Quando un ente pubblico della provincia di Treviso interroga la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e il sistema segnala un problema, il Prefetto ha trenta giorni. Entro quel termine deve disporre le verifiche e, se trova un tentativo di infiltrazione mafiosa, rilasciare l’informazione antimafia interdittiva; se le verifiche sono «di particolare complessità», avvisa l’amministrazione e le fornisce le informazioni nei successivi quarantacinque giorni. Ma il contratto non aspetta: trascorsi i trenta giorni, o subito nei casi d’urgenza, l’ente procede anche senza l’informazione. Contributi e finanziamenti si pagano «sotto condizione risolutiva», e se l’interdittiva arriva dopo, l’ente revoca la concessione o recede dal contratto, pagando comunque le opere già eseguite. È la regola dell’articolo 92 del Codice antimafia, il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e la Prefettura di Treviso la pubblica alla lettera, con gli articoli 86, 90 e 91, in una pagina aggiornata il 23 dicembre 2024.
Quella pagina non commenta nulla: riproduce le norme. Ma messe in fila, le norme raccontano il compromesso su cui regge il controllo antimafia negli appalti. Da una parte un filtro severo, che guarda non solo alle condanne e alle misure di prevenzione ma ai «tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate». Dall’altra la necessità che le opere pubbliche non si fermino in attesa di una risposta. In mezzo ci sono le scadenze, le soglie e un obbligo che il sistema affida alle imprese stesse.
Un certificato che dura dodici mesi
L’informazione antimafia, si legge nella pagina, «consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67», e insieme dell’eventuale tentativo di infiltrazione. Una volta acquisita vale dodici mesi, salvo che nel frattempo cambi la società. Ed è qui che la norma sposta il peso: secondo l’articolo 86, i legali rappresentanti «nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa» devono trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l’informazione copia degli atti, per le persone soggette alle verifiche dell’articolo 85.
Chi non lo fa rischia molto: la violazione «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro», con il procedimento della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione «è irrogata dal prefetto». Il limite è nella struttura stessa dell’obbligo. Se un’impresa cambia amministratori o soci e non lo comunica, il Prefetto non ha modo di saperlo fino alla consultazione successiva della banca dati: la sanzione colpisce l’omissione quando viene scoperta, ma non impedisce che per mesi un’informazione rilasciata a una società valga per una società diversa.
Le soglie, e due pagine che non coincidono
L’articolo 91 fissa quando l’informazione va chiesta. Secondo la pagina di Treviso, prima di stipulare contratti di opere e lavori pubblici da 5.548.000,00 euro, IVA esclusa; per servizi e forniture da 211.000,00 euro, salvo i «settori speciali» di acqua, energia, trasporti e servizi postali, per cui la soglia è di 443.000,00 euro; sopra i 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche e di beni demaniali, per contributi e finanziamenti alle imprese e per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi. Il comma 1-bis aggiunge l’agricoltura: l’informazione è sempre richiesta per i terreni agricoli demaniali che rientrano nei regimi di sostegno della politica agricola comune, «a prescindere dal loro valore complessivo», e per tutti i terreni agricoli che ricevono fondi europei per più di 5.000 euro.
Qui c’è un dettaglio che merita attenzione. La pagina della Prefettura di Milano sullo stesso strumento, consultata lo stesso giorno, indica cifre diverse sia per la soglia dei servizi e delle forniture sia per quella dei terreni agricoli che ricevono fondi europei. Due uffici dello stesso ministero, che spiegano la stessa norma, pubblicano soglie che non coincidono: almeno una delle due pagine non è allineata al testo in vigore. Per un’impresa o un piccolo Comune che si affida a quelle pagine, la differenza non è teorica.
Due regole chiudono le scappatoie. Il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni fatto per eludere la norma è vietato «a pena di nullità». E la richiesta va fatta «al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto», indicando l’oggetto e il valore, gli estremi della delibera e le complete generalità dell’interessato, del direttore tecnico e degli altri soggetti dell’articolo 85.
Trenta giorni, poi si procede
Il cuore della pagina è l’articolo 92. Se la banca dati non segnala nulla, il rilascio è immediato, e l’informazione liberatoria attesta di essere stata emessa attraverso il collegamento alla banca dati. Se segnala cause dell’articolo 67 o un tentativo di infiltrazione, oppure se il soggetto non è censito, il Prefetto «dispone le necessarie verifiche» e rilascia l’eventuale interdittiva entro trenta giorni. L’interdittiva va comunicata all’impresa «entro cinque giorni dalla sua adozione». Lo stesso Prefetto verifica se ci sono i presupposti per le misure dell’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in caso positivo ne informa il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione: è la strada che permette di non interrompere un’opera di interesse pubblico mettendo sotto gestione straordinaria il contratto, invece di sciogliere tutto.
Il comma 3 è quello che regola il tempo. Passati i trenta giorni, o immediatamente nei casi d’urgenza, gli enti «procedono anche in assenza dell’informazione antimafia». Contributi e finanziamenti sono pagati sotto condizione risolutiva; se poi arriva l’interdittiva, gli enti revocano autorizzazioni e concessioni o recedono dai contratti, «fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite». Il comma 4 estende revoca e recesso ai casi in cui l’infiltrazione emerge dopo la firma. Il comma 5 lascia una cautela: il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino all’arrivo dell’informazione liberatoria.
Letta senza giri di parole, la norma accetta un rischio calcolato. Un’impresa su cui pende una verifica può cominciare a lavorare e a incassare, e se l’esito è negativo la pubblica amministrazione deve comunque pagare ciò che è stato fatto. La scelta è esplicita, ed è del legislatore, non della Prefettura: la pagina si limita a renderla leggibile. Una curiosità del testo riprodotto è il rinvio, per le modalità di comunicazione dell’interdittiva, all’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il codice dei contratti pubblici di quell’anno.
Chi decide, e dove
Di regola l’informazione si ottiene consultando la banca dati, da parte degli enti dell’articolo 97, comma 1, «debitamente autorizzati». Quando la pratica passa al Prefetto, la competenza segue l’impresa: è il Prefetto della provincia in cui la persona risiede o la società ha la sede legale, o in cui ha una sede secondaria stabile una società estera dell’articolo 2508 del codice civile; per le società costituite all’estero senza sede secondaria in Italia, è il Prefetto della provincia in cui ha sede l’ente richiedente. Per il rilascio, le prefetture usano lo stesso collegamento alla banca dati nazionale unica.
Il fascicolo delle prove
- Atto: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, pagina «Informazioni antimafia», ultimo aggiornamento 23 dicembre 2024 (testo integrale).
- Norme riprodotte: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articoli 86, 90, 91 e 92; richiamati il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, la legge 24 novembre 1981, n. 689, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (legge 11 agosto 2014, n. 114) e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- Atto di confronto: Prefettura di Milano, pagina «Informazione Antimafia» (testo integrale), che indica soglie diverse per servizi e forniture e per i terreni agricoli con fondi europei.
- Dati personali: la fonte è una pagina informativa e non riguarda persone o imprese determinate.
- Base per la riproduzione: articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore i testi degli atti ufficiali.

