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Unclessify — Rivista di Investigazione e Declassificazione, Fondata da Graziano Costantino

Filtri prefettizi, deroghe d’urgenza e fondi europei: la tenuta delle verifiche antimafia negli appalti e nei terreni agricoli

Redazione Unclessify · a cura di Graziano Costantino

L’analisi incrociata dei dispositivi di controllo prefettizio rivela le zone d’ombra tra autocertificazioni, deroghe d’urgenza e gestione dei fondi europei oltre i 5.000 euro. Ecco come operano le misure interdittive e le sanzioni per mancata comunicazione delle modifiche societarie.

Testo nero su fondo bianco: «Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso», il titolo «Informazioni antimafia», «Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Dicembre 2024, ore 10:33», poi «INFORMAZIONE ANTIMAFIA», la definizione e l'«Art. 86 Validità della documentazione antimafia» con i commi 2, 3 e 4
Atto Acquisito: prefettura.interno.gov.it

Prefettura - UTG di Treviso, pagina «Informazioni antimafia», ultimo aggiornamento lunedì 23 dicembre 2024: la definizione e l'articolo 86 La pagina «Informazioni antimafia» della Prefettura di Treviso, aggiornata il 23 dicembre 2024: la definizione dell'informazione antimafia e l'articolo 86 del d.lgs. 159/2011, con i dodici mesi di validità e l'obbligo di comunicare i cambi societari entro trenta giorni. Foto: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso (Ministero dell'Interno), Atto ufficiale (art. 5 L. 633/1941), da Wikimedia Commons

prefettura.interno.gov.itItalia2014Pubblico
#antimafia#appalti-pubblici#prefetture#bdna#politica-agricola-comune

Fonte primaria: prefettura.interno.gov.it — Italia

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Documentazione & Atti Ufficiali

Quando un ente pubblico della provincia di Treviso interroga la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e il sistema segnala un problema, il Prefetto ha trenta giorni. Entro quel termine deve disporre le verifiche e, se trova un tentativo di infiltrazione mafiosa, rilasciare l’informazione antimafia interdittiva; se le verifiche sono «di particolare complessità», avvisa l’amministrazione e le fornisce le informazioni nei successivi quarantacinque giorni. Ma il contratto non aspetta: trascorsi i trenta giorni, o subito nei casi d’urgenza, l’ente procede anche senza l’informazione. Contributi e finanziamenti si pagano «sotto condizione risolutiva», e se l’interdittiva arriva dopo, l’ente revoca la concessione o recede dal contratto, pagando comunque le opere già eseguite. È la regola dell’articolo 92 del Codice antimafia, il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e la Prefettura di Treviso la pubblica alla lettera, con gli articoli 86, 90 e 91, in una pagina aggiornata il 23 dicembre 2024.

Quella pagina non commenta nulla: riproduce le norme. Ma messe in fila, le norme raccontano il compromesso su cui regge il controllo antimafia negli appalti. Da una parte un filtro severo, che guarda non solo alle condanne e alle misure di prevenzione ma ai «tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate». Dall’altra la necessità che le opere pubbliche non si fermino in attesa di una risposta. In mezzo ci sono le scadenze, le soglie e un obbligo che il sistema affida alle imprese stesse.

Un certificato che dura dodici mesi

L’informazione antimafia, si legge nella pagina, «consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67», e insieme dell’eventuale tentativo di infiltrazione. Una volta acquisita vale dodici mesi, salvo che nel frattempo cambi la società. Ed è qui che la norma sposta il peso: secondo l’articolo 86, i legali rappresentanti «nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa» devono trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l’informazione copia degli atti, per le persone soggette alle verifiche dell’articolo 85.

Chi non lo fa rischia molto: la violazione «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro», con il procedimento della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione «è irrogata dal prefetto». Il limite è nella struttura stessa dell’obbligo. Se un’impresa cambia amministratori o soci e non lo comunica, il Prefetto non ha modo di saperlo fino alla consultazione successiva della banca dati: la sanzione colpisce l’omissione quando viene scoperta, ma non impedisce che per mesi un’informazione rilasciata a una società valga per una società diversa.

Le soglie, e due pagine che non coincidono

L’articolo 91 fissa quando l’informazione va chiesta. Secondo la pagina di Treviso, prima di stipulare contratti di opere e lavori pubblici da 5.548.000,00 euro, IVA esclusa; per servizi e forniture da 211.000,00 euro, salvo i «settori speciali» di acqua, energia, trasporti e servizi postali, per cui la soglia è di 443.000,00 euro; sopra i 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche e di beni demaniali, per contributi e finanziamenti alle imprese e per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi. Il comma 1-bis aggiunge l’agricoltura: l’informazione è sempre richiesta per i terreni agricoli demaniali che rientrano nei regimi di sostegno della politica agricola comune, «a prescindere dal loro valore complessivo», e per tutti i terreni agricoli che ricevono fondi europei per più di 5.000 euro.

Qui c’è un dettaglio che merita attenzione. La pagina della Prefettura di Milano sullo stesso strumento, consultata lo stesso giorno, indica cifre diverse sia per la soglia dei servizi e delle forniture sia per quella dei terreni agricoli che ricevono fondi europei. Due uffici dello stesso ministero, che spiegano la stessa norma, pubblicano soglie che non coincidono: almeno una delle due pagine non è allineata al testo in vigore. Per un’impresa o un piccolo Comune che si affida a quelle pagine, la differenza non è teorica.

Due regole chiudono le scappatoie. Il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni fatto per eludere la norma è vietato «a pena di nullità». E la richiesta va fatta «al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto», indicando l’oggetto e il valore, gli estremi della delibera e le complete generalità dell’interessato, del direttore tecnico e degli altri soggetti dell’articolo 85.

Trenta giorni, poi si procede

Il cuore della pagina è l’articolo 92. Se la banca dati non segnala nulla, il rilascio è immediato, e l’informazione liberatoria attesta di essere stata emessa attraverso il collegamento alla banca dati. Se segnala cause dell’articolo 67 o un tentativo di infiltrazione, oppure se il soggetto non è censito, il Prefetto «dispone le necessarie verifiche» e rilascia l’eventuale interdittiva entro trenta giorni. L’interdittiva va comunicata all’impresa «entro cinque giorni dalla sua adozione». Lo stesso Prefetto verifica se ci sono i presupposti per le misure dell’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in caso positivo ne informa il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione: è la strada che permette di non interrompere un’opera di interesse pubblico mettendo sotto gestione straordinaria il contratto, invece di sciogliere tutto.

Il comma 3 è quello che regola il tempo. Passati i trenta giorni, o immediatamente nei casi d’urgenza, gli enti «procedono anche in assenza dell’informazione antimafia». Contributi e finanziamenti sono pagati sotto condizione risolutiva; se poi arriva l’interdittiva, gli enti revocano autorizzazioni e concessioni o recedono dai contratti, «fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite». Il comma 4 estende revoca e recesso ai casi in cui l’infiltrazione emerge dopo la firma. Il comma 5 lascia una cautela: il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino all’arrivo dell’informazione liberatoria.

Letta senza giri di parole, la norma accetta un rischio calcolato. Un’impresa su cui pende una verifica può cominciare a lavorare e a incassare, e se l’esito è negativo la pubblica amministrazione deve comunque pagare ciò che è stato fatto. La scelta è esplicita, ed è del legislatore, non della Prefettura: la pagina si limita a renderla leggibile. Una curiosità del testo riprodotto è il rinvio, per le modalità di comunicazione dell’interdittiva, all’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il codice dei contratti pubblici di quell’anno.

Chi decide, e dove

Di regola l’informazione si ottiene consultando la banca dati, da parte degli enti dell’articolo 97, comma 1, «debitamente autorizzati». Quando la pratica passa al Prefetto, la competenza segue l’impresa: è il Prefetto della provincia in cui la persona risiede o la società ha la sede legale, o in cui ha una sede secondaria stabile una società estera dell’articolo 2508 del codice civile; per le società costituite all’estero senza sede secondaria in Italia, è il Prefetto della provincia in cui ha sede l’ente richiedente. Per il rilascio, le prefetture usano lo stesso collegamento alla banca dati nazionale unica.

Il fascicolo delle prove

  • Atto: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, pagina «Informazioni antimafia», ultimo aggiornamento 23 dicembre 2024 (testo integrale).
  • Norme riprodotte: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articoli 86, 90, 91 e 92; richiamati il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, la legge 24 novembre 1981, n. 689, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (legge 11 agosto 2014, n. 114) e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  • Atto di confronto: Prefettura di Milano, pagina «Informazione Antimafia» (testo integrale), che indica soglie diverse per servizi e forniture e per i terreni agricoli con fondi europei.
  • Dati personali: la fonte è una pagina informativa e non riguarda persone o imprese determinate.
  • Base per la riproduzione: articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che esclude dalla tutela del diritto d’autore i testi degli atti ufficiali.

Su cosa si regge questo pezzo

Il testo è stato verificato contro i fatti elencati, estratti dall'atto qui sopra. Non ha ancora una corroborazione da fonti indipendenti.

I 31 fatti verificati nel testo
  1. INFORMAZIONE ANTIMAFIA L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
  2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3. 3.
  3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all' articolo 85 . 4.
  4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.
  5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
  6. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3. 2.
  7. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. 2.
  8. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 3.
  9. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.
  10. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  11. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. 3.
  12. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia.
  13. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.
  14. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Art. 67 D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193 Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Dicembre 2024, ore 10:33
  15. QUANDO NON ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D.
  16. Lgs. 159/2011): 1. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1 del D.
  17. PROCEDURA PER L’ ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA La documentazione antimafia deve essere acquisita: - attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali).
  18. I soggetti previsti dall'art. 83, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso ciascuna Prefettura.
  19. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono comunicare alla Prefettura territorialmente competente, esclusivamente con modalità telematica, gli estremi identificativi delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite la consultazione degli elenchi.
  20. La Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D.
  21. Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa dal 7 gennaio 2016 costituisce lo strumento attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni/Stazioni Appaltanti possono richiedere la documentazione antimafia.
  22. Le richieste di concessione delle credenziali, da effettuarsi utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale di questa Prefettura, dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo __________________________________ TERMINI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA Ai sensi dell’art. 88 del d.
  23. Lgs. 159/2011 il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA.
  24. Decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D.
  25. Lgs. 159/2011 il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA.
  26. La violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro.
  27. Gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso questa Prefettura ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) sono consultabili sul sito web istituzionale.
  28. AUTOCERTIFICAZIONE La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione - sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 – con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D.
  29. EFFETTI DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del D.
  30. Lgs. 159/2011, al Prefetto che adotti un’informazione antimafia interdittiva spetta il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114.
  31. L’eventuale rescissione dei contratti o la revoca delle concessioni è pertanto subordinata all'espletamento del procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, inteso ad accertare la presenza di preminenti interessi pubblici da tutelare.
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