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Legge del 1992 sulla raccolta dei documenti dell'assassinio JFK
National Archives

Legge del 1992 sulla raccolta dei documenti dell'assassinio JFK

National ArchivesUnited States2029declassified
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Fonte Proprietaria: National ArchivesUnited States

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Legge del 1992 sulla raccolta dei documenti dell'assassinio JFK

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Legge sulla raccolta dei documenti sull'assassinio di JFK del 1992

Pagina 1 Sezione 1: Titolo breve La presente legge può essere citata come la “Legge sulla raccolta dei documenti sugli assassinii del presidente John F. Kennedy del 1992”. Sezione 2: Risultati, dichiarazioni e scopi (a) Risultati e dichiarazioni - Il Congresso rileva e dichiara che: (1) tutti i documenti governativi relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy dovrebbero essere conservati per scopi storici e governativi; (2) tutti i documenti governativi riguardanti l'assassinio del presidente John F. Kennedy dovrebbero comportare la presunzione di divulgazione immediata, e tutti i documenti dovrebbero essere infine divulgati per consentire al pubblico di essere pienamente informato sulla storia che circonda l'assassinio; (3) la legislazione è necessaria per creare un processo applicabile, indipendente e responsabile per la divulgazione pubblica di tali documenti; (4) la legislazione è necessaria perché i documenti del Congresso relativi all’assassinio del presidente John F. Kennedy non sarebbero altrimenti soggetti a divulgazione pubblica almeno fino al 2029; (5) la legislazione è necessaria perché il Freedom of Information Act, come implementato dal ramo esecutivo, ha impedito la tempestiva divulgazione pubblica dei documenti relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy; (6) la legislazione è necessaria perché l’Ordine Esecutivo n. 12356, intitolato “Informazioni sulla sicurezza nazionale” ha eliminato i programmi di declassificazione e declassamento relativi alle informazioni classificate a livello governativo e ha impedito la tempestiva divulgazione pubblica dei documenti relativi all’assassinio del presidente John F. Kennedy; e (7) la maggior parte dei documenti relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy hanno quasi 30 anni e solo nei casi più rari esiste un legittimo bisogno di protezione continua di tali documenti. (b) Scopi - Gli scopi della presente legge sono: (1) provvedere alla creazione della raccolta dei documenti sugli assassinii del presidente John F. Kennedy presso la National Archives and Records Administration; e (2) richiedere la rapida trasmissione pubblica all'Archivista e la divulgazione pubblica di tali documenti. Sezione 3: Definizioni Nella presente legge: (1) “Archivista” indica l'Archivista degli Stati Uniti. (2) Per "documento di assassinio" si intende un documento correlato all'assassinio del presidente John F. Kennedy, che è stato creato o reso disponibile per l'uso da, ottenuto da o altrimenti entrato in possesso di: (A) la Commissione per indagare sull'assassinio del presidente John F. Kennedy (la "Commissione Warren"); (B) la Commissione sulle attività delle agenzie centrali di intelligence negli Stati Uniti (la “Commissione Rockefeller”); (C) il Comitato ristretto del Senato per studiare le operazioni governative rispetto alle attività di intelligence (il “Comitato della Chiesa”); (D) il Comitato ristretto sull'intelligence (il “Comitato Pike”) della Camera dei Rappresentanti; (E) il Comitato Ristretto per gli Assassini (il “Comitato per gli Assassini della Camera”) della Camera dei Rappresentanti; (F) la Biblioteca del Congresso; (G) l'Amministrazione nazionale degli archivi e dei documenti; 183 APPENDICE C IL PRESIDENTE J O H N F. K E N N E D Y AS S A S S I N AT I O N R E C O R D S C O L L E C T I O N AC TO DEL 1992 (JFK A C T )

(H) qualsiasi biblioteca presidenziale; (I) qualsiasi agenzia esecutiva; (J) qualsiasi agenzia indipendente; (K) qualsiasi altro ufficio del Governo Federale; e (L) qualsiasi ufficio delle forze dell'ordine statale o locale che abbia fornito supporto o assistenza o abbia svolto lavoro in relazione a un'indagine federale sull'assassinio del presidente John F. Kennedy, ma non include i documenti dell'autopsia donati dalla famiglia Kennedy agli Archivi nazionali ai sensi di un atto di donazione che regola l'accesso a tali documenti, o copie e riproduzioni effettuate da tali documenti. (3) Per "Raccolta" si intende la raccolta dei documenti sugli assassinii del presidente John F. Kennedy istituita ai sensi della sezione 4. (4) Per "Agenzia esecutiva" si intende un'agenzia esecutiva come definita nella sottosezione 552(f) del titolo 5, Codice degli Stati Uniti, e comprende qualsiasi dipartimento esecutivo, dipartimento militare, ente governativo, ente controllato dal governo o altro istituto nel ramo esecutivo del governo, compreso l'ufficio esecutivo del presidente, o qualsiasi altro organismo indipendente agenzia di regolamentazione. (5) Per "ufficio governativo" si intende qualsiasi ufficio del governo federale che abbia il possesso o il controllo dei documenti sugli omicidi, incluso: (A) il comitato amministrativo della Camera per quanto riguarda il comitato ristretto sugli assassinii dei documenti della Camera dei rappresentanti; (B) la commissione ristretta sull'intelligence del Senato per quanto riguarda i documenti della commissione ristretta del Senato per studiare le operazioni governative rispetto alle attività di intelligence e altri documenti sugli omicidi; (C) la Biblioteca del Congresso; (D) gli Archivi nazionali come custodi dei documenti sugli omicidi che hanno ottenuto o possiedono, inclusa la Commissione per indagare sull'assassinio del presidente John F. Kennedy e la Commissione sulle attività della Central Intelligence Agency negli Stati Uniti; e (E) qualsiasi altra filiale o agenzia esecutiva e qualsiasi agenzia indipendente. (6) Per "aiuto all'identificazione" si intende la descrizione scritta preparata per ciascun documento come richiesto nella sezione 4. (7) Per "Archivi nazionali" si intende la National Archives and Records Administration e tutti i suoi componenti, compresi i depositari archivistici presidenziali stabiliti ai sensi della sezione 2112 del titolo 44, Codice degli Stati Uniti. (8) Per "indagine ufficiale" si intendono le revisioni dell'assassinio del presidente John F. Kennedy condotte da qualsiasi commissione presidenziale, qualsiasi comitato congressuale autorizzato e qualsiasi agenzia governativa in modo indipendente, su richiesta di qualsiasi commissione presidenziale o comitato congressuale, o su richiesta di qualsiasi funzionario governativo. (9) Per “organismo d'origine” si intende l'agenzia esecutiva, la commissione governativa, il comitato del Congresso o altro ente governativo che ha creato un record o particolari informazioni all'interno di un record. (10) Per “interesse pubblico” si intende l’interesse impellente per la tempestiva divulgazione pubblica dei documenti sugli omicidi per scopi storici e governativi e allo scopo di informare pienamente il popolo americano sulla storia che circonda l’assassinio del presidente John F. Kennedy. (11) Per "documentazione" si intende un libro, un documento cartaceo, una mappa, una fotografia, una registrazione audio o video, materiale leggibile da una macchina, informazioni computerizzate, digitalizzate o elettroniche, indipendentemente dal supporto su cui è archiviato, o altro materiale documentario, indipendentemente dalla sua forma fisica o caratteristiche. (12) Per “Comitato di revisione” si intende il Comitato di revisione dei documenti sugli assassinii istituito dalla sezione 7. (13) Per “Terza agenzia” si intende un'agenzia governativa che ha originato un documento di assassinio che è in possesso di un'altra agenzia. Sezione 4: Raccolta dei documenti sugli assassinii del presidente John F. Kennedy presso la National Archives and Records Administration (a) In generale - (1) Entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la National Archives and Records Administration inizierà la creazione di una raccolta di documenti che sarà conosciuta come President John F. Kennedy Assassination Records Collection. In tal modo, l'Archivista garantisce l'integrità fisica e la provenienza originale di tutti i documenti. La Collezione sarà costituita da copie di documentazione di tutto il Governo 184

Si tratta di documenti relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy, che saranno trasmessi agli Archivi nazionali in conformità con la sezione 2107 del titolo 44, Codice degli Stati Uniti. L'archivista preparerà e pubblicherà una guida tematica e un indice della collezione. (2) La Raccolta includerà: (A) tutti i documenti sugli omicidi: (i) che sono stati trasmessi agli Archivi nazionali o divulgati al pubblico in forma non oscurata prima della data di entrata in vigore della presente legge; (ii) che devono essere trasmessi agli Archivi nazionali; o (iii) la cui divulgazione è rinviata ai sensi della presente legge; (B) un elenco centrale comprendente strumenti di identificazione creati per ciascun documento trasmesso all'archivista ai sensi della sezione 5; e (C) tutti i registri del Comitato di revisione come richiesto dalla presente Legge. (b) Divulgazione dei documenti - Tutti i documenti sugli omicidi trasmessi agli Archivi nazionali per la divulgazione al pubblico saranno inclusi nella raccolta e saranno disponibili al pubblico per l'ispezione e la copia presso gli Archivi nazionali entro 30 giorni dalla loro trasmissione agli Archivi nazionali. (c) Tariffe per la copia - L'archivista dovrà: (1) addebitare tariffe per la copia dei documenti sull'assassinio; e (2) concedere deroghe a tali commissioni in conformità agli standard stabiliti dalla sezione 552(a)(4) del titolo 5, Codice degli Stati Uniti. (d) Requisiti aggiuntivi - (1) La Collezione sarà conservata, protetta, archiviata e resa disponibile al pubblico presso gli Archivi nazionali utilizzando stanziamenti autorizzati, specificati e limitati per l'uso secondo i termini della presente legge. (2) Gli Archivi nazionali, in consultazione con l'Ufficio di supervisione della sicurezza delle informazioni, garantiranno la sicurezza dei documenti sugli omicidi rinviati nella Collezione. (e) Supervisione - Il Comitato per le operazioni governative della Camera dei Rappresentanti e il Comitato per gli affari governativi del Senato avranno giurisdizione di controllo continuo rispetto alla Collezione. Sezione 5: Revisione, identificazione, trasmissione agli archivi nazionali e divulgazione pubblica dei documenti sugli assassinii da parte degli uffici governativi (a) In generale - (1) Non appena possibile dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ufficio governativo dovrà identificare e organizzare i propri documenti relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy e prepararli per la trasmissione all'archivista per l'inclusione nella raccolta. (2) Nessun documento relativo all'assassinio potrà essere distrutto, alterato o mutilato in alcun modo. (3) Nessun verbale di assassinio reso disponibile o divulgato al pubblico prima della data di entrata in vigore della presente Legge può essere trattenuto, oscurato, rinviato per la divulgazione al pubblico o riclassificato. (4) Nessun documento di assassinio creato da una persona o entità esterna al governo (esclusi nomi o identità coerenti con i requisiti della sezione 6) sarà trattenuto, oscurato, rinviato per la divulgazione pubblica o riclassificato. (b) Custodia dei documenti sugli omicidi in attesa di revisione - Durante la revisione da parte degli uffici governativi e l'attività di revisione in attesa da parte del Comitato di revisione, ciascun ufficio governativo manterrà la custodia dei propri documenti sugli omicidi per scopi di conservazione, sicurezza ed efficienza, a meno che: (1) il Comitato di revisione richieda il trasferimento fisico dei documenti allo scopo di condurre una revisione indipendente e imparziale; (2) il trasferimento è necessario per un'udienza amministrativa o altra funzione del Comitato di revisione; o (3) si tratta di un documento di terza agenzia descritto nella sottosezione (c)(2)(C). (c) Revisione - (1) Entro e non oltre 300 giorni dalla data di promulgazione della presente legge, ciascun ufficio governativo dovrà rivedere, identificare e organizzare ogni documento di assassinio in sua custodia o possesso per la divulgazione al pubblico, la revisione da parte del Comitato di revisione e la trasmissione all'archivista. (2) Nell'attuazione del paragrafo (1), un ufficio governativo dovrà: (A) determinare quali dei suoi documenti sono documenti di omicidi; (B) determinare quali dei suoi resoconti sugli omicidi sono stati ufficialmente divulgati o pubblicamente disponibili in forma completa e non oscurata; 185

(C) (i) determinare quale dei suoi documenti sull'assassinio, o particolari informazioni contenute in tale documento, è stato creato da una terza agenzia o da un altro ufficio governativo; e (ii) trasmettere a una terza agenzia o altro ufficio governativo tali documenti, o informazioni particolari contenute in tali documenti, o copie complete e accurate degli stessi; (D) (i) determinare se i propri documenti sugli omicidi o particolari informazioni contenute nei documenti sugli omicidi sono coperti dagli standard per il rinvio della divulgazione pubblica ai sensi della presente Legge; e (ii) specificare sull'ausilio all'identificazione richiesto dal comma (d) la disposizione di differimento applicabile contenuta nella sezione 6; (E) organizzare e rendere disponibili al Comitato di revisione tutti i documenti relativi agli omicidi identificati ai sensi del sottoparagrafo (D), la cui divulgazione pubblica, in tutto o in parte, può essere rinviata ai sensi della presente Legge; (F) organizzare e rendere disponibile al Comitato di revisione qualsiasi documento riguardo al quale l'ufficio abbia qualche incertezza sul fatto che si tratti di un record di assassinio disciplinato dalla presente Legge; (G) dare priorità a: (i) l'identificazione, la revisione e la trasmissione di tutti i documenti sugli omicidi pubblicamente disponibili o divulgati a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge in una forma redatta o modificata; e (ii) l'identificazione, la revisione e la trasmissione, secondo gli standard per il rinvio stabiliti nella presente Legge, dei documenti sugli omicidi che alla data di entrata in vigore della presente Legge sono oggetto di controversia ai sensi della sezione 552 del titolo 5, Codice degli Stati Uniti; e (H) mettere a disposizione del Comitato di revisione qualsiasi ulteriore informazione e documentazione che il Comitato di revisione abbia motivo di ritenere necessaria per condurre una revisione ai sensi della presente Legge. (3) Il Direttore di ciascun depositario d'archivio istituito ai sensi della sezione 2112 del titolo 44, Codice degli Stati Uniti, avrà come priorità la revisione rapida per la divulgazione pubblica dei documenti sull'assassinio in possesso e custodia del depositario, e renderà tali documenti disponibili al Comitato di revisione come richiesto dalla presente Legge. (d) Ausili per l'identificazione - (1) (A) Entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'archivista, in consultazione con gli uffici governativi competenti, preparerà e renderà disponibile a tutti gli uffici governativi una forma standard di identificazione o di aiuto per la ricerca da utilizzare con ciascun documento di assassinio soggetto a revisione ai sensi della presente legge. (B) L'Archivista provvede affinché il programma di aiuto all'identificazione sia stabilito in modo tale da portare alla creazione di un sistema uniforme di registrazioni elettroniche da parte degli uffici governativi e compatibili tra loro. (2) Una volta completato un aiuto all'identificazione, un ufficio governativo dovrà: (A) allegare una copia stampata al documento in cui viene descritto; (B) trasmettere al Comitato di Revisione una copia stampata; e (C) allegare una copia stampata a ciascun documento di assassinio in cui viene descritto quando viene trasmesso all'Archivista. (3) I documenti sugli omicidi che sono in possesso degli Archivi nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge, e che sono stati pubblicamente disponibili nella loro interezza senza redazioni, saranno resi disponibili nella Collezione senza alcuna ulteriore revisione da parte del Comitato di revisione o di un altro ufficio autorizzato ai sensi della presente legge, e non sarà loro richiesto di disporre di tale ausilio per l'identificazione a meno che non sia richiesto dall'archivista. (e) Trasmissione agli archivi nazionali - Ogni ufficio governativo dovrà: (1) trasmettere all'archivista e rendere immediatamente disponibili al pubblico tutti i documenti sull'assassinio che possono essere divulgati al pubblico, compresi quelli che sono disponibili al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna redazione, aggiustamento o trattenuta secondo gli standard della presente legge; e (2) trasmettere all'archivista, previa approvazione per il rinvio da parte del Comitato di revisione o al completamento di altra azione autorizzata dalla presente legge, tutti i documenti di assassinio la cui divulgazione pubblica è stata rinviata, in tutto o in parte, secondo gli standard di questa legge, per diventare parte della Collezione protetta. (f) Custodia dei documenti di assassinio rinviati - Un documento di assassinio la cui divulgazione pubblica è stata rinviata dovrà, in attesa della trasmissione all'archivista, essere conservato per ragioni di sicurezza e conservazione da parte dell'ente che lo ha originato fino al momento in cui l'informazione

È stato stabilito un programma di sicurezza presso gli Archivi nazionali come richiesto nella sezione 4(e)(2). (g) Revisione periodica dei documenti sugli assassinii posticipati - (1) Tutti i documenti posticipati o oscurati dovranno essere revisionati periodicamente dall'agenzia originaria e dall'archivista in linea con le raccomandazioni del Comitato di revisione ai sensi della sezione 9(c)(3)(B). (2) (A) Una revisione periodica dovrà affrontare la divulgazione pubblica di ulteriori documenti sugli omicidi presenti nella Raccolta secondo gli standard della presente Legge. (B) Tutti i documenti sugli omicidi posticipati determinati a richiedere un rinvio continuato richiederanno una descrizione scritta non classificata del motivo di tale rinvio continuato. Tale descrizione sarà fornita all'Archivista e pubblicata nel Registro Federale previa determinazione. (C) La revisione periodica dei registri degli omicidi rinviati servirà a declassare e declassificare le informazioni classificate di sicurezza. (D) Ogni documento relativo ad un assassinio dovrà essere divulgato pubblicamente per intero e disponibile nella Raccolta entro e non oltre la data che è di 25 anni dopo la data di entrata in vigore della presente Legge, a meno che il Presidente certifichi, come richiesto dalla presente Legge, che: (i) il rinvio continuato è reso necessario da un danno identificabile alla difesa militare, alle operazioni di intelligence, alle forze dell'ordine o alla condotta delle relazioni estere; e (ii) il danno identificabile è di tale gravità da superare l'interesse pubblico alla divulgazione. (h) Tariffe per la copia – Le agenzie esecutive dovranno: (1) addebitare tariffe per la copia dei documenti relativi agli assassinii; e (2) concedere deroghe a tali commissioni in conformità agli standard stabiliti dalla sezione 552(a)(4) del titolo 5, Codice degli Stati Uniti. Sezione 6: Motivi per il rinvio della divulgazione pubblica dei documenti La divulgazione al pubblico dei documenti dell'assassinio o di informazioni particolari contenute nei documenti dell'assassinio può essere rinviata, fatte salve le limitazioni di questa legge, se esistono prove chiare e convincenti che: (1) la minaccia alla difesa militare, alle operazioni di intelligence o alla condotta delle relazioni estere degli Stati Uniti posta dalla divulgazione pubblica dell'assassinio è di tale gravità da superare l'interesse pubblico, e tale divulgazione pubblica rivelerebbe: (A) un agente dei servizi segreti la cui identità attualmente richiede protezione; (B) una fonte o un metodo di intelligence attualmente utilizzato, o ragionevolmente previsto che venga utilizzato, dal governo degli Stati Uniti e che non è stato ufficialmente divulgato, la cui divulgazione interferirebbe con lo svolgimento di attività di intelligence; o (C) qualsiasi altra questione attualmente relativa alla difesa militare, alle operazioni di intelligence o alla condotta delle relazioni estere degli Stati Uniti, la cui divulgazione comprometterebbe in modo dimostrabile la sicurezza nazionale degli Stati Uniti; (2) la divulgazione pubblica del verbale dell'assassinio rivelerebbe il nome o l'identità di una persona vivente che ha fornito informazioni riservate agli Stati Uniti e comporterebbe un rischio sostanziale di danno a quella persona; (3) si potrebbe ragionevolmente prevedere che la divulgazione pubblica del verbale dell'assassinio costituisca un'ingiustificata violazione della privacy personale, e tale violazione della privacy è così sostanziale da superare l'interesse pubblico; (4) la divulgazione pubblica del verbale dell’assassinio comprometterebbe l’esistenza di un accordo di riservatezza che attualmente richiede protezione tra un agente governativo e un individuo che ha collaborato o un governo straniero, e la divulgazione pubblica sarebbe così dannosa da superare l’interesse pubblico; o (5) la divulgazione pubblica del verbale dell’assassinio rivelerebbe una procedura di sicurezza o di protezione attualmente utilizzata, o che si prevede ragionevolmente che sarà utilizzata, dai servizi segreti o da un’altra agenzia governativa responsabile della protezione dei funzionari governativi, e la divulgazione pubblica sarebbe così dannosa da superare l’interesse pubblico. Sezione 7: Istituzione e poteri del Comitato di revisione dei documenti sugli assassinii (a) Istituzione - È istituito come agenzia indipendente un comitato noto come 187

Pagina 6 Comitato di revisione dei documenti sugli assassinii. (b) Nomina - (1) Il Presidente, su e con il parere e il consenso del Senato, nominerà, indipendentemente dall'affiliazione politica, 5 cittadini che fungeranno da membri del Comitato di revisione per garantire e facilitare la revisione, la trasmissione all'archivista e la divulgazione pubblica dei documenti governativi relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy. (2) Il Presidente presenta le nomine al Comitato di revisione entro e non oltre 90 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3) Se il Senato vota per non confermare una nomina al Comitato di revisione, il Presidente effettuerà un'ulteriore nomina entro e non oltre 30 giorni successivi. (4) (A) Il Presidente procederà alle nomine per il Comitato di revisione dopo aver considerato le persone raccomandate dall'American Historical Association, dall'Organizzazione degli storici americani, dalla Society of American Archivists e dall'American Bar Association. (B) Se un'organizzazione descritta nel sottoparagrafo (A) non raccomanda almeno 2 candidati che soddisfino i requisiti indicati nel paragrafo (5) entro la data che è di 45 giorni dopo la data di entrata in vigore della presente Legge, il Presidente prenderà in considerazione per la nomina le persone raccomandate dalle altre organizzazioni descritte nel sottoparagrafo (A). (C) Il Presidente può richiedere ad un'organizzazione descritta nel sottoparagrafo (A) di presentare ulteriori candidature. (5) Le persone nominate nel Comitato di revisione: (A) dovranno essere privati ​​cittadini imparziali, nessuno dei quali è attualmente impiegato presso alcun ramo del governo, e nessuno dei quali deve aver avuto alcun precedente coinvolgimento in indagini o inchieste ufficiali condotte da un governo federale, statale o locale, relative all'assassinio del presidente John F. Kennedy; (B) dovranno essere persone distinte di elevata reputazione professionale nazionale nei rispettivi campi che siano in grado di esercitare il giudizio indipendente e obiettivo necessario per l'adempimento del loro ruolo nel garantire e facilitare la revisione, la trasmissione al pubblico e la divulgazione pubblica dei documenti relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy e che possiedano una consapevolezza del valore di tale materiale per il pubblico, gli studiosi e il governo; e (C) deve includere almeno 1 storico professionista e 1 avvocato. (c) Autorizzazioni di sicurezza - (1) A tutti i nominati del Comitato di revisione verranno concesse le necessarie autorizzazioni di sicurezza in modo accelerato, subordinatamente alle procedure standard per la concessione di tali autorizzazioni. (2) Tutti i candidati devono qualificarsi per il necessario nulla osta di sicurezza prima di essere presi in considerazione per la conferma da parte della Commissione per gli affari governativi del Senato. (d) Udienze di conferma - (1) La Commissione per gli affari governativi del Senato terrà udienze di conferma entro 30 giorni in cui il Senato è in sessione dopo la nomina di 3 membri del Comitato di revisione. (2) La Commissione per gli affari governativi voterà sulle nomine entro 14 giorni in cui il Senato è in sessione dopo le udienze di conferma e ne riferirà immediatamente i risultati all'intero Senato. (3) Il Senato voterà su ciascun candidato per confermare o respingere entro 14 giorni in cui il Senato è in sessione dopo aver riferito dalla Commissione per gli affari governativi. (e) Posto vacante - Un posto vacante nel Comitato di revisione sarà coperto nello stesso modo specificato per la nomina originaria entro 30 giorni dal verificarsi del posto vacante. (f) Presidente - I membri del Comitato di revisione eleggono uno dei suoi membri come presidente nella sua riunione iniziale. (g) Rimozione di un membro del Comitato di revisione - (1) Nessun membro del Comitato di revisione potrà essere rimosso dall'incarico, tranne che: (A) mediante impeachment e condanna; o (B) dall’azione del Presidente per inefficienza, negligenza nei suoi doveri, illecito d’ufficio, disabilità fisica, incapacità mentale o qualsiasi altra condizione che pregiudichi sostanzialmente l’adempimento delle funzioni del membro. (2) (A) Se un membro del Comitato di revisione viene rimosso dall'incarico e la rimozione avviene ad opera del Presidente, entro e non oltre 10 giorni dalla rimozione, il Presidente presenta alla Commissione per le operazioni governative della Camera dei Rappresentanti e alla Commissione per gli affari governativi del Senato un rapporto in cui specifica i fatti accertati e i motivi della rimozione. (B) Il Presidente pubblica nella 188

Un rapporto presentato ai sensi del paragrafo (2)(A), salvo che il Presidente possa, se necessario per proteggere i diritti di una persona nominata nel rapporto o per prevenire indebite interferenze con qualsiasi procedimento giudiziario pendente, rinviare o astenersi dal pubblicare parte o tutto il rapporto fino al completamento di tali casi pendenti o in conformità ai requisiti di protezione della privacy previsti dalla legge. (3) (A) Un membro del Comitato di revisione rimosso dall'incarico può ottenere il controllo giurisdizionale della rimozione in un'azione civile avviata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. (B) Il membro può essere reintegrato o concesso altro adeguato provvedimento per ordine del tribunale. (h) Retribuzione dei membri - (1) Un membro del Comitato di revisione sarà retribuito in misura pari all'equivalente giornaliero della tariffa annuale della retribuzione base prescritta per il livello IV del Programma esecutivo ai sensi della sezione 5315 del titolo 5, Codice degli Stati Uniti, per ogni giorno (compreso il tempo di viaggio) durante il quale il membro è impegnato nello svolgimento delle funzioni del Comitato di revisione. (2) A un membro del Comitato di revisione saranno consentite spese di viaggio ragionevoli, inclusa una diaria sostitutiva del soggiorno, alle tariffe previste per i dipendenti di agenzie di cui al sottocapitolo I del capitolo 57 del titolo 5, Codice degli Stati Uniti, mentre è lontano dal domicilio del membro o dal luogo di lavoro abituale nello svolgimento dei servizi per il Comitato di revisione. (i) Compiti del Comitato di revisione - (1) Il Comitato di revisione esaminerà e prenderà decisioni su decisione di un ufficio governativo di cercare di rinviare la divulgazione dei documenti sugli omicidi. (2) Nell'attuazione del paragrafo (1), il Comitato di revisione valuterà e prenderà decisioni: (A) se un documento costituisce un documento di assassinio; e (B) se un verbale di assassinio o particolari informazioni in un verbale si qualificano per il rinvio della divulgazione ai sensi della presente legge. (j) Poteri - (1) Il Comitato di revisione avrà l'autorità di agire secondo le modalità prescritte dalla presente Legge, compresa l'autorità di: (A) dirigere gli uffici governativi per completare gli aiuti all'identificazione e organizzare i registri degli assassinii; (B) ordinare agli uffici governativi di trasmettere all'archivista i documenti sugli omicidi come richiesto dalla presente legge, comprese parti separabili dei documenti sugli omicidi e sostituti e riassunti dei documenti sugli omicidi che possano essere divulgati pubblicamente nella massima misura possibile; (C) (i) ottenere l'accesso ai registri degli omicidi che sono stati identificati e organizzati da un ufficio governativo; (ii) ordinare a un ufficio governativo di mettere a disposizione del Comitato di revisione, e se necessario indagare sui fatti circostanti, ulteriori informazioni, documenti o testimonianze di individui, che il Comitato di revisione ha motivo di ritenere necessari per adempiere alle proprie funzioni e responsabilità ai sensi della presente Legge; e (iii) richiedere al Procuratore Generale di citare in giudizio soggetti privati ​​per estorcere testimonianze, documenti e altre informazioni rilevanti per le sue responsabilità ai sensi della presente Legge; (D) richiedere a qualsiasi ufficio governativo di rendere conto per iscritto della distruzione di qualsiasi documentazione relativa all'assassinio del presidente John F. Kennedy; (E) ricevere informazioni dal pubblico riguardo all'identificazione e alla divulgazione pubblica dei documenti relativi agli omicidi; e (F) tenere udienze, prestare giuramenti e citare testimoni e documenti. (2) Un mandato di comparizione emesso ai sensi del paragrafo (1)(C)(iii) può essere eseguito da qualsiasi tribunale federale appropriato che agisca in seguito a una legittima richiesta del Comitato di revisione. (k) Immunità dei testimoni - Il Comitato di revisione sarà considerato un'agenzia degli Stati Uniti ai fini della sezione 6001 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti. (l) Supervisione - (1) Il Comitato per le operazioni governative della Camera dei Rappresentanti e il Comitato per gli affari governativi del Senato avranno giurisdizione di supervisione continua rispetto alla condotta ufficiale del Comitato di revisione e alla disposizione dei documenti rinviati dopo la cessazione del Comitato di revisione, e avranno accesso a qualsiasi documento conservato o creato dal Comitato di revisione. (2) Il Comitato di revisione ha il dovere di collaborare all'esercizio di tale giurisdizione di supervisione. (m) Servizi di supporto - L'amministratore dell'Amministrazione dei servizi generali fornirà servizi amministrativi per il 189

Page 8 Comitato di Revisione su base rimborsabile. (n) Regolamenti interpretativi - Il Comitato di revisione può emanare regolamenti interpretativi. (o) Cessazione e liquidazione - (1) Il Comitato di revisione e il mandato dei suoi membri scadono non oltre 2 anni dopo la data di entrata in vigore della presente Legge, salvo il caso in cui il Comitato di revisione può, con voto a maggioranza, estendere il suo mandato per un ulteriore periodo di 1 anno se non ha completato il suo lavoro entro tale periodo di 2 anni. (2) Al momento della sua cessazione, il Comitato di revisione presenterà rapporti al Presidente e al Congresso, compreso un rendiconto completo e accurato delle spese sostenute durante la sua esistenza, e completerà tutti gli altri requisiti di rendicontazione previsti dalla presente Legge. (3) Al momento della risoluzione e dello scioglimento, il Comitato di revisione trasferirà tutti i suoi documenti all'Archivista per l'inclusione nella Collezione, e nessun documento del Comitato di revisione sarà distrutto. Sezione 8: Personale del Comitato di revisione dei documenti sugli assassinii (a) Direttore esecutivo - (1) Entro e non oltre 45 giorni dalla riunione iniziale del Comitato di revisione, il Comitato di revisione nominerà un cittadino, indipendentemente dall'affiliazione politica, alla posizione di Direttore esecutivo. (2) La persona nominata direttore esecutivo sarà un privato cittadino integro e imparziale, un illustre professionista e che non è un attuale dipendente di alcun ramo del governo e non ha avuto alcun precedente coinvolgimento in alcuna indagine ufficiale o inchiesta relativa all'assassinio del presidente John F. Kennedy. (3) (A) Al candidato alla carica di direttore esecutivo vengono concesse le necessarie autorizzazioni di sicurezza in modo accelerato, fatte salve le procedure standard per la concessione di tali autorizzazioni. (B) Un candidato dovrà qualificarsi per il necessario nulla osta di sicurezza prima di essere approvato dal Comitato di revisione. (4) Il Direttore esecutivo: (A) fungerà da principale collegamento con gli uffici governativi; (B) essere responsabile dell’amministrazione e del coordinamento della revisione dei documenti da parte del Comitato di revisione; (C) essere responsabile dell'amministrazione di tutte le attività ufficiali condotte dal Comitato di revisione; e (D) non hanno alcuna autorità per decidere o determinare se qualsiasi documento debba essere divulgato al pubblico o rinviato per la divulgazione. (5) Il direttore esecutivo non può essere rimosso per ragioni diverse dal voto a maggioranza del comitato di revisione per giusta causa fondata su inefficienza, negligenza nei doveri, negligenza nell'ufficio, disabilità fisica, incapacità mentale o qualsiasi altra condizione che pregiudichi sostanzialmente l'adempimento delle responsabilità del direttore esecutivo o del personale del comitato di revisione. (b) Personale - (1) Il Comitato di revisione può, in conformità con le leggi sul pubblico impiego ma senza tener conto delle leggi sul pubblico impiego e dei regolamenti per il servizio competitivo come definiti nel sottocapitolo 1, capitolo 33 del titolo 5, Codice degli Stati Uniti, nominare e licenziare personale aggiuntivo necessario per consentire al Comitato di revisione e al suo Direttore esecutivo di svolgere i propri compiti. (2) Una persona nominata nello staff del Comitato di revisione sarà un privato cittadino dotato di integrità e imparzialità che non sia un attuale dipendente di alcun ramo del governo e che non abbia avuto alcun precedente coinvolgimento in alcuna indagine ufficiale o inchiesta relativa all'assassinio del presidente John F. Kennedy. (3) (A) Al candidato al personale verranno concesse le necessarie autorizzazioni di sicurezza in modo accelerato, fatte salve le procedure standard per la concessione di tali autorizzazioni. (B) Un candidato per il personale dovrà qualificarsi per il necessario nulla osta di sicurezza prima di essere approvato dal Comitato di revisione. (c) Compenso - Il Comitato di revisione fisserà il compenso del Direttore esecutivo e di altro personale in conformità con il titolo 5, Codice degli Stati Uniti, tranne che la tariffa di retribuzione per il Direttore esecutivo e altro personale non può superare la tariffa pagabile per il livello V del Programma esecutivo ai sensi della sezione 5316 di quel titolo. (d) Comitati consultivi - (1) Il Comitato di revisione avrà l'autorità di creare comitati consultivi per assistere nell'adempimento delle responsabilità del Comitato di revisione ai sensi della presente Legge. (2) Qualsiasi comitato consultivo creato dal Comitato di revisione è soggetto alla Federal 190

Pagina 9 Legge sul comitato consultivo (5 App. U.S.C.). Sezione 9: Esame dei documenti da parte del Comitato di revisione dei documenti sugli assassinii (a) Custodia dei documenti esaminati dal Consiglio - In attesa dell'esito dell'attività di revisione del Comitato di revisione, un ufficio governativo manterrà la custodia dei documenti sugli omicidi per scopi di conservazione, sicurezza ed efficienza, a meno che: (1) il Comitato di revisione richieda il trasferimento fisico dei documenti per ragioni di conduzione di una revisione indipendente e imparziale; o (2) tale trasferimento è necessario per un'udienza amministrativa o altra funzione ufficiale del Comitato di revisione. (b) Requisiti di avvio - Il Comitato di revisione dovrà: (1) non oltre 90 giorni dalla data della sua nomina, pubblicare un programma per la revisione di tutti i registri degli omicidi nel Registro federale; e (2) non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, iniziare la revisione dei registri degli omicidi ai sensi della presente Legge. (c) Determinazioni del Comitato di revisione - (1) Il Comitato di revisione dovrà ordinare che tutti i documenti sugli omicidi siano trasmessi all'archivista e divulgati al pubblico nella raccolta in assenza di prove chiare e convincenti che: (A) un documento del governo non è un documento di assassinio; o (B) un documento governativo o informazioni particolari all'interno di un verbale di assassinio si qualificano per il rinvio della divulgazione pubblica ai sensi della presente legge. (2) Nell'approvare il rinvio della divulgazione pubblica di un verbale di assassinio, il Comitato di revisione cercherà di: (A) prevedere la divulgazione di parti separabili, sostituti o riassunti di tale verbale; e (B) determinare, in consultazione con l'organismo di origine e coerentemente con gli standard per il rinvio ai sensi della presente legge, quale delle seguenti forme alternative di divulgazione dovrà essere effettuata dall'organismo di origine: (i) Qualsiasi informazione particolare ragionevolmente separabile in un verbale di assassinio. (ii) Una registrazione sostitutiva per l'informazione che viene posticipata. (iii) Una sintesi di un record di assassinio. (3) Per quanto riguarda ciascun verbale di assassinio o informazioni particolari contenute nei verbali di assassinio la cui divulgazione pubblica è rinviata ai sensi della sezione 6, o per i quali sono state rese pubbliche solo sostituzioni o riassunti, il Comitato di revisione deve creare e trasmettere all'archivista un rapporto contenente: (A) una descrizione delle azioni del Comitato di revisione, dell'organismo originatore, del Presidente o di qualsiasi ufficio governativo (inclusa una giustificazione di tale azione per rinviare la divulgazione di qualsiasi documento o parte di qualsiasi documento) e di qualsiasi procedimento ufficiale condotto dal Comitato di revisione con riferimento a specifici documenti di omicidi; e (B) una dichiarazione, basata su un esame del procedimento e in conformità con le decisioni ivi riflesse, che designa un momento specifico raccomandato o un evento specifico a seguito del quale il materiale può essere opportunamente divulgato al pubblico ai sensi della presente legge. (4) (A) A seguito della sua revisione e della decisione che la documentazione di un assassinio debba essere divulgata pubblicamente nella Collezione o rinviata per la divulgazione e conservata nella Collezione protetta, il Comitato di revisione notificherà al capo dell'organismo originatore la sua decisione e pubblicherà una copia della decisione nel Registro federale entro 14 giorni dalla presa della decisione. (B) Un avviso contemporaneo sarà inviato al Presidente per le decisioni del Comitato di revisione riguardanti i documenti relativi agli omicidi del ramo esecutivo e ai comitati di supervisione designati nella presente Legge nel caso dei documenti del ramo legislativo. Tale avviso dovrà contenere una giustificazione scritta e non classificata per la divulgazione al pubblico o il rinvio della divulgazione, inclusa una spiegazione dell'applicazione di eventuali standard contenuti nella sezione 6. (d) Autorità presidenziale sulla determinazione del Comitato di revisione - (1) Divulgazione al pubblico o rinvio della divulgazione - Dopo che il Comitato di revisione ha preso una decisione formale riguardante la divulgazione al pubblico o il rinvio della divulgazione di un record di assassinio del ramo esecutivo o di informazioni contenute in tale record, o di qualsiasi informazione contenuta in un record di assassinio, ottenuto o sviluppato esclusivamente all'interno dell'esecutivo ramo, il Presidente ha l'autorità unica e non delegabile 191

La pagina 10 richiede la divulgazione o il rinvio di tali documenti o informazioni secondo gli standard stabiliti nella sezione 6, e il Presidente fornirà al Comitato di revisione una certificazione scritta non classificata che specifica la decisione del Presidente entro 30 giorni dalla decisione del Comitato di revisione e dalla notifica all'agenzia del ramo esecutivo come richiesto dalla presente legge, indicando la giustificazione della decisione del Presidente, compresi i motivi applicabili per il rinvio ai sensi della sezione 6, accompagnato da una copia dell'aiuto all'identificazione richiesto ai sensi della sezione 4. (2) Revisione periodica - Qualsiasi verbale di assassinio del ramo esecutivo rinviato dal Presidente sarà soggetto ai requisiti di revisione periodica, declassamento e declassificazione delle informazioni classificate e divulgazione pubblica nella raccolta di cui alla sezione 4. (3) Verbale di rinvio presidenziale - Il Comitato di revisione, al suo ricevimento, pubblicherà nel Registro federale una copia di qualsiasi certificazione scritta, dichiarazione e altro materiale non classificato trasmesso da o per conto del Presidente in merito a rinvio dei documenti sugli omicidi. (e) Avviso al pubblico - Ogni 30 giorni di calendario, a partire dalla data che è 60 giorni di calendario dopo la data in cui il Comitato di revisione approva per la prima volta il rinvio della divulgazione di un verbale di assassinio, il Comitato di revisione pubblica nel Registro federale un avviso che riassume i rinvii approvati dal Comitato di revisione o avviati dal Presidente, dalla Camera dei rappresentanti o dal Senato, inclusa una descrizione dell'argomento, dell'agenzia di origine, della durata o altra descrizione fisica, e ogni motivo di rinvio che sia fatto affidamento. (f) Rapporti del Comitato di revisione - (1) Il Comitato di revisione riferirà sulle sue attività alla direzione del Congresso, al Comitato per le operazioni governative della Camera dei Rappresentanti, al Comitato per gli affari governativi del Senato, al Presidente, all'Archivista e al capo di qualsiasi ufficio governativo i cui documenti siano stati oggetto dell'attività del Comitato di revisione. (2) Il primo rapporto sarà pubblicato entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i successivi rapporti ogni 12 mesi fino alla cessazione del Comitato di revisione. (3) Una relazione ai sensi del paragrafo (1) deve includere le seguenti informazioni: (A) Una relazione finanziaria delle spese per tutte le attività ufficiali e le esigenze del Comitato di revisione e del suo personale. (B) I progressi compiuti nella revisione, nella trasmissione all'archivista e nella divulgazione pubblica dei documenti sugli omicidi. (C) Il tempo stimato e il volume dei documenti sugli omicidi coinvolti nel completamento delle prestazioni del Comitato di revisione ai sensi della presente Legge. (D) Eventuali problemi particolari, comprese le richieste e il livello di cooperazione degli uffici governativi, per quanto riguarda la capacità del Comitato di revisione di operare come richiesto dalla presente Legge. (E) Un registro delle attività di revisione, incluso un registro delle decisioni di rinvio da parte del Comitato di revisione o di altre azioni correlate autorizzate dalla presente Legge, e un registro del volume dei documenti revisionati e rinviati. (F) Suggerimenti e richieste al Congresso per ulteriori esigenze di autorità legislativa. (G) Un'appendice contenente copie dei rapporti dei documenti rinviati all'archivista richiesti ai sensi della sezione 9(c)(3) effettuati a partire dalla data del rapporto precedente ai sensi di questa sottosezione. (4) Almeno 90 giorni di calendario prima del completamento dei suoi lavori, il Comitato di revisione dovrà notificare per iscritto al Presidente e al Congresso la sua intenzione di terminare le sue attività ad una data specifica. Sezione 10: Divulgazione di altri materiali e studi aggiuntivi (a) Materiali sotto sigillo della corte - (1) Il Comitato di revisione può richiedere al Procuratore generale di presentare una petizione a qualsiasi tribunale negli Stati Uniti o all'estero per rilasciare qualsiasi informazione rilevante per l'assassinio del presidente John F. Kennedy che sia conservata sotto sigillo della corte. (2) (A) Il Comitato di revisione può richiedere al Procuratore generale di presentare una petizione a qualsiasi tribunale degli Stati Uniti per rilasciare qualsiasi informazione rilevante per l'assassinio del presidente John F. Kennedy che sia tenuta sotto l'ingiunzione di segretezza di un grand jury. (B) Una richiesta di divulgazione del materiale dell'assassinio ai sensi della presente legge sarà considerata costituire una dimostrazione di necessità particolare ai sensi della regola 6 delle norme federali di procedura penale. 192

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