni finanziarie con mezzi di pagamento che consentono la tracciabilità, escludendo radicalmente il ricorso al denaro contante.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · impronta e68676884279
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. 1 origine · 1 vettore
«La regola generale, dettata dal primo comma della norma, è che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei, compiuti dai predetti soggetti, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · impronta e68676884279
Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione. 1 origine · 1 vettore
«per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, inerenti agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · impronta e68676884279
Nel caso in cui per il pagamento di spese estranee ai lavori si renda necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, gli stessi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico. 1 origine · 1 vettore
«nel caso in cui per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici si renda necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, gli stessi conti possono essere successivamente reintegrati, ma soltanto mediante bonifico bancario o postale.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · impronta e68676884279
Il codice unico di progetto, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. 1 origine · 1 vettore
«Il codice unico di progetto, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · impronta e68676884279
Ogni stazione appaltante deve richiedere il codice unico di progetto alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento. 1 origine · 1 vettore
«ogni stazione appaltante deve richiedere il codice unico di progetto alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · impronta e68676884279
Il settimo comma impone agli appaltatori, ai subappaltatori, ai subcontraenti della filiera delle imprese, ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici, l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro il termine di sette giorni dall’accensione dei conti. 1 origine · 1 vettore
«Il settimo comma impone agli appaltatori, ai subappaltatori, ai subcontraenti della filiera delle imprese, ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici, l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro il termine di sette giorni dall’accensione dei conti.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · impronta e68676884279
La Stazione appaltante deve inserire nei predetti contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge. 1 origine · 1 vettore
«la Stazione appaltante deve inserire nei predetti contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · impronta e68676884279
I predetti contratti devono essere muniti della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 1 origine · 1 vettore
«i predetti contratti devono essere muniti della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · impronta e68676884279
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria debba procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 1 origine · 1 vettore
«l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria debba procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · impronta e68676884279
Il nono comma impone alla stazione appaltante di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1 origine · 1 vettore
«la stazione appaltante di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · impronta e68676884279
Per le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione. 1 origine · 1 vettore
«per le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · impronta e68676884279
Per le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché per il caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del codice unico di progetto, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione. 1 origine · 1 vettore
«per le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché per il caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del codice unico di progetto, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · impronta e68676884279
Per l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 1 origine · 1 vettore
«per l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 5 · impronta e68676884279
Il pervasivo condizionamento della fase di esecuzione degli appalti rappresenta uno dei principali strumenti di finanziamento delle organizzazioni mafiose. 1 origine · 1 vettore
«il pervasivo condizionamento della fase di esecuzione degli appalti rappresenta uno dei principali strumenti di finanziamento e una delle più significative linee di continuità nella strategia delle organizzazioni mafiose, che hanno per questa via tutelato gli interessi delle proprie articolazioni locali» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 5 · impronta e68676884279
La normativa antimafia in materia di subappalti si presta ad agevoli quanto frequenti elusioni attraverso la stipulazione di noli a freddo e di forniture. 1 origine · 1 vettore
«normativa antimafia in materia di subappalti si presta ad agevoli quanto frequenti elusioni: attraverso la stipulazione di noli a freddo e di forniture, spesso accompagnata dall’assunzione con contratti di lavoro dipendente, o comunque dall’intervento de facto nel cantiere, di soggetti legati ad imprese o organizzazioni mafiose» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 6 · impronta e68676884279
L’articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha inserito l’articolo 5 bis nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 1 origine · 1 vettore
«A questo scopo, di recente, l’art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, modificando alcune parti del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vi ha inserito l’art. 5 bis, intitolato “Poteri di accesso e accertamento del prefetto”» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 6 · impronta e68676884279
La tessera di riconoscimento dei lavoratori deve indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 1 origine · 1 vettore
«Secondo la nuova previsione, la tessera di riconoscimento deve indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 6 · impronta e68676884279
L’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 dispone che per i lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento contenga anche l’indicazione del committente. 1 origine · 1 vettore
«L’art. 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136, dispone adesso che, nel caso dei lavoratori autonomi, la suddetta tessera di riconoscimento contenga anche l’indicazione del committente.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 6 · impronta e68676884279
Il previgente testo dell’articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, autorizzava il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza a effettuare accertamenti fiscali nei confronti di due categorie di soggetti. 1 origine · 1 vettore
«il previgente testo dell’art. 25 della L. 13 settembre 1982, n. 646, autorizzava il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza a effettuare accertamenti fiscali nei confronti di due categorie di soggetti» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 7 · impronta e68676884279
La nuova legge ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione degli accertamenti fiscali adeguandolo alla mutata sfera di operatività delle misure di prevenzione antimafia previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. 1 origine · 1 vettore
«La nuova legge ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione degli accertamenti fiscali, adeguandolo alla mutata sfera di operatività delle misure di prevenzione antimafia, previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 7 · impronta e68676884279
Secondo la nuova disciplina gli accertamenti fiscali possono essere eseguiti a carico dei soggetti nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di condanna ovvero un decreto applicativo di misure di prevenzione per una delle fattispecie di reato di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori. 1 origine · 1 vettore
«In sintesi, secondo la nuova disciplina gli accertamenti fiscali possono essere eseguiti a carico dei soggetti nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di condanna ovvero un decreto applicativo di misure di prevenzione (ancorché non passati in giudicato) per una delle fattispecie di reato di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · impronta e68676884279
Gli accertamenti fiscali nei confronti delle categorie di persone individuate sono demandati al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto. 1 origine · 1 vettore
«Nei confronti delle categorie di persone sopra individuate, gli accertamenti fiscali sono demandati al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · impronta e68676884279
Si è operata una estensione dell’ambito oggettivo e delle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardino la verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale del soggetto. 1 origine · 1 vettore
«Si è altresì operata una sensibile estensione dell’ambito oggettivo e delle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi: - riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · impronta e68676884279
Gli accertamenti sono finalizzati all’accertamento di illeciti valutari e societari, nonché di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi. 1 origine · 1 vettore
«- siano finalizzati all’accertamento non solo di illeciti valutari e societari, ma anche, più in generale, di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · impronta e68676884279
Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto da licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni indicate, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti. 1 origine · 1 vettore
«Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni sopra indicate, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · impronta e68676884279
La riforma conferisce al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza il potere di delegare l’esecuzione degli accertamenti ad altri reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio. 1 origine · 1 vettore
«la riforma conferisce al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale della persona condannata o sottoposta a misura di prevenzione antimafia, il potere di delegare l’esecuzione degli accertamenti ad altri reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 9 · impronta e68676884279
Una copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto. 1 origine · 1 vettore
«una copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 9 · impronta e68676884279
I militari del Corpo della guardia di finanza possono avvalersi dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 2 del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68. 1 origine · 1 vettore
«i militari del Corpo della guardia di finanza possono avvalersi: - dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 2 del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 9 · impronta e68676884279
La revoca del provvedimento di misura di prevenzione non impedisce l’uso fiscale degli elementi acquisiti durante gli accertamenti. 1 origine · 1 vettore
«la revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma della disposizione.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 10 · impronta e68676884279
La cerchia dei soggetti tenuti a comunicare le variazioni patrimoniali è stata notevolmente ampliata. 1 origine · 1 vettore
«è stata ampliata sensibilmente la cerchia dei soggetti cui sono imposti gli obblighi di comunicare le loro variazioni patrimoniali, in coerenza con la sopra menzionata estensione dell’ambito dei destinatari delle misure di prevenzione antimafia.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 10 · impronta e68676884279
I soggetti obbligati devono comunicare le variazioni patrimoniali per il periodo di dieci anni. 1 origine · 1 vettore
«Essi, precisamente, sono tenuti per il periodo di dieci anni: a) a comunicare, entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 10 · impronta e68676884279
Secondo il provvedimento, la legge del 13 agosto 2010, numero 136, ha revisionato la disciplina delle operazioni sotto copertura, investendo il diritto sostanziale e la normativa processuale. 1 origine · 1 vettore
«Una delle parti più innovative della L. 13 agosto 2010, n. 136, è sicuramente la revisione della disciplina delle operazioni sotto copertura, che investe non solo il diritto sostanziale, ma anche le normativa processuale, introducendo nel nostro ordinamento soluzioni che richiamano quelle presenti in altri sistemi processuali dove è da tempo utilizzata la figura del teste anonimo.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · impronta e68676884279
Secondo il provvedimento, l’agente provocatore è sorto originariamente come fattispecie di concorso morale sotto forma di istigazione qualificata da parte di colui che induce altre persone a commettere un reato al fine di assicurarle alla giustizia. 1 origine · 1 vettore
«Come è noto, nell’ordinamento italiano la figura dell’agente provocatore, sorta in origine come fattispecie di concorso morale sotto forma di istigazione qualificata da parte di colui che induce altre persone a commettere un reato al fine di assicurarle alla giustizia, è andata ampliandosi nel corso del tempo, fino a ricomprendere le ipotesi in cui un soggetto si infiltra all’interno di un’organizzazione criminale allo scopo di scoprirne la struttura e denunciarne i partecipanti.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · impronta e68676884279
Secondo il provvedimento, la previsione delle attività investigative sotto copertura è stata ispirata dalla finalità politico-criminale di scoprire la struttura di un’organizzazione criminale e denunciarne i partecipanti. 1 origine · 1 vettore
«Quest’ultima finalità politico-criminale ha ispirato la previsione delle attività investigative “sotto copertura” autorizzate da speciali disposizioni di legge, contenute in numerosi atti normativi emanati tra il 1990 e il 2003 .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · impronta e68676884279
Secondo il provvedimento, la legge del 16 marzo 2006, numero 146, ha dettato una articolata disciplina generale relativa alle operazioni sotto copertura, abrogando la maggior parte delle disposizioni precedenti. 1 origine · 1 vettore
«Per la maggior parte, tali disposizioni sono state abrogate dall’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”), che ha dettato una articolata disciplina generale relativa alle operazioni sotto copertura, applicabile ad una ampia gamma di fattispecie di reato .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · impronta e68676884279
Secondo il provvedimento, dalla sfera di operatività dell’articolo 9 della legge del 16 marzo 2006, numero 146, restavano escluse le ipotesi previste dagli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, numero 309. 1 origine · 1 vettore
«Dalla sfera di operatività della normativa contenuta nell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146 restavano finora escluse le ipotesi previste dagli artt. 97 e 98 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti), e dall’art. 7 del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991, n. 82 (in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · impronta e68676884279
Secondo il provvedimento, l’articolo 8 della legge del 13 agosto 2010, numero 136, ha modificato sotto molteplici profili la formulazione dell’articolo 9 della legge del 16 marzo 2006, numero 146. 1 origine · 1 vettore
«L’art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha modificato sotto molteplici profili la formulazione dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, determinandone, anzitutto, un» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · impronta e68676884279
L’art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riguarda i reati concernenti sostanze stupefacenti. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 97 del .P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, nota · impronta e68676884279
L’art. 7 del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8 riguarda i sequestri di persona a scopo di estorsione. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 7 del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991, n. 82 (in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · impronta e68676884279
L’art. 12 quater del D.l. n. 306 dell’8 giugno 1992 tratta il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e i delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 12 quater del D.l. n. 306 dell’8 giugno 1992 convertito nella L. n. 356 del 7 agosto 1992 (in tema di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, nota · impronta e68676884279
L’art. 12, comma 3-septies, del D. Lvo 25 luglio 1998 n. 286 è relativo alle ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 12, comma 3-septies, del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 (relativo alle ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, nota · impronta e68676884279
L’art. 14 della L. n. 269 del 3 agosto 1998 è in materia di delitti riguardanti la prostituzione e la pornografia minorile. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 14 della L. n. 269 del 3 agosto 1998 (in materia di delitti riguardanti la prostituzione e la pornografia minorile)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, nota · impronta e68676884279
L’art. 4 del D.L. n. 374 del 18 ottobre 2001 è in tema di delitti commessi per finalità di terrorismo. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 4 del D.L. n. 374 del 18 ottobre 2001, convertito nella L. n. 438 del 15 dicembre 2001 (in tema di delitti commessi per finalità di terrorismo)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, nota · impronta e68676884279
L’art. 10 della L. n. 228 dell’11 agosto 2003 è intitolato misure contro la tratta di persone. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 10 della L. n. 228 dell’11 agosto 2003 (intitolata: “misure contro la tratta di persone”)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, nota · impronta e68676884279
La disciplina generale ed unitaria delle operazioni sotto copertura si applica ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale. 1 origine · 1 vettore
«la disciplina generale ed unitaria delle operazioni sotto copertura, dettata dal primo comma dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, vale per i seguenti reati: - delitti previsti dagli artt. 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I (relativa ai delitti contro la personalità individuale) del codice penale» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · impronta e68676884279
A seguito della riforma vengono abrogati l’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e l’articolo 7 del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8. 1 origine · 1 vettore
«Vengono, conseguentemente, abrogati l’art. 98 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l’art. 7 del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991, n. 82» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · impronta e68676884279
L’articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, è stato completamente riformulato limitando il suo contenuto ad un semplice richiamo dell’articolo 9 della legge del 16 marzo 2006, n. 146. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 97 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato completamente riformulato, limitando il suo contenuto ad un semplice richiamo dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · impronta e68676884279
I documenti di copertura devono essere rilasciati dalle autorità competenti con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’interno previsto dal successivo comma quinto. 1 origine · 1 vettore
«viene precisato che i documenti di copertura devono essere rilasciati dalle autorità competenti con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’interno previsto dal successivo comma quinto.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · impronta e68676884279
La Direzione centrale per i servizi antidroga è individuata come l’autorità competente a disporre le operazioni sottocopertura in materia di attività antidroga. 1 origine · 1 vettore
«Il nuovo testo del terzo comma dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, individua nella Direzione centrale per i servizi antidroga l’autorità competente a disporre le operazioni sottocopertura in materia di attività antidroga» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · impronta e68676884279
L’autorità che dispone l’esecuzione delle operazioni sotto copertura deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini. 1 origine · 1 vettore
«prevede che l’autorità che dispone l’esecuzione delle operazioni sotto copertura debba dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 13 · impronta e68676884279
È stato introdotto un nuovo comma 6-bis che autorizza il pagamento controllato del riscatto nei sequestri di persona a scopo di estorsione, spettando al PM chiedere la relativa autorizzazione e al giudice provvedere con decreto motivato. 1 origine · 1 vettore
«E’ stato altresì introdotto nella norma un nuovo comma 6-bis che autorizza il pagamento controllato del riscatto nei sequestri di persona a scopo di estorsione; spetta al PM chiedere la relativa autorizzazione e al giudice provvedere con decreto motivato.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 13 · impronta e68676884279
È stato eliminato il limite temporale che circoscriveva la rilevanza penale della condotta di rivelazione o divulgazione indebita dei nominativi del personale di polizia giudiziaria alle ipotesi compiute nel corso delle operazioni. 1 origine · 1 vettore
«In particolare, è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva la rilevanza penale della condotta alle ipotesi di rivelazione o divulgazione compiute “nel corso delle operazioni”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 13 · impronta e68676884279
Secondo il documento, è stato inserito nell’art. 497 c.p.p. un comma 2-bis che impone a ufficiali, agenti di polizia giudiziaria, ausiliari e interposte persone di indicare le generalità di copertura quando depongono su attività sotto copertura svolte ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146. 1 origine · 1 vettore
«è stato inserito nell’art. 497 c.p.p. (relativo agli “atti preliminari all’esame dei testimoni” un comma 2-bis secondo cui gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (anche di forze di polizia straniere), gli ausiliari, e le interposte persone, in ogni stato e grado del procedimento, quando sono chiamati a deporre in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, devono indicare le generalità di copertura utilizzate nel corso delle medesime attività.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 14 · impronta e68676884279
Secondo il provvedimento, è stato inserito nell’art. 115 disp. att. c.p.p. un comma 1-bis che stabilisce che le annotazioni di polizia giudiziaria relative a indagini sotto copertura contengono le generalità di copertura utilizzate. 1 origine · 1 vettore
«si è inserito nell’art. 115 disp. att. c.p.p. un comma 1-bis che dispone che le annotazioni previste dall’art. 357 c.p.p., se riguardano le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle medesime attività.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 14 · impronta e68676884279
Secondo il testo, è stato modificato l’art. 147-bis disp. att. c.p.p. per estenderlo agli operatori sotto copertura, prevedendo che il loro esame in dibattimento si svolga con cautele per tutelarne la riservatezza ed evitare che il loro volto sia visibile. 1 origine · 1 vettore
«è stato modificato l’art. 147-bis disp. att. c.p.p., estendendone la rubrica (finora circoscritta alle figure dei collaboratori di giustizia e degli imputati di reato connesso) anche all’ipotesi degli “operatori sotto copertura”, introducendo nella norma un comma 1-bis secondo cui “l’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, (…) si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile”» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 14 · impronta e68676884279
Secondo l’atto, è stato introdotto un sistema normativo speciale applicabile al personale di polizia giudiziaria e ai collaboratori privati impegnati in attività sotto copertura. 1 origine · 1 vettore
«Viene quindi introdotto, nel nostro sistema processuale, uno “statuto speciale” applicabile al personale di polizia giudiziaria e ai suoi collaboratori privati che sono stati impegnati in attività sotto copertura.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 14 · impronta e68676884279
La nuova regolamentazione appena entrata in vigore nel nostro paese richiama la tematica dell’impiego, nel processo penale, di testimonianze anonime, e cioè rese da soggetti la cui reale identità anagrafica non è resa nota all’accusato e al suo difensore. 1 origine · 1 vettore
«La nuova regolamentazione appena entrata in vigore nel nostro paese richiama la tematica dell’impiego, nel processo penale, di testimonianze anonime, e cioè rese da soggetti la cui reale identità anagrafica non è resa nota all’accusato e al suo difensore .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · impronta e68676884279
Il ricorso a testi anonimi è espressamente disciplinato dai codici di procedura penale di diversi paesi europei, ed ha formato oggetto di una significativa attenzione anche da parte di istituzioni internazionali. 1 origine · 1 vettore
«Il ricorso a testi anonimi è espressamente disciplinato dai codici di procedura penale di diversi paesi europei , ed ha formato oggetto di una significativa attenzione anche da parte di istituzioni internazionali.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · impronta e68676884279
Un ruolo di particolare interesse è svolto dalla raccomandazione N° R (97) 13 adottata il 10 settembre 1997 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, concernente l’intimidazione dei testimoni e i diritti della difesa. 1 origine · 1 vettore
«Di particolare interesse appare, al riguardo, la raccomandazione N° R (97) 13 adottata il 10 settembre 1997 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, concernente l’intimidazione dei testimoni e i diritti della difesa .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · impronta e68676884279
I problemi legati all’anonimato dei testimoni hanno formato oggetto di numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. 1 origine · 1 vettore
«I problemi attinenti alle garanzie del contraddittorio e del controllo giurisdizionale in rapporto alla concessione dell’anonimato, alla elencazione delle ragioni che possono giustificare questa eccezionale misura per il teste impegnato in operazioni sotto copertura, ed alla limitazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni anonime, hanno formato oggetto di numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · impronta e68676884279
Secondo la Corte di Strasburgo, l’utilizzo delle dichiarazioni di un testimone anonimo a fondamento di una sentenza di condanna non è di per sé incompatibile con il dettato della Convenzione. 1 origine · 1 vettore
«Secondo il consolidato orientamento della Corte di Strasburgo, l’utilizzo delle dichiarazioni di un testimone anonimo a fondamento di una sentenza di condanna non è di per sé incompatibile con il dettato della Convenzione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · impronta e68676884279
I diritti alla vita, alla libertà ed alla sicurezza dei testimoni sono protetti da disposizioni della Convenzione, imponendo allo Stato di organizzare il processo penale senza mettere ingiustificatamente in pericolo tali beni giuridici. 1 origine · 1 vettore
«per quanto non espressamente menzionati dall’art. 6, i diritti alla vita, alla libertà ed alla sicurezza dei testimoni sono protetti da altre disposizioni della Convenzione, il che impone allo Stato di organizzare il processo penale in modo tale da non mettere ingiustificatamente in pericolo tali beni giuridici» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · impronta e68676884279
Secondo la raccomandazione, quando l’anonimato è richiesto dal testimone o temporaneamente accordato, il diritto processuale penale nazionale deve prevedere una procedura di verificazione idonea a mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze della giustizia penale e i diritti della difesa. 1 origine · 1 vettore
«soggiungendo che <<quando la garanzia dell’anonimato è richiesta dal testimone o temporaneamente accordata dalle autorità competenti, il diritto processuale penale nazionale deve prevedere una procedura di verificazione idonea a mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze della giustizia penale e i diritti della difesa>>» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15, nota · impronta e68676884279
Secondo la raccomandazione, la difesa deve avere l’opportunità di contestare le motivazioni addotte per la concessione dell’anonimato, la credibilità del testimone e la fonte della sua conoscenza. 1 origine · 1 vettore
«e che <<la difesa deve avere, attraverso questa procedura, l’opportunità di contestare le motivazioni addotte per la concessione dell’anonimato, la credibilità del testimone e la fonte della sua conoscenza>>.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15, nota · impronta e68676884279
La predetta raccomandazione esplicita che l’anonimato può essere concesso solo se l’autorità giudiziaria competente, sentite le parti, ritiene che la vita o libertà della persona coinvolta sia seriamente minacciata. 1 origine · 1 vettore
«La predetta raccomandazione esplicita altresì che l’anonimato può essere concesso solo se l’autorità giudiziaria competente, sentite le parti, ritiene che la vita o libertà della persona coinvolta sia seriamente minacciata» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15, nota · impronta e68676884279
La raccomandazione prevede che in caso di concessione dell’anonimato, la condanna non può essere basata soltanto o in maniera decisiva sulla prova fornita di tali soggetti. 1 origine · 1 vettore
«prevedendo che <<in caso di concessione dell’anonimato, la condanna non può essere basata soltanto o in maniera decisiva sulla prova fornita di tali soggetti>>.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15, nota · impronta e68676884279
Secondo la Corte, poiché l’anonimato ai testimoni di accusa crea difficoltà inusitate alla difesa, le disposizioni dell’articolo 6 paragrafi 1 e 3 richiedono che tale svantaggio sia adeguatamente controbilanciato. 1 origine · 1 vettore
«Tuttavia, poiché, quando è concesso l’anonimato ai testimoni di accusa, la difesa si trova a confrontarsi con difficoltà inusitate, le disposizioni contenute nell’art. 6 paragrafi 1 e 3 lett. d) richiedono che la situazione di svantaggio della difesa sia adeguatamente controbilanciata dalle procedure seguite dalle autorità giudiziarie.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · impronta e68676884279
La difesa deve avere la possibilità di contestare la credibilità del testimone anonimo e nessuna sentenza di condanna può fondarsi in misura esclusiva o determinante sulle sue dichiarazioni. 1 origine · 1 vettore
«In particolare, la difesa deve avere la possibilità di contestare la credibilità del testimone anonimo; inoltre, nessuna sentenza di condanna può essere fondata, in misura esclusiva o determinante, su dichiarazioni rese da testimoni anonimi.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · impronta e68676884279
La Corte ha evidenziato che occorre trattare con estrema cautela le dichiarazioni raccolte da testimoni in condizioni che non garantiscono i diritti della difesa secondo gli standard ordinari. 1 origine · 1 vettore
«La Corte ha, poi, espresso alcune ulteriori specificazioni che integrano il quadro argomentativo sopra delineato, evidenziando che occorre trattare con estrema cautela la dichiarazioni raccolte da testimoni in condizioni tali da non garantire i diritti della difesa secondo gli standard ordinariamente richiesti dalla Convenzione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · impronta e68676884279
Qualora una diversa misura restrittiva dei diritti della difesa risulti ugualmente efficace, sarà quest’ultima a dover essere applicata in luogo dell’anonimato. 1 origine · 1 vettore
«qualora una diversa misura restrittiva risulti ugualmente efficace, sarà quest’ultima a dover essere applicata, in luogo dell’anonimato .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · impronta e68676884279
L’impiego di fonti anonime è ammissibile quando al procedimento è associato un pericolo concreto e attuale per l’incolumità dei testi o dei loro familiari. 1 origine · 1 vettore
«Precisamente, la Corte ha ritenuto che l’impiego di fonti anonime sia ammissibile quando al procedimento penale è associato un pericolo concreto ed attuale per la incolumità dei testi di accusa o dei loro familiari, che può essere connesso all’attività di organizzazioni criminali o gruppi terroristici» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · impronta e68676884279
Il pericolo per i testimoni può desumersi dall’esistenza di minacce serie e attuali o da valutazioni prognostiche sulla personalità dell’imputato e sulla natura del reato. 1 origine · 1 vettore
«ovvero desumersi dall’esistenza di minacce serie ed attuali contro il dichiarante o terzi, o ancora essere tratto da valutazioni prognostiche fondate sulla personalità dell’imputato, sulla natura del reato contestato, sul contesto ambientale nel quale si inquadrano l’attività criminosa e il contributo probatorio .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · impronta e68676884279
Varie pronunce orientate in tal senso riguardano vicende processuali in cui l’anonimato era giustificato dall’attività di gruppi terroristici o da dinamiche negli istituti penitenziari. 1 origine · 1 vettore
«Sono orientate in tal senso varie pronunce relative a vicende processuali nelle quali l’anonimato era giustificato dalla attività dei gruppi terroristici , dalla dinamiche interne agli istituti penitenziari, con le reazioni che notoriamente seguono alle delazioni» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · impronta e68676884279
La Corte ha invece negato la possibilità di concedere l’anonimato sulla base delle pure e semplici richieste del dichiarante. 1 origine · 1 vettore
«Si è, invece, negata la possibilità di concedere l’anonimato sulla base delle pure e semplici richieste del dichiarante .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · impronta e68676884279
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, la semplice volontà del testimone di rimanere anonimo non giustifica la restrizione dei diritti della difesa. 1 origine · 1 vettore
«la semplice volontà del testimone di rimanere anonimo non giustifichi la restrizione dei diritti della difesa» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16, nota · impronta e68676884279
Secondo la Corte di Strasburgo, le deposizioni dei membri delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza non possono essere equiparate a quelle dei testimoni disinteressati e delle vittime. 1 origine · 1 vettore
«Da un lato, si è ritenuto che questi soggetti, poiché sono tenuti ad un dovere di obbedienza verso il Governo e spesso presentano legami diretti con la pubblica accusa, non possano venire equiparati ai testimoni “disinteressati” ed alle vittime» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · impronta e68676884279
Secondo la Corte di Strasburgo, le autorità di polizia possono scegliere liberamente di preservare l’anonimato di un agente impiegato in attività segrete per proteggere lui e i suoi familiari e per non compromettere operazioni future. 1 origine · 1 vettore
«le autorità di polizia possono scegliere liberamente di preservare l’anonimato di un agente impiegato in attività segrete non solo al fine di assicurare la protezione del medesimo soggetto e dei suoi familiari, ma anche allo scopo di non compromettere la possibilità di utilizzarlo in operazioni future» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · impronta e68676884279
L’impegno motivazionale richiesto al giudice per l’ammissione della testimonianza anonima non è ritenuto sufficiente dalla Corte per assicurare la conformità ai principi del giusto processo. 1 origine · 1 vettore
«L’impegno motivazionale richiesto al giudice ai fini della ammissione della testimonianza anonima, per quanto rigoroso, non è comunque ritenuto sufficiente dalla Corte per assicurare la conformità della concreta fattispecie ai principi del “giusto processo”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · impronta e68676884279
La posizione di svantaggio della difesa può essere controbilanciata da una procedura in cui l’audizione protetta del teste avvenga senza l’intervento dell’imputato ma con la partecipazione del difensore e del giudice. 1 origine · 1 vettore
«la posizione di svantaggio della difesa possa essere adeguatamente controbilanciata da una procedura in cui l’audizione protetta del teste avvenga senza l’intervento dell’imputato, ma con la partecipazione attiva del difensore, ed in presenza del giudice» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · impronta e68676884279
Il giudice deve essere posto a conoscenza dell’identità del soggetto per controllarne la credibilità. 1 origine · 1 vettore
«il quale deve essere posto a conoscenza della identità del soggetto al fine di controllarne la credibilità» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · impronta e68676884279
Gli autori degli episodi violenti menzionati dai dichiaranti erano soggetti di nazionalità jugoslava e dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. 1 origine · 1 vettore
«gli autori degli episodi violenti menzionati da entrambi i dichiaranti erano soggetti di nazionalità jugoslava e dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17, nota · impronta e68676884279
Secondo la Corte, una condanna non può fondarsi soltanto o in maniera decisiva sul contributo probatorio di un teste rimasto anonimo. 1 origine · 1 vettore
«il principio generale affermato dalla Corte è quello secondo cui una condanna non può fondarsi soltanto o in maniera decisiva sul loro contributo probatorio.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18 · impronta e68676884279
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato il ruolo assunto dalla testimonianza anonima all’interno del complessivo quadro probatorio posto alla base della decisione di condanna. 1 origine · 1 vettore
«la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato il ruolo assunto dalla testimonianza anonima all’interno del complessivo quadro probatorio posto alla base della decisione di condanna.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18 · impronta e68676884279
Si è riconosciuta la rilevanza decisiva delle dichiarazioni anonime in situazioni in cui i residui dati probatori si caratterizzavano per una ineliminabile equivocità. 1 origine · 1 vettore
«si è riconosciuta la rilevanza decisiva delle dichiarazioni anonime in situazioni in cui i residui dati probatori si caratterizzavano per una ineliminabile equivocità, prestandosi a fungere da riscontro sia della tesi dell’accusa, sia di quella della difesa» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18 · impronta e68676884279
Nel compiere il test della corroboration, la Corte ha escluso che una testimonianza anonima possa trovare valida conferma in un’altra deposizione dello stesso tipo. 1 origine · 1 vettore
«Nel compiere il “test della corroboration”, la Corte ha escluso che una testimonianza anonima possa trovare valida conferma in un’altra deposizione dello stesso tipo.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18 · impronta e68676884279
Secondo le sentenze emesse dalla Corte il 26 marzo 1996 nel caso Doorson contro Paesi Bassi e il 23 aprile 1997 nel caso Van Mechelen ed altri contro Paesi Bassi, l’esame della procedura concretamente seguita ha condotto la Corte a esprimere giudizi di conformità e di difformità rispetto agli standard richiesti dalla Convenzione. 1 origine · 1 vettore
«Cfr. le sentenze emesse dalla Corte il 26 marzo 1996 nel caso Doorson c. Paesi Bassi e il 23 aprile 1997 nel caso Van Mechelen ed altri c. Paesi Bassi, in cui l’esame della procedura concretamente seguita ha condotto la Corte a esprimere, rispettivamente, un giudizio di conformità e di difformità rispetto agli standard richiesti dalla Convenzione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18, nota · impronta e68676884279
Nel caso Van Mechelen si trattava della deposizione di alcuni poliziotti collocati insieme al giudice in una stanza collegata in audioconferenza con quella di pubblico ministero, imputati e difensori, i quali non avevano potuto interrogare i testimoni di presenza né percepire il loro contegno, limitandosi ad ascoltare le risposte alle domande formulate in via mediata. 1 origine · 1 vettore
«nel secondo caso, in particolare, si trattava della deposizione di alcuni poliziotti, che erano stati collocati, insieme al giudice, in una stanza collegata in audioconferenza con quella dove si trovavano il pubblico ministero, gli imputati e i loro difensori, i quali non avevano potuto interrogare i testimoni di presenza, né percepire il loro contegno, e si erano limitati ad ascoltare le risposte alle domande formulate in via “mediata”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18, nota · impronta e68676884279
Gli articoli 9 e 10 della legge del 13 agosto 2010, numero 136 intervengono sulla disciplina prevista dal codice penale per reprimere le condotte di illecita interferenza nelle gare pubbliche e nelle licitazioni private. 1 origine · 1 vettore
«Gli artt. 9 e 10 della L. 13 agosto 2010, n. 136 intervengono sulla disciplina prevista dal codice penale per reprimere le condotte di illecita interferenza nelle gare pubbliche e nelle licitazioni private delle pubbliche amministrazioni.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · impronta e68676884279
La regolamentazione previgente aveva formato oggetto di diffuse critiche sia per la sua frammentarietà sia per il ridotto livello delle sanzioni comminate. 1 origine · 1 vettore
«La regolamentazione previgente aveva formato oggetto di diffuse critiche, sia per la sua frammentarietà, sia per il ridotto livello delle sanzioni comminate, che non consentiva il ricorso a strumenti di indagine spesso indispensabili come le intercettazioni.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · impronta e68676884279
L’articolo 9 della legge del 13 agosto 2010, numero 136 ha elevato il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell’articolo 353 del codice penale per l’ipotesi base del delitto di turbata libertà degli incanti. 1 origine · 1 vettore
«L’art. 9 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha elevato il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell’art. 353 c.p. per l’ipotesi-base del delitto di turbata libertà degli incanti, introducendo il minimo edittale di sei mesi di reclusione, ed innalzando il massimo edittale a cinque anni.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · impronta e68676884279
L’articolo 10 della legge del 13 agosto 2010, numero 136 ha inserito nel codice penale l’articolo 353 bis che prevede la fattispecie delittuosa di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. 1 origine · 1 vettore
«L’art. 10 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha inserito nel codice penale l’art. 353-bis, che prevede la fattispecie delittuosa di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · impronta e68676884279
La pena stabilita per la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1032. 1 origine · 1 vettore
«La pena stabilita, identica a quella della fattispecie-base di turbata libertà degli incanti, è la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · impronta e68676884279
L’articolo 11 della legge del 13 agosto 2010, numero 136 modifica l’articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale e l’articolo 147 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 1 origine · 1 vettore
«L’art. 11 della L. 13 agosto 2010, n. 136, modifica altre due norme di notevole rilevanza nel sistema processuale penale: l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. che individua i reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia; e l’art. 147-bis disp. att. c.p.p.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · impronta e68676884279
Nel caso di rifiuti ad alta radioattività, la pena prevista è la reclusione da 3 a 8 anni. 1 origine · 1 vettore
«se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · impronta e68676884279
L’esame a distanza tramite videoconferenza nel dibattimento deve essere disposto per le persone ammesse al piano provvisorio di protezione o alle speciali misure di protezione, indipendentemente dal reato per cui si procede. 1 origine · 1 vettore
«Nel corso del dibattimento, l’esame a distanza, con il mezzo della videoconferenza, deve adesso essere disposto (salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza del dichiarante) in tutti i casi in cui si tratta di persone ammesse al piano provvisorio di protezione o alle speciali misure di protezione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · impronta e68676884279
L’articolo 12 della legge del 13 agosto 2010 demanda a specifici protocolli d’intesa la costituzione di Coordinamenti interforze provinciali presso le Direzioni Distrettuali Antimafia. 1 origine · 1 vettore
«l’art. 12 della L. 13 agosto 2010, n. 136, demanda a specifici protocolli d’intesa stipulati tra il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ed il Procuratore nazionale antimafia due compiti: a) la costituzione, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia, di Coordinamenti interforze provinciali cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · impronta e68676884279
L’articolo 13 della legge del 13 agosto 2010 prevede l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti al fine di assicurare la trasparenza e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 1 origine · 1 vettore
«Al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, l’art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136, prevede l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · impronta e68676884279
Le modalità per promuovere l’istituzione della stazione unica appaltante devono essere stabilite con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. 1 origine · 1 vettore
«Le modalità per promuovere l’istituzione della SUA dovranno essere stabilite con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche sociali, dei rapporti con le regioni e della pubblica amministrazione e l’innovazione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · impronta e68676884279
Le centrali di committenza rappresentano uno strumento di centralizzazione degli acquisti in modo da evitare l’atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura. 1 origine · 1 vettore
«Le centrali di committenza rappresentano uno strumento di centralizzazione degli acquisti in modo da evitare l’atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura (per personale, pubblicazioni e contenzioso).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · impronta e68676884279
Il Codice degli appalti ha trasposto nell’ordinamento nazionale le norme comunitarie contenute nella direttiva 2004/18/CE e nella direttiva 2004/17/CE, che prevedono l’introduzione di organismi creati per centralizzare le committenze. 1 origine · 1 vettore
«Il Codice degli appalti ha trasposto nell’ordinamento nazionale le norme comunitarie contenute nella direttiva 2004/18/CE e nella direttiva 2004/17/CE, che prevedono l’introduzione di organismi creati per centralizzare le committenze.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · impronta e68676884279
Secondo l’art. 3, comma 34, del Codice degli appalti, la centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 1 origine · 1 vettore
«Secondo l’art. 3, comma 34, del Codice degli appalti, la centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · impronta e68676884279
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. 1 origine · 1 vettore
«La norma dispone, inoltre, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · impronta e68676884279
La regione Calabria è stata la prima ad adottare un sistema centralizzato degli appalti per contrastare le infiltrazioni di natura malavitosa ed il ripetersi di fenomeni di corruzione. 1 origine · 1 vettore
«La regione Calabria è stata la prima ad adottare un sistema centralizzato degli appalti per contrastare le infiltrazioni di natura malavitosa ed il ripetersi di fenomeni di corruzione.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · impronta e68676884279
La regione Calabria ha provveduto ad istituire la SUA con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26. 1 origine · 1 vettore
«Essa ha, infatti, provveduto ad istituire la SUA con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, recante <<Istituzione dell’autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture>>.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · impronta e68676884279
La regione Calabria ha delegato alla SUA le proprie competenze in materia di appalti e forniture al di sopra della soglia di 150 mila euro. 1 origine · 1 vettore
«La regione Calabria ha, in tal modo, delegato alla SUA le proprie competenze in materia di appalti e forniture al di sopra della soglia di 150 mila euro, con l’obiettivo, non solo di concentrare la spesa sul modello delle centrali di committenza, ma anche di liberare l’amministrazione regionale di funzioni che riguardano gli appalti» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · impronta e68676884279
L’art. 15 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha modificato l’art. 1 del D.l. 29 ottobre 1991, n. 345, rimodulando la composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata. 1 origine · 1 vettore
«L’art. 15 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha modificato l’art. 1 del D.l. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410, rimodulando la composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in cui viene adesso inserito il direttore della Direzione investigativa antimafia.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 22 · impronta e68676884279
Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata è istituito presso il Ministero dell’interno ed è presieduto dallo stesso Ministro dell’interno. 1 origine · 1 vettore
«il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, istituito presso il Ministero dell’interno e presieduto dallo stesso Ministro dell’interno, è composto anche dal Capo della polizia, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · impronta e68676884279
Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata ha il compito di definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative. 1 origine · 1 vettore
«Tale organismo ha i seguenti compiti: a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · impronta e68676884279
Il Consiglio individua le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e ne fissa i criteri per razionalizzarne l’impiego. 1 origine · 1 vettore
«b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l’impiego;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · impronta e68676884279
Il Consiglio verifica periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite. 1 origine · 1 vettore
«c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · impronta e68676884279
Il Consiglio concorre a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione. 1 origine · 1 vettore
«d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell’ambito dei poteri delegati agli stessi.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · impronta e68676884279
Con la legge 13 agosto 2010, n. 136, il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 1 origine · 1 vettore
«Con la legge 13 agosto 2010, n. 136, il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con il precipuo compito di effettuare una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4. 1 origine · 1 vettore
«l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata recentemente istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Le leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali risalgono alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 1 origine · 1 vettore
«Le leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali (legge 27 dicembre 1956, n. 1423) e patrimoniali (legge 31 maggio 1965, n. 575) sono assai risalenti nel tempo» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 reca misure urgenti in materia di sicurezza pubblica ed è stato convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125. 1 origine · 1 vettore
«il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
La legge 15 luglio 2009, n. 94 reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 1 origine · 1 vettore
«la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha sede principale a Reggio Calabria ed opera sotto la vigilanza del Ministero dell’interno. 1 origine · 1 vettore
«l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sotto la vigilanza del Ministero dell’interno e con sede principale a Reggio Calabria.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
La legge 23 novembre 2009, n. 191 ha introdotto la possibilità che i beni immobili non destinabili per finalità di pubblico interesse siano destinati alla vendita con provvedimento dell’Agenzia. 1 origine · 1 vettore
«la legge 23 novembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha introdotto la possibilità che i beni immobili «di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse» siano «destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita».» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Il decreto legislativo prevede la perdita di efficacia del sequestro se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla immissione in possesso. 1 origine · 1 vettore
«si prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
In caso di accoglimento della domanda di revisione della confisca, l’interessato ha titolo esclusivamente alla corresponsione di una somma pari al valore di mercato del bene. 1 origine · 1 vettore
«nel testo proposto si prevede che, in caso di accoglimento della domanda di revisione della confisca, l’interessato abbia titolo esclusivamente alla corresponsione di una somma pari al valore di mercato del bene, quale risultante dalle relazioni di stime dell’amministratore giudiziario.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
L’articolo 51 prevede che l’amministratore giudiziario assuma nel corso della procedura la qualità di sostituto d’imposta. 1 origine · 1 vettore
«In particolare, l’art. 51 prevede che l’amministratore giudiziario assuma nel corso della procedura la qualità di sostituto d’imposta: sarà, pertanto, incaricato di pagare provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
L’articolo 53 fissa il limite della garanzia patrimoniale dello Stato nei confronti dei creditori anteriori al sequestro nel 70 per cento del valore dei beni. 1 origine · 1 vettore
«L’articolo 53 sancisce il limite della garanzia patrimoniale dello Stato nei confronti dei creditori anteriori al sequestro fissandolo, come disposto dalla legge delega, nel 70 per cento del valore dei beni dalla stima redatta dall’amministratore giudiziario.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Nel primo capo del titolo IV è sancito il principio della inammissibilità o improseguibilità delle azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro. 1 origine · 1 vettore
«Nello stesso capo I del titolo IV è sancito il principio della inammissibilità o improseguibilità delle azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
È prevista la sospensione della esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti sino alla decisione dell’amministratore giudiziario. 1 origine · 1 vettore
«E’ prevista la sospensione della esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti sino alla decisione dell’amministratore giudiziario, che si determini, con l’autorizzazione del giudice delegato, a subentrare nel rapporto in corso in luogo del proposto.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Per quanto concerne i contratti preliminari di vendita viene confermata la regola generale del diritto per il promissario acquirente di far valere il proprio credito nella procedura di verifica e pagamento dei crediti. 1 origine · 1 vettore
«Per quanto concerne i contratti preliminari di vendita viene confermata la regola generale del diritto per il promissario acquirente di far valere il proprio credito nella procedura di verifica e pagamento dei crediti secondo le disposizioni del capo II» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Il giudice delegato, a seguito di istruttoria anche officiosa, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con provvedimento soggetto ad opposizione dinanzi al tribunale della prevenzione. 1 origine · 1 vettore
«Il giudice delegato, a seguito di istruttoria anche officiosa, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con provvedimento soggetto ad opposizione dinanzi al tribunale della prevenzione.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
È espressamente chiarito che le domande proposte dai creditori non producono effetti interruttivi di prescrizione o decadenza del diritto fatto valere. 1 origine · 1 vettore
«E’ espressamente chiarito che le domande proposte dai creditori non producono effetti interruttivi di prescrizione o decadenza del diritto fatto valere e che i provvedimenti di ammissione o esclusione dei crediti emessi dal giudice delegato producono effetti nei soli confronti dell’Erario ai fini del soddisfacimento nella misura di prevenzione.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Al pubblico ministero è espressamente conferita legittimazione a chiedere al tribunale competente l’emissione del provvedimento di cui all’art. 195 della legge fallimentare. 1 origine · 1 vettore
«Al pubblico ministero è espressamente conferita legittimazione a chiedere al tribunale competente l’emissione del provvedimento di cui all’art. 195 della legge fallimentare ove l’azienda sequestrata riguardi soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
È data legittimazione esclusiva all’amministratore giudiziario per l’esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia previste dalla legge fallimentare. 1 origine · 1 vettore
«E’ data legittimazione esclusiva all’amministratore giudiziario per l’esercizio di dette azioni, il cui effetto è quello di recuperare i beni revocati al patrimonio della misura di prevenzione.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Secondo la Corte di cassazione, la guida di un veicolo da parte di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione cui sia stata revocata la patente costituisce tuttora reato ai sensi della legge 575 del 1965. 1 origine · 1 vettore
«la guida di un autoveicolo da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, al quale, per tale sua condizione, la patente sia stata revocata, costituisce tuttora reato punibile ai sensi dell’art. 6 della L. 31 maggio 1965, n. 575» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Le cautele antimafia sono state estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile. 1 origine · 1 vettore
«Conseguentemente le cautele antimafia sono estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile (oltre ai già previsti organi di governance della società).» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
È stato abrogato l’istituto delle informazioni suppletive atipiche previsto dal decreto legge 629 del 1982. 1 origine · 1 vettore
«E’ stato abrogato, quindi, l’istituto delle c.d. informazioni suppletive atipiche previsto dall’articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Il prefetto ha il potere di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da elementi idonei a fondare un giudizio prognostico circa il condizionamento dell’attività d’impresa. 1 origine · 1 vettore
«conferisce al prefetto il potere di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da elementi idonei a fondare un giudizio prognostico circa la sussistenza del condizionamento mafioso, anche indiretto, dell’attività d’impresa.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
L’accertamento sull’insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione viene verificato in via informatica tramite la banca dati nazionale della documentazione antimafia. 1 origine · 1 vettore
«l’accertamento sull’insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione viene direttamente verificato in via informatica dalla stazione appaltante, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, pagina · impronta 35cadccba751
Gli atti
cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf · Corte di cassazione · vettore δ8 · fonte · acquisito il 2026-10-17 · SHA-256 e686768842790afaf7604cd619f17e29066a83d941882264607164907d98c1f1
giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596 · Ministero della Giustizia · vettore δ8 · fonte · acquisito il 2026-10-17 · SHA-256 35cadccba751df75bfdc8614dce9fb27ffbbea6b8408fa25622ec799cb6332eb
Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.
I 40 fatti verificati nel testo
III/11/2010 Roma, 10 settembre 2010 Novità legislative: Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
OGGETTO: Novità legislative – Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie - Delega al Governo in materia di normativa antimafia.
D.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito nella L. 31 marzo 2010, n. 50, artt. 1 e ss.;
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 9; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 97 e 98;
D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991, n. 82, artt. 7, 10 e 16-ter;
D.l. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410, art. 1.
La L. 13 agosto 2010, n. 136, contenente il Piano straordinario contro le mafie, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata, annunciata il 28 gennaio 2010 dal Consiglio dei Ministri appositamente convocato in via straordinaria a Reggio Calabria dopo una serie di gravi episodi delittuosi verificatisi nelle settimane precedenti nel territorio calabrese.
Nella stessa occasione, è stata assunta l’iniziativa dell’istituzione dell’Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attuata mediante il D.l. 4 febbraio 2010, n. 4 convertito dalla L. 31 marzo 2010, n. 50.
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, sono state anzitutto predisposte due deleghe legislative, rispettivamente per l’emanazione di un “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (art. 1) e di “nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (art. 2).
L’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, detta una regolamentazione volta ad “assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali”.
TONA, Piano straordinario contro le mafie e misure di prevenzione antimafia: prime osservazioni, in www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com. 2 europee”, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166).
L’art. 6 della legge prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi introdotti dal precedente art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il quinto comma dell’art. 6 individua la regolamentazione vigente per il procedimento di accertamento e di contestazione delle suddette violazioni, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, stabilendo che ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 (che, com’è noto, contiene una disciplina generale dell’illecito amministrativo depenalizzato), del D.
Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 (intitolato: “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78”), e del D.
Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (intitolato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”). 3.
A questo scopo, di recente, l’art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, modificando alcune parti del D.
Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vi ha inserito l’art. 5 bis, intitolato “Poteri di accesso e accertamento del prefetto”, che attribuisce al Prefetto, per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici.
Nella medesima prospettiva si collocano due disposizioni contenute nella L. 13 agosto 2010, n. 136, che riguardano rispettivamente il controllo degli automezzi e la identificazione degli addetti nei cantieri.
Precisamente, l’art. 4 stabilisce che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario di tali veicoli.
L’art. 5 detta una regolamentazione volta ad agevolare l'identificazione degli addetti nei cantieri.
Le leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali (legge 27 dicembre 1956, n. 1423) e patrimoniali (legge 31 maggio 1965, n. 575) sono assai risalenti nel tempo; esse hanno inoltre costituito l’oggetto di numerosi interventi di modifica, tanto da assumere allo stato attuale una fisionomia affatto diversa rispetto a quella originaria.
Nell’ambito della legge 94/2009, poi, gli interventi in materia di misure di prevenzione contengono alcune ulteriori innovazioni; l’articolo 13, infatti, sostituisce l’articolo 2–quater della legge n. 575/1965.
L’intervento contenuto nell’articolo 14 è finalizzato a consentire l’affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti.
Il terzo rilevante intervento del Governo nella materia in questione è costituito dal decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito nella legge 31 marzo 2010, n. 50, il quale prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sotto la vigilanza del Ministero dell’interno e con sede principale a Reggio Calabria.
L’Agenzia sostituisce l’amministratore giudiziario nelle procedure di prevenzione patrimoniali e nei procedimenti penali in relazione ai quali è possibile applicare la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, anche se solo dopo l’emanazione del provvedimento di primo grado.
L’articolo 28 disciplina, poi, la revocazione della confisca di prevenzione.
Con riferimento a tale aspetto la Cassazione ha aperto uno spiraglio significativo: dopo avere sottolineato le similitudini tra la confisca di prevenzione e l’espropriazione per pubblica utilità, la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2007 ha parlato esplicitamente dell’ “insorgenza di un obbligo riparatorio della perdita patrimoniale”.
La disciplina concreta dei presupposti di esperibilità ricalca sostanzialmente quella dell’articolo 630 del codice di procedura penale.
Nel decreto si è, poi, proceduto a disciplinare, all’articolo 29, l’ipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro di prevenzione, che nella prassi applicativa ha determinato non pochi problemi, posto che per il primo il codice di rito prevede la sola custodia, mentre per il secondo sono previste forme di gestione e amministrazione.
In particolare, l’art. 51 prevede che l’amministratore giudiziario assuma nel corso della procedura la qualità di sostituto d’imposta: sarà, pertanto, incaricato di pagare provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi.
L’articolo 52 enuclea le condizioni sussistendo le quali i diritti di credito dei terzi, comunque anteriori al sequestro e documentati con atto avente data certa, possono ricevere tutela pur in presenza di confisca definitiva.
Nella stessa disposizione (art. 52, comma 3) vengono delineati i criteri di giudizio per la valutazione della buona fede del terzo.
L’articolo 53 sancisce il limite della garanzia patrimoniale dello Stato nei confronti dei creditori anteriori al sequestro fissandolo, come disposto dalla legge delega, nel 70 per cento del valore dei beni dalla stima redatta dall’amministratore giudiziario.
L’articolo 56 attua la delega nella parte in cui si richiede che vengano disciplinati i rapporti pendenti alla data della esecuzione del sequestro di prevenzione.
Al pubblico ministero è espressamente conferita legittimazione a chiedere al tribunale competente l’emissione del provvedimento di cui all’art. 195 della legge fallimentare ove l’azienda sequestrata riguardi soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.
In applicazione del principio di delega relativo al coordinamento ed all’armonizzazione delle disposizioni, si è reso, pertanto, necessario chiarire il tenore del previgente articolo 10 della legge 575/65, il quale disciplina, per l’appunto gli effetti delle misure di prevenzione, senza fornire alcuna precisazione in ordine al tipo di misure di prevenzione alle quali conseguano gli effetti ivi indicati.
Il medesimo ragionamento ha portato a limitare gli effetti della riabilitazione (capo II) alle sole misure di prevenzione personali, come chiarito nell’articolo 70 del decreto.
Quanto alle sanzioni (capo III), si è proceduto a raccogliere tutte le sanzioni presenti nei diversi testi di legge con riferimento a soggetti nei confronti dei quali viene proposta ovvero applicata una misura di prevenzione; a tal proposito si è ritenuto, in primis, di confermare la sanzione già prevista dall’art. 6 della legge 575/65 (guida senza patente o con patente revocata).
Con la legge 31 maggio 1965, n. 575, infatti, è stata prevista una serie di divieti volti ad impedire che determinate categorie di soggetti potessero partecipare a procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici o fossero destinatari di provvedimenti concessori o autorizzatori.
Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto approvando la legge 17 gennaio 1994, n. 47, con la quale, tra l’altro, ha delegato il Governo ad emanare «Nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575», cui ha fatto seguito il decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490.